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AS 2004 3003

Direttive della Conferenza universitaria svizzera per il rinnovamento coordinato dell'insegnamento nelle università svizzere nell'ambito del processo di Bologna (Direttive di Bologna)

Direttive della Conferenza universitaria svizzera per il rinnovamento coordinato dell’insegnamento nelle università svizzere nell’ambito del processo di Bologna (Direttive di Bologna)

del 4 dicembre 2003

Preambolo La Conferenza universitaria svizzera (CUS), desiderando contribuire al processo di rinnovamento coordinato dell’insegnamento universitario che è stato introdotto a livello europeo dalla «Joint Declaration of the European Ministers of Education Convened in Bologna on the 19th of June 1999» («Dichiarazione di Bologna»), allo scopo di meglio assicurare la qualità degli studi per mezzo di un processo di riforma, di aumentare la mobilità degli studenti in tutte le fasi dello studio, di svi- luppare l’interdisciplinarità dei cicli di studio e di garantire parità di opportunità offrendo la possibilità di studiare a tempo parziale, nonché sufficienti aiuti all’istru- zione, visto l’articolo 6 capoverso 1 lettera a della Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario del 14 dicembre 20001, emana su incarico della Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS) le seguenti direttive quale ordinamento quadro vincolante:

Art. 1 Cicli di studio a livelli 1 Le università e i politecnici svizzeri (in seguito «università») suddividono tutti i loro cicli di studio nei seguenti livelli: a. il primo livello di studi con 180 punti di credito (studio di bachelor); b. il secondo livello di studi con 90–120 punti di credito (studio di master); c. il livello del dottorato, la cui entità e struttura è fissata autonomamente da ogni università. 2 Lo studio di bachelor e lo studio di master insieme sostituiscono l’attuale studio di diploma o di licenza. Per quanto concerne la durata del finanziamento degli studenti, degli aiuti all’istruzione come pure le tasse d’iscrizione valgono come due livelli della stessa formazione.

RS 414.205.1 1 RS 414.205

2004-0878 3003

Direttive di Bologna RU 2004

Art. 2 Punti di credito

1 Le università assegnano punti di credito conformemente al sistema europeo di

trasferimento di crediti accademici (ECTS) sulla base di prestazioni di studio con- trollate. 2 Un punto di credito corrisponde ad una prestazione di studio che può essere effet- tuata in 25 fino a 30 ore di lavoro.

Art. 3 Ammissione ai cicli di studio di master 1 L’ammissione ai cicli di studio di master presuppone in linea di principio il diplo- ma di bachelor di una scuola universitaria o un altro titolo di studi superiori equi- valente. 2 I titolari di un diploma di bachelor di una università svizzera sono ammessi senza altre condizioni ai cicli di studi di master nel ramo di studi corrispondente.

3 Le università possono richiedere per l’ammissione ai cicli di studio di master

specializzati ulteriori condizioni identiche per tutti i candidati. 4 Per l’esame dell’equivalenza dei diplomi di bachelor ottenuti in scuole universita- rie vale il principio dell’uguaglianza di trattamento.

5 Le università possono far dipendere l’ottenimento del diploma di master dalla

prova di conoscenze e capacità non acquisite per l’ottenimento del diploma di bachelor.

Art. 4 Denominazione unificata dei diplomi Le università unificano la denominazione dei diplomi finali dello studio secondo le denominazioni riconosciute sul piano internazionale.

Art. 5 Esecuzione 1 Al più tardi entro la fine del 2005 le università adottano i regolamenti necessari per la nuova strutturazione dei cicli di studio nonché i piani di attuazione dettagliati per rami di studio

2 Sempre entro la fine del 2005 sarà convenuta la regolamentazione comune per la

denominazione dei diplomi di cui all’art. 4. 3 L’applicazione delle nuove strutture in tutti i cicli di studio di tutte le università sarà conclusa entro la fine del 2010. 4 L’esecuzione nei cicli di studio di medicina segue il calendario della revisione della legislazione federale relativa alle professioni mediche universitarie. 5 La CRUS è responsabile del coordinamento dell’esecuzione delle presenti direttive nella misura in cui rientra nella competenza dei suoi membri. Coordina in particolare la definizione dei rami di studio nonché le condizioni d’ammissione ai cicli di studio di master specializzati e provvede alla loro pubblicazione.

Direttive di Bologna RU 2004

Art. 6 Vigilanza La CUS esercita la vigilanza sull’attuazione delle presenti direttive.

Art. 7 Entrata in vigore Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2004.

4 dicembre 2003 In nome della Conferenza universitaria svizzera: Il presidente, Mario Annoni Il segretario generale, Nivardo Ischi

Direttive di Bologna RU 2004

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