Lexipedia

AS 2003 599

Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Lituania

Traduzione1

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Lituania

Concluso a Zermatt il 7 dicembre 1995 Approvato dall’Assemblea federale il 21 marzo 19972 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 26 giugno 1997 Applicato provvisoriamente dalla Svizzera a decorrere dal 1° gennaio 1997 Entrato in vigore definitivamente per la Svizzera il 1° agosto 1997

Preambolo La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (di seguito: gli Stati dell’AELS) e la Repubblica di Lituania (di seguito: la Lituania), richiamate la loro intenzione di partecipare attivamente al processo di integrazione economica in Europa e la loro disponibilità a collaborare nella ricerca delle soluzio- ni e dei mezzi adatti ad accelerare tale processo; considerati l’importanza dei legami esistenti tra gli Stati dell’AELS e la Lituania, in particolare la Dichiarazione firmata a Ginevra nel dicembre 1991, e il desiderio delle Parti di consolidare tali legami al fine di stabilire tra di essi relazioni strette e dure- voli; richiamati gli impegni che li vincolano all’Atto finale della Conferenza sulla sicu- rezza e la cooperazione in Europa, alla Carta di Parigi per una Nuova Europa e in particolare ai principi enunciati nel Documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa; ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sulla preminenza del diritto, sui diritti dell’uomo, inclusi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e sulle libertà fondamentali, nonché richiamata la loro qualità di membri del Consi- glio d’Europa; desiderosi di istituire condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali, come pure alla promozione della cooperazione commer- ciale e economica nei settori di interesse comune, sulla base della parità dei diritti, dell’utilità reciproca, del principio della nazione più favorita e del diritto internazio- nale; risoluti a contribuire al potenziamento del sistema commerciale multilaterale e a sviluppare le loro relazioni nel settore commerciale nel rispetto dei principi fon- damentali dell’Accordo istitutivo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)3, e consapevoli dell’obiettivo della Lituania di divenire membro dell’OMC;

RS 0.632.315.162

1 Dal testo originale inglese.

2 RU 2002 3513 3 RS 0.632.20

2002-2435 599

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Lituania RU 2003

considerato che nessuna disposizione del presente Accordo potrebbe essere inter- pretata al fine di esonerare gli Stati che vi partecipano dagli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali, in particolare dagli Accordi OMC; risoluti a mettere in vigore il presente Accordo di libero scambio4 prefiggendosi di preservare e tutelare l’ambiente e garantire un uso ottimale delle risorse naturali, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile; fermamente convinti che il presente Accordo di libero scambio favorirà la costitu- zione in Europa di una vasta ed equilibrata zona di libero scambio, concorrendo quindi in maniera notevole all’integrazione europea; disposti, tenendo conto dei fattori pertinenti, a esaminare la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni allo scopo di estenderle a settori non considerati dal presente Accordo; hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo (di seguito: il presente Accordo):

Art. 1 Obiettivi 1. Gli Stati dell’AELS e la Lituania instaurano una zona di libero scambio, in con- formità delle disposizioni del presente Accordo. 2. Gli obiettivi del presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra eco- nomie di mercato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell’uomo, sono i seguenti: a) promuovere, mediante l’espansione degli scambi, lo sviluppo armonico delle relazioni economiche tra gli Stati dell’AELS e la Lituania e, in tal modo, favorire in questi Paesi il progresso economico, il miglioramento delle con- dizioni di vita e dell’occupazione, la crescita della produttività e la stabilità finanziaria; b) garantire agli scambi tra gli Stati Parte al presente Accordo condizioni eque di concorrenza; c) contribuire all’integrazione europea, allo sviluppo armonico e all’espansione del commercio mondiale mediante l’abbattimento degli ostacoli agli scambi.

Art. 2 Campo di applicazione Il presente Accordo si applica: a) ai prodotti considerati nei capitoli 25-97 del Sistema armonizzato di desi- gnazione e codificazione delle merci5, eccettuati i prodotti elencati nell’Alle- gato I;

4 Gli Allegati e i Protocolli possono essere richiesti all’UFCL, Distribuzione pubblicazioni,

3003 Berna.

5 RS 0.632.11

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Lituania RU 2003

b) ai prodotti menzionati nel Protocollo A, considerate le modalità particolari previste in tale Protocollo; c) al pesce e agli altri prodotti del mare elencati nell’Allegato II, originari di uno Stato dell’AELS o della Lituania.

Art. 3 Regole d’origine e cooperazione in materia di amministrazione doganale 1. Il Protocollo B6 stabilisce le regole d’origine e i metodi di cooperazione ammini- strativa. 2. Le Parti al presente Accordo adottano i provvedimenti, ivi compresi i controlli periodici da parte del Comitato misto nonché le misure in materia di cooperazione amministrativa, atti a garantire l’applicazione effettiva e armonica delle disposizioni degli articoli 4 (Dazi d’importazione e gravami con effetto equivalente), 5 (Dazi di base), 6 (Dazi fiscali), 7 (Dazi d’esportazione e gravami con effetto equivalente), 8 (Restrizioni quantitative delle importazioni o delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente), 13 (Imposizione interna) e 22 (Riesportazione e penuria grave) del presente Accordo nonché del Protocollo B e a ridurre per quanto possi- bile le formalità che ostacolano gli scambi al fine di trovare soluzioni mutuamente soddisfacenti a tutte le difficoltà insite nell’applicazione di queste disposizioni. 3. I controlli menzionati nel paragrafo 2 si svolgono ogni due anni; il primo con- trollo sarà effettuato entro un termine di un anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo. Gli Stati Parte al presente Accordo adottano i provvedimenti adeguati sulla base di questi controlli.

Art. 4 Dazi d’importazione e gravami con effetto equivalente

1. Nessun nuovo dazio d’importazione e nessun gravame con effetto equivalente è

introdotto negli scambi tra gli Stati dell’AELS e la Lituania. 2. Con l’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS aboliscono, per i prodotti originari di uno Stato della Lituania, tutti i dazi d’importazione e tutti i gravami con effetto equivalente. 3. Con l’entrata in vigore del presente Accordo, la Lituania abolisce, per i prodotti originari di uno Stato dell’AELS eccettuati quelli elencati nell’Allegato III, tutti i dazi di importazione e tutti i gravami con effetto equivalente.

Art. 5 Dazi di base 1. Per ciascun prodotto il dazio di base a cui si applicano le riduzioni successive previste nel presente Accordo è la tassa della nazione più favorita (tassa di diritto convenzionale) esigibile il 1° novembre 1995.

2. Se prima o dopo o al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo le

riduzioni dei dazi sono applicate erga omnes, in particolare in seguito all’adesione

6 Il Protocollo, che è stato modificato con effetto a partire dal 1° gennaio 1997, sarà pubblicato prossimamente nella RU nella versione consolidata.

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Lituania RU 2003

della Lituania all’OMC, i dazi così ridotti sostituiscono il dazio di base menzionato al paragrafo I a decorrere da tale momento o dall’entrata in vigore del presente Accordo, se quest’ultima ha luogo successivamente. 3. I dazi ridotti calcolati in virtù dell’articolo 4 (Dazi d’importazione e gravami con effetto equivalente) sono arrotondati al primo decimale o, nel caso di dazi specifici, al secondo decimale.

Art. 6 Dazi fiscali Le disposizioni dell’articolo 4 (Dazi d’importazione e gravami con effetto equiva- lente) sono pure applicabili ai dazi fiscali, eccettuati i casi previsti nel Protocollo C.

Art. 7 Dazi d’esportazione e gravami con effetto equivalente

1. Nessun nuovo dazio d’esportazione e nessun nuovo gravame con effetto equiva-

lente è introdotto negli scambi tra gli Stati dell’AELS e la Lituania. 2. Con l’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS e la Lituania aboliscono tutti i dazi d’esportazione e tutti i gravami con effetto equivalente.

Art. 8 Restrizioni quantitative delle importazioni o delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente 1. Nessuna nuova restrizione quantitativa delle importazioni o delle esportazioni e nessun provvedimento con effetto equivalente sono introdotte negli scambi tra gli Stati dell’AELS e la Lituania. 2. Con l’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS aboliscono le restrizioni quantitative all’importazione o all’esportazione e i provvedimenti con effetto equivalente, eccettuati i casi previsti nell’Allegato IV. 3. Con l’entrata in vigore del presente Accordo, la Lituania abolisce tutte le restri- zioni quantitative alle importazioni o alle esportazioni e i provvedimenti con effetto equivalente.

Art. 9 Eccezioni generali Il presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni d’importazione, d’esporta- zione o di transito di merci, giustificati per ragioni di morale pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e dell’ambiente, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intellettuale, di regolamentazione dell’oro e dell’argento; oppure di conservazione delle risorse naturali non rinnovabili se tali misure sono applicate congiuntamente a restrizioni della produzione o del consumo nazionali. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione mascherata nel commercio tra le Parti al presente Accordo.

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Lituania RU 2003

Art. 10 Monopoli di Stato

1. Gli Stati Parte al presente Accordo vigilano affinché i monopoli di Stato con

carattere commerciale siano strutturati, fatte salve le disposizioni enunciate nel Pro- tocollo D, in modo da escludere, nelle condizioni di approvvigionamento e di com- mercializzazione dei prodotti, ogni forma di discriminazione tra cittadini degli Stati dell’AELS e cittadini della Lituania. L’approvvigionamento e la commercializzazio- ne di tali prodotti dipendono da considerazioni di natura commerciale. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti mediante i quali le autorità competenti degli Stati Parte al presente Accordo, de jure o de facto, con- trollano, dirigono o condizionano in maniera notevole, direttamente o indirettamen- te, le importazioni o le esportazioni tra gli Stati Parte al presente Accordo. Le pre- senti disposizioni si applicano anche ai monopoli di Stato delegati a terzi.

Art. 11 Regolamenti tecnici

1. Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di:

a) avviare consultazioni immediate nel quadro del Comitato misto, qualora uno Stato Parte ritenga che un altro Stato Parte abbia adottato provvedimenti che potrebbero creare o hanno già creato un ostacolo al commercio, in modo da trovare adeguata soluzione; b) studiare, nel quadro del Comitato misto, le possibilità di una stretta coopera- zione su questioni relative all’abbattimento degli ostacoli. Tale cooperazione può essere perseguita nell’ambito dei regolamenti tecnici e della normalizza- zione, nonché dei controlli e della certificazione. 2. Gli Stati Parte al presente Accordo si impegnano a notificare i regolamenti tecni- ci in conformità delle disposizioni dell’Accordo OMC sugli ostacoli tecnici al com- mercio7.

Art. 12 Scambio di prodotti agricoli 1. Nel rispetto delle proprie politiche agricole, gli Stati Parte al presente Accordo si dichiarano disposti a favorire lo sviluppo armonico degli scambi di prodotti agricoli.

2. A tale scopo ciascuno Stato dell’AELS e la Lituania hanno concluso un accordo

bilaterale che prevede adeguati provvedimenti al fine di facilitare gli scambi di pro- dotti agricoli. 3. Nel settore sanitario e fitosanitario, gli Stati Parte al presente Accordo applicano la loro normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall’introdurre nuovi provvedimenti che possano ostacolare inopportunamente gli scambi.

Art. 13 Imposizione interna 1. Gli Stati Parte al presente Accordo si astengono dall’introdurre qualsiasi provve- dimento o pratica fiscale interna tale da creare, direttamente o indirettamente, una

7 RS 0.632.20, Allegato 1A.6

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Lituania RU 2003

discriminazione tra i prodotti originari di uno Stato dell’AELS e i prodotti simili originari della Lituania. 2. Per i prodotti esportati verso il territorio di uno degli Stati Parte al presente Accordo, gli esportatori non possono beneficiare di deduzioni dei dazi interni di entità superiore ai dazi che li hanno gravati direttamente o indirettamente.

Art. 14 Pagamenti 1. I pagamenti relativi agli scambi tra uno Stato dell’AELS e la Lituania, nonché il trasferimento di tali importi verso il territorio dello Stato Parte al presente Accordo nel quale risiede il creditore, non sono soggetti a restrizione alcuna. I pagamenti tra le Parti sono effettuati in moneta liberamente convertibile, a meno che determinate imprese non convengano diversamente in taluni casi precisi. 2. Gli Stati Parte al presente Accordo evitano di introdurre qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa per quanto concerne la concessione, il rimborso o l’accettazione di crediti a breve e medio termine relativi a transazioni commerciali a cui partecipa un residente.

Art. 15 Appalti pubblici 1. Gli Stati Parte al presente Accordo considerano la liberalizzazione effettiva dei loro rispettivi appalti pubblici parte integrante del presente Accordo, conformemente ai principi della non discriminazione e della reciprocità, tenuto conto, in particolare, dell’Accordo sugli appalti pubblici8 contenuto nell’Allegato IV dell’Accordo OMC. 2. A tale scopo le Parti fissano norme in seno al Comitato misto per instaurare tale liberalizzazione nel termine di un anno a decorrere dall’entrata in vigore del pre- sente Accordo. 3. Gli Stati interessati, Parte al presente Accordo, si adoperano per aderire all’Ac- cordo OMC sugli appalti pubblici.

Art. 16 Protezione della proprietà intellettuale 1. Gli Stati Parte al presente Accordo accordano e assicurano una protezione ade- guata, efficace e non discriminatoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale mediante l’adozione di provvedimenti per tutelare tali diritti, preservarli da ogni pregiudizio e in particolare dalla contraffazione e dalla pirateria. Gli obblighi speci- fici degli Stati Parte al presente Accordo sono enunciati nell’Allegato V. 2. Conformemente alle disposizioni materiali dell’Accordo sulle ADPIC9, in parti- colare gli articoli 4 e 5, gli Stati Parte al presente Accordo non impongono ai citta- dini degli altri Stati un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Conformemente all’articolo 4 lettera d) dell’Accor- do sulle ADPIC, ogni vantaggio, favore, privilegio o immunità concesso in virtù di accordi internazionali in vigore in uno Stato Parte al presente Accordo al momento

8 RS 0.632.231.422

9 RS 0.632.20, Allegato 1.C

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Lituania RU 2003

della sua entrata in vigore e notificato agli altri Stati Parte al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente Accordo è esonerato da questo obbligo sempre che non rappresenti una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti di citta- dini di altri Stati Parte. 3. Due o più Stati Parte al presente Accordo possono concludere altri accordi intesi ad assicurare una protezione più estesa di quella del presente Accordo, sempre che tutti gli altri Stati Parte possano aderire a tali accordi a condizioni equivalenti a quelle ivi contenute e, a tal fine, gli Stati Parte siano disposti a intavolare in buona fede negoziati. 4. Su richiesta di uno Stato dell’AELS o della Lituania, gli Stati Parte al presente Accordo concordano il controllo delle disposizioni di cui nel presente articolo e nell’Allegato V sulla protezione dei diritti della proprietà intellettuale, per migliora- re il livello di protezione e per evitare o correggere le distorsioni del mercato qualo- ra risultassero dall’attuale portata della protezione dei diritti della proprietà intellet- tuale.

Art. 17 Regole di concorrenza tra aziende

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo, in quanto

suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell’AELS e la Lituania: a) gli accordi tra aziende, le decisioni di associazione di aziende e le pratiche concertate tra aziende che si prefiggono di o riescono a ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza; b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o parecchie aziende, di una posizio- ne dominante sulla totalità o su parte essenziale del territorio degli Stati Parte al presente Accordo. 2. Le disposizioni del paragrafo l si applicano parimenti alle attività delle aziende pubbliche e delle aziende alle quali gli Stati Parte al presente Accordo hanno con- cesso privilegi esclusivi o speciali, per quanto l’applicazione di tali disposizioni non ostacoli, de jure o de facto, lo svolgimento dei loro compiti d’ordine pubblico. 3. Lo Stato Parte al presente Accordo che ritenga una determinata pratica incompa- tibile con le disposizioni dei paragrafi l e 2 può adottare provvedimenti adeguati conformemente alle condizioni e alla procedura previste nell’articolo 25 (Procedura di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).

Art. 18 Aiuti governativi 1. Qualsiasi forma di aiuto concessa da uno Stato Parte al presente Accordo o pre- levata sulle risorse di questo Stato, che falsi o rischi di falsare la concorrenza favo- rendo talune aziende o talune produzioni, è ritenuta incompatibile con il buon fun- zionamento del presente Accordo, qualora rappresenti un ostacolo agli scambi tra uno Stato dell’AELS e la Lituania. 2. Tutte le pratiche contrarie alle disposizioni del paragrafo 1 sono valutate secondo i criteri esposti nell’Allegato VI.

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Lituania RU 2003

3. Gli Stati Parte al presente Accordo garantiscono la trasparenza dei provvedimenti d’aiuto governativo mediante lo scambio di informazioni secondo le condizioni pre- viste nell’Allegato VII. 4. Lo Stato Parte al presente Accordo che ritiene una determinata pratica incompa- tibile con le disposizioni del paragrafo 1 può adottare provvedimenti adeguati con- formemente alle condizioni e alla procedura previste nell’articolo 25 (Procedura di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).

Art. 19 Dumping Qualora uno Stato dell’AELS constati nelle sue relazioni commerciali con la Litua- nia pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI dell’Accordo generale del 199410 sulle tariffe doganali e il commercio, oppure qualora la Lituania constati tali pratiche nelle sue relazioni commerciali con uno Stato dell’AELS, lo Stato Parte in questione può adottare nei confronti di tali pratiche adeguati provvedimenti, conformemente all’Accordo del 1994 che disciplina 1’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e secondo la procedura prevista nell’articolo 25 (Procedura di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).

Art. 20 Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti Qualora l’aumento delle importazioni di una determinata merce avvenga in propor- zioni e in condizioni che causano o rischiano di causare: a) un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o in diretta concorrenza sul territorio dello Stato importatore Parte al presente Accordo, o b) gravi distorsioni in un qualsiasi settore dell’economia o difficoltà tali da causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, lo Stato Parte in questione può adottare provvedimenti adeguati conformemente alle condizioni e alla procedura previste nell’articolo 25 (Procedura di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).

Art. 21 Adeguamenti strutturali 1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 4 (Dazi d’importazione e gravami con effetto equivalente), la Lituania può adottare eccezionalmente e per una durata limi- tata provvedimenti intesi a introdurre dazi doganali. 2. Tali provvedimenti possono essere adottati soltanto se favoriscono la creazione di nuove industrie o promuovono alcuni settori in via di ristrutturazione o confron- tati con gravi difficoltà che sono all’origine, in particolare, di importanti problemi sociali. 3. I dazi all’importazione introdotti tramite questi provvedimenti e applicabili, in Lituania, ai prodotti originari da Stati dell’AELS, non possono essere superiori al 25 per cento ad valorem e devono inglobare un elemento preferenziale nei confronti

10 RS 0.632.20, Allegato 1A.8

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Lituania RU 2003

dei prodotti originari dagli Stati dell’AELS. Il valore complessivo delle importazioni di prodotti soggetti a tali provvedimenti non può essere superiore al 15 per cento delle importazioni totali di prodotti industriali originari dagli Stati dell’AELS, quali definiti all’articolo 2 a), realizzate durante l’ultimo anno per il quale si dispone di dati statistici.

4. Tali provvedimenti sono applicabili per un periodo non superiore a tre anni,

sempre che il Comitato misto non accordi un periodo più lungo. Ogni provvedi- mento straordinario relativo all’adeguamento strutturale cessa di avere validità al più tardi il 31 dicembre 2000 e nessun’altra misura analoga però essere adottata se sono trascorsi più di tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo o dopo la sop- pressione di qualsiasi dazio, restrizione quantitativa, gravame o provvedimenti con effetto equivalente relativi a tale prodotto, se introdotti successivamente. 5. La Lituania informa il Comitato misto sui provvedimenti straordinari che intende adottare e, prima della loro entrata in vigore, su richiesta degli Stati dell’AELS, si avviano consultazioni in seno al Comitato misto per definire tali provvedimenti e per stabilire i settori nei quali saranno introdotti. Quando adotta tali provvedimenti, la Lituania comunica al Comitato misto il calendario dell’abolizione dei dazi doga- nali introdotti in virtù del presente articolo. Questo calendario deve prevedere l’abolizione graduale di detti dazi agli stessi tassi annui, al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato misto può fissare un calendario diverso.

Art. 22 Riesportazione e penuria grave Qualora l’applicazione delle disposizioni degli articoli 7 (Dazi d’esportazione e gra- vami con effetto equivalente) e 8 (Restrizioni quantitative delle importazioni o delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente) renda possibile: a) la riesportazione verso un Paese terzo nei confronti del quale lo Stato esportatore Parte al presente Accordo mantiene per tale prodotto restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all’esportazione o provvedimenti e gra- vami con effetto equivalente, oppure b) una penuria grave di un prodotto essenziale per lo Stato esportatore Parte al presente Accordo, o il rischio di una simile penuria, e qualora le situazioni citate causino o rischino di causare gravi difficoltà allo Stato esportatore parte al presente Accordo, quest’ultimo può adottare provvedimenti ade- guati conformemente alle condizioni e alla procedura previste nell’articolo 25 (Pro- cedura di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia). Tali provvedimenti non hanno carattere discriminatorio e sono revocati non appena la situazione non ne giu- stifichi più il mantenimento.

Art. 23 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti

1. Gli Stati Parte al presente Accordo si impegnano a non adottare provvedimenti

restrittivi ai fini dell’equilibrio della bilancia dei pagamenti. 2. Qualora uno Stato dell’AELS o la Lituania incontri o rischi di incontrare entro breve termine gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti, lo Stato dell’AELS o la Lituania, a seconda dei casi e alle condizioni previste nell’Accordo generale sulle

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Lituania RU 2003

tariffe doganali e il commercio 1994 e nell’Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio 199411, può adottare provvedimenti restrittivi per gli scambi, di durata limitata, non discriminatori e strettamente necessari al fine di rimediare alla situazione della bilancia dei pagamenti. È data la preferenza a provvedimenti basati sui prezzi che sono resi progressivamente meno gravosi tenendo conto del miglioramento della bilancia dei pagamenti e sono revocati non appena la situazione non ne giustifichi più il mantenimento. Lo Stato dell’AELS o la Lituania, a seconda dei casi, informa senza indugio gli altri Stati Parte al presente Accordo nonché il Comitato misto sull’introduzione di tali provvedimenti e, se possibile prima della loro applicazione, sul calendario della loro soppressione. Il Comitato misto esamina, su richiesta di uno Stato Parte, la necessità di mantenere i provvedimenti adottati. 3. Nessun provvedimento restrittivo è applicato ai trasferimenti legati agli investi- menti, in particolare al rimpatrio di somme investite o reinvestite e dei relativi pro- venti.

Art. 24 Procedura di arbitrato 1. Se una controversia tra gli Stati Parte al presente Accordo circa l’interpretazione dei rispettivi diritti e obblighi non venisse risolta mediante consultazioni o nel qua- dro del Comitato misto entro un termine di sei mesi, ogni Stato Parte in causa può sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale, previa notifica scritta all’altro Stato. Copia della notifica è inviata a tutti gli Stati Parte al presente Accordo. 2. L’Allegato VIII disciplina l’istituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale.

Art. 25 Procedura di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia 1. Prima di avviare la procedura di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia enunciata nel presente articolo, gli Stati Parte al presente Accordo si sforzano di risolvere i contenziosi che li oppongono mediante consultazioni dirette e ne infor- mano gli altri Stati Parte. 2. Impregiudicate le disposizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, uno Stato Parte che intenda adottare provvedimenti di salvaguardia lo comunica senza indugio agli altri Stati e al Comitato misto, unitamente a ogni informazione utile. Le consultazioni tra gli Stati Parte hanno luogo senza indugio in seno al Comitato misto al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. 3. a) In riferimento agli articoli 17 (Regole di concorrenza tra aziende) e 18 (Aiuti governativi), gli Stati interessati offrono al Comitato misto l’assistenza necessaria per esaminare la pratica e, eventualmente, per abolirla. Qualora lo Stato parte interessato non ponga fine alla pratica contestata entro il termine fissato dal Comitato misto o qualora quest’ultimo non giunga a un accordo al termine delle consultazioni o trenta giorni dopo il deposito della domanda di consultazioni, lo Stato Parte interessato può adottare adeguati provvedi- menti al fine di eliminare le difficoltà provocate dalla pratica in questione.

11 RS 0.632.20, Allegato 1A.1c

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Lituania RU 2003

b) In riferimento agli articoli 19 (Dumping), 20 (Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti) e 22 (Riesportazione e penuria grave), il Comitato misto esamina la pratica o la situazione e può prendere le decisioni necessarie per eliminare le difficoltà notificategli dallo Stato Parte interes- sato. In mancanza di tale decisione nei trenta giorni che seguono la notifica del caso al Comitato misto, lo Stato Parte interessato può adottare i provve- dimenti atti a rimediare alla situazione. c) In riferimento all’articolo 31 (Adempimento degli obblighi), lo Stato Parte in causa fornisce al Comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessa- rie a un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Se il Comitato misto non giunge a una soluzione o se sono trascorsi tre mesi dalla data di notifica del caso, la Parte in causa può adottare provvedimenti adeguati. 4. I provvedimenti di salvaguardia adottati sono immediatamente notificati agli Stati Parte al presente Accordo e al Comitato misto. La portata e la durata di validità sono limitate allo stretto necessario per rimediare alla situazione che ne ha provocato l’applicazione e in nessun modo possono superare il pregiudizio causato dalla prati- ca o dalle difficoltà in questione. La priorità va data ai provvedimenti che pregiudi- cano il meno possibile il buon funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottati dalla Lituania nei confronti di un atto o di un’omissione di uno Stato del- l’AELS devono essere limitati agli scambi con questo Stato. I provvedimenti contro un atto o un’omissione della Lituania saranno adottati solo dallo Stato o dagli Stati dell’AELS le cui relazioni di scambio siano state pregiudicate da questo atto o omis- sione.

5. I provvedimenti di salvaguardia sono discussi periodicamente in seno al Comi-

tato misto al fine di valutarne le possibilità di alleggerimento, di sostituzione o di soppressione qualora la situazione non ne giustifichi più il mantenimento. 6. Qualora circostanze straordinarie per le quali si impone un intervento immediato escludano la possibilità di un esame preliminare, nelle situazioni considerate negli articoli 19 (Dumping), 20 (Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni pro- dotti) e 22 (Riesportazione e penuria grave), nonché nel caso di aiuti governativi aventi un’incidenza diretta e immediata sugli scambi tra gli Stati Parte, lo Stato Parte in causa può applicare immediatamente i provvedimenti conservativi stretta- mente indispensabili per far fronte alla situazione. Tali provvedimenti sono notificati senza indugio e, non appena possibile, consultazioni tra gli Stati Parte al presente Accordo hanno luogo in seno al Comitato misto.

Art. 26 Deroghe per ragioni di sicurezza Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a uno Stato Parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per: a) vietare la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della sua sicurezza; b) proteggere interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi a livello internazionale o attuare politiche nazionali:

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Lituania RU 2003

i) relativi al commercio di armi, munizioni o materiale bellico, sempre che tali provvedimenti non arrechino pregiudizio alle condizioni di concorrenza fra prodotti non destinati a usi specificamente militari, nonché al commercio di altre merci, materiali o servizi destinati diret- tamente o indirettamente all’approvvigionamento di uno stabilimento militare; o ii) relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, di arma- mento nucleare o altri ordigni esplosivi nucleari; o iii) in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

Art. 27 Comitato misto 1. L’esecuzione del presente Accordo è sorvegliata e gestita da un Comitato misto che agisce simultaneamente in virtù della Dichiarazione firmata a Ginevra nel dicembre 1991.

2. Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, gli Stati Parte si

scambiano informazioni e, su richiesta singola, si consultano nell’ambito del Comi- tato misto. Quest’ultimo vigila in merito alla possibilità di continuare nell’abbat- timento degli ostacoli agli scambi tra Stati dell’AELS e Lituania. 3. Il Comitato misto può decidere in merito ai casi previsti nel presente Accordo. Esso può presentare raccomandazioni sugli altri problemi.

Art. 28 Procedure del Comitato misto 1. Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce ogni volta che lo reputa necessario, ma almeno una volta all’anno. Ogni Stato Parte all’Accordo può chiederne la convocazione.

2. Il Comitato misto si pronuncia all’unanimità.

3. Qualora in seno al Comitato misto un rappresentante di uno Stato Parte al pre- sente Accordo accetti una decisione con riserva della sua conformità a disposizioni costituzionali, la decisione stessa entra in vigore, se non menziona esplicitamente una data ulteriore, il giorno in cui è notificato lo scadere di tale riserva. 4. In conformità del presente Accordo, il Comitato misto stabilisce il proprio rego- lamento interno, che deve disciplinare in particolare la convocazione delle sue riunioni, la designazione e il mandato del presidente. 5. Il Comitato misto può decidere di costituire sottocomitati o gruppi di lavoro che ritiene necessari per assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti.

Art. 29 Clausola evolutiva 1. Gli Stati Parte esaminano la possibilità, tenuto conto di ogni fattore pertinente, di incrementare e approfondire la cooperazione sancita dal presente Accordo estenden- dola ad ambiti non coperti dallo stesso. Gli Stati Parte al presente Accordo possono affidare al Comitato misto l’incarico di esaminare tale possibilità e di presentare eventuali raccomandazioni, in particolare in vista dell’apertura di negoziati.

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Lituania RU 2003

2. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita al paragrafo l sono sottoposti a ratifica o ad approvazione degli Stati Parte al presente Accordo secondo le proce- dure corrispondenti.

Art. 30 Servizi e investimenti 1. Gli Stati Parte al presente Accordo riconoscono l’importanza crescente di taluni settori, quali i servizi e gli investimenti. Nei loro sforzi volti a sviluppare ed estende- re progressivamente le loro relazioni economiche, in particolare nel contesto dell’integrazione europea, essi agiscono congiuntamente allo scopo di giungere a una liberalizzazione graduale nonché all’apertura reciproca di mercati favorevole agli investimenti e agli scambi di servizi, tenendo conto dei risultati dell’Uruguay- Round e dei lavori pertinenti svolti sotto l’egida dell’OMC. Essi si sforzano di accordare ai loro operatori un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli altri operatori stranieri sul loro territorio, ammesso che sia attuato l’equilibrio dei diritti e degli obblighi fra gli Stati Parte al presente Accordo.

2. Gli Stati dell’AELS e la Lituania discutono in seno al Comitato misto sulle

modalità di tale cooperazione per meglio estendere e approfondire le loro relazioni in virtù del presente Accordo.

Art. 31 Adempimento degli obblighi 1. Gli Stati Parte al presente Accordo adottano i provvedimenti necessari alla rea- lizzazione degli obiettivi dell’Accordo e all’adempimento degli obblighi che incom- bono loro in virtù dello stesso. 2. Se uno Stato dell’AELS ritiene che la Lituania sia venuta meno a un obbligo che le incombe in virtù del presente Accordo o viceversa, lo Stato interessato può adot- tare adeguati provvedimenti conformemente alle condizioni e alle procedure previste nell’articolo 25 (Procedura di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).

Art. 32 Allegati e Protocolli Gli Allegati e i Protocolli al presente Accordo sono parte integrante dello stesso. Il Comitato misto può decidere di modificarli.

Art. 33 Relazioni commerciali rette da altri Accordi 1. Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra ognuno degli Stati dell’AELS e la Lituania, ma non alle relazioni commerciali fra i diversi Stati dell’AELS, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo. 2. Le Parti all’Accordo di libero scambio tra la Norvegia e la Lituania e all’Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Lituania12 convengono di abrogare detti accor- di al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo.

12 RU 1994 2608

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Lituania RU 2003

Art. 34 Applicazione territoriale Il presente Accordo si applica sul territorio degli Stati Parte.

Art. 35 Unioni doganali, zone di libero scambio e commercio frontaliero Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o la creazione di unioni doganali o di zone di libero scambio, né si oppone alla conclusione di accordi relativi al commercio frontaliero, sempre che gli stessi non abbiano conseguenze negative per il regime delle relazioni commerciali e, in particolare, per le disposizioni riguardanti le regole d’origine contenute nel presente Accordo.

Art. 36 Emendamenti A eccezione di quelli menzionati all’articolo 32 (modifiche degli Allegati e dei Protocolli), gli emendamenti al presente Accordo approvati dal Comitato misto sono sottoposti per accettazione agli Stati Parte, dopodiché entrano in vigore se sono stati accettati da tutti gli Stati Parte al presente Accordo. Gli strumenti di accettazione sono consegnati al Governo depositario.

Art. 37 Adesione 1. Qualsiasi Stato Membro dell’Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo a condizione che il Comitato misto approvi la sua adesione, che dovrà essere negoziata tra lo Stato candidato e gli Stati Parte interessati, nei termini e alle condizioni enunciate nella decisione. Lo strumento di adesione è consegnato al Governo depositario. 2. Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.

Art. 38 Ritiro e scadenza 1. Ogni Stato parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta indi- rizzata al Governo depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo ricezione della noti- fica da parte del Governo depositario. 2. Se la Lituania si ritira, il presente Accordo scade al termine del periodo di preav- viso e se tutti gli Stati dell’AELS si ritirano, scade al termine dell’ultimo preavviso.

3. Qualsiasi Stato Membro dell’AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva

dell’Associazione di libero scambio cessa ipso facto di essere Parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diviene effettivo.

Art. 39 Entrata in vigore 1. Per quanto concerne gli Stati firmatari che hanno trasmesso al Governo deposita- rio il loro strumento di ratifica o di accettazione, il presente Accordo entra in vigore il 1° giugno 1996, sempre che fra detti Stati figuri anche la Lituania. 2. Per uno Stato firmatario che deposita il proprio strumento di ratifica o di accetta- zione dopo il 1° giugno 1996, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Lituania RU 2003

secondo mese successivo alla consegna di tale strumento presso il Governo deposi- tario, sempre che per la Lituania esso entri in vigore al più tardi alla stessa data. 3. Già all’atto della firma, ciascuno Stato firmatario può dichiarare che nel corso di una fase iniziale applicherà l’Accordo in modo provvisorio se quest’ultimo non può entrare in vigore per il suddetto Stato il 1° giugno 1996. Per uno Stato dell’AELS l’applicazione provvisoria è possibile soltanto se l’Accordo è entrato in vigore per la Lituania o se quest’ultima lo applica provvisoriamente.

Art. 40 Governo depositario Il Governo della Norvegia, in veste di Governo depositario, notifica a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Accordo o che vi hanno aderito il deposito di ogni strumento di ratifica, di applicazione provvisoria, di accettazione o di adesione non- ché l’entrata in vigore del presente Accordo, la data di scadenza o qualsiasi altro riti- ro dall’Accordo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Zermatt il 7 dicembre 1995, in due esemplari autentici nelle lingue inglese e lituana, depositati presso il Governo di Norvegia. Il Governo depositario ne tra- smetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari o aderenti al presente Accordo.

Seguono le firme

Traduzione13

Protocollo d’intesa relativo all’Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Lituania

Protocollo B 1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 5 del Protocollo B del presente Accordo in particolare del paragrafo 3, è stabilito che, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, le regole d’origine dell’Accordo di libe- ro scambio tra l’Estonia, la Lettonia e la Lituania saranno considerate identiche alle regole d’origine enunciate nel Protocollo B del presente Accordo, sempre che non siano più favorevoli di queste ultime. Per poter applicare le disposizioni dell’artico- lo 5 ai prodotti le cui regole d’origine fossero più liberali, devono essere applicate le regole d’origine del Protocollo B del presente Accordo. 2. Gli Stati dell’AELS e la Lituania convengono che le disposizioni dell’articolo 17 del Protocollo B non sono applicabili prima del 31 dicembre 1996. Il Comitato misto potrà prorogare tale deroga sempre che, a motivo della non applicazione dell’articolo 17, non emergano distorsioni gravi o ripercussioni negli scambi che danneggino o rischino di danneggiare gravemente i fabbricanti di prodotti simili o direttamente concorrenziali. Qualora venisse modificata l’attuale prassi tra la Litua- nia e le Comunità europee (ad es. entrata in vigore del cumulo europeo) le disposi- zioni dell’articolo 17 del Protocollo B saranno rivedute di conseguenza. 3. Gli Stati dell’AELS e la Lituania convengono di continuare ad applicare la pro- cedura semplificata, incluse le autorizzazioni per i loro esportatori accreditati, in modo restrittivo come in passato.

Dazi all’importazione 4. Per quanto concerne l’articolo 4 e le disposizioni dell’Allegato III del presente Accordo, è stabilito che la legislazione doganale della Lituania contiene disposizioni che consentono un’ammissione temporanea fuori dazio per la lavorazione dei pro- dotti, sempre che venga presentata una garanzia per i dazi all’importazione e i gra- vami e sempre che i prodotti finiti siano riesportati entro un dato periodo. 5. In conformità dell’Allegato III, gli Stati dell’AELS e la Lituania riconoscono che dovrebbe essere preservato, per tutto il periodo transitorio, un certo parallelismo tra la portata delle concessioni relative alle tariffe doganali contenute nell’Accordo AELS-Lituania e nell’Accordo europeo tra la Lituania e la Comunità europea.

Dazi fiscali 6. Nel 1993 è stato approvato, mediante referendum, 1’abbattimento dei dazi fiscali applicati in Svizzera e nel Liechtenstein sugli oli minerali, sul gasolio e su taluni veicoli a motore. Tali dazi saranno sostituiti con tasse interne. A decorrere dalla loro

13 Dal testo originale inglese.

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Lituania RU 2003

entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio 1997, decadrà il Protocollo C al presente Accordo. Restrizioni quantitative alle esportazioni 7. Il Governo svizzero ha deciso di eliminare le restrizioni quantitative sui rottami (HS cap. 72.04). Tale decisione è effettiva dal 1° luglio 1996 con riserva di appro- vazione parlamentare (Tavola dell’Allegato IV).

Eccezioni generali 8. L’Accordo tra l’AELS e la Lituania non si oppone a divieti o restrizioni d’im- portazione, d’esportazione o di transito di merci giustificati per motivi di protezione dell’ambiente conformemente alle disposizioni dell’articolo 9 (Eccezioni generali), sempre che detti divieti o restrizioni siano accompagnati da provvedimenti interni equivalenti o in virtù di obblighi derivanti da un accordo intergovernativo sull’am- biente. Eventuali difficoltà di interpretazione relative al concetto di «protezione del- l’ambiente» ai sensi dell’articolo 8 del presente Accordo saranno esaminate in seno al Comitato misto.

Appalti pubblici 9. Resta inteso che le regole menzionate nel paragrafo 2 dell’articolo 15 (Appalti pubblici) comprendono una copertura conforme all’Accordo OMC sugli appalti pubblici, procedure giuridiche nazionali effettive in caso di ricorso, nonché disposi- zioni sull’attuazione di nuovi obblighi.

Protezione della proprietà intellettuale

10. In conformità dell’Accordo sullo SEE, gli Stati dell’AELS devono adeguare la

propria legislazione al tenore delle disposizioni della Convenzione europea del 5 ottobre 197314 sui brevetti. Secondo l’Islanda e la Norvegia, gli obblighi derivanti dall’articolo 16 (Protezione della proprietà intellettuale) non differiscono sostan- zialmente da quelli dello SEE.

Aiuti governativi

11. Gli Stati dell’AELS e la Lituania hanno convenuto di tenere consultazioni in

seno al Comitato misto per esaminare la possibilità di completare i criteri enunciati nell’articolo 18 dell’Allegato VI (Aiuti governativi) con criteri scaturiti dall’Accor- do tra gli Stati dell’AELS e la Comunità europea e i suoi Stati membri sulla creazio- ne di uno Spazio economico europeo.

Adeguamenti strutturali 12. Resta inteso che il tasso di qualsiasi dazio doganale applicato secondo l’arti- colo 21 (Adeguamenti strutturali) non sarà superiore al 25 per cento. 13. Con riferimento all’articolo 21 paragrafo 3 (Adeguamenti strutturali), in caso di disaccordo sul valore reale delle importazioni di prodotti industriali fanno stato le

14 RS 0.232.142.2

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Lituania RU 2003

statistiche del commercio internazionale elaborate dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (CEE/ONU), dall’OMC e dall’OCSE. 14. In caso di divergenze, prevarrà la versione inglese dell’Accordo, degli Allegati e Protocolli, incluso il Protocollo d’intesa.

Fatto a Zermatt, il 7 dicembre 1995, in due copie autentiche in lingua inglese e li- tuana depositate presso il Governo di Norvegia. Il Governo depositario ne trasmette- rà una copia certificata a tutti gli Stati firmatari.

Seguono le firme

Campo di applicazione dell’Accordo al 1o marzo 2003 Stati Parte Ratifica Entrata in vigore

Islanda 29 febbraio 1996 1° gennaio 1997 Liechtenstein 4 novembre 1997 1° gennaio 1998 Lituania 14 novembre 1996 1° gennaio 1997 Norvegia* 28 giugno 1996 1° gennaio 1997 Svizzera 26 giugno 1997 1° agosto 1997 * Riserve vedi qui appresso

Riserva Norvegia Secondo il protocollo F dell’accordo di libero scambio, il Regno di Norvegia esone- ra il territorio di Svalbard (Spitzbergen) dal suo campo d’applicazione, eccettuato il commercio di merci.

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Lituania relativo al commercio di prodotti agricoli

Concluso il 23 maggio 1996 Approvato dall’Assemblea federale il 21 marzo 199715 Applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 1° gennaio 1997 Entrato in vigore il 1° agosto 1997

Traduzione16 Capo della Delegazione della Lituania Vilnius, 23 maggio 1996

S. E. Pierre Luciri Ambasciatore in Lituania Capo della Delegazione svizzera Vilnius

Signor Ambasciatore, Mi pregio comunicarle di avere ricevuto in data odierna la Sua lettera, dal seguente tenore: «Mi pregio riferirmi ai negoziati su un accordo applicabile al commercio dei pro- dotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito: la Svizzera) e la Repubblica di Lituania (di seguito: la Lituania) svoltisi nel quadro dei negoziati concernenti l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Lituania e aventi per oggetto in particolare l’applicazione dell’articolo 11 di questo Accordo. Con la presente Le comunico l’esito dei negoziati: I. le concessioni tariffali accordate dalla Svizzera alla Lituania in conformità dell’Allegato I allo scambio di lettere firmato a Vilnius il 12 dicembre

199417 nel quadro dell’Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Litua-

nia18 saranno mantenute e continueranno a essere applicate secondo questo Allegato; II. ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’Allegato I citato nel para- grafo I della presente lettera, l’Allegato II allo scambio di lettere firmato a Vilnius il 12 dicembre 1994 nel quadro dell’Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Lituania sarà applicato mutatis mutandis; III. saranno mantenute le concessioni tariffali accordate dalla Lituania alla Sviz- zera in conformità dell’Allegato III allo scambio di lettere firmato a Vilnius

15 RU 2002 3513

16 Dal testo originale inglese.

17 RS 0.946.295.161.1 18 RU 1994 2608

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Lituania RU 2003

il 12 dicembre 1994 nel quadro dell’Accordo di libero scambio tra la Svizze- ra e la Lituania; IV. gli Allegati I–III menzionati costituiscono parte integrante dell’Accordo. Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che questo Paese sarà vincolato alla Confederazione Svizzera da un Trattato di unione doganale. Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive pro- cedure ed entrerà in vigore alla data dell’entrata in vigore dell’Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Lituania o sarà applicato provvisoriamente da quel momento. Esso rimane in vigore finché la Lituania e la Svizzera rimarranno Parti contraenti all’Ac- cordo tra gli Stati dell’AELS e la Lituania. Le sarei grato se mi volesse confermate l’accordo del Governo della Lituania in merito al contenuto della presente lettera. Entrambe le lettere sono firmate in lingua inglese, tedesca e lituana. In caso di divergenze fa stato la versione inglese». Mi pregio confermarle l’accordo del mio Governo in merito al contenuto della pre- sente lettera. Gradisca, signor Ambasciatore, l’espressione della mia alta considerazione.

Per la Repubblica di Lituania: Povilas Gylys

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Lituania RU 2003

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Lituania RU 2003

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.