AS 2004 3223
Regolamento di esecuzione comune del 18 gennaio 1996 all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo
Regolamento di esecuzione comune del 18 gennaio 1996 all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo
RS 0.232.112.21; RU 1996 2810
Modifica del Regolamento di esecuzione
Adottata dall’Assemblea dell’Unione di Madrid il 26 settembre 2000 Entrata in vigore il 1° novembre 2000
Traduzione1
Regola 17 Notifica di rifiuto 1)–5) [nessuna modifica] 6) [Dichiarazione di concessione della protezione] a) Un Ufficio che non ha notificato alcun rifiuto conformemnte all’articolo 5 dell’Accordo o all’articolo 5) del Protocollo può, nel termine previsto dall’articolo 5.2) dell’Accordo o dall’articolo 5.2) a) o b) del Protocollo, inviare all’Ufficio internazionale uno dei seguenti documenti: i) una dichiarazione indicante che tutte le procedure davanti all’Ufficio sono concluse e che l’Ufficio ha deciso di accordare la protezione al marchio oggetto della registrazione internazionale; ii) una dichiarazione indicante che l’esame d’ufficio è terminato e che l’Ufficio non ha rilevato alcun motivo di rifiuto ma che la protezione del marchio può ancora essere oggetto di un’opposizione da parte di terzi; l’Ufficio indicherà fino a quale data possono essere presentate opposizioni; iii) se una dichiarazione di cui al sottocomma ii) è stata inviata, una dichia- razione indicante che il termine accordato per fare opposizione è scadu- to senza che alcuna opposizione sia stata presentata e che l’Ufficio ha pertanto deciso di accordare la protezione al marchio oggetto della regi- strazione internazionale. b) L’Ufficio internazionale iscrive nel Registro internazionale ogni dichiara- zione ricevuta in virtù del comma a) e ne trasmette una copia al titolare.
1 Traduzione dal testo originale francese (RO 20043223).
2003-2314 3223
Registrazione internazionale dei marchi RU 2004
Regola 32 Bollettino 1) [Informazioni riguardanti le registrazioni internazionali] a) L’Ufficio internazionale pubblica sul bollettino i dati pertinenti riguardanti i) e ii) [nessuna modifica] iii) rifiuti iscritti in virtù della regola 17.4), indicando se vi è la possibilità di riesame o di ricorso, ma senza pubblicare i motivi di rifiuto, e dichia- razioni di concessione della protezione iscritte in virtù della rego- la 17.6) b); iv)–xii) [nessuna modifica] b) e c) [nessuna modifica] 2)–4) [nessuna modifica]