AS 2004 2083
Ordinanza del DEFR sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile
Ordinanza del DFE sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile
del 15 aprile 2004
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 65 capoverso 1 dell’ordinanza dell’11 settembre 19961 sul servizio civile (OSCi), ordina:
Art. 1 Importo per le piccole spese personali (art. 29 cpv. 1 lett. a della legge sul servizio civile, LSC2
L’istituto d’impiego versa per ogni giorno computabile un importo di 5 franchi per le piccole spese alla persona che presta servizio.
Art. 2 Abiti e scarpe da lavoro speciali necessari (art. 29 cpv. 1 lett. b LSC)
Se l’impiego richiede abiti e scarpe da lavoro speciali, l’istituto d’impiego versa alla persona che presta servizio un’indennità di 60 franchi per 26 giorni di servizio computabili, ma al massimo 240 franchi per impiego.
Art. 3 Vitto (art. 29 cpv. 1 lett. c LSC, art. 53 cpv. 1 lett. a OSCi) 1 Se la persona che presta servizio consuma i pasti al proprio alloggio, l’istituto d’impiego le versa per ogni giorno di servizio computabile: a. 4 franchi per la colazione; b. 9 franchi per il pranzo; c. 7 franchi per la cena. 2 Se la persona che presta servizio non può consumare i pasti al proprio alloggio durante i giorni di lavoro, l’istituto d’impiego le versa per ogni giorno di servizio computabile: a. 9 franchi per la colazione; b. 17 franchi per il pranzo; c. 13 franchi per la cena.
RS 824.11
2004-0222 2083
Prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile. RU 2004 O del DFE
3 Per i giorni d’audizione durante i quali un richiedente partecipa a un’introduzione al servizio civile e per i corsi d’introduzione di un giorno predisposti dall’organo d’esecuzione del servizio civile, i costi del pranzo sono a carico di quest’ultimo. Per questi giorni l’organo d’esecuzione non versa al richiedente o alla persona che presta servizio nessun’altra indennità per il vitto.
Art. 4 Utilizzazione dell’alloggio privato (art. 29 cpv. 1 lett. d LSC, art. 66 cpv. 2 OSCi)
L’istituto d’impiego versa per ogni giorno di servizio computabile 10 franchi per l’utilizzazione dell’alloggio privato alla persona che presta servizio.
Art. 5 Tragitto quotidiano per recarsi al lavoro (art. 29 cpv. 1 lett. e LSC, art. 67 OSCi)
1 Se la persona che presta servizio utilizza un abbonamento privato, l’istituto
d’impiego rimborsa le spese in proporzione al costo dell’abbonamento (costo gior- naliero dell’abbonamento moltiplicato per il numero di giorni computabili di impie- go di servizio civile). 2 Se la persona che presta servizio deve assolutamente utilizzare il proprio veicolo privato per spostarsi, l’istituto d’impiego le versa un’indennità chilometrica di
50 centesimi.
Art. 6 Importi relativi agli impieghi all’estero (art. 29 cpv. 1 lett. f LSC, art. 65 e 68 OSCi) 1 Se, in caso di impieghi all’estero, gli importi accordati conformemente agli artico- li 2 e 3 non coprono i costi effettivi, l’istituto d’impiego rifonde alla persona che presta servizio i maggior costi comprovati in misura pari all’importo che verserebbe ai propri lavoratori svizzeri nella stessa situazione. 2 Se il costo della vita nel paese estero in cui è prestato un impiego si situa nettamen- te al di sotto di quello in Svizzera, l’istituto d’impiego può versare indennità per il vitto inferiori agli importi prescritti dall’articolo 3. Non può tuttavia applicare im- porti inferiori a quelli che versa ai propri lavoratori svizzeri nella stessa situazione. È vietato all’istituto d’impiego equiparare la persona che presta servizio ai volontari che operano al suo interno e che si assumono parzialmente o totalmente i costi di vitto e altre spese, come anche ai volontari che non ricevono alcuna indennità.
Art. 7 Diritto vigente: abrogazione L’ordinanza del DFE del 15 luglio 19923 sull’esecuzione della prestazione di lavoro degli obiettori di coscienza (OPL-DFE) è abrogata.
3 RU 1992 1537
Prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile. RU 2004 O del DFE
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2004.
15 aprile 2004 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss
Prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile. RU 2004 O del DFE