AS 2004 4977
Ordinanza sulle infermità congenite
Ordinanza sulle infermità congenite (OIC)
Modifica del 1° dicembre 2004
Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 dicembre 19851 sulle infermità congenite, ordina:
I L’elenco contenuto nell’allegato all’ordinanza del 9 dicembre 1985 sulle infermità congenite è modificato come segue:
N. 387, 390, 428, 463, 466 387. Epilessia congenita (ad eccezione delle forme per le quali una terapia anti- convulsiva non è necessaria, oppure è necessaria solo durante una crisi) 390. Paralisi cerebrali congenite (spastiche, discinetiche [distoniche, coreoateto- siche], atassiche)
428. Paresi congenite dei muscoli dell’occhio (se sono necessari prismi, opera-
zioni o trattamento ortottico)
463. Turbe congenite della funzione tiroidea (atireosi e ipotireosi)
466. Turbe congenite della funzione delle gonadi (malformazioni delle gonadi,
anorchidia, sindrome di Klinefelter e resistenza agli androgeni; cfr. anche N. 488)
II La presente modifica entra in vigore il 1°gennaio 2005.
1° dicembre 2004 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
1 RS 831.232.21
2004-2359 4977
Ordinanza sulle infermità congenite RU 2004
4978