AS 2003 5415
Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio)
Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio)
Modifica del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla promozione dello smercio è modificata co- me segue:
Ingresso visti gli articoli 12 capoverso 4 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr),
Art. 1 cpv. 3 Abrogato
Art. 6 cpv. 3 3 I provvedimenti per la promozione dello smercio di vino all’interno del Paese sono sostenuti soltanto se: a. non includono scene in cui sono consumate bevande alcoliche; b. non sono destinati ai giovani; c. fanno riferimento a uno degli slogan del programma di prevenzione «Che ci cavi?» della Confederazione.
Art. 8 cpv. 1 e 2
1 L’Ufficio federale determina l’importo annuo disponibile per ogni SPM in base
all’analisi del portafoglio.
2 Abrogato
2003-0936 5415
Ordinanza sulla promozione dello smercio RU 2003
Art. 11 1 I progetti a livello regionale possono essere sostenuti se promuovono lo smercio di prodotti agricoli. 2 Per progetti a livello regionale s’intendono le attività di un raggruppamento che comprendono più prodotti provenienti da una regione.
3 I progetti a livello regionale sono sostenuti nella misura seguente:
a. nell’ambito di una fase iniziale: al massimo il 50 per cento dei costi compu- tabili del progetto, per una durata massima di quattro anni; b. nell’ambito di una fase supplementare di consolidamento: al massimo il
25 per cento dei costi computabili del progetto, per una durata massima di
quattro anni, sempreché i richiedenti finanzino almeno il 50 per cento dei costi del progetto mediante lo smercio dei prodotti o mediante contributi di privati. 4 I progetti a livello sopraregionale per la promozione dello smercio di specialità regionali possono essere sostenuti per quel che concerne gli ambiti seguenti: prov- vedimenti di marketing/comunicazione realizzati in comune; coordinamento; presta- zioni a favore dei progetti di cui ai capoversi 1 e 2. L’aiuto finanziario ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili del progetto.
5 I richiedenti devono fornire le indicazioni di cui all’articolo 5 capoverso 3.
Art. 13 cpv. 4 4 L’Ufficio federale, il Cantone e, se del caso, il Seco disciplinano in un accordo gli obblighi in materia di informazione e di vigilanza per ogni progetto regionale.
II La presente modifica entra in vigore il 1º gennaio 2004.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz