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AS 2004 3963

Accordo che istituisce in organizzazione intergovernativa l'Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio internazionale (ACICI) (con all.)

Traduzione1

Accordo che istituisce in organizzazione intergovernativa l’Agenzia di cooperazione e d’informazione per il commercio internazionale (ACICI)

Concluso a Ginevra il 9 dicembre 2002 Approvato dall’Assemblea federale il 21 marzo 20032 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 12 marzo 2004 Entrato in vigore per la Svizzera il 30 aprile 2004

Le Parti al presente Accordo prendendo atto dell’importanza crescente del commercio internazionale quale moto- re della crescita e dello sviluppo come pure del potenziale che offre per contribuire a lottare contro la povertà, prendendo altresì atto dell’importanza del consolidamento delle capacità e della cooperazione tecnica legate al commercio per accrescere la partecipazione dei Paesi in sviluppo al sistema commerciale multilaterale, ribadendo il loro impegno a favore di un sistema commerciale multilaterale equo e al quale partecipi l’insieme degli Stati dell’Organizzazione mondiale del commercio3 (OMC), riconoscendo che occorre rafforzare la capacità dei Paesi in sviluppo e dei Paesi a economia in transizione che dispongono di risorse limitate, incluse le piccole eco- nomie vulnerabili, con priorità ai Paesi meno avanzati e ai Paesi senza rappresen- tanza a Ginevra, a partecipare efficacemente ai lavori dell’OMC e al sistema com- merciale internazionale, e condividendo l’aspirazione di vedere adeguatamente rappresentati a Ginevra tutti i Membri e gli Osservatori dell’OMC, riconoscendo inoltre le difficoltà che tali Paesi con risorse limitate incontrano nel partecipare effettivamente alle attività dell’OMC, in particolare se non hanno una rappresentanza a Ginevra, rispondendo alle necessità e ai desideri urgenti di questi Paesi con risorse limitate di beneficiare di un’assistenza in materia di cooperazione tecnica e di rafforzamento delle capacità legate al commercio per permettere loro di partecipare in modo effet- tivo al programma di lavoro e al ciclo di negoziati dell’OMC, e tenuto conto dell’accento posto su queste necessità nella Dichiarazione ministeriale di Doha approvata dai ministri in occasione della Quarta sessione della Conferenza ministe- riale dell’OMC e ribadite nel paragrafo 38 del Consenso di Monterrey approvato dai capi di Stato e di Governo partecipanti alla Conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul finanziamento dello sviluppo,

RS 0.632.208

1 Dal testo originale francese (RO 2004 3963).

2 RU 2004 3961 3 RS 0.632.20

2003-0150 3963

Accordo che istituisce l’Acici RU 2004

riconoscendo l’efficacia dell’assistenza fornita sin dal 1998 ai Paesi con risorse limitate da parte dell’Agenzia di cooperazione e d’informazione per il commercio internazionale (ACICI), finanziata dal Governo svizzero, il ruolo eccezionale che svolge l’ACICI offrendo un’assistenza personalizzata ai Paesi, la crescente domanda di tale assistenza e gli sforzi compiuti per rispondere a tale domanda, desiderosi di fornire all’ACICI una base di finanziamento allargata, una più ampia struttura decisionale favorevole alla partecipazione di tutti e di darle un fondamento giuridico adeguato fondandosi su un partenariato tra i Paesi con risorse limitate e i Paesi donatori, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Istituzione dell’ACICI Il presente Accordo istituisce in organizzazione intergovernativa l’Agenzia di coope- razione e d’informazione per il commercio internazionale (di seguito «ACICI»).

Art. 2 Obiettivi dell’ACICI L’ACICI si prefigge di aiutare i Paesi in sviluppo con risorse limitate, le economie in transizione, tra cui le piccole economie vulnerabili, con priorità ai Paesi meno avanzati e ai Paesi senza rappresentanza permanente a Ginevra (di seguito «Membri partecipanti»), a partecipare efficacemente ai lavori dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e al sistema commerciale internazionale: (a) aiutando i Membri partecipanti a capire meglio le questioni di politica com- merciale e il sistema commerciale internazionale; (b) aiutando i Membri partecipanti, nel perseguimento dei loro obiettivi di poli- tica commerciale, a prepararsi ai negoziati e ad altre attività dell’OMC; e (c) diffondendo informazioni e analisi per i Membri partecipanti sui negoziati, sulle attività in materia di politica commerciale multilaterale e di coopera- zione tecnica e sul rafforzamento delle capacità legate al commercio nell’ambito dell’OMC, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 4.

Art. 3 Funzioni

1. L’ACICI ha la funzione di:

(a) osservare l’evoluzione del sistema commerciale multilaterale, dei negoziati e degli altri lavori dell’OMC in modo da fornire ai Membri partecipanti informazioni e consigli al riguardo; (b) raccogliere, analizzare e distribuire ai Membri, in inglese, francese e spagno- lo, informazioni sotto forma di sintesi concernenti i negoziati e gli altri lavo- ri dell’OMC che interessano i Membri partecipanti; (c) fornire ai Membri partecipanti, su domanda, assistenza e consulenza ad hoc adeguate alle specificità di ogni Paese;

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(d) fornire servizi intesi a rispondere ai bisogni particolari dei Membri parteci- panti che non hanno una rappresentanza a Ginevra; (e) organizzare riunioni informali, corsi di formazione e seminari per rafforzare le capacità e le competenze in materia di negoziati, anche insieme ad altre agenzie e organizzazioni regionali; (f) esercitare altre funzioni assegnatele dal Consiglio dei rappresentanti. 2. I servizi che l’ACICI fornisce ai Membri partecipanti sono a disposizione anche dei Paesi in sviluppo con risorse limitate, dei Paesi non Membri la cui economia è in transizione, comprese le piccole economie vulnerabili, con priorità ai Paesi meno avanzati e ai Paesi senza rappresentanza permanente a Ginevra, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal Consiglio dei rappresentanti.

Art. 4 Relazioni con altre organizzazioni

1. L’ACICI adotta disposizioni adeguate per garantire una cooperazione efficace

con altre organizzazioni intergovernative che hanno responsabilità attinenti a quelle dell’ACICI, in particolare l’Organizzazione mondiale del Commercio, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, il Centro del commercio inter- nazionale e il Centro di consulenza sulla legislazione dell’OMC, al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo e di evitare doppioni.

2. L’ACICI adotta altresì disposizioni adeguate in materia di consultazione e di

cooperazione con organizzazioni non governative e istituti universitari operanti in settori attinenti a quelli contemplati dall’ACICI.

Art. 5 Membri

1. L’ACICI è composto di Membri partecipanti e di Membri finanziatori.

2. Possono diventare Membri partecipanti dell’ACICI tutti i Paesi in sviluppo con risorse limitate e i Paesi a economia in transizione, comprese le piccole economie vulnerabili, i Paesi meno avanzati e i Paesi senza rappresentanza permanente a Ginevra. 3. Possono diventare Membri finanziatori dell’ACICI altri Paesi e territori doganali che auspicano promuovere una maggiore partecipazione dei Membri partecipanti al sistema commerciale multilaterale finanziando progetti di cooperazione e di raffor- zamento delle capacità in ambito commerciale e contribuendo alle attività dell’ACICI. La forma dei contributi dei Membri finanziatori è definita nell’artico- lo 11.

Art. 6 Struttura dell’ACICI L’ACICI è gestita da un Consiglio dei rappresentanti, da un Consiglio d’amministra- zione e da un Segretariato con a capo un Direttore esecutivo.

Accordo che istituisce l’Acici RU 2004

Art. 7 Consiglio dei rappresentanti 1. Il Consiglio dei rappresentanti è composto dai rappresentanti dei Membri finan- ziatori e dei Membri partecipanti. Il Consiglio dei rappresentanti elegge il suo presi- dente e gli altri Membri dell’ufficio. Il Consiglio dei rappresentanti si riunisce, nella maniera opportuna, almeno una volta all’anno, per: (a) valutare regolarmente il lavoro svolto dall’ACICI e, nella misura opportuna, determinare l’impostazione del lavoro futuro sulla base di un rapporto del direttore esecutivo; (b) eleggere il Consiglio d’amministrazione; (c) adottare i regolamenti; (d) adottare il bilancio annuale; (e) adottare decisioni concernenti la ricostituzione dei fondi dell’ACICI; (f) approvare il programma di lavoro annuale; (g) approvare il rapporto annuale sulle attività dell’ACICI; (h) nominare un revisore dei conti esterno; (i) esercitare ogni altra funzione assegnatagli in virtù di altre disposizioni del presente Accordo e intesa a favorire il conseguimento degli obiettivi dell’ACICI.

2. Il Consiglio dei rappresentanti adotta un regolamento interno.

Art. 8 Consiglio d’amministrazione

1. Il Consiglio d’amministrazione dipende dal Consiglio dei rappresentanti. È

composto di tre rappresentanti dei Membri finanziatori, di tre rappresentanti dei Membri partecipanti e del direttore esecutivo in carica. I Membri del Consiglio d’amministrazione vi partecipano a titolo personale e i candidati sono proposti in funzione delle loro qualifiche professionali nell’ambito dell’OMC o delle relazioni commerciali internazionali o in materia di sviluppo. 2. Il Consiglio d’amministrazione si riunisce ogni qualvolta sia necessario, almeno una volta all’anno, per: (a) prendere le decisioni necessarie per garantire il buon funzionamento dell’ACICI conformemente al presente Accordo; (b) esaminare regolarmente la situazione finanziaria dell’ACICI; (c) elaborare il bilancio ordinario annuale e il programma di lavoro annuale dell’ACICI per esame da parte del Consiglio dei rappresentanti; (d) presentare proposte al Consiglio dei rappresentanti concernenti la ricostitu- zione dei fondi dell’ACICI, conformemente alle disposizioni dell’artico- lo 11; (e) approvare gli elementi materiali e finanziari dei progetti speciali, ossia i pro- getti finanziati mediante fonti non previste nel bilancio preventivo;

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(f) sorvegliare l’elaborazione del rapporto d’attività annuale dell’ACICI; (g) designare il direttore esecutivo d’intesa con i Membri; (h) sottoporre per esame al Consiglio dei rappresentanti regolamenti su: (i) le procedure del Consiglio d’amministrazione, (ii) gli obblighi e le condizioni d’impiego del direttore esecutivo, dei Mem- bri del personale dell’ACICI e dei consulenti assunti dall’ACICI; (iii) il regolamento e le procedure finanziarie.

Art. 9 Direttore esecutivo e Segretariato Il direttore esecutivo: (a) gestisce le attività correnti dell’ACICI; (b) assume, dirige e licenzia il personale del Segretariato dell’ACICI, confor- memente al regolamento del personale adottato dal Consiglio dei rappresen- tanti; (c) assume e controlla i consulenti; (d) sottopone per esame al Consiglio d’amministrazione e per approvazione al Consiglio dei rappresentanti proposte concernenti il programma di lavoro, il bilancio e il rapporto d’attività annuale dell’ACICI; (e) coadiuva il Consiglio d’amministrazione e il Consiglio dei rappresentanti nell’esercizio delle loro responsabilità; (f) presenta al Consiglio d’amministrazione e al Consiglio dei rappresentanti, previa verifica da parte di un revisore indipendente, un conto delle entrate e delle uscite relative al bilancio per l’esercizio finanziario precedente; (g) rappresenta l’ACICI all’esterno.

Art. 10 Processo decisionale 1. Il Consiglio dei rappresentanti adotta le sue decisioni per consenso. Una proposta sottoposta a esame nel corso di una seduta del Consiglio dei rappresentanti è consi- derata adottata per consenso se, durante la seduta, nessun membro dell’ACICI vi si oppone formalmente. La presente disposizione s’applica parimenti, mutatis mutan- dis, alle decisioni del Consiglio d’amministrazione. 2. Se il presidente del Consiglio dei rappresentanti stabilisce che non sia possibile giungere a una decisione per consenso, può decidere di sottoporre la questione al voto del Consiglio dei rappresentanti. In tal caso, detto Consiglio prende la sua decisione a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, fatta salva la deroga prevista nel numero 3 del presente articolo. Ogni Membro dispone di un voto. La maggioranza semplice dei Membri dell’ACICI costituisce il quorum per ogni seduta del Consiglio dei rappresentanti nel corso della quale una questione è sottoposta al voto.

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3. Le procedure descritte nell’articolo 15 paragrafi 1 e 2 del presente Accordo si applicano alle decisioni concernenti gli emendamenti al presente Accordo, inclusi gli emendamenti alla tabella dei contributi.

Art. 11 Struttura finanziaria dell’ACICI 1. Il bilancio ordinario annuale dell’ACICI è finanziato dai contributi versati dai Membri finanziatori e da contributi volontari. Il contributo minimo dei Membri finanziatori che aderiscono in virtù dell’articolo 16, ammonta a 2 000 000 CHF. L’importo della tabella dei contributi promesso da ogni Membro per il periodo di contribuzione inizialmente concordato dopo l’istituzione dell’ACICI figura nell’Appendice 1 del presente Accordo. 2. Nel corso del quarto anno successivo all’istituzione dell’ACICI e in seguito ogni cinque anni, il Consiglio dei rappresentanti esamina il fabbisogno finanziario dell’ACICI per il successivo periodo quinquennale, tenendo conto dell’articolo 15 paragrafo 4, e fissa di conseguenza le tabelle dei contributi dei Membri finanziatori.

3. I progetti speciali che rientrano nell’ambito del mandato dell’ACICI definito

negli articoli 2 e 3 del presente Accordo sono finanziati mediante contributi volon- tari.

4. L’ACICI promuove i contributi volontari in contanti o in natura dei Membri

finanziatori, dei Membri partecipanti e di altri governi, nonché delle organizzazioni intergovernative o di finanziatori privati, conformemente alle disposizioni da inseri- re nel regolamento finanziario.

Art. 12 Diritti e obblighi dei Membri 1. Ogni Membro partecipante ha diritto di beneficiare dei servizi dell’ACICI con- formemente alle disposizioni del presente Accordo e ai regolamenti eventualmente adottati dal Consiglio dei rappresentanti.

2. Ogni Membro finanziatore versa senza indugio i contributi concordati confor-

memente alla tabella dei contributi riportata nell’Appendice 1. Il contributo iniziale di ogni Membro finanziatore, pari almeno all’importo dei contributi concordati e dovuti prorata per un periodo di dodici mesi, è versato al più tardi il 90° giorno successivo alla data in cui il Membro è vincolato dall’Accordo. Ogni Membro finanziatore che aderisce al presente Accordo in virtù dell’articolo 17 versa i contri- buti iniziali conformemente alle disposizioni del suo strumento di adesione. I Mem- bri partecipanti possono prevedere di versare contributi volontari.

3. Nessun elemento nel presente Accordo può essere interpretato come implicante

per un Membro un impegno finanziario superiore a quelli derivanti dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 13 Statuto giuridico dell’ACICI

1. L’ACICI ha personalità giuridica. Ha in particolare la capacità di concludere

contratti, di acquistare e di alienare beni mobili e immobili, nonché di intentare un procedimento legale.

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2. L’ACICI ha sede a Ginevra (Svizzera).

3. L’ACICI conclude con la Confederazione Svizzera un Accordo di sede sullo

statuto, i privilegi e le immunità dell’ACICI. L’ACICI, il suo Direttore esecutivo e il suo personale beneficiano in Svizzera dei privilegi e delle immunità generalmente accordati alle organizzazioni internazionali.

Art. 14 Lingue di lavoro Le lingue di lavoro dell’ACICI sono l’inglese, il francese e lo spagnolo.

Art. 15 Emendamento, recesso e denuncia

1. Ciascun Membro dell’ACICI o del Consiglio d’amministrazione può presentare

una proposta di emendamento di una disposizione del presente Accordo. Detta proposta è sottoposta al Consiglio dei rappresentanti e notificata tempestivamente a tutti i Membri. Il Consiglio può decidere di sottoporre la proposta ai Membri per accettazione. L’emendamento entra in vigore il 30° giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto gli strumenti di accettazione di tutti i Membri.

2. Se la situazione finanziaria dell’ACICI lo richiede, un membro o il Consiglio

d’amministrazione possono presentare una proposta d’emendamento della tabella dei contributi in vigore. L’emendamento entra in vigore il 30° giorno successivo alla data in cui il Consiglio dei rappresentanti l’ha adottato per consenso.

3. Ciascun membro può recedere in ogni momento dal presente Accordo mediante

notifica scritta al depositario. Quest’ultimo informa il Direttore esecutivo e i Membri dell’ACICI in merito a tale notifica. Il recesso ha effetto il 30° giorno successivo alla data in cui il depositario ne ha ricevuto la notifica. Il recesso dal presente Accordo da parte di un Membro finanziatore non esonera tale Membro dal versare i contributi concordati per il periodo quinquennale in corso. 4. Nell’ambito dell’esame del fabbisogno finanziario citato nell’articolo 11 paragra- fo 2, il Consiglio dei rappresentanti valuta anche, tenendo conto dei progressi com- piuti nel conseguimento degli obiettivi del presente Accordo enunciati nell’arti- colo 2, se i servizi dell’ACICI continuano a essere necessari. Il Consiglio dei rappresentanti può successivamente decidere di denunciare il presente Accordo. In caso di denuncia, gli attivi dell’ACICI sono distribuiti tra gli attuali e i precedenti Membri finanziatori, proporzionalmente al totale dei contributi di ciascun Membro al bilancio dell’ACICI.

Art. 16 Consenso a essere vincolato ed entrata in vigore

1. Il presente Accordo è aperto all’accettazione, mediante firma, dal 9 dicembre

2002 al 31 dicembre 2003 di ogni Membro dell’OMC e di ogni Stato o territorio

doganale a sé stante in fase di adesione all’OMC che esprima il suo consenso a essere vincolato, mediante: (a) firma; o (b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione.

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Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il depositario al più tardi il 31 dicembre 2005. 2. Il presente Accordo entra in vigore il 30° giorno successivo alla data in cui le due condizioni qui appresso saranno adempiute: (a) tre Membri partecipanti e tre Membri finanziatori hanno accettato di essere vincolati mediante firma o hanno depositato strumenti di ratifica, di accetta- zione o di approvazione; (b) il totale dei contributi al bilancio ordinario dell’ACICI che gli Stati o i terri- tori doganali che hanno accettato di essere vincolati dal presente Accordo sono tenuti a versare in virtù dell’articolo 11 paragrafo 1 del presente Accordo e dell’Appendice 1 supera il doppio dell’importo del bilancio pre- visto per il primo anno successivo all’istituzione dell’ACICI. 3. Per ogni firmatario del presente Accordo che deposita lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo la data in cui l’Accordo è entrato in vigore conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e prima della data indicata nel paragrafo 1 del presente articolo, l’Accordo entra in vigore il 30° giorno successivo alla data in cui lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione è stato depositato.

4. Le date indicate nel paragrafo 1 possono essere prorogate mediante decisione

consensuale del Consiglio dei rappresentanti.

Art. 17 Adesione 1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Accordo è aperto all’adesione dei Mem- bri dell’OMC o di tutti gli Stati o territori doganali a sé stanti in fase di adesione all’OMC che non hanno firmato l’Accordo nel periodo indicato nell’articolo 16 paragrafo 1 o che non hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione prima della data indicata nell’articolo 16 paragrafo 1. 2. Qualsiasi altro Stato o territorio doganale a sé stante potrà aderire al presente Accordo alle condizioni e secondo le modalità concordate tra detto Stato e l’ACICI. 3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. L’adesione ha effetto il 30° giorno successivo alla data in cui lo strumento di adesione è stato depositato.

Art. 18 Riserve Non possono essere formulate riserve relative alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 19 Allegati L’Appendice 1 del presente Accordo è parte integrante dell’Accordo.

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Art. 20 Deposito e registrazione

1. Il presente Accordo sarà depositato presso il Governo svizzero.

2. Il presente Accordo sarà registrato conformemente alle disposizioni dell’artico- lo 102 della Carta delle Nazioni Unite4.

Fatto a Ginevra, il 9 dicembre 2002, in un unico esemplare in lingua inglese, france- se e spagnola, i tre testi facenti parimenti fede.

(Seguono le firme)

4 RS 0.120

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Appendice I

Tabella dei contributi promessi da ogni Membro finanziatore per il periodo di contribuzione inizialmente concordato dopo l’istituzione dell’ACICI Membro finanziatore Contributo promesso Equivalente in franchi svizzeri

Danimarca 12 000 000 corone danesi 2 370 000 Finlandia 1 368 000 euro 2 011 000 Irlanda 1 400 000 euro 2 058 000 Paesi Bassi 2 058 000 euro 3 018 000 Regno Unito 1 000 000 lire sterline 2 335 000 Svezia 13 000 000 corone svedesi 2 072 000 Svizzera 4 000 000 franchi svizzeri 4 000 000

17 864 000 Nota: le equivalenze in franchi svizzeri sono basate sui tassi di cambio medi del 12 settembre

2002 e sono fornite solo a titolo indicativo.

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Campo d’applicazione dell’Accordo il 18 maggio 2004 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Firma senza riserva di ratificazione (F)

Algeria 10 gennaio 2003 F 30 aprile 2004 Benin 14 febbraio 2003 F 30 aprile 2004 Bhutan 9 dicembre 2002 F 30 aprile 2004 Bolivia 9 dicembre 2002 F 30 aprile 2004 Burundi 19 giugno 2003 F 30 aprile 2004 Cambogia 3 marzo 2003 F 30 aprile 2004 Capo Verde 12 novembre 2003 F 30 aprile 2004 Ciada 28 aprile 2004 F 28 maggio 2004 Congo (Brazzaville) 3 febbraio 2003 F 30 aprile 2004 Danimarca 9 dicembre 2002 F 30 aprile 2004 Etiopia 9 dicembre 2002 F 30 aprile 2004 Gambia 24 novembre 2003 F 30 aprile 2004 Giordania 7 luglio 2003 F 30 aprile 2004 Guinea 20 ottobre 2003 F 30 aprile 2004 Guyana 13 settembre 2003 F 30 aprile 2004 Haiti 9 dicembre 2002 F 30 aprile 2004 Honduras 9 dicembre 2002 F 30 aprile 2004 Irlanda 13 febbraio 2004 30 aprile 2004 Mauritania 23 luglio 2003 F 30 aprile 2004 Maurizio 24 marzo 2003 F 30 aprile 2004 Mozambicoa 11 marzo 2004 F 30 aprile 2004 Nicaragua 10 ottobre 2003 F 30 aprile 2004 Nigeria 31 gennaio 2003 Si 30 aprile 2004 Paesi Bassi 22 gennaio 2004 30 aprile 2004 Repubblica dominicana 9 dicembre 2002 F 30 aprile 2004 Sri Lanka 20 maggio 2003 F 30 aprile 2004 Svezia 20 dicembre 2002 30 aprile 2004 Svizzera 12 marzo 2004 30 aprile 2004 Togo 9 dicembre 2002 F 30 aprile 2004 Vanuatu 12 settembre 2003 F 30 aprile 2004 Yemen 25 marzo 2003 F 30 aprile 2004 Zambia 9 dicembre 2002 F 30 aprile 2004 a Firma dopo il 31 dicembre 2003, dopo la fine del periodo previsto nel paragrafo 1 dell’articolo 16 dell’Accordo.

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