AS 2003 4801
Ordinanza sull'ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile e accumulatori
Ordinanza sull’ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile e accumulatori
Modifica del 1° dicembre 2003
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza del 29 novembre 19991 sull’ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile e accumulatori è modificata come segue:
Art. 1 La tassa di smaltimento anticipata giusta l’allegato 4.10 cifra 61 dell’ordinanza del 9 giugno 19862 sulle sostanze ammonta, per tutti i tipi di pile e accumulatori assog- gettati alla tassa, a 3.20 franchi per chilogrammo.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
1° dicembre 2003 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger