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AS 2004 3209

Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente

Ordinanza sulle sostanze pericolose per l’ambiente (Ordinanza sulle sostanze, Osost)

Modifica del 23 giugno 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato 4.15 dell’ordinanza del 9 giugno 19861 sulle sostanze è modificato come segue:

Cifra 7 cpv. 7 e 8

7 Disposizioni transitorie

7 L’obbligo di autorizzazione di cui alla cifra 33 entra in vigore:

a. il 1° gennaio 2007 per pompe di calore fabbricate industrialmente con un ciclo frigorigeno permanentemente chiuso negli edifici abitativi; b. il 1° gennaio 2004 per tutti gli altri impianti.

8 L’obbligo di eseguire un controllo della tenuta stagna di cui alla cifra 34 e

l’obbligo di tenere un registro di manutenzione di cui alla cifra 35 entrano in vigore il 1° gennaio 2004.

II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2004.

23 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 814.013

2004-0801 3209

Ordinanza sulle sostanze RU 2004