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AS 2004 5023

Ordinanza sulla protezione del design

Ordinanza sulla protezione del design (Ordinanza sul design, ODes)

Modifica del 3 dicembre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’8 marzo 20021 sul design è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 e 3 Concerne soltanto il testo francese

Art. 7 Comunicazione elettronica

1 L’Istituto può autorizzare la comunicazione elettronica.

2 Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.

Art. 22 cpv. 3, 24 cpv. 3 e 25 cpv. 5 Abrogati

Art. 32 cpv. 1 e 2

1 Abrogato

2 La domanda di modifica o di rettifica di un’iscrizione nel registro è soggetta a emolumento.

Art. 34 cpv. 1 e 2

1 Abrogato

2 Se la domanda di cancellazione del design si fonda su una sentenza giudiziaria, occorre allegare una copia della sentenza con un attestato secondo il quale essa è passata in giudicato.

1 RS 232.121

2004-1931 5023

Ordinanza sul design RU 2004

Art. 36 Organo di pubblicazione

1 L’Istituto designa l’organo di pubblicazione.

2 Su domanda e previo rimborso delle spese, l’Istituto esegue copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

3 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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