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AS 2004 4175

Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)

Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)

Modifica del 1° settembre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 gennaio 19721 concernente la legge sulla durata del lavoro è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2 lett. a–c 2 Il servizio dell’esercizio comprende i servizi dell’impresa cui spettano segnatamen- te: a. – il trasporto di viaggiatori, inclusa la vendita dei biglietti; – la sorveglianza della linea; – l’accettazione, il deposito, il trasporto e la consegna di merci nell’am- bito del trasporto di viaggiatori e di invii postali; – il trasporto e la gestione delle merci nell’ambito del traffico merci; – lo svolgimento del traffico monetario; – la trasmissione di comunicazioni in qualsiasi forma; – i lavori di pulizia; b. la costruzione e la manutenzione degli impianti, delle installazioni, dei vei- coli e dei componenti utilizzati dai servizi che offrono le prestazioni di cui alla lettera a; c. la produzione, la trasformazione, la gestione e il trasporto di energia elettrica in centrali elettriche proprie, sottocentrali e stazioni di trasformazione dell’impresa;

Art. 7 cpv. 3 3 La durata giornaliera media del lavoro per le imprese con orario di lavoro annuale regolato mediante un contratto collettivo di lavoro può ammontare, nella media annuale, a 7 ore.

1 RS 822.211

2004-0404 4175

Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro RU 2004

Art. 13 primo periodo Per i lavori di costruzione e di manutenzione delle costruzioni che, a cagione di esigenze dell’esercizio, possono essere eseguiti soltanto di notte, il lavoratore può eccezionalmente essere tenuto a svolgere lavoro notturno durante 4 settimane conse- cutive al massimo, tenendo conto che settimanalmente devono essergli concessi un giorno di riposo e un giorno di compensazione consecutivi. ...

Art. 15 cpv. 2 secondo periodo 2 ... Con l’assenso dei lavoratori o dei loro rappresentanti le imprese urbane di tra- sporto e le ferrovie a carattere turistico tra cui anche le ferrovie senza cremagliera possono stabilire, invece dell’intervallo di 21 giorni tra quelli di riposo domenicali, almeno 2 giorni di riposo domenicali in un periodo di 42 giorni.

Art. 26 Abrogato

Art. 34 cpv. 3 e 4

3 La Commissione della legge sulla durata del lavoro è convocata dal presidente

quando le circostanze lo esigono. Essa va convocata quando almeno 3 membri lo domandano. La presentazione d’una siffatta domanda dev’essere comunicata ai membri. L’Ufficio federale dei trasporti presenta un rapporto scritto alla Com- missione quando le autorità federali esigono una perizia su un determinato oggetto.

4 La Commissione della legge sulla durata del lavoro emana un regolamento ammi-

nistrativo concernente la sua gestione.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2004.

1° settembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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