AS 2004 3209
Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente
Ordinanza sulle sostanze pericolose per l’ambiente (Ordinanza sulle sostanze, Osost)
Modifica del 23 giugno 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 4.15 dell’ordinanza del 9 giugno 19861 sulle sostanze è modificato come segue:
Cifra 7 cpv. 7 e 8
7 Disposizioni transitorie
7 L’obbligo di autorizzazione di cui alla cifra 33 entra in vigore:
a. il 1° gennaio 2007 per pompe di calore fabbricate industrialmente con un ciclo frigorigeno permanentemente chiuso negli edifici abitativi; b. il 1° gennaio 2004 per tutti gli altri impianti.
8 L’obbligo di eseguire un controllo della tenuta stagna di cui alla cifra 34 e
l’obbligo di tenere un registro di manutenzione di cui alla cifra 35 entrano in vigore il 1° gennaio 2004.
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2004.
23 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 814.013
2004-0801 3209
Ordinanza sulle sostanze RU 2004