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AS 2003 542

Ordinanza della legge sull'alcool e della legge sulle distillerie domestiche

Ordinanza della legge sull’alcool e della legge sulle distillerie domestiche (Ordinanza sull’alcool, OLalc)

Modifica del 7 marzo 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 12 maggio 19991 sull’alcool è completata dal nuovo allegato qui annesso.

II La presente modifica entra in vigore il 1o aprile 2003.

7 marzo 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 680.11

542 2003-0205

Ordinanza sull’alcool RU 2003

Allegato

Prezzo d’acquisto dell’acquavite di frutta a granelli

La Regìa paga il litro al 100 per cento di acquavite di frutta a granelli franco luogo di consegna: franchi

a. per la presa in consegna di quantità fino a 100 litri 7.50 b. per la presa in consegna di quantità superiori a

100 litri fino a 200 litri 3.50

c. per la presa in consegna di quantità superiori a 200 –.50 litri

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