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AS 2003 4289

Ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie

Ordinanza sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie (O sulle ferrovie, Oferr)

Modifica del 12 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza sulle ferrovie del 23 novembre 19831 è modificata come segue:

Art. 30 Abrogato

Titolo prima dell’art. 37 Sezione 6: Sicurezza e segnaletica ai passaggi a livello

Art. 37 Definizione I passaggi a livello sono incroci a raso tra binari su piattaforma indipendente e strade.

Art. 37a Divieto Su tronchi e in stazioni con una velocità massima superiore ai 160 km/h non sono ammessi passaggi a livello.

Art. 37b In generale 1 I passaggi a livello devono essere eliminati o resi sicuri con segnaletica o impianti adeguati al volume di traffico e al pericolo che rappresentano in modo da poter essere attraversati in modo sicuro. 2 La segnaletica e la regolazione del traffico ad un passaggio a livello sono determi- nate dalla modalità d’esercizio della ferrovia.

Art. 37c Segnaletica e impianti 1 Ai passaggi a livello devono essere posate barriere o mezze barriere. Fanno ecce- zione i passaggi a livello secondo il capoverso 5.

Ordinanza sulle ferrovie RU 2003

Art. 37d Impianti di controllo Per gli impianti automatici per il controllo dei passaggi a livello si applica la sezio- ne 7. Fanno eccezione gli impianti di segnali luminosi complementari ai sensi dell’articolo 37c capoverso 5.

Art. 37e Costi I costi sono da assumersi in base agli articoli 25–29 e 32 Lferr.

Art. 37f Risanamento di passaggi a livello esistenti 1 I passaggi a livello non conformi alle disposizioni della presente ordinanza devono essere eliminati o adeguati entro il 31 dicembre 2014 al più tardi. 2 Quando s’intende eliminare un passaggio a livello, occorre verificare se tale inter- vento non renda impraticabile una parte della rete di percorsi pedonali e di sentieri indicata nei piani regionali. Un’eventuale sostituzione è disciplinata dall’articolo 7 della legge federale del 4 ottobre 19534 sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS).

II L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.

III La presente modifica entra in vigore il 14 dicembre 2003.

12 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 704

Ordinanza sulle ferrovie RU 2003

Allegato (cifra II)

Abrogazione e modifica del diritto previgente

I Sono abrogate le seguenti ordinanze:

1. Ordinanza del 15 dicembre 19755 sulla segnalazione dei passaggi a livello.

2. Ordinanza del 15 luglio 19706 concernente la costruzione di impianti auto-

matici di sicurezza ai passaggi a livello.

3. Ordinanza del 3 settembre 19797 sui termini per l’adeguamento della segna-

lazione dei passaggi a livello.

II Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 5 settembre 19798 sulla segnaletica stradale

Art. 10 cpv. 4 4 Il segnale «Tram» (1.18) annuncia l’arrivo di veicoli ferroviari su strada, segnata- mente le intersezioni con veicoli ferroviari.

Art. 65 cpv. 3 3 Aggiunta ai segnali «Barriere» (1.15) e «Passaggio a livello senza barriere» (1.16) la tavola complementare «Luce lampeggiante» (5.12) designa i passaggi a livello con segnali a luci lampeggianti.

Art. 68 cpv. 1 e 7 1 La luce rossa significa «Fermata». Se nella luce rossa appare una freccia con i con- torni neri, l’ordine di fermarsi è valevole soltanto per la direzione indicata. La luce lampeggiante rossa è adoperata solo ai passaggi a livello (art. 93). 7 Le luci con il simbolo di un pedone sono rivolte ai pedoni; questi possono accedere alla carreggiata o alla zona dei binari soltanto se il simbolo verde è illuminato. Se esso incomincia a lampeggiare o se appare una luce gialla intermedia o subito la luce

5 RU 1976 892, 1986 754, 1998 1796 6 RU 1970 1403, 1976 1815 7 RU 1979 1263, 1994 2161 8 RS 741.21

Ordinanza sulle ferrovie RU 2003

rossa, i pedoni devono allontanarsi immediatamente dalla carreggiata o dalla zona dei binari.

Art. 70 cpv. 3 e 4 3 Non sono ammessi le luci rosse adoperate da sole, le frecce rosse, le installazioni di segnali luminosi senza luci rosse e, eccetto ai passaggi a livello (art. 93), i segnali a luce lampeggiante. Le luci verdi, impiegate da sole, sono permesse soltanto come segnali di ripetizione. 4 Le installazioni luminose con luci gialle e rosse, ma sprovviste di luci verdi, pos- sono essere adoperate soltanto in casi speciali, segnatamente alle autorimesse del servizio antincendio, ai capolinea dei veicoli pubblici in servizio di linea, agli aero- porti, all’entrata e all’interno delle gallerie e nei pressi di passaggi sulle rotaie.

Art. 83 cpv. 2 2 Quando gli utenti della strada devono aprire loro stessi una barriera, sono tenuti a richiuderla, se ciò non avviene automaticamente.

Art. 92 Presegnali 1 Per annunciare i passaggi a livello (art. 93), sono adoperati i seguenti presegnali:

a. il segnale «Barriere» (1.15) prima dei passaggi a livello muniti di barriere, semibarriere o barriere con apertura a richiesta; b. il segnale «Passaggio a livello senza barriere» (1.16) prima dei passaggi a livello muniti di luci intermittenti o di una croce di Sant’Andrea; bbis. il segnale «Tram» (1.18) con l’aggiunta di un cartello di distanza prima di passaggi a livello che, secondo la legislazione sulle ferrovie, devono essere segnalati con il cartello «Tram»; c. le «Tavole indicatrici di distanza» (1.17) secondo l’articolo 10 capoversi 1 e 3. 2 Quando i passaggi a livello sono muniti di segnali a luce lampeggiante, è aggiunta ai segnali «Barriere» e «Passaggio a livello senza barriere» la tavola complementare «Luce lampeggiante». (5.12). 3 Se i segnali ai passaggi a livello sono visibili tempestivamente i presegnali possono essere tralasciati all’interno delle località, sulle strade campestri e sulle strade pedo- nali nonché sulle vie di accesso private.

Art. 93 Segnali al passaggio a livello 1 Per segnalare i passaggi a livello sono adoperati barriere, semibarriere, barriere con apertura a richiesta, segnali a luci intermittenti (3.20; 3.21), croci di Sant’Andrea (3.22–3.25), segnali acustici, segnali «Tram» (1.18) e segnali luminosi (art. 68–71). Per l’aspetto e il collocamento dei segnali ai passaggi a livello, ad eccezione dei segnali luminosi e del segnale «Tram», si applica il diritto ferroviario.

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2 Le barriere, le semibarriere e le barriere con apertura a richiesta chiuse o che stanno chiudendosi, le luci lampeggianti rosse, le luci rosse nonché i segnali acustici significano «Fermata».

3 La «Croce di Sant’Andrea semplice» (3.22; 3.24) serve ad indicare i passaggi a

livello a binario semplice, la «Croce di Sant’Andrea doppia» (3.23;3.25) i passaggi a livello di linee ferroviarie a più binari.

4 Se è utilizzato il segnale «Tram» (1.18) o se le croci di Sant’Andrea non sono

dotate di segnali a luci intermittenti o di segnali luminosi, l’utente stesso della strada deve accertarsi che non si avvicini alcun veicolo ferroviario e che il passaggio sia libero. 5 Quando un passaggio a livello si trova in una intersezione dove la circolazione è regolata da segnali luminosi (art. 68–71), l’installazione può essere concepita in modo da regolare pure la circolazione ferroviaria.

6 Se è aggiunta una tavola complementare con l’iscrizione «Passaggio privato» il

passaggio a livello può essere utilizzato soltanto dai vicini o dalle persone stretta- mente autorizzate (art. 17).

Art. 104 cpv. 6 6 L’autorità sente il parere dell’autorità di sorveglianza delle ferrovie e dell’ammini- strazione delle ferrovie prima di far collocare o togliere delle demarcazioni nei pressi di passaggi a livello o dei segnali stradali che annunciano passaggi a livello o veicoli ferroviari su strada.

Allegato 2 figure 3.20 e 3.21

3.20 Segnale con luci lampeggianti alternativamente

(art. 93)

3.21 Segnale semplice a luci intermittenti

(art. 93)

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2. Ordinanza del 13 novembre 19629 sulle norme della circolazione

stradale

Art. 24 cpv. 3 e 4 3 Gli utenti della strada non devono aprire le barriere, comprese quelle degli aeropor- ti e simili, passarvi intorno o sotto o scavalcarle. Le semibarriere e le barriere con apertura a richiesta sono equiparate alle barriere. Le barriere con apertura a richiesta possono però essere aperte mediante l’apposito comando.

4 Abrogato

9 RS 741.11

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