AS 2003 542
Ordinanza della legge sull'alcool e della legge sulle distillerie domestiche
Ordinanza della legge sull’alcool e della legge sulle distillerie domestiche (Ordinanza sull’alcool, OLalc)
Modifica del 7 marzo 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 maggio 19991 sull’alcool è completata dal nuovo allegato qui annesso.
II La presente modifica entra in vigore il 1o aprile 2003.
7 marzo 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 680.11
542 2003-0205
Ordinanza sull’alcool RU 2003
Allegato
Prezzo d’acquisto dell’acquavite di frutta a granelli
La Regìa paga il litro al 100 per cento di acquavite di frutta a granelli franco luogo di consegna: franchi
a. per la presa in consegna di quantità fino a 100 litri 7.50 b. per la presa in consegna di quantità superiori a
100 litri fino a 200 litri 3.50
c. per la presa in consegna di quantità superiori a 200 –.50 litri