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AS 2004 2151

Ordinanza sulla procedura d'ammissione al servizio civile

Correzione

Ordinanza sulla procedura d’ammissione al servizio civile

del 5 dicembre 2003 (RS 824.016; RU 2003 5267)

Art. 5 cpv. 1

Invece di:

1 L’organo d’esecuzione incarica le autorità militari competenti di esaminare

l’idoneità al servizio militare di chi ha presentato una domanda d’ammissione al servizio civile ed è oggetto di un procedimento penale per obiezione di coscienza poiché non si è presentato al reclutamento.

Leggasi:

1 L’organo d’esecuzione incarica le autorità militari competenti di esaminare

l’idoneità al servizio militare di chi ha presentato una domanda d’ammissione al servizio civile e non si è presentato al reclutamento.

27 aprile 2004 Cancelleria federale

2004-0714 2151

Procedura d’ammissione al servizio civile. Correzione RU 2004

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