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AS 2005 1645

Accordo del 20 novembre 1992 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Brunei Darussalam concernente il traffico aereo di linea

Accordo del 20 novembre 1992 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Brunei Darussalam concernente il traffico aereo di linea

RS 0.748.127.192.00; RU 2001 1773

Modifica dell’Accordo Entrata in vigore mediante scambio di note il 2 marzo 2005 Traduzione1

Art. 7 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio 1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o sospendere l’autorizzazione d’esercizio per l’esercizio, a opera dell’impresa designata dall’altra Parte, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporre l’esercizio di questi diritti alle condizioni ch’essa reputa necessarie se: a) detta impresa non può provare che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o ai suoi cittadini, oppure se b) detta impresa ha disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti del- la Parte che ha accordato i diritti, oppure se c) detta impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo, oppure se d) l’altra Parte non mantiene né applica gli standard definiti nell’articolo 8bis (Sicurezza). 2. Sempre che la revoca immediata, la sospensione o l’imposizione delle condizioni di cui al numero 1 del presente articolo non siano necessarie per evitare altre infra- zioni a leggi e regolamenti o per garantire la sicurezza dell’esercizio di tali imprese, i diritti definiti nel presente articolo potranno essere esercitati solamente dopo con- sultazione con l’altra Parte.

Art. 8bis Sicurezza

1. Ciascuna Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza applicate

dall’altra Parte agli impianti aeroportuali, ai membri d’equipaggio, agli aeromobili e all’esercizio dell’impresa designata. Se, dopo siffatte consultazioni, constata che in questi campi l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente le norme di sicu- rezza e le esigenze corrispondenti almeno alle norme minime stabilite in base alla Convenzione, la Parte interessata notifica all’altra questa constatazione e i passi ritenuti necessari per adempiere queste norme minime e l’altra Parte deve prendere adeguate misure per rimediarvi. Se l’altra Parte non prende siffatte misure entro un

1 Dal testo originale inglese.

2003-1476 1645

Traffico aereo di linea. Accordo con il Brunei RU 2005

tempo adeguato, e in ogni caso entro 15 giorni, è giustificata l’applicazione dell’arti- colo 7 del presente Accordo. 2. Se è necessario agire immediatamente per garantire la sicurezza dell’esercizio, una Parte può adottare le misure secondo l’articolo 7 già prima di tali consultazioni. 3. Tutte le misure adottate da una Parte in conformità con i numeri 1 e 2 del presen- te articolo sono soppresse non appena l’altra Parte si conforma alle disposizioni sulla sicurezza del presente articolo.

Art. 13 Tariffe 1. Le tariffe applicate dall’impresa designata di una Parte per i servizi contemplati nel presente Accordo vanno fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, inclusi gli interessi degli utenti, le spese d’esercizio, le parti- colari caratteristiche di ogni servizio, i tassi di commissione, un utile ragionevole, le tariffe di altre imprese e altre considerazioni di ordine economico sugli avvenimenti di mercato. 2. Le autorità aeronautiche prestano particolare attenzione alle tariffe contro le quali possono essere sollevate obiezioni in virtù del fatto che sono eccessivamente discri- minanti, troppo elevate o restrittive a causa dell’abuso di una posizione dominante, artificiosamente basse a seguito di sussidi o sostegni, diretti o indiretti, o esagerate. 3. Le tariffe sono sottoposte all’approvazione almeno ventiquattro (24) ore prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Le autorità aeronautiche approvano o rifiutano le tariffe sottoposte per il trasporto di sola andata o di andata e ritorno fra i territori delle due Parti che iniziano nel loro proprio territorio. Nel caso di un rifiuto, notificano la non approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il prima possibile o almeno entro quattordici (14) giorni dalla ricezione delle tariffe.

4. Nessuna delle autorità aeronautiche intraprende unilateralmente provvedimenti

atti a impedire l’introduzione delle tariffe proposte o il mantenimento di quelle già in vigore per il trasporto fra i territori delle due Parti che inizia nel territorio dell’altra Parte. 5. A prescindere dal precedente numero 4, qualora ritengano che una tariffa per il trasporto verso il proprio territorio rientri nelle categorie menzionate nel precedente numero 2, le autorità aeronautiche di una Parte devono notificare la loro non appro- vazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il più rapidamente possibile o almeno entro quattordici (14) giorni dal momento della ricezione delle tariffe.

6. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono esigere negoziati su ogni

tariffa oggetto della non approvazione. Simili negoziati devono avere luogo entro trenta (30) giorni dalla ricezione di una richiesta in tal senso. Se le Parti raggiungono un’intesa, ciascuna di esse si adopera al meglio per attuarla efficacemente. Se non si giunge a un’intesa, prevale la decisione della Parte dal cui territorio inizia il tra- sporto.

Traffico aereo di linea. Accordo con il Brunei RU 2005

7. Per i trasporti fra i territori delle Parti, le autorità aeronautiche autorizzano l’impresa designata dell’altra Parte a parificare le sue tariffe con quelle che un’impresa di ciascuna Parte o di uno Stato terzo è già stata autorizzata ad applicare per la stessa coppia di città.

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