AS 2005 1507
Trattato di cooperazione in materia di brevetti
Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (PCT)
RS 0.232.141.1; RU 1978 900
I
Modifica del trattato Adottato il 3 ottobre 2001 Entrato in vigore il 1° aprile 2002
Traduzione1
L’articolo 22 paragrafo 1 è modificato come segue: 1) Il depositante consegna a ciascun ufficio designato una copia della domanda internazionale (salvo che la comunicazione di cui all’articolo 20 sia già avvenuta) e una traduzione (come prescritta) di tale domanda e gli versa (ove sia il caso) la tassa nazionale al più tardi alla scadenza di un termine di trenta mesi a decorrere dalla data di priorità. Nel caso in cui il nome dell’inventore e le altre indicazioni ad esso relative, prescritte dalla legislazione dello Stato designato, non sono richieste all’atto del deposito di una domanda nazionale, il depositante deve, se esse non figurano già nella richiesta, comunicarle all’Ufficio nazionale di detto Stato o all’ufficio che agisce per esso al più tardi alla scadenza di un termine di trenta mesi a decorrere dalla data di priorità.
II Campo d’applicazione il 27 gennaio 2005, complemento2 Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Adesione (A)
Comore 3 gennaio 2005 A 3 aprile 2005 San Marino 14 settembre 2004 A 14 dicembre 2004
1 Dal testo originale francese (RO 2005 1507).
2 Completa quelli in RU 1978 1026, 1979 159 1124, 1981 78 1755, 1982 1291, 1984 566,
1985 1469, 1987 706, 1988 1832, 1989 633, 1990 851, 1991 966, 1995 4044 e
2004 2587.
2005-0127 1507
Cooperazione in materia di brevetti RU 2005
1508