AS 2003 4287
Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta
Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta
Modifica del 19 novembre 2003
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’ordinanza del 10 dicembre 19921 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta fede- rale diretta è modificata come segue: Appendice (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2) Per l’anno civile 2004, all’interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all’interesse rimunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella2.
In vigore per Interesse di mora e sulle Interesse rimunerativo eccedenze d’imposta da sui pagamenti anticipati restituire (in %) (in %)
Anno civile3 2004 3,5 1,0 20034 4,0 1,5 20025 4,0 1,5 20016 4,5 2,0 20007 4,0 1,5 19998 4,0 1,5 19989 5,0 2,0 199710 5,0 2,0 199611 5,0 2,5
1 RS 642.124; RU 1993 717 2 La tabella contiene ugualmente, per pro memoria, i tassi d’interesse fissati precedente- mente, i quali vengono ancora frequentemente utilizzati. 3 I tassi d’interesse sono d’ora in poi fissati per anno civile, la prima volta per le imposte del 1995. Fino a e compreso il periodo di tassazione 1993/94 essi sono stati determinati per le imposte dei relativi periodi di tassazione.
4 Modifica del 19 novembre 2002, RU 2002 4055
5 Modifica del 28 novembre 2001, RU 2001 3088
6 Modifica del 27 novembre 2000, RU 2000 2862
7 Modifica del 26 novembre 1999, RU 1999 3136
8 Modifica del 3 novembre 1998, RU 1998 2724
9 Modifica dell’8 dicembre 1997, RU 1997 3015
10 Modifica del 4 dicembre 1996, RU 1996 3430
2003-2575 4287
Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta RU 2003
In vigore per Interesse di mora e sulle Interesse rimunerativo eccedenze d’imposta da sui pagamenti anticipati restituire (in %) (in %)
199512 5,0 3,5 Periodo di tassazione13 1993/9414 6,0 4,0
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
19 novembre 2003 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger
11 Modifica del 7 dicembre 1995, RU 1995 5460
12 Modifica del 29 novembre 1994, RU 1994 2786
13 I tassi d’interesse sono d’ora in poi fissati per anno civile, la prima volta per le imposte del 1995. Fino a e compreso il periodo di tassazione 1993/94 essi sono stati determinati per le imposte dei relativi periodi di tassazione