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AS 2004 781

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (con prot.)

Traduzione1

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Islamica dell’Iran per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio

Conclusa il 27 ottobre 2002 Approvata dall’Assemblea federale il 15 settembre 20032 Ratificata con strumenti scambiati il 31 dicembre 2003 Entrata in vigore il 1° gennaio 2004

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Islamica dell’Iran, animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Persone considerate La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio

prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e le imposte sulle plusvalenze.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

a) per quanto concerne la Repubblica Islamica dell’Iran: (i) l’imposta sul reddito; (ii) l’imposta sulla sostanza: b) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali

RS 0.672.943.61

1 Dal testo originale tedesco (AS 2004 781).

2 RU 2004 779

2003-0055 781

Doppie imposizioni. Convenzione con l’Iran RU 2004

(i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patri- monio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi); e (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immo- biliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio); (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»). 4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istitui- te dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attua- li. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano entro un congruo termine le modifiche apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. 5. La Convenzione non si applica alle imposte trattenute alla fonte sulle vincite a lotterie.

Art. 3 Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una

diversa interpretazione: a) (i) il termine «Repubblica Islamica dell’Iran» designa il territorio posto sotto la sovranità e/o la giurisdizione della Repubblica Islamica dell’Iran, (ii) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; b) il termine «persona» designa: (i) una persona fisica, (ii) una società e ogni altra associazione di persone; c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione; d) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente o un’impresa esercitata da un residente dell’altro Sta- to contraente; e) per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettua- ta per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia uti- lizzato esclusivamente tra località situate in uno dei due Stati contraenti; f) l’espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne la Repubblica Islamica dell’Iran, il Ministero delle finanze o il suo rappresentante autorizzato, (ii) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; g) il termine «cittadini» designa: (i) tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contra- ente,

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(ii) tutte le persone giuridiche o altre associazioni di persone costituite con- formemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, a meno

che il contesto non richieda una diversa interpretazione, le espressioni non diversa- mente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione.

Art. 4 Residenza 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contra- ente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assogget- tata a imposta nello stesso Stato a motivo della sua residenza permanente, del suo domicilio, del luogo della sua costituzione, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per i redditi che esse ritraggono da fonti situate in questo Stato o per il patrimonio ivi situato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una perso- na fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente; se essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più stret- te (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione per- manente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata resi- dente soltanto dello Stato contraente del quale ha la cittadinanza; d) se non può essere determinata la residenza di detta persona ai sensi della let- tera c), le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una perso- na diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contra- enti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» desi- gna una sede fissa di affari in cui un’impresa esercita in tutto o in parte nell’altro Stato contraente la sua attività.

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2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione, b) una succursale, c) un ufficio, d) un’officina, e) un laboratorio e f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di ricer- ca e/o sfruttamento di risorse naturali. 3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio o un’attività di sorveglianza connessa costituiscono una stabile organizzazione soltanto quando la loro durata oltrepassa i dodici mesi. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non sono considerate «stabile organizzazione»: a) le installazioni utilizzate ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti all’impresa; b) le merci appartenenti all’impresa immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione; c) le merci appartenenti all’impresa immagazzinate ai soli fini della trasforma- zione da parte di un’altra impresa; d) una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di racco- gliere informazioni per l’impresa; e) una sede fissa di affari utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di studi scientifici o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; f) una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo di atti- vità menzionate nelle lettere a – e, a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari che ne risulta abbia carattere preparatorio o ausilia- rio. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in nome dell’impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione secondo le disposizioni di tale paragrafo. 6. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente abbia una stabile orga- nizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria

attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro agente che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano

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nell’ambito della loro ordinaria attività. Se invece l’attività di detto agente viene esercitata esclusivamente o quasi esclusivamente per questa impresa, egli non è da considerarsi come indipendente, nel caso in cui gli affari tra l’agente e l’impresa non avvengono alle condizioni del libero mercato. 7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

Art. 6 Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (com- presi i redditi di attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali compresi i pozzi di petrolio o di gas e le cave. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi deri- vanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.

Art. 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a detta stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato con- traente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui è la stabile organizza- zione.

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3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizza- zione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Il metodo di riparto adottato dovrà tuttavia essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa. 6. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in

altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8 Traffico internazionale Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili conseguiti da un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili solo in detto Stato contraente.

Art. 9 Imprese associate

1. Allorché:

a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contra- ente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla dire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente, e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di questo Stato – e tassa in conseguenza – utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due impre- se fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità

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competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli adeguamenti da apportare agli utili nei due Stati contraenti.

Art. 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote di fondatore o da altre quote di parte- cipazione agli utili – ad eccezione dei crediti – nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legisla- zione dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commer- ciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una profes- sione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatri- ce dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi

dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato contraente o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato contraente, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizza- ti in detto altro Stato contraente.

Art. 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

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2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi è un residente dell’altro Stato contraente ed è il beneficiario effettivo degli interessi, l’imposta così applicata non può eccedere il

10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente che è il beneficiario effettivo degli interessi, sono imponibili soltanto in detto altro Stato, se gli interessi sono pagati: a) al Governo dell’altro Stato contraente o a una sua suddivisione politica o en- te locale o alla Banca centrale dell’altro Stato contraente; b) in relazione alla vendita a credito di un equipaggiamento industriale, com- merciale o scientifico; c) in relazione alla vendita a credito di merci fornite da un’impresa ad un’altra impresa; o d) su un mutuo di qualunque natura concesso da un istituto bancario. 4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di diritti di pegno o di una clausola di partecipa- zione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficia- rio degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contra- ente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14. 6. Gli interessi si considerano provenire da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le dispo- sizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Con- venzione.

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Art. 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficia- rio dei canoni è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere il

5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi le pellicole cinematografiche nonché le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico oppure per l’uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il

debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso un residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le quali è stato contratto l’obbligo di pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le dispo- sizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Con- venzione.

Art. 13 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 e situati nell’altro Stato contra- ente, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato

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contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili di un’impresa residente di uno Stato contraente derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale e di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto in questo Stato contraente. 4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di azioni o da altre partecipazioni in una società, i cui beni sono costituiti esclusivamente o principalmente da beni immobili e situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato contraente. 5. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

Art. 14 Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per l’esercizio della propria attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa. 2. L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipen- denti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, ingegneri, avvocati, architetti, dentisti e periti conta- bili.

Art. 15 Lavoro subordinato 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19 della presente Convenzione, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l’attività non sia svolta nell’altro Stato contra- ente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponi- bili in detto altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nell’arco di 12 mesi che inizia o termina durante l’anno fiscale considerato, e b) le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato contraente, e

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c) l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni che un’impresa di uno Stato contraente paga in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, sono impo- nibili in questo Stato contraente.

Art. 16 Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

Art. 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista, di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi provenienti da attività esercitate da artisti o sportivi se questi redditi derivano in larga misura, direttamente o indirettamente, da fondi pubblici dell’altro Stato contraente o dalle loro suddivisioni politiche o enti locali.

Art. 18 Pensioni Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19 paragrafo 2, le pensioni e le altre rimune- razioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato lavoro subordinato, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

Art. 19 Funzioni pubbliche 1. a) I salari, gli stipendi e le rimunerazioni analoghe pagate da uno Stato contra- ente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

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b) Tuttavia, tali salari, stipendi e rimunerazioni analoghe sono imponibili sol- tanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato contraente e (i) abbia la cittadinanza di detto Stato contraente, o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i ser- vizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione

politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la citta- dinanza. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi e alle rimunerazioni analoghe e alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraen- te, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 20 Studenti Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era imme- diatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato contraente, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Art. 21 Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi prove- nienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzio- ne sono imponibili soltanto in tale Stato contraente. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli pro- venienti da beni immobili ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile orga- nizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.

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Art. 22 Patrimonio 1. Il patrimonio costituito da beni immobili ai sensi dell’articolo 6 posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati nel traffico internazio- nale da un’impresa di uno Stato contraente nonché da beni mobili adibiti al loro esercizio è imponibile soltanto in detto Stato contraente.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è

imponibile soltanto in detto Stato.

Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne la Repubblica Islamica dell’Iran, la doppia imposizione è

evitata nel modo seguente: a) qualora un residente della Repubblica Islamica dell’Iran ritragga redditi o possieda un patrimonio che, secondo la presente Convenzione, sono imponi- bili in Svizzera, la Repubblica Islamica dell’Iran concede: (i) sull’imposta che preleva sul reddito di detto residente, una deduzione pari all’imposta sul reddito pagata in Svizzera, (ii) sull’imposta che preleva sul patrimonio di detto residente, una deduzio- ne pari all’imposta sul patrimonio pagata in Svizzera. In ambedue i casi, l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la fra- zione dell’imposta, calcolata prima del computo, corrispondente a tali redditi o a tale patrimonio. b) Qualora un residente della Repubblica Islamica dell’Iran ritragga redditi o possieda un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono esenti dall’imposta in questo Stato, detti redditi o patri- monio possono essere presi in considerazione, nonostante detta esenzione nella Repubblica Islamica dell’Iran, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente.

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo se-

guente: a) Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili nella Repubblica Islamica dell’Iran, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determi- nare l’imposta afferente al rimanente reddito o patrimonio di questo residen- te, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o patrimonio in que- stione, senza tener conto dell’esenzione. Per gli utili ai sensi dell’articolo 13

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paragrafo 4, tale esenzione vale solo se è comprovata l’imposizione nella Repubblica Islamica dell’Iran. b) Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili nella Repubblica Islamica dell’Iran, la Svizzera accorda, su domanda del residen- te, uno sgravio, che può avere le seguenti forme: (i) computo dell’imposta pagata nella Repubblica Islamica dell’Iran secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare computato non può tut- tavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile nella Repubblica Isla- mica dell’Iran; o (ii) riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o (iii) esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata nella Re- pubblica Islamica dell’Iran sull’ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni. La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzio- ni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le dop- pie imposizioni. c) La società residente di Svizzera che riceve dividendi da una società residente della Repubblica Islamica dell’Iran fruisce, per quanto concerne la riscos- sione dell’imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantag- gi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente di Svizzera.

Art. 24 Non discriminazione 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraen- te ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato con- traente che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residen- za. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’arti- colo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contra- ente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favore- vole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di fami- glia. 3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, diretta- mente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato

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contraente non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato.

4. A meno che non siano applicabili le disposizioni dell’articolo 9 paragrafo 1,

dell’articolo 11 paragrafo 7 o dell’articolo 12 paragrafo 6, gli interessi, i canoni e altre rimunerazioni pagate da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato contraente. Allo stesso modo, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni di quelli contratti nei confronti di un residente del primo Stato contraente. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni natura e denominazione.

Art. 25 Procedura amichevole 1. Quando una persona residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adot- tate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, essa può, indipendente- mente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati contraenti, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residen- te o, se il suo caso ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 24 paragrafo 1, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Conven- zione. 2. L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, si adopera per regolare il caso in via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono conferire direttamente fra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti e procedere anche a un colloquio nell’ambito di una commissione comune composta da esse stesse o da loro rappresentanti.

Art. 26 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno scambiarsi le informazioni (che le legislazioni fiscali degli Stati contraenti permettono di ottenere nel quadro della normale prassi amministrativa) necessarie per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative alle imposte oggetto della presente Convenzio-

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ne. Le informazioni così scambiate devono essere tenute segrete e non potranno essere rivelate a nessuno che non si occupi dell’accertamento o della riscossione delle imposte alle quali si riferisce la presente Convenzione. Non potranno essere scambiate informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d’affari, banca- ri, industriali o professionali oppure metodi commerciali. 2. Le disposizioni del presente articolo non potranno in nessun caso essere interpre- tate nel senso di imporre a uno Stato contraente l’obbligo di adottare misure ammi- nistrative in deroga alla regolamentazione o alla prassi amministrativa di uno o dell’altro Stato contraente, ovvero contrarie alla sua sovranità, alla sua sicurezza o all’ordine pubblico oppure di fornire informazioni che non possano essere ottenute in base alla sua legislazione e a quella dello Stato contraente che le chiede.

Art. 27 Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Art. 28 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione deve essere ratificata da entrambi gli Stati contraenti secondo le leggi e le prescrizioni del diritto nazionale; gli strumenti di ratificazione saranno scambiati appena possibile. 2. La Convenzione entra in vigore con lo scambio degli strumenti di ratificazione e le sue disposizioni sono applicabili: a) nella Repubblica Islamica dell’Iran, alle imposte sul reddito e sul patrimonio per gli anni fiscali, che iniziano il, o dopo il, primo giorno del farvardin (in Svizzera corrisponde al 21 marzo) dell’anno civile successivo all’entrata in vigore; b) nella Svizzera, alle imposte sul reddito e sul patrimonio per gli anni fiscali, che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio (nella Repubblica Islamica dell’Iran corrisponde al giorno 11) dell’anno civile successivo all’entrata in vigore. 3. Lo scambio di note del 9 settembre 1956/7 febbraio 19573 tra il Ministero degli esteri iraniano e la Legazione svizzera a Teheran concernente la doppia imposizione delle imprese di navigazione aerea sarà abrogato alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 29 Disdetta La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno civile. In tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile:

3 RU 1957 223

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a) nella Repubblica Islamica dell’Iran, alle imposte sul reddito e sul patrimonio per gli anni fiscali, che iniziano il, o dopo il, primo giorno del farvardin (in Svizzera corrisponde al 21 marzo) dell’anno civile successivo alla disdetta; b) nella Svizzera, alle imposte sul reddito e sul patrimonio per gli anni fiscali, che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio (nella Repubblica Islamica dell’Iran corrisponde al giorno 11) dell’anno civile successivo alla disdetta.

Fatto in duplice esemplare a Teheran, il 27 ottobre 2002, corrispondente all’Aban 5, 1381, solar, Hijra, nelle lingue tedesca, persiana e inglese, tutti i testi facenti egual- mente fede. In caso di divergenza d’interpretazione prevarrà il testo inglese.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica Islamica dell’Iran: Joseph Deiss Tahmasb Mazaheri

Traduzione4

Protocollo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Islamica dell’Iran, all’atto della firma della Convenzione fra i due Stati conclusa a Teheran, il 27 otto- bre 2002, conformemente all’Aban 5, 1381, solar Hijra, per evitare le doppie impo- sizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Ad articolo 5 paragrafo 4

Resta inteso che installazioni di un’impresa di uno Stato contraente adibite nell’altro Stato contraente ai fini della consegna di merci oppure merci appartenenti all’impresa immagazzinate da un’impresa di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente ai fini della consegna non sono, fatte salve le altre disposizioni dell’arti- colo 5, considerate stabili organizzazioni situate nell’altro Stato contraente, qualora le merci siano vendute esclusivamente sulla base di contratti conclusi dall’altra impresa.

2. Ad articolo 7

Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7, resta inteso che, qualora un’impresa di uno Stato contraente venda merci o eserciti un’altra attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell’importo complessivo ricevuto dall’impresa, bensì unicamente sulla base della rimunerazione attribuibile all’attività effettiva della stabile organizzazione per queste vendite o per queste operazioni. Nei casi di contratti di vigilanza, di fornitura, di montaggio o di costruzione di equipaggiamenti o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, oppure di opere pubbliche, qualora l’impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell’importo comples- sivo del contratto, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effettivamen- te eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente in cui essa è situata. Gli utili afferenti alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell’impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui quest’impresa è residente.

3. Ad articolo 11 paragrafo 3

Resta inteso che il termine «banca» comprende, sia banche private, sia banche detenute dal Governo di uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o ente locale.

4 Dal testo originale tedesco (AS 2004 799).

Doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio RU 2004

4. Ad articoli 18 e 19

Resta inteso che il termine «pensioni» menzionato agli articoli 18 e 19 non com- prende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni forfettarie.

Fatto in duplice esemplare a Teheran, il 27 ottobre 2002, corrispondente all’Aban 5, 1381, solar, Hijra, nelle lingue tedesca, persiana e inglese, tutti i testi facenti egual- mente fede. In caso di divergenza d’interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica Islamica dell’Iran: Joseph Deiss Tahmasb Mazaheri

Doppie imposizioni. Convenzione con l’Iran RU 2004

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (con prot.) | Lexipedia | Lexipedia