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AS 2005 1937

Ordinanza sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta

Ordinanza sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta

Modifica del 27 aprile 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 4 marzo 19961 sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta è modificata come segue:

Introduzione di un titolo abbreviato e di un’abbreviazione (Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)

Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Principi

Art. 1 cpv. 2

2 L’adeguamento tiene conto:

a. per le tariffe e le deduzioni di cui alla sezione 2, dell’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo dal 31 dicembre 1991 al 31 dicembre 1995; b. per le tariffe e le deduzioni di cui alla sezione 3, dell’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo dal 31 dicembre 1995 al 31 dicembre 2004.

Art. 5 cpv. 1 e 2

1 L’imposta per anno fiscale è:

Fr. fino a 13 600 franchi di reddito 0 e per 100 franchi di reddito in più –.77 in più; per 29 800 franchi di reddito 124.70 e per 100 franchi di reddito in più –.88 in più; per 39 000 franchi di reddito 205.65 e per 100 franchi di reddito in più 2.64 in più;

1 RS 642.119.2

2005-0293 1937

Ordinanza sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo RU 2005 per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta

Fr. per 52 000 franchi di reddito 548.85 e per 100 franchi di reddito in più 2.97 in più; per 68 300 franchi di reddito 1 032.95 e per 100 franchi di reddito in più 5.94 in più; per 73 600 franchi di reddito 1 347.75 e per 100 franchi di reddito in più 6.60 in più; per 97 700 franchi di reddito 2 938.35 e per 100 franchi di reddito in più 8.80 in più; per 127 100 franchi di reddito 5 525.55 e per 100 franchi di reddito in più 11.— in più; per 166 200 franchi di reddito 9 826.55 e per 100 franchi di reddito in più 13.20 in più; per 712 400 franchi di reddito 81 924.95; per 712 500 franchi di reddito 81 937.50 e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più. 2 Per i coniugi che vivono in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedo- vi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione dome- stica con figli o persone bisognose al cui sostentamento essi provvedono in modo essenziale, l’imposta annua ammonta a: Fr. fino a 26 700 franchi di reddito 0 e per 100 franchi di reddito in più 1.— in più; per 47 900 franchi di reddito 212.— e per 100 franchi di reddito in più 2.— in più; per 54 900 franchi di reddito 352.— e per 100 franchi di reddito in più 3.— in più; per 70 900 franchi di reddito 832.— e per 100 franchi di reddito in più 4.— in più; per 85 100 franchi di reddito 1 400.— e per 100 franchi di reddito in più 5.— in più; per 97 400 franchi di reddito 2 015.— e per 100 franchi di reddito in più 6.— in più; per 108 100 franchi di reddito 2 657.— e per 100 franchi di reddito in più 7.— in più; per 117 000 franchi di reddito 3 280.— e per 100 franchi di reddito in più 8.— in più; per 124 000 franchi di reddito 3 840.— e per 100 franchi di reddito in più 9.— in più; per 129 300 franchi di reddito 4 317.— e per 100 franchi di reddito in più 10.— in più; per 132 900 franchi di reddito 4 677.— e per 100 franchi di reddito in più 11.— in più; per 134 700 franchi di reddito 4 875.— e per 100 franchi di reddito in più 12.— in più;

Ordinanza sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo RU 2005 per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta

Fr. per 136 500 franchi di reddito 5 091.— e per 100 franchi di reddito in più 13.— in più; per 843 600 franchi di reddito 97 014.— e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più.

Art. 6 cpv. 1 e 3 1 Nell’ambito delle deduzioni generali espresse in franchi, la deduzione per premi di assicurazione e interessi di capitali a risparmio (art. 212 cpv. 1 LIFD) ammonta a: a. con i contributi di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettere d ed e LIFD:

1. per persone coniugate viventi in comunione domestica, 3300 franchi,

2. per gli altri contribuenti, 1700 franchi;

b. senza i contributi di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettere d ed e LIFD:

1. per persone coniugate viventi in comunione domestica, 4950 franchi,

2. per gli altri contribuenti, 2550 franchi.

3 La deduzione dal reddito lavorativo conseguito dall’altro coniuge (art. 212 cpv. 2 LIFD) ammonta a 7600 franchi.

Art. 7 Deduzioni sociali Le deduzioni sociali ammontano a: a. per ogni figlio (art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD), 6100 franchi; b. per ogni persona bisognosa a carico (art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD), 6100 fran- chi.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

27 aprile 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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