AS 2003 5015
Ordinanza del DDPS concernente il personale militare
Ordinanza del DDPS concernente il personale militare (OPers mil)
del 9 dicembre 2003
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 89 e 115 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers); ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza attua le disposizioni in materia di diritto del personale dell’OPers per il personale militare e disciplina le deroghe.
Art. 2 Definizioni 1 Sono ufficiali di professione gli alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo principale o a titolo accessorio e il cui rapporto di lavoro nasce in virtù dell’articolo 2 capoverso 1 OPers. 2 Sono ufficiali e sottufficiali di professione specialisti gli ufficiali e i sottufficiali di professione previsti specificamente per l’impiego nelle formazioni di professionisti «Formazione d’addestramento della sicurezza militare», «distaccamento d’esplora- zione dell’esercito» o «compagnia di pronto intervento per l’aiuto in caso di cata- strofe» (art. 7 cpv. 2 lett. b n. 2–4 dell’organizzazione dell’esercito del 4 ottobre 20022. 3 Durante l’istruzione di base gli ufficiali e i sottufficiali di professione sono consi- derati aspiranti.
Art. 3 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica al personale militare ai sensi dell’articolo 47 capoversi 1–3 della legge militare del 3 febbraio 19953.
RS 172.220.111.310.2
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2 Essa non si applica:
a. all’uditore in capo dell’esercito; b. alle persone il cui contratto di lavoro esclude l’applicazione della presente ordinanza. 3 Le disposizioni concernenti gli ufficiali di professione si applicano agli alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo principale o a titolo accessorio soltanto se espressamente indicato. 4 Le disposizioni concernenti gli ufficiali e i sottufficiali di professione non si appli- cano agli ufficiali e ai sottufficiali di professione specialisti. Per quest’ultimi si applicano disposizioni particolari.
Art. 4 Assunzione di alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo accessorio Gli alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo accessorio sono assunti a tempo determinato conformemente al diritto in materia di personale federale.
Capitolo 2: Condizioni per l’assunzione (art. 24 OPers)
Sezione 1: Ufficiali di professione
Art. 5 Condizioni per l’assunzione degli ufficiali di professione 1 Possono essere assunte a partire dall’inizio dell’istruzione di base come ufficiali di professione, eccettuati i piloti militari di professione, gli operatori di bordo di pro- fessione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione, le persone che: a. sono titolari di un diploma universitario o di un diploma di una scuola uni- versitaria professionale riconosciuta dalla Confederazione o dispongono di una maturità federale o cantonale oppure di una maturità professionale fede- rale d’indirizzo tecnico con formazione supplementare per l’ammissione al PF di Zurigo; b. possiedono conoscenze di una seconda lingua nazionale; c. hanno superato l’esame d’idoneità per ufficiali di professione; d. hanno conseguito il grado di primotenente e assolto il corso di formazione alla condotta I o il corso di formazione di stato maggiore I; e. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; f. godono di una reputazione incensurabile; g. sono state dichiarate idonee per l’assicurazione professionale dell’assicura- zione militare; e h. possiedono la licenza di condurre della categoria B.
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2 In casi eccezionali debitamente motivati e in caso di bisogno comprovato del
datore di lavoro, il capo dell’esercito può riconoscere altre qualifiche professionali ai sensi del capoverso 1 lettera a nonché altre condizioni militari. 3 Le condizioni per l’assunzione dei piloti militari di professione, degli operatori di bordo di professione, degli operatori FLIR di professione e dei fotografi di bordo di professione sono rette dall’ordinanza del 19 novembre 20034 sul servizio di volo militare (OSVM).
Art. 6 Condizioni per l’assunzione degli ufficiali di professione specialisti Possono essere assunte come ufficiali di professione specialisti le persone che: a. dispongono di un certificato di capacità relativo a un tirocinio della durata di almeno tre anni conformemente alla legge del 13 dicembre 20025 sulla for- mazione professionale (LFPr) o almeno di un diploma equivalente di una scuola riconosciuta dallo Stato; b. possiedono conoscenze di una seconda lingua nazionale; c. hanno superato l’esame d’idoneità per ufficiali di professione specialisti del- le formazioni di professionisti; d. rivestono un grado di ufficiale; e. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; f. godono di una reputazione incensurabile; g. sono state dichiarate idonee per l’assicurazione professionale dell’assicu- razione militare; e h. possiedono la licenza di condurre della categoria B.
Sezione 2: Sottufficiali di professione
Art. 7 Condizioni per l’assunzione dei sottufficiali di professione 1 Possono essere assunte come sottufficiali di professione a partire dall’inizio dell’istruzione di base le persone che: a. dispongono di un certificato di capacità relativo a un tirocinio della durata di almeno tre anni conformemente alla LFPr del 13 dicembre 20026 o almeno di un diploma equivalente di una scuola riconosciuta dallo Stato; b. possiedono conoscenze di una seconda lingua nazionale; c. hanno superato l’esame d’idoneità per sottufficiali di professione; d. rivestono un grado di sottufficiale superiore;
4 RS 512.271; RU 2003 4711 5 RS 412.10; RU 2003 4557 6 RS 412.10; RU 2003 4557
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e. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; f. godono di una reputazione incensurabile; g. sono state dichiarate idonee per l’assicurazione professionale dell’assicu- razione militare; e h. possiedono la licenza di condurre della categoria B.
2 In casi eccezionali debitamente motivati e in caso di bisogno comprovato del
datore di lavoro, il capo dell’esercito può riconoscere altre qualifiche professionali ai sensi del capoverso 1 lettera a.
Art. 8 Condizioni per l’assunzione dei sottufficiali di professione specialisti Possono essere assunte come sottufficiali di professione specialisti le persone che: a. dispongono di un certificato di capacità relativo a un tirocinio della durata di almeno tre anni conformemente alla LFPr del 13 dicembre 20027 o almeno di un diploma equivalente di una scuola riconosciuta dallo Stato; b. possiedono conoscenze di una seconda lingua nazionale; c. hanno superato l’esame d’idoneità per sottufficiali di professione specialisti delle formazioni di professionisti; d. rivestono un grado di sottufficiale; e. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; f. godono di una reputazione incensurabile; g. sono state dichiarate idonee per l’assicurazione professionale dell’assicu- razione militare; e h. possiedono la licenza di condurre della categoria B.
Sezione 3: Soldati di professione
Art. 9 Possono essere assunte come soldati di professione le persone che: a. dispongono di un certificato di capacità relativo a un tirocinio della durata di almeno tre anni conformemente alla LFPr del 13 dicembre 20028 o almeno di un diploma equivalente di una scuola riconosciuta dallo Stato; b. hanno superato l’esame d’idoneità per soldati di professione delle forma- zioni di professionisti; c. rivestono un grado di truppa; d. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti;
7 RS 412.10; RU 2003 4557 8 RS 412.10; RU 2003 4557
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e. godono di una reputazione incensurabile; f. sono state dichiarate idonee per l’assicurazione professionale dell’assicu- razione militare; e g. possiedono la licenza di condurre della categoria B.
Sezione 4: Militari a contratto temporaneo
Art. 10 Possono essere assunte come militari a contratto temporaneo le persone che: a. sono militari; b. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; c. godono di una reputazione incensurabile; d. sono state dichiarate idonee per l’assicurazione professionale dell’assicu- razione militare; e e. hanno superato un esame d’idoneità per militari a contratto temporaneo.
Capitolo 3: Istruzione di base e sviluppo del personale (art. 4 e 5 OPers)
Sezione 1: Istruzione di base
Art. 11 1 L’istruzione di base degli ufficiali di professione, eccettuati i piloti militari di professione, gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione, comprende il corso di studi di bachelor per uffi- ciali di professione al PF di Zurigo o il corso di diploma dell’Accademia militare del PF di Zurigo conformemente all’ordinanza del 19 maggio 19939 concernente la Scuola militare superiore. In casi eccezionali debitamente motivati, il capo dell’esercito può derogare a questa regola. 2 L’istruzione di base dei piloti militari di professione, degli operatori di bordo di professione, degli operatori FLIR di professione e dei fotografi di bordo di profes- sione è disciplinata nell’OSVM10. 3 L’istruzione di base dei sottufficiali di professione consiste nel corso d’istruzione di base conformemente all’ordinanza del 9 dicembre 199611 concernente la Scuola per sottufficiali di professione dell’esercito. In casi eccezionali debitamente motiva- ti, il capo dell’esercito può derogare a questa regola.
9 RS 414.131.1 10 RS 512.271 11 RS 512.413
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4 L’istruzione di base degli ufficiali e dei sottufficiali di professione specialisti nonché dei soldati di professione è orientata ai bisogni e alle funzioni. Essa si svolge durante la durata dell’impiego. Il capo dell’esercito disciplina i dettagli. 5 L’istruzione di base dei militari a contratto temporaneo è orientata ai bisogni e alle funzioni. Essa si svolge durante la durata dell’impiego. Il capo dell’esercito discipli- na i dettagli.
Sezione 2: Sviluppo del personale
Art. 12 Assegnazione di funzioni 1 Agli ufficiali e ai sottufficiali di professione è assegnata una funzione in base alle esigenze del datore di lavoro e in considerazione della loro idoneità personale, delle loro prestazioni e delle loro attitudini. 2 In via eccezionale gli ufficiali e i sottufficiali di professione possono essere trasfe- riti, nel quadro di una misura di sviluppo del personale, in un posto con classe di stipendio inferiore; in tal caso essi mantengono le loro condizioni d’assunzione per tre anni al massimo.
Art. 13 Gruppi d’impiego 1 Le funzioni degli ufficiali di professione, eccettuati i piloti militari di professione, gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione, nonché le funzioni dei sottufficiali di professione sono suddivise in gruppi d’impiego. 2 La valutazione delle funzioni e la loro assegnazione a un gruppo d’impiego sono disciplinate nelle prescrizioni concernenti la valutazione.
3 Questa disposizione non si applica agli aspiranti.
Art. 14 Perfezionamento Il perfezionamento segue la conclusione dell’istruzione di base. Esso mantiene e amplia le competenze fondamentali dei militari di professione e dei militari a con- tratto temporaneo.
Art. 15 Formazione supplementare 1 La formazione supplementare abilita i militari di professione ad assumere compiti in un gruppo d’impiego o in una funzione superiori.
2 Può essere completata con impieghi comandati presso eserciti stranieri, presso
organizzazioni internazionali oppure con uno studio postdiploma.
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Capitolo 4: Impieghi, trasferimenti e luogo di residenza (art. 89 OPers)
Art. 16 Impieghi 1 Il personale militare può essere impiegato in Svizzera o all’estero in qualsiasi momento a seconda delle esigenze del servizio. In singoli casi, in presenza di motivi importanti, è possibile derogare a questa regola. 2 Gli impieghi all’estero comprendono tra l’altro le istruzioni nell’ambito di reparti di truppa, l’aiuto in caso di catastrofe e la sorveglianza delle ambasciate. 3 Gli impieghi nel quadro di azioni di preservazione della pace e di buoni uffici sono volontari e hanno luogo conformemente all’ordinanza del 24 aprile 199612 sull’impiego di personale in azioni di preservazione della pace e di buoni uffici.
Art. 17 Trasferimenti 1 Agli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e ai sottufficiali di professione sono assegnati una funzione e un luogo di lavoro. Il datore di lavoro può modificare l’assegnazione in ogni momento; la modifica è comunicata per scritto. La funzione è esercitata di regola durante almeno tre anni. 2 Agli ufficiali e ai sottufficiali di professione è assegnato un nuovo luogo di lavoro se presumibilmente vi svolgeranno la loro funzione per più di un anno. L’asse- gnazione è comunicata per scritto sei mesi prima dell’entrata in servizio nel nuovo luogo di lavoro. 3 Agli ufficiali e ai sottufficiali di professione sono assegnati per principio posti militari. È determinante il piano dei posti in organico approvato dal capo dell’esercito. Gli ufficiali e i sottufficiali di professione che occupano un posto non militare perdono lo statuto di ufficiale o di sottufficiale di professione dopo tre anni. 4 I trasferimenti di ufficiali e di sottufficiali di professione nel quadro di un lavoro di progetto approvato dal capo dell’esercito o di un perfezionamento professionale non durano di regola più di tre anni. 5 Il trasferimento a un posto al di fuori del settore «Difesa» può aver luogo soltanto d’intesa con la Segreteria generale del DDPS.
Art. 18 Luogo di residenza 1 Il luogo di residenza degli ufficiali e dei sottufficiali di professione, eccettuati gli aspiranti, è di regola situato a non più di un’ora di viaggio dal luogo di lavoro.
2 In casi giustificati l’organo competente può autorizzare eccezioni.
12 RS 172.221.104.4
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Capitolo 5: Tempo di lavoro e lavoro straordinario (art. 64 seg. OPers)
Art. 19 Militari di professione 1 Il tempo di lavoro degli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e dei sottufficiali di professione dipende dalle esigenze del servizio.
2 Il tempo di lavoro straordinario dovrebbe essere compensato con tempo libero.
3 Il lavoro domenicale e il lavoro nei giorni festivi riconosciuti in tutta la Svizzera sono compensati con tempo libero. 4 Il tempo di lavoro degli ufficiali e sottufficiali di professione specialisti nonché dei soldati di professione è retto dal diritto in materia di personale federale.
Art. 20 Militari a contratto temporaneo 1 Per il tempo di lavoro dei militari a contratto temporaneo si applicano le disposi- zioni del diritto in materia di personale federale concernenti la durata del lavoro calcolata sull’arco dell’anno. 2 Il tempo di lavoro settimanale è stabilito secondo le necessità. Esso corrisponde, in media annuale, a 45 ore.
Capitolo 6: Vacanze (art. 67 OPers)
Art. 21
1 Il personale militare ha diritto ogni anno ad almeno due settimane di vacanza
consecutive. Il periodo delle vacanze è stabilito, per quanto possibile, tenendo conto dei desideri individuali. 2 Ai piloti militari di professione delle Forze aeree è concessa una settimana di vacanze supplementare per compensare l’impegno fisico e psichico. 3 Il personale militare con figli in età scolastica ha diritto ogni anno ad almeno due settimane di vacanza durante il periodo delle vacanze scolastiche. 4 Gli aspiranti prendono le loro vacanze conformemente alle direttive della scuola frequentata.
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Capitolo 7: Spese (art. 72 OPers)
Sezione 1: Ufficiali e sottufficiali di professione
Art. 22 Indennità in caso di occupazione di un alloggio presso il luogo di lavoro 1 Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione con economia domestica propria fuori del luogo di lavoro hanno diritto a un’indennità per l’alloggio occupato presso il posto di lavoro o nelle immediate vicinanze se per ragioni di servizio il ritorno al luogo di residenza non è indicato o ragionevolmente esigibile. 2 Se il luogo di residenza è situato all’interno della zona di cui all’articolo 18 capo- verso 1, non sussiste di regola alcun diritto all’indennità di cui al capoverso 1. Le persone che in occasione dell’assegnazione del primo luogo di lavoro dopo l’istruzione di base mantengono il proprio luogo di residenza all’esterno di tale zona o escono, per motivi personali, dal raggio prescritto non hanno diritto a tale inden- nità. 3 In caso di assenza per impiego fuori del luogo di lavoro, vacanze, servizio militare, malattia o infortunio, l’alloggio inutilizzato di cui al capoverso 1 è rimborsato per tre mesi al massimo se resta prenotato e deve essere pagato.
4 Dopo l’assegnazione di un nuovo luogo di lavoro, eccettuato il primo luogo di
lavoro dopo l’istruzione di base, gli aventi diritto di cui al capoverso 1 hanno diritto durante tre anni al massimo a un’indennità supplementare per spese supplementari.
5 L’ammontare delle indennità si fonda sull’allegato 1.
6 Gli aspiranti hanno diritto unicamente all’indennità di cui al capoverso 1.
Art. 23 Alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione 1 Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione hanno diritto all’alloggio in caserme o in altri edifici della Confede- razione, sempre che il servizio lo richieda e vi siano posti disponibili. 2 Per l’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione è versata un’inden- nità conformemente all’allegato 1.
Art. 24 Indennità per pasti in caso di lavoro notturno Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione in servizio comandato in scuole o corsi durante almeno tre ore, tra le ore 20.00 e le 06.30, hanno diritto all’indennità per pasti in caso di lavoro notturno conformemente all’allegato 1.
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Art. 25 Tragitti tra il luogo di residenza, di lavoro e di impiego e viaggi di visita pagati 1 Per i detentori di un veicolo di servizio personale conformemente all’articolo 30, i tragitti tra il luogo di residenza, di lavoro e di impiego sono considerati corse di servizio. 2 Chi di regola torna al luogo di residenza soltanto durante il fine settimana ha diritto, invece che a tale corsa di servizio, a un’indennità per le spese di viaggio con mezzi di trasporto pubblici per un viaggio di visita del coniuge, del partner e dei suoi figli fino ai 18 anni al luogo di lavoro o d’impiego. 3 Chi riceve un’indennità per l’alloggio presso il luogo di lavoro ha diritto, oltre ai viaggi del fine settimana, soltanto a un’indennità per una corsa di servizio supple- mentare alla settimana al luogo di residenza o per un viaggio di visita del coniuge, del partner e dei suoi figli fino ai 18 anni al luogo di lavoro.
Art. 26 Indennità per l’utilizzazione di veicoli privati per piloti militari di professione, operatori di bordo di professione, operatori FLIR di professione e fotografi di bordo di professione 1 I piloti militari di professione, gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione ricevono per l’utilizzazione per ragioni di servizio del veicolo a motore privato all’interno di un raggio di 20 km in linea d’aria dal luogo di lavoro o dal luogo dell’impiego al di fuori del luogo di lavoro un’indennità conformemente all’allegato 1. 2 Per gli aspiranti piloti militari di professione il diritto all’indennità nasce con l’ammissione al servizio di volo militare, per tutte le altre persone con l’ottenimento del brevetto, al più presto però alla fine del periodo di prova.
Sezione 2: Ufficiali e sottufficiali di professione specialisti, soldati di professione
Art. 27 1 Gli ufficiali e i sottufficiali di professione specialisti nonché i soldati di professione hanno diritto all’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione, sempre che il servizio lo richieda e vi siano posti disponibili.
2 Per l’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione è versata
un’indennità conformemente all’allegato 1.
3 Le rimanenti indennità per spese si fondano sull’OPers.
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Sezione 3: Militari a contratto temporaneo
Art. 28 1 I militari a contratto temporaneo hanno diritto all’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione presso il luogo di lavoro, sempre che il servizio lo richieda e vi siano posti disponibili. In casi particolari può essere versata un’indennità per l’occupazione di un alloggio esterno presso il luogo di lavoro. L’indennità si fonda sull’allegato 1. 2 In occasione di impieghi con la truppa al di fuori del luogo di lavoro e durante l’istruzione di base e il perfezionamento, il datore di lavoro assegna un alloggio appropriato e disciplina la sussistenza. 3 Per i pasti presso la truppa necessari per ragioni di servizio sono rimborsati i costi effettivi conformemente all’ordinanza del DDPS del 12 dicembre 199513 concernen- te l’amministrazione dell’esercito (OAE-DDPS).
4 Le rimanenti indennità per spese si fondano sull’OPers.
Capitolo 8: Veicoli di servizio personali (art. 71 OPers)
Art. 29 Principio 1 Per l’adempimento degli obblighi di servizio è attribuito un veicolo di servizio personale. Esso rimane di proprietà della Confederazione. Il possessore è il detentore del veicolo ai sensi della legislazione sulla circolazione stradale. 2 Il detentore impiega il veicolo in maniera economica ed ecologica. Egli può utiliz- zarlo per scopi privati contro un indennizzo forfetario.
Art. 30 Attribuzione di veicoli di servizio personali
1 Un veicolo di servizio personale è attribuito alle persone seguenti:
a. ufficiali di professione, eccettuati i piloti militari di professione, gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione; b. sottufficiali di professione; c. aspiranti ufficiali di professione durante il corso di diploma all’Accademia militare del PF di Zurigo; d. aspiranti sottufficiali di professione durante il corso di formazione di base alla SSPE. 2 L’attribuzione di veicoli di servizio personali agli alti ufficiali superiori a titolo principale si fonda sull’articolo 71 capoverso 2 lettera a OPers.
13 RS 510.301.1
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Art. 31 Servizio preposto alle autovetture Il Servizio preposto alle autovetture (SPA) provvede all’acquisto e all’amministra- zione dei veicoli. Il capo dell’esercito, d’intesa con la Segreteria generale del DDPS e l’Amministrazione federale delle finanze, emana le pertinenti istruzioni tecniche.
Art. 32 Livelli di attribuzione Per il calcolo delle risorse finanziarie impiegate dalla Confederazione per l’acquisto, l’esercizio e la gestione del veicolo di servizio personale sono stabiliti livelli di attribuzione. Il livello di attribuzione assegnato a ogni gruppo d’impiego si fonda sull’allegato 2. Il capo dell’esercito determina le aliquote d’intesa con la Segreteria generale del DDPS e l’Amministrazione federale delle finanze.
Art. 33 Attribuzione dei veicoli
1 Il SPA acquista un’autovettura nuova oppure, in casi particolari, attribuisce
un’autovettura usata, appartenente a un pool o noleggiata. Per gli aspiranti aventi diritto non è acquistata alcuna autovettura nuova. 2 Qualora sia acquistata un’autovettura nuova, le persone di cui all’articolo 30 capo- verso 1 possono scegliere il loro veicolo. Esso deve essere conforme alle aliquote di cui all’articolo 32 e ai requisiti minimi del SPA.
3 Ai detentori non è consentito apportare alcuna modifica ai loro veicoli.
4 In caso di impiego inappropriato o di modifica del veicolo, di altre violazioni delle prescrizioni o di inosservanza degli obblighi finanziari, il SPA, d’intesa con il supe- riore gerarchico competente, può modificare l’attribuzione del veicolo, attribuire un’autovettura appartenente a un pool o un’autovettura noleggiata oppure limitare l’uso alle corse di servizio.
Art. 34 Tempo di custodia e restituzione 1 Il SPA stabilisce il tempo di custodia sulla base di criteri economico-aziendali. Dopo la scadenza del tempo di custodia, esso decide se il veicolo è ulteriormente utilizzato in seno all’Amministrazione federale oppure venduto al prezzo usuale di mercato. 2 Per la durata dell’attribuzione di un veicolo di servizio personale sussiste l’obbligo di utilizzare il veicolo attribuito per scopi di servizio e di provvedere alla sua manu- tenzione. 3 In caso di passaggio a un livello di attribuzione superiore, il veicolo rimane al detentore. In caso di passaggio al livello di attribuzione 3, il veicolo può essere cambiato. Il detentore si assume i costi che ne derivano. 4 Se l’attribuzione cambia oppure viene a cadere per colpa o iniziativa del detentore, egli ne assume i costi che ne derivano. 5 Qualora, in occasione del cambio del veicolo dopo il passaggio al livello di attribu- zione 3 e nei casi di cui al capoverso 4, vi siano contestazioni, il SPA emana una decisione sui costi, segnatamente sulla differenza dell’ammortamento lineare rispet-
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to al valore di mercato. Il SPA può richiedere una perizia a un perito dell’Associa- zione svizzera dei periti d’autoveicoli.
Art. 35 Corse di servizio e corse private 1 Sono considerate corse di servizio tutte le corse imposte dal servizio di milizia o dalle attività professionali del detentore. Sono parimenti corse di servizio le corse conformemente all’articolo 25.
2 Tutte le altre corse sono considerate corse private.
3 La Confederazione si assume i costi derivanti dalle corse di servizio. Il capo
dell’esercito, d’intesa con la Segreteria generale del DDPS e l’Amministrazione federale delle finanze, stabilisce l’ammontare dell’importo forfetario mensile che il detentore versa per le corse private.
Art. 36 Autorizzazione di condurre in caso di utilizzazione privata 1 Sono autorizzati a effettuare corse private secondo l’articolo 35 capoverso 3 tutti i membri della famiglia che vivono in comunione domestica con il detentore, compre- so il partner. 2 Le corse durante le vacanze e le corse di scuola guida di membri della famiglia sono autorizzati soltanto con l’accompagnamento del detentore.
Art. 37 Immatricolazione 1 I veicoli di servizio personali sono immatricolati sia nel Cantone di stazionamento sia militarmente. In caso di rinuncia alla possibilità di utilizzare privatamente il veicolo di servizio, esso è immatricolato soltanto militarmente. 2 In servizio di milizia, tutte le corse di servizio sono eseguite con targhe di controllo militari.
3 Le corse private sono consentite unicamente con targhe di controllo cantonali.
4 Le targhe di controllo non possono essere utilizzate come targhe trasferibili per altri veicoli a motore.
Art. 38 Responsabilità 1 La responsabilità del detentore in caso di utilizzazione privata del veicolo si fonda sulle disposizioni della legge federale del 19 dicembre 195814 sulla circolazione stradale. 2 La Confederazione si assume il rischio in materia di responsabilità civile e casco per le corse di servizio e private.
14 RS 741.01
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3 Durante l’utilizzazione per scopi professionali del veicolo di servizio personale, il detentore risponde nei confronti della Confederazione conformemente alle disposi- zioni della legge sulla responsabilità del 14 marzo 195815. 4 In servizio di milizia, la responsabilità del detentore nei confronti della Confedera- zione si fonda sulle disposizioni della legge militare del 3 febbraio 199516.
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 39 Diritto previgente: abrogazione Le seguenti ordinanze sono abrogate:
1. ordinanza del DDPS del 24 ottobre 200117 concernente il Corpo degli istrut-
tori (OI-DDPS);
2. ordinanza del DDPS del 3 dicembre 199118 sulla squadra di vigilanza (O sq
vig DDPS);
3. ordinanza del DDPS del 30 novembre 199519 concernente le automobili per
istruttori (OAI-DDPS).
Art. 40 Disposizione transitoria concernente il versamento di indennità in caso di alloggio presso il luogo di lavoro prima del 1° gennaio 2004 I diritti di cui all’articolo 22 capoverso 4 sono parimenti applicabili alle persone alle quali il nuovo luogo di lavoro è stato assegnato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 41 Disposizioni transitorie concernenti l’attribuzione di veicoli di servizio personali 1 Se la fine del tempo di custodia di cui all’articolo 34 capoverso 1 non è ancora stata raggiunta al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, il veicolo rimane al detentore, anche se il suo livello di attribuzione cambia. Del rimanente è applicabile il nuovo diritto. 2 I piloti militari di professione con statuto di istruttori che detengono un veicolo di servizio, un veicolo d’occasione o un veicolo noleggiato personale e ai quali dal 1° gennaio 2004, conformemente all’articolo 30 capoverso 1, non è più attribuito alcun veicolo di servizio personale, rimangono detentori di un veicolo di servizio persona- le fino al 31 dicembre 2005. Se sono pensionati prima del 31 dicembre 2007, l’attribuzione è mantenuta fino alla data del pensionamento.
15 RS 170.32 16 RS 510.10 17 RU 2002 49 18 RU 1992 21 19 RU 1996 573, 2002 2833
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Art. 42 Disposizione transitoria concernente il mantenimento in vigore del diritto anteriore per i militari a contratto temporaneo I contratti dei militari a contratto temporaneo conclusi con una durata di validità massima fino al 31 dicembre 2004, sono eseguiti conformemente al diritto anteriore, sempre che le parti contraenti non li adeguino, mediante contratto di lavoro scritto, al rapporto di lavoro secondo il nuovo diritto.
Art. 43 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
9 dicembre 2003 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
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Allegato 1 (art. 22–24, 26–28)
Aliquote delle indennità
Fr.
1 Le indennità per l’alloggio presso il luogo di lavoro ammontano:
1.1 – secondo l’articolo 22 capoversi 1 e 3 e l’articolo 28 capoverso 1,
mensilmente al massimo (spese effettive secondo fattura o con- tratto di locazione) a 800.–
1.2 – secondo l’articolo 22 capoverso 4, mensilmente a un importo
forfetario di 600.–
2 L’indennità per l’alloggio in caserme o altri edifici della Confedera-
zione secondo gli articoli 23 e 27 ammonta a 12.50
3 L’indennità per pasti in caso di lavoro notturno secondo l’articolo 24
ammonta a 12.50
4 L’indennità per l’utilizzazione di veicoli a motore privati da parte di
piloti militari di professione, operatori di bordo di professione, operatori FLIR di professione e fotografi di bordo di professione secondo l’articolo 26 ammonta a un importo annuale forfetario di 4800.–
Per le spese rimanenti sono applicabili gli articoli 41 e seguenti dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 200120 concernente l’ordinanza sul personale federale (OO- Pers), segnatamente: – l’indennità per i pasti secondo l’articolo 43; – il rimborso dei pernottamenti secondo l’articolo 44; – il rimborso in caso di trasloco per motivi di servizio secondo l’articolo 49.
20 RS 172.220.111.31
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Personale militare. O del DDPS RU 2003
Allegato 2 (art. 32)
Livelli di attribuzione
Livello di attribuzione Ufficiali di professione Sottufficiali di professione
3 Alti ufficiali superiori a titolo principale
2 Gruppo d’impiego 5
2 Gruppo d’impiego 4 Gruppo d’impiego 5
2 Gruppo d’impiego 3 Gruppo d’impiego 4
1 Gruppo d’impiego 2 Gruppo d’impiego 3
1 Gruppo d’impiego 1 Gruppo d’impiego 2
1 Gruppo d’impiego 1
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Personale militare. O del DDPS RU 2003
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