AS 2004 921
Codice penale militare
Codice penale militare (Revisione dell’ordinamento disciplinare)
Modifica del 3 ottobre 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 20021, decreta:
I Il Codice penale militare del 13 giugno 19272 è modificato come segue:
Sostituzione di termini Concerne solo il testo tedesco.
Art. 23 cpv. 1 n. 5, 6, 10 e cpv. 2
1 Sono sottoposti al diritto penale militare:
5. le persone obbligate al reclutamento per quanto concerne l’ob-
bligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento;
6. i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i
membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi del- l’articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 19954, durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l’uni- forme;
10. abrogato
2 Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1, 2, 6, e 7 sono assoggettate
al diritto penale militare per tutta la durata del loro impiego all’estero qualora commettano all’estero un reato ai sensi del presente codice.
Art. 34 n. 5
5. Per le multe disciplinari è applicabile l’articolo 189.
3 v. cifra IV Coordinamento con la modifica del 21 marzo 2003 della parte generale del Codice penale militare, lett. a 4 RS 510.10
2000-2422 921
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Art. 615 Disobbedienza 1 Chiunque intenzionalmente disobbedisce a un ordine concernente il servizio, che sia diretto a lui stesso o alla truppa di cui fa parte, è punito con la detenzione.
2 Se il colpevole ha agito per negligenza, può essere pronunciato l’ar-
resto repressivo.
3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
4 In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione. Se la disob-
bedienza avviene di fronte al nemico, può essere pronunciata la reclu- sione perpetua.
Art. 726 Inosservanza di 1 Chiunque intenzionalmente si rende colpevole d’inosservanza d’un prescrizioni di servizio regolamento o d’altra prescrizione di servizio è punito con la deten- zione sino a sei mesi.
2 Se il colpevole ha agito per negligenza, può essere pronunciato
l’arresto repressivo.
3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
4 In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione o la deten-
zione.
Art. 81 cpv. 17
1 È punito con la detenzione fino a 18 mesi chiunque, nell’intenzione
di rifiutare il servizio militare: a. non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento; b. non si presenta a un servizio al quale è convocato; c. abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio; d. non vi ritorna dopo un’assenza giustificata; e. disobbedisce, dopo l’entrata in servizio militare, a un ordine a lui diretto concernente il servizio.
5 v. cifra IV Coordinamento con la modifica del 21 marzo 2003 della parte generale del Codice penale militare, lett. b 6 v. cifra IV Coordinamento con la modifica del 21 marzo 2003 della parte generale del Codice penale militare, lett. b 7 v. cifra IV Coordinamento con la modifica del 21 marzo 2003 della parte generale del Codice penale militare, lett. b
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Art. 82 cpv. 18
1 È punito con la detenzione fino a sei mesi, con l’arresto repressivo o
con la multa chiunque, senza l’intenzione di rifiutare il servizio militare: a. non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento; b. non si presenta a un servizio al quale è convocato; c. abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio; d. non vi ritorna dopo un’assenza giustificata.
Art. 83 cpv. 1
1 È punito con l’arresto repressivo o con la multa chiunque, per negli-
genza: a. non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento; b. non si presenta a un servizio al quale è convocato; c. abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio; d. non vi ritorna dopo un’assenza giustificata.
Art. 84 cpv. 1
1 Chiunque, senza rendersi reo di rifiuto del servizio, omissione del
servizio o omissione del servizio per negligenza, non ottempera a una chiamata in servizio per la giornata informativa, per il reclutamento o per il servizio militare, pur essendo in grado di entrare in servizio, è punito con l’arresto repressivo o con la multa.
II Il libro secondo del Codice penale militare del 13 giugno 19279 è interamente modificato come segue:
Libro secondo: Ordinamento disciplinare Capo primo: Disposizioni generali
Art. 180 Mancanze 1 Commette una mancanza di disciplina, per quanto il suo compor- di disciplina tamento non sia punibile come crimine, delitto o contravvenzione, chiunque:
8 Con l’entrata in vigore della modifica del 21 marzo 2003 della parte generale del Codice penale militare (FF 2003 2438), la parte iniziale dell’art. 82 cpv. 1 avrà il tenore seguente: «1 È punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere chiunque … ». 9 RS 321.0
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a. contravviene ai suoi doveri di servizio oppure disturba l’anda- mento del servizio; b. suscita pubblico scandalo; c. viola le regole fondamentali di comportamento o agisce in modo gravemente sconveniente.
2 Sono equiparati alla mancanza di disciplina:
a. i casi poco gravi di reati per i quali il libro primo prevede una pena disciplinare; b. i casi poco gravi di violazione delle norme della legislazione federale sulla circolazione stradale conformemente alle dispo- sizioni dell’articolo 218 capoverso 3; c. le infrazioni alla legge federale del 3 ottobre 195110 sugli stu- pefacenti e sulle sostanze psicotrope conformemente alle disposizioni dell’articolo 218 capoverso 4.
Art. 181 Punibilità 1 È punibile soltanto chi, intenzionalmente o per negligenza, agisce in modo colpevole.
2 Agisce intenzionalmente chi commette un’infrazione consapevol-
mente e volontariamente.
3 Agisce per negligenza chi, per un’imprevidenza colpevole, non abbia
scorto le conseguenze della sua azione o non ne abbia tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni perso- nali.
4 Se la punibilità di un crimine, di un delitto o di una contravvenzione
presuppone l’intenzionalità dell’autore, nemmeno la loro commissione colposa può essere punita in via disciplinare.
Art. 182 Misura della 1 Chi detiene il potere disciplinare infligge una punizione disciplinare pena se non ritiene sufficiente ammonire ed esortare la persona che ha mancato.
2 Il genere e la misura della pena sono determinate secondo il grado
della colpa. Si deve tener conto dei moventi, delle condizioni persona- li e della condotta militare del colpevole.
3 La privazione della libertà subita per un arresto provvisorio è com-
putata nella pena degli arresti.
10 RS 812.121
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4 Chi ha commesso più mancanze di disciplina è punito con un’unica
pena complessiva.
5 Non è ammissibile punire in modo unitario coloro che sono coinvolti
nella stessa mancanza di disciplina (punizione collettiva) senza consi- derare i fattori individuali utili alla misura della pena; è pure inammis- sibile punire disciplinarmente più volte per una medesima infrazione.
6 Se in una mancanza di disciplina sono coinvolti militari di diversi
reparti, i rispettivi comandanti si consultano prima di decidere o proporre una pena.
Art. 183 Condizioni 1 Soggiace all’ordinamento disciplinare chi è sottoposto al diritto personali penale militare.
2 La responsabilità disciplinare dei membri del Corpo delle guardie di
confine si fonda sulle disposizioni della legge del 24 marzo 200011 sul personale federale e dell’ordinanza del 3 luglio 200112 sul personale federale nonché sulle prescrizioni del pertinente regolamento della Direzione generale delle dogane.
Art. 184 Prescrizione 1 La facoltà di perseguire una mancanza di disciplina cade in prescri- della facoltà di perseguire zione dodici mesi dopo la commissione della mancanza.
2 La prescrizione della facoltà di perseguire è sospesa durante l’assun-
zione preliminare delle prove, l’istruzione preparatoria o il procedi- mento giudiziale.
Art. 185 Prescrizione 1 L’esecuzione di una pena disciplinare cade in prescrizione dodici dell’esecuzione mesi dopo che la decisione che infligge la pena è passata in giudicato.
2 Durante la procedura d’impugnazione della decisione di commuta-
zione di una multa la prescrizione dell’esecuzione è sospesa. Se alla fine della procedura d’impugnazione la multa è commutata in arresti, l’esecuzione della pena cade in prescrizione dodici mesi dopo che la decisione di commutazione è passata in giudicato.
11 RS 172.220.1 12 RS 172.220.111.3
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Capo secondo: Delle pene disciplinari
Art. 186 Riprensione Con la riprensione si ammonisce formalmente la persona che ha mancato. La riprensione dev’essere esplicitamente designata come pena.
Art. 187 Divieto d’uscita 1 Il divieto d’uscita comporta il divieto di uscire dal settore designato dal comandante, fatti salvi motivi di servizio. È vietato l’accesso a mense o locali analoghi. La segregazione o il trasferimento in un locale per gli arresti non sono ammessi.
2 Il divieto d’uscita può essere pronunciato ed eseguito unicamente
durante il servizio militare con soldo o durante il servizio di promovi- mento della pace.
3 La durata minima del divieto d’uscita è di tre giorni, quella massima
di quindici. Il divieto d’uscita non concerne il congedo generale. L’esecuzione ha inizio quando passa in giudicato la decisione discipli- nare.
Art. 188 Multa La multa disciplinare può essere pronunciata per tutte le mancanze di disciplinare disciplina. Essa ammonta: a. per le mancanze di disciplina commesse in servizio: a 500 franchi al massimo; b. per le mancanze di disciplina commesse fuori del servizio: a 1000 franchi al massimo.
Art. 189 Esecuzione 1 Le multe disciplinari inflitte dal comandante di truppa e passate in delle multe disciplinari giudicato durante il servizio possono essere pagate presso la truppa.
2 Le multe disciplinari non pagate in servizio vengono riscosse dal
Cantone di domicilio. Se la persona punita non è domiciliata in Sviz- zera oppure si trova prevedibilmente per lungo tempo all’estero, la multa disciplinare viene riscossa dal Cantone d’origine.
3 Le multe disciplinari pagate presso la truppa sono devolute alla cassa
federale. Le multe disciplinari riscosse da un’autorità cantonale sono devolute al Cantone interessato.
4 Il termine di pagamento è di due mesi dal momento in cui la multa è
passata in giudicato.
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5 In caso di mancato pagamento, le multe disciplinari sono commutate
in arresti. Un giorno di arresti è equiparato a 100 franchi di multa.
6 Per la decisione concernente la commutazione è competente l’auto-
rità militare che ha inflitto la multa disciplinare. Le multe disciplinari inflitte dal comandante di truppa vengono commutate dall’autorità militare del Cantone d’esecuzione.
Art. 190 Arresti 1 La durata minima degli arresti è di un giorno, quella massima di dieci.
2 Gli arresti sono scontati con segregazione. L’arrestato non presta
servizio.
3 I locali per gli arresti devono soddisfare le esigenze di polizia sanita-
ria. L’arrestato deve avere la possibilità di curare giornalmente l’igiene personale e a partire dal secondo giorno, deve essere condotto quotidianamente all’aperto, isolato, durante un’ora.
4 Di regola all’arrestato non è consentito di ricevere visite. Egli può
ricevere e inviare corrispondenza.
5 Prima dell’inizio dell’esecuzione della pena si tolgono all’arrestato,
contro ricevuta, tutti gli oggetti non indispensabili. Devono essergli messi a disposizione un giornale al giorno, materiale per scrivere, testi religiosi e prescrizioni militari di servizio. Il comandante superiore diretto, rispettivamente l’autorità civile di esecuzione, può autorizzare altre letture.
Art. 191 Esecuzione 1 Durante il servizio, gli arresti devono essere di regola eseguiti degli arresti durante il immediatamente e senza interruzioni, non appena la decisione che servizio infligge la pena disciplinare è passata in giudicato.
2 In casi particolarmente rigorosi o quando lo giudica necessario per
motivi di servizio, il comandante superiore diretto può in via eccezio- nale interrompere o differire l’esecuzione degli arresti. Non è lecito rimandare l’esecuzione degli arresti a un congedo o a dopo il servizio.
3 Il comandante superiore diretto provvede all’assistenza medica del-
l’arrestato. Designa un ufficiale o un sottufficiale responsabile del- l’esecuzione della pena.
4 Se possibile, i quadri scontano la pena in locali separati da quelli per
gli arresti della truppa.
5 Se gli arresti non possono essere interamente eseguiti prima della
fine del servizio, l’autorità militare del Cantone di domicilio ne fa eseguire la parte residua conformemente all’articolo 192.
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Art. 192 Esecuzione degli 1 IlCantone di domicilio esegue gli arresti da scontare fuori del arresti fuori del servizio servizio.
2 Gli arresti possono essere scontati nella forma della semiprigionia. In
questo caso l’arrestato continua il suo lavoro o la sua formazione e trascorre il tempo di riposo e il tempo libero nel luogo d’esecuzione degli arresti.
3 L’esecuzione degli arresti in stabilimenti penitenziari o per il carcere
preventivo è ammissibile soltanto se è garantita una netta separazione tra l’esecuzione degli arresti e l’esecuzione delle altre pene.
Art. 193 Confisca Le disposizioni concernenti la confisca sono applicabili per analogia.
Art. 194 Esclusione 1 Non è lecito infliggere altre pene disciplinari che non siano quelle di altre pene previste nel presente capo né aggravare l’esecuzione delle stesse.
2 Non è ammissibile pronunciare contemporaneamente pene discipli-
nari di diverso genere.
Capo terzo: Della competenza e delle attribuzioni penali
Art. 195 Competenza in 1 La competenza di punire le mancanze di disciplina commesse in generale servizio spetta al comandante di truppa direttamente preposto per: a. i membri della sua formazione; b. i comandanti di truppa direttamente subordinati; c. i membri di un’altra formazione che provvisoriamente gli sono direttamente subordinati; d. le altre persone sottoposte al suo comando.
2 Sono considerate commesse in servizio le mancanze di disciplina
avvenute dopo l’arrivo sul luogo di raccolta della truppa e prima del licenziamento.
3 Nei confronti dei militari oggetto di una nuova incorporazione o di
una mutazione, la competenza disciplinare per le mancanze di disci- plina commesse prima della nuova incorporazione o della mutazione spetta al comandante precedente. Se la funzione di comando compe- tente non esiste più o il suo titolare è impedito, il potere disciplinare è devoluto all’istanza immediatamente superiore.
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4 In tutti gli altri casi, la competenza disciplinare è devoluta al DDPS e
alle autorità militari cantonali competenti.
5 Il Consiglio federale designa i casi nei quali il potere disciplinare
può essere delegato.
Art. 196 Conflitti di Sui conflitti di competenza decide un capo comune. Se ciò non è competenza possibile, il DDPS designa l’autorità competente.
Art. 197 Attribuzioni Il comandante di unità può infliggere le pene disciplinari seguenti: penali del comandante a. la riprensione; di unità b. il divieto d’uscita; c. la multa disciplinare; d. gli arresti sino a cinque giorni.
Art. 198 Attribuzioni 1 Gli organi di comando superiori del comandante d’unità possono penali degli organi di infliggere le pene disciplinari seguenti: comando superiori e delle a. la riprensione; autorità militari b. il divieto d’uscita; c. la multa disciplinare; d. gli arresti.
2 Le autorità militari possono infliggere le pene disciplinari seguenti:
a. la riprensione; b. la multa disciplinare; c. gli arresti.
Art. 199 Attribuzioni Il Consiglio federale disciplina le attribuzioni penali: penali particolari a. dei capi delle unità amministrative del DDPS; b. dei comandanti delle formazioni la cui designazione è diversa da quella delle formazioni menzionate negli articoli 197 e 198; c. nello stato maggiore dell’esercito; d. nella riserva; e. nelle scuole reclute, nelle scuole per i quadri e nei corsi di for- mazione;
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f. nelle formazioni d’addestramento, nel servizio di promovi- mento della pace, nelle formazioni di professionisti, nonché per i militari di professione e per i militari a contratto tempo- raneo.
Capo quarto: Del procedimento disciplinare
Art. 200 Accertamento 1 Devono essere chiarite il più rapidamente possibile la natura e le dei fatti, diritto di difesa circostanze della mancanza di disciplina, segnatamente i fatti, il grado dell’incolpato della colpa, i moventi, le condizioni personali e la condotta militare dell’incolpato. L’incolpato è sentito e le sue dichiarazioni sono verba- lizzate. Dev’essergli dato modo di pronunciarsi per scritto. Fuori del servizio, l’audizione a verbale può essere sostituita con una dichiara- zione scritta.
2 All’inizio dell’interrogatorio si espongono all’incolpato i fatti che gli
sono contestati. Se lo scopo del procedimento non ne risulta compro- messo, all’incolpato è concesso di essere presente all’audizione delle persone chiamate a dare informazioni come pure alle ispezioni oculari.
3 Tutte le circostanze a carico e a discarico devono essere indagate con
ugual diligenza. Coercizioni, minacce, promesse, indicazioni inveritie- re e domande capziose sono vietate.
4 L’incolpato non può farsi rappresentare. Un consulente è ammesso
se non ne risulta ritardato il procedimento.
5 Se l’incolpato rifiuta di rispondere, si procede nondimeno nell’istru-
zione.
6 Prima di pronunciare la decisione disciplinare, si deve dare all’incol-
pato la possibilità di esaminare gli atti e di esprimersi in merito.
7 Se la facoltà di punire spetta al comandante, quest’ultimo può ricor-
rere, nell’ambito dell’accertamento dei fatti, all’assistenza di un mili- tare idoneo. Il comandante però non è autorizzato a delegare l’audizione conclusiva dell’incolpato, la commisurazione della pena e la notificazione della decisione disciplinare.
Art. 201 Annuncio della 1 I quadri annunciano senza indugio ai loro superiori le mancanze di mancanza di disciplina, disciplina costatate nella propria formazione. proposta di pena
2 Superiori e organi di polizia e di controllo militari che costatano
mancanze di disciplina le annunciano per scritto al comandante del- l’incolpato.
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3 Il comandante dell’incolpato informa chi ha annunciato la mancanza
su come il caso è stato risolto.
4 Se la facoltà di punire è insufficiente, il superiore o l’autorità milita-
re trasmette gli atti per la via di servizio all’autorità competente, con la proposta di pena. L’autorità competente sente personalmente l’incol- pato se lo ritiene necessario o se questi lo richiede; se del caso, ordina ulteriori indagini. L’autorità competente può conformarsi alla proposta ovvero, consultato il proponente, pronunciare un’altra pena nell’am- bito delle sue attribuzioni o prescindere dalla punizione.
Art. 202 Fermo e arresto 1 Chiunque è sorpreso mentre commette una mancanza di disciplina provvisorio può essere fermato da ogni capo, da ogni superiore e da ogni organo militare di polizia o di controllo per l’accertamento dell’identità e dei fatti.
2 Sono fatti salvi il fermo e l’arresto provvisorio a tenore degli artico-
li 54–55a della procedura penale militare del 23 marzo 197913.
Art. 203 Notificazione 1 Durante il servizio, la decisione disciplinare è notificata oralmente e contenuto della decisione all’incolpato e confermata simultaneamente per scritto. disciplinare
2 Fuori del servizio, la notificazione avviene per scritto.
3 Il comandante informa l’incolpato se dopo l’apertura di un procedi-
mento disciplinare si rinuncia a una punizione.
4 La decisione disciplinare contiene in forma concisa:
a. i dati personali dell’incolpato; b. la descrizione dei fatti; c. la denominazione giuridica dell’infrazione; d. la valutazione dei motivi che l’incolpato ha fatto valere a sua discolpa; e. le considerazioni sulle circostanze essenziali per la misura del- la pena; f. la pena pronunciata; g. la menzione della confisca; h. il diritto di reclamo (forma, termine e autorità di reclamo); i. la data e l’ora della notificazione.
5 Il procedimento disciplinare è gratuito.
13 RS 322.1
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Art. 204 Indipendenza 1 L’autorità incaricata della punizione decide in maniera indipendente.
2 Nessuna autorità può fissare in anticipo le pene applicabili a deter-
minati generi di mancanze di disciplina.
3 Ogni comandante superiore è autorizzato a ordinare ai suoi coman-
danti subordinati l’esecuzione di un procedimento disciplinare; non è però autorizzato a ordinare la punizione dell’incolpato.
Art. 205 Comunicazione 1 Di regola il comandante informa la truppa sulla chiusura di un pro- della decisione disciplinare e cedimento disciplinare nella sua formazione. Non gli è consentito di registro delle punizioni fare chiamare i colpevoli davanti alla truppa.
2 Ogni comandante tiene un registro delle punizioni per tutte le per-
sone sottoposte direttamente al suo potere disciplinare. Il registro è controllato regolarmente dal suo superiore.
3 Trascorsi cinque anni, le pene devono in ogni caso essere cancellate
dal registro delle punizioni e i pertinenti documenti devono essere distrutti.
4 Ognuno ha il diritto di esaminare le iscrizioni che lo concernono
contenute nel registro delle punizioni.
5 Le iscrizioni contenute nel registro delle punizioni possono essere
comunicate unicamente: a. ai superiori militari della persona punita; b. su richiesta scritta e motivata, alle autorità militari e agli orga- ni della giustizia penale militare o civile.
6 Le punizioni disciplinari relative al servizio prestato al di fuori della
formazione d’incorporazione devono essere comunicate senza indugio al comandante di tale unità. In caso di cambiamento della formazione d’incorporazione, un estratto del registro delle punizioni deve essere trasmesso al nuovo comandante.
7 Le pene disciplinari inflitte a ufficiali devono essere comunicate
all’organo di comando direttamente superiore del comandante che le ha inflitte.
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Capo quinto: Dei rimedi giuridici14
Art. 206
1. Reclamo 1 La persona punita può interporre reclamo contro:
in materia disciplinare. a. l’inflizione di una pena disciplinare; Autorità di reclamo b. la decisione di commutazione di una multa disciplinare in arresti; c. l’arresto provvisorio.
2 Il reclamo è diretto:
a. nel caso di una pena inflitta dal capo, al capo immediatamente superiore; b. nel caso di una pena inflitta dall’autorità cui è stato delegato il potere punitivo dal capo del DDPS, al capo immediatamente superiore; c. nel caso di una pena inflitta dal capo dell’esercito o dall’udi- tore in capo, al capo del DDPS; d. nel caso di una pena inflitta da un’autorità militare cantonale, all’autorità cantonale superiore.
3 Contro le decisioni disciplinari del capo del DDPS è ammesso il
ricorso disciplinare al Tribunale militare di cassazione conformemente all’articolo 209.
Art. 207 Forma, termine 1 Il reclamo in materia disciplinare dev’essere presentato per scritto. ed effetto sospensivo 2 Durante il servizio il termine di reclamo è di ventiquattro ore. Il termine è di cinque giorni se la decisione disciplinare è notificata alla persona punita fuori del servizio oppure meno di ventiquattro ore prima del suo licenziamento dal servizio.
3 Il reclamo in materia disciplinare ha effetto sospensivo. Se è stato
presentato contro l’inflizione di un arresto provvisorio o di un divieto d’uscita, ha effetto sospensivo soltanto se l’autorità di reclamo lo ordina.
Art. 208 Procedura, 1 L’autorità di reclamo procede, se del caso, a ulteriori indagini. Deve decisione e notificazione sentire o far sentire chi ha pronunciato la pena nonché chi ha presenta- della decisione to il reclamo. Le persone che hanno partecipato all’accertamento dei fatti conformemente all’articolo 200 capoverso 7 non possono parteci-
14 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
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pare alla procedura del reclamo disciplinare. Fuori del servizio, l’au- dizione a verbale può essere sostituita con una dichiarazione scritta.
2 L’incolpato non può farsi rappresentare. Un consulente è ammesso
se non ne risulta ritardata la procedura.
3 La decisione sul reclamo non può aggravare la pena pronunciata. È
possibile infliggere: a. un divieto d’uscita, una riprensione oppure una multa discipli- nare invece di arresti; b. un divieto d’uscita o una riprensione invece di una multa; c. una riprensione invece di un divieto d’uscita.
4 La decisione in merito a un reclamo presentato durante il servizio è
notificata di regola entro tre giorni per scritto agli interessati, con l’in- dicazione dei motivi. Devono essere indicati il termine e l’autorità di ricorso.
5 La procedura di reclamo è gratuita.
Art. 209 2. Ricorso 1 La decisione sul reclamo, se infligge arresti o una multa il cui impor- disciplinare al tribunale. to è pari o superiore a 300 franchi, può essere impugnata dalla persona Autorità di ricorso punita mediante ricorso disciplinare alla sezione del tribunale militare d’appello competente.
2 Per i ricorsi disciplinari contro le decisioni su reclamo prese dal capo
del DDPS è competente il Tribunale militare di cassazione.
Art. 209a Forma, termine 1 Il ricorso disciplinare dev’essere presentato per scritto. ed effetto sospensivo 2 Durante il servizio, il termine di ricorso è di tre giorni. Il termine è di dieci giorni se la decisione oggetto del ricorso viene notificata fuori del servizio oppure meno di tre giorni prima del licenziamento dal servizio.
3 Il ricorso disciplinare ha effetto sospensivo.
Art. 210 Procedura e 1 Alla procedura dinanzi alla sezione del tribunale militare d’appello e decisione dinanzi al Tribunale militare di cassazione si applicano per analogia le disposizioni della procedura penale militare del 23 marzo 197915 sulla pubblicità e sulla polizia delle sedute (art. 48–50), sugli atti preparato- ri per il dibattimento, sul dibattimento e sulla sentenza (art. 124–154). Gli articoli 127, 131, 148 capoverso 3, 149 capoverso 1 e 150 della
15 RS 322.1
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procedura penale militare del 23 marzo 1979 non sono applicabili. Le conseguenze della contumacia sono rette per analogia dall’arti- colo 179 della procedura penale militare.
2 Il ricorrente può avvalersi di un consulente. L’obbligo di comparire è
retto dall’articolo 130 capoverso 3 della procedura penale militare.
3 La decisione disciplinare e la decisione sul reclamo sostituiscono
l’atto di accusa.
4 L’uditore non partecipa alla procedura. L’autorità incaricata della
punizione e l’autorità di reclamo possono essere sentite verbalmente o per scritto.
5 La sezione del tribunale militare d’appello decide essa stessa nel
merito. Se i vizi di procedura non possono essere sanati, essa rinvia la causa all’autorità precedente per una nuova decisione. Su richiesta del ricorrente, si può prescindere dal rinvio.
6 La pena pronunciata non può essere aggravata. L’articolo 208 capo-
verso 3 è applicabile per analogia.
7 La decisione è definitiva.
Art. 211
3. Disposizioni 1 I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.
comuni. Termini, restituzione 2 Quando il termine per la presentazione del reclamo in materia disci- plinare e del ricorso disciplinare al tribunale è di più giorni, non si computa il giorno della decorrenza (primo giorno).
3 Se l’ultimo giorno utile è un sabato o una domenica o un giorno
festivo riconosciuto, il termine scade il giorno feriale seguente.
4 Il termine è rispettato solo se, entro l’ultimo giorno, il reclamo o il
ricorso è stato consegnato al comandante superiore diretto della perso- na punita o gli è stato indirizzato per il tramite della Posta Svizzera.
5 La restituzione di un termine è ammessa qualora il reclamante o il
ricorrente sia stato impedito, senza sua colpa, d’agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev’essere presentata per scritto all’autorità di reclamo o di ricorso, durante il servizio entro ventiquattro ore e fuori del servizio entro cinque giorni dalla cessazio- ne dell’impedimento, con indicazione dei mezzi di prova. Simultane- amente dev’essere presentato il reclamo o il ricorso omesso.
6 Sulladomanda di restituzione di un termine decide l’autorità di
reclamo o di ricorso.
Art. 212 Rinuncia all’im- La persona punita può validamente rinunciare, mediante dichiarazione pugnazione scritta, a reclamare o ricorrere. La rinuncia non può essere revocata.
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Art. 213 Tutela del diritto Il reclamante o il ricorrente non può essere punito per il fatto d’aver di reclamo e di ricorso reclamato o ricorso.
Capo sesto: Disposizioni esecutive
Art. 214 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
Art. 235 n. 2 Sono riservate:
2. le disposizioni disciplinari applicabili ai membri del Corpo
delle guardie di confine.
III Modifica del diritto vigente La procedura penale militare del 23 marzo 197916 è modificata come segue:
Sostituzione di termini e di espressioni
1 Concerne solo il testo tedesco.
2 In tutto il testo l’espressione «tribunale di divisione» è sostituita con «tribunale militare».17
3 Negliarticoli 3, 8 capoverso 2, 12 capoverso 2 e 15 capoverso 2 il termine
«appuntato» è stralciato.18
Art. 12 cpv. 4 4 Per i ricorsi disciplinari ai sensi dell’articolo 209 capoverso 1 del Codice penale militare del 13 giugno 192719, il tribunale militare d’appello costituisce una sezione composta del presidente, di un ufficiale e di un sottufficiale o soldato.
16 RS 322.1 17 Con l’entrata in vigore della modifica del 4 ottobre 2002 della legge militare (FF 2002 5841) il presente cpv. avrà il tenore seguente: «2 In tutto il testo l’espressione ‹tribunale militare di prima istanza› è sostituita con ‹tribunale militare›.». 18 Con l’entrata in vigore della modifica del 4 ottobre 2002 della legge militare (FF 2002 5841) il termine «appuntato» sarà stralciato anche dall’art. 3. 19 RS 321.0
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Art. 26 Incorporazione 1 I militari appartenenti o assegnati a una formazione sono sottoposti alla giurisdi- zione del tribunale militare competente per tale formazione.
2 Il Consiglio federale designa il tribunale militare competente.
Art. 27 Scuole, corsi di formazione e corsi 1 Per i militari che prestano servizio in una scuola, in un corso di formazione o in un corso fuori delle formazioni, la competenza del tribunale militare è determinata in base all’ubicazione del comando.
2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per motivi linguistici.
Art. 31 Foro speciale In via eccezionale, l’uditore in capo può, per motivi linguistici o d’altra natura, affidare il giudizio di una causa penale a un tribunale militare di prima istanza che non sia quello competente.
Titolo prima dell’art. 54 Sezione 8: Fermo; arresto provvisorio; carcerazione preventiva e di sicurezza
Art. 54 Disposizioni generali in merito al fermo
1 Chiunque è autorizzato a fermare:
a. una persona sorpresa nell’atto di commettere un delitto o un crimine; b. una persona sorpresa immediatamente dopo aver commesso un delitto o un crimine; c. una persona segnalata per l’arresto. 2 La persona fermata deve essere consegnata senza indugio alla truppa più vicina o alla polizia. Dopo l’esecuzione dei necessari accertamenti, deve essere immedia- tamente rilasciata, sempre che non sussistano i presupposti per l’arresto provvisorio.
Art. 54a Fermo di polizia 1 Gli organi di polizia civili e militari possono fermare una persona sospettata di aver commesso un reato, accertarne l’identità e verificare se sia ricercata, oppure se siano ricercati veicoli o altri oggetti che detiene. 2 Gli organi di polizia civili e militari devono fermare chiunque sia sorpreso mentre commette un reato o immediatamente dopo. In caso di pericolo di fuga, essi possono inoltre fermare persone che, in base alle constatazioni degli organi stessi, in base a una ricerca segnaletica o in base a informazioni degne di fede di terzi, sono sospettate di aver commesso un reato.
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3 Su richiesta, la persona fermata è tenuta a declinare le proprie generalità, a
produrre i documenti d’identità, a esibire gli oggetti che detiene e ad aprire a tal fine veicoli e contenitori. 4 Gli organi di polizia civili e militari possono ordinare a militari di partecipare al fermo di una persona colta in flagrante.
Art. 55 Arresto provvisorio 1 I superiori di tutti i livelli e gli organi di polizia civili e militari possono mantenere persone in stato di arresto provvisorio se dalle indagini e dall’audizione risulta che esistono i presupposti per la carcerazione preventiva ai sensi dell’articolo 56.
2 Per ogni arresto dev’essere immediatamente steso un verbale. Il verbale indica
almeno le generalità della persona arrestata e di eventuali persone chiamate a dare informazioni nonché il motivo, il luogo, la data e l’ora dell’arresto. 3 La persona arrestata ha il diritto di avvisare o far avvisare prontamente i suoi con- giunti e di informare un consulente legale in merito all’arresto provvisorio e ai relativi motivi. 4 L’arresto provvisorio ingiustamente subito è indennizzato per interpretazione ana- logica dell’articolo 117 capoverso 3.
Art. 55a Durata dell’arresto provvisorio
1 L’arresto provvisorio non deve durare più di 24 ore a partire dal momento del
fermo. 2 Se risulta che le condizioni per l’arresto provvisorio non sono più soddisfatte, la persona arrestata deve essere rilasciata. In caso contrario, essa deve essere interro- gata personalmente dal giudice istruttore militare competente prima dello scadere del termine summenzionato. Il giudice istruttore militare decide se l’arresto prov- visorio debba essere sospeso oppure se la persona arrestata debba essere posta in carcerazione preventiva.
Art. 101 cpv. 1 1 In caso di reati commessi durante il servizio militare sono competenti ad ordinare l’assunzione preliminare delle prove o l’istruzione preparatoria: a. nelle scuole, nei corsi di formazione e nei corsi: il comandante; b. nei servizi di truppa:
1. nelle formazioni aggregate a un battaglione: il comandante di batta-
glione;
2. nelle formazioni di piccole dimensioni in servizio autonomo: il rispet-
tivo comandante;
3. in tutti gli altri casi: il comandante della truppa o dello stato maggiore.
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Art. 102 cpv. 2 2 In caso di morte o di lesione grave di militari o civili, nonché in caso di gravi dan- ni materiali, l’assunzione preliminare delle prove dev’essere ordinata anche qualora non vi sia stato reato.
Art. 116 Desistenza dal procedimento e pronuncia di una pena disciplinare 1 Se l’affare non dev’essere ulteriormente perseguito, l’uditore desiste dal proce- dimento. 2 L’uditore, qualora riconosca la poca gravità del crimine o del delitto conforme- mente al Codice penale militare del 13 giugno 192720, o consideri il fatto una sem- plice mancanza di disciplina, desiste dal procedimento e infligge una pena discipli- nare se l’incolpato riconosce il fatto contestatogli e si dichiara colpevole. 3 L’uditore può pronunciare tutte le pene disciplinari. Per i membri del Corpo delle guardie di confine è fatto salvo l’articolo 183 capoverso 2 del Codice penale militare del 13 giugno 1927; se del caso, l’affare è trasmesso all’organo competente ai fini dell’apertura di un procedimento disciplinare. 4 La decisione di desistenza, brevemente motivata, è notificata per scritto all’incol- pato, alla parte lesa e all’uditore in capo. 5 Quando la decisione di desistenza passa in giudicato, l’uditore trasmette gli atti all’Ufficio dell’uditore in capo affinché li conservi. Quest’ultimo provvede all’ese- cuzione dell’eventuale pena disciplinare pronunciata.
Art. 117 cpv. 1, secondo periodo 1 ... L’uditore può addossare alla persona punita disciplinarmente parte delle spese dell’istruzione.
Art. 118, rubrica e cpv. 3 Ricorso al tribunale di divisione e ricorso disciplinare 3 Le pene disciplinari inflitte dall’uditore possono essere impugnate dalla persona punita mediante ricorso disciplinare alla sezione del tribunale militare d’appello competente conformemente agli articoli 209–213 del Codice penale militare del 13 giugno 192721.
Art. 149 cpv. 1, secondo periodo e cpv. 2 1 ... Il tribunale può addossare alla persona punita disciplinarmente parte delle spese dell’istruzione e del dibattimento.
20 RS 321.0; RU 2004 924 21 RS 321.0; RU 2004 924
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2 Il tribunale può pronunciare tutte le pene disciplinari. Per i membri del Corpo delle guardie di confine è fatto salvo l’articolo 183 capoverso 2 del Codice penale militare del 13 giugno 192722; se del caso l’affare è trasmesso all’organo competente ai fini dell’apertura di un procedimento disciplinare.
Sezione 7: Titolo e art. 160–162 Abrogati
IV Coordinamento con la modifica del 21 marzo 200323 della parte generale del Codice penale militare Indipendentemente dal fatto che entri per prima in vigore la modifica del 21 marzo 2003 o quella del 3 ottobre 2003, il coordinamento tra le due revisioni per quanto concerne gli articoli 2, 61, 72 e 81 è assicurato come segue. a. Alla seconda entrata in vigore, l’articolo 2 della presente modifica diviene articolo 3 con il tenore seguente:
Art. 3
3. Condizioni 1 Sono sottoposti al diritto penale militare:
personali
1. le persone obbligate al servizio militare, quando siano in ser-
vizio militare, eccetto le persone in congedo, per i reati di cui agli articoli 115–137 e 145–179 non connessi col servizio del- la truppa;
2. i funzionari, impiegati ed operai dell’amministrazione militare
della Confederazione e dei Cantoni, quando compiano atti concernenti la difesa nazionale oppure quando portino l’uni- forme;
3. le persone obbligate al servizio militare che portano l’unifor-
me fuori del servizio, per i reati di cui agli articoli 61–114 e 138–144;
4. le persone obbligate al servizio militare, anche fuori del servi-
zio, per quanto concerne la loro posizione militare ed i loro doveri di servizio, nonché le persone che quando erano obbli- gate al servizio militare non hanno adempiuto i loro doveri di servizio;
5. le persone obbligate al reclutamento per quanto concerne l’ob-
bligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento;
22 RS 321.0; RU 2004 924 23 RS 321.0; RU 2004 924
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6. i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i
membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi del- l’articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 199524, durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l’unifor- me;
7. le persone di condizione civile o i militari stranieri che si ren-
dono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti mili- tari (art. 86), di sabotaggio (art. 86a), d’indebolimento della forza difensiva del Paese (art. 94-96), di violazione di segreti militari (art. 106) o di disobbedienza a misure prese dalle auto- rità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione dell’esercito o di tutelare il segreto militare (art. 107);
8. le persone di condizione civile o i militari stranieri, per i reati
di cui agli articoli 115–179a da essi commessi in qualità di impiegati o incaricati dell’esercito o dell’amministrazione militare congiuntamente con la truppa;
9. le persone di condizione civile o i militari stranieri che si ren-
dono colpevoli di violazione del diritto delle genti in caso di conflitto armato (art. 108–114).
2 Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1, 2, 6, e 8 sono assoggettate
al diritto penale militare per tutta la durata del loro impiego all’estero qualora commettano all’estero un reato ai sensi del presente codice. b. Alla seconda entrata in vigore, gli articoli 61, 72 e 81 cpv. 1 e 1bis avranno il seguente tenore:
Art. 61 Disobbedienza 1 Chiunque intenzionalmente disobbedisce a un ordine concernente il servizio, che sia diretto a lui stesso o alla truppa di cui fa parte, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecunia- ria.
2 Se il colpevole ha agito per negligenza, può essere pronunciata la
multa.
3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
4 In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva. Se la
disobbedienza avviene di fronte al nemico, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.
24 RS 510.10
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Art. 72 Inosservanza di 1 Chiunque intenzionalmente si rende colpevole d’inosservanza d’un prescrizioni di servizio regolamento o d’altra prescrizione di servizio è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
2 Se il colpevole ha agito per negligenza, può essere pronunciata la
multa.
3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
4 In tempo di guerra può essere pronunciata la pena detentiva o pecu-
niaria.
Art. 81 cpv. 1 e 1bis
1 È punito con una pena detentiva fino a 18 mesi o con una pena
pecuniaria chiunque, nell’intenzione di rifiutare il servizio militare: a. non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento; b. non si presenta a un servizio al quale è convocato; c. abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio; d. non vi ritorna dopo un’assenza giustificata; e. disobbedisce, dopo l’entrata in servizio militare, a un ordine a lui diretto concernente il servizio. 1bis In caso di contemporanea esclusione dall’esercito ai sensi dell’ar- ticolo 49 sono escluse pene pecuniarie o lavori di utilità pubblica per reati ai sensi del capoverso 1.
V
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003 Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann
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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 22 gennaio 2004.25
2 La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2004.
3 Gli articoli 95, 97, 99a, l’allegato 2 e le cifre III e IV della modifica del 29 ottobre 200326 dell’ordinanza concernente la giustizia penale militare entrano pure in vigore il 1° marzo 2004.
18 febbraio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
25 FF 2003 5887 26 RU 2003 4541
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