AS 2004 665
Accordo dell'8 dicembre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Slovacca relativo allo scambio di tirocinanti
Accordo dell’8 dicembre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Slovacca relativo allo scambio di tirocinanti
RS 0.142.116.907; RU 1996 1239
Modifica dell’Accordo Entrata in vigore mediante scambio di note il 18 settembre 2000
Traduzione2 L’articolo 1 capoverso 1 è modificato come segue:
«Articolo 1 capoverso 1 1. Il presente Accordo è applicabile allo scambio di cittadini svizzeri e slovacchi che assumono per un tempo limitato nell’altro Paese un impiego nella professione appre- sa allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze professionali e linguistiche (dappresso: «tirocinanti»). I tirocinanti devono avere compiuto almeno 18 anni di età e non devono di norma aver superato i 35 anni di età; essi devono aver acquisito una qualificazione professionale.»
2 Dal testo originale tedesco (AS 2003 665).
2002-2277 665
Scambio di tirocinanti. Accordo con la Repubblica Slovacca RU 2004