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AS 2004 4361

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 24 settembre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 1 1 Se il salario determinante di un lavoratore il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi è inferiore a 51 600 franchi all’anno, i contributi del lavoratore sono calcolati conformemente all’articolo 21. Gli articoli 22–27 si applicano per analogia per la fissazione e la determinazione dei contributi.

Art. 21 cpv. 1 1 Se il reddito conseguito con un’attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 8500 franchi annui, ma è inferiore a 51 600 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito

di almeno fr. ma inferiore a fr.

8 500 15 900 4,2 15 900 20 100 4,3 20 100 22 200 4,4 22 200 24 300 4,5 24 300 26 400 4,6 26 400 28 500 4,7 28 500 30 600 4,9 30 600 32 700 5,1 32 700 34 800 5,3 34 800 36 900 5,5 36 900 39 000 5,7 39 000 41 100 5,9 41 100 43 200 6,2 43 200 45 300 6,5

1 RS 831.101

2004-1747 4361

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2004

Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito

di almeno fr. ma inferiore a fr.

45 300 47 400 6,8 47 400 49 500 7,1 49 500 51 600 7,4

Art. 51 cpv. 2 2 Nel calcolo del reddito annuo medio si deve parimente tener conto degli anni di contribuzione aggiunti conformemente all’articolo 52b, come pure dei periodi con- tributivi e dei relativi redditi conteggiati in virtù dell’articolo 52c.

Art. 51ter cpv. 1bis lett. b 1bis La base (valore 100 punti) dell’indice delle rendite secondo l’articolo 33ter capo- verso 2 LAVS è costituita: b. dal livello di 1004 punti (giugno 1939 = 100) dell’indice dei salari nominali.

Art. 74 cpv. 3 3 In caso di rendite pagate a persone residenti all’estero, la Cassa svizzera di com- pensazione si procura periodicamente un certificato di vita.

Art. 215–220 Abrogati

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

24 settembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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