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AS 2005 195

Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico del Nord-Est

Traduzione1

Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico del Nord-Est

Adottata a Parigi il 22 settembre 1992 Approvata dall’Assemblea federale il 10 marzo 19942 Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera l’11 maggio 1994 Entrata in vigore per la Svizzera il 25 marzo 1998

Le Parti contraenti, riconosciuto che l’ambiente marino e la fauna e la flora da esso condizionate rivestono importanza vitale per tutte le nazioni; riconosciuto il valore intrinseco dell’ambiente marino dell’Atlantico del Nord-Est e la necessità di coordinarne la protezione; riconosciuto che sono essenziali azioni concertate a livello nazionale, regionale e mondiale per la prevenzione e la soppressione dell’inquinamento marino nonché per una gestione sostenibile della zona marittima, che consiste in una gestione delle attività umane tale che l’ecosistema marino possa continuare ad assicurare gli usi legittimi del mare e a rispondere alle esigenze delle generazioni attuali e future; consce del fatto che l’equilibrio ecologico e gli usi legittimi del mare sono minaccia- ti dall’inquinamento; prese in considerazione le raccomandazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano, riunitasi a Stoccolma nel mese di giugno 1972; presi in considerazione anche i risultati della Conferenza delle Nazioni Unite sul- l’ambiente e lo sviluppo, riunitasi a Rio de Janeiro nel mese di giugno 1992; richiamate le disposizioni pertinenti del diritto consuetudinario internazionale conte- nute nella parte XII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e segnatamente nell’articolo 197 sulla cooperazione mondiale e regionale nella prote- zione e nella preservazione dell’ambiente marino; considerato che gli interessi comuni degli Stati interessati da una stessa zona marina devono indurli a cooperare a livello regionale o subregionale; ricordati i risultati positivi ottenuti nell’ambito della Convenzione per la prevenzione dell’inquinamento marino provocato dalle operazioni di immersione effettuate dalle navi e dagli aeromobili, firmata a Oslo il 15 febbraio 1972, nella versione emendata dai protocolli del 2 marzo 1983 e del 5 dicembre 1989, nonché della Convenzione per la prevenzione dell’inquinamento marino di origine tellurica, firmata a Parigi il 4 giugno 1974, nella versione emendata dal protocollo del 26 marzo 1986;

RS 0.814.293

1 Dal testo originale francese (RO 2005 195).

2 RU 2005 193

2003-1991 195

Protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico del Nord-Est RU 2005

convinte che occorre procedere senza indugio ad azioni internazionali supplementari volte a prevenire e a sopprimere l’inquinamento marino, come parte di un program- ma progressivo e coerente di protezione dell’ambiente marino; riconosciuto che può essere auspicabile adottare, a livello regionale, in materia di prevenzione e di soppressione dell’inquinamento dell’ambiente marino o di prote- zione dell’ambiente marino contro gli effetti pregiudizievoli delle attività dell’uomo, misure più rigorose di quelle previste dalle convenzioni o dagli accordi internaziona- li di portata mondiale; riconosciuto che le materie relative alla gestione delle peschiere sono disciplinate in modo appropriato da accordi internazionali e regionali che trattano specificatamente tali materie; considerato che le attuali Convenzioni di Oslo e di Parigi non disciplinano sufficien- temente alcune delle numerose fonti di inquinamento e che pertanto è giustificato sostituirle con la presente Convenzione, che si riferisce a tutte le fonti dell’in- quinamento dell’ambiente marino nonché agli effetti pregiudizievoli che le attività dell’uomo hanno su di esso, tiene conto del principio di precauzione e rafforza la cooperazione regionale; hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione: (a) per «zona marittima» si intendono: le acque interne e il mare territoriale del- le Parti contraenti, la zona situata al di là del mare territoriale e ad esso adia- cente sotto la giurisdizione dello Stato costiero nella misura riconosciuta dal diritto internazionale, nonché l’alto mare, compreso l’insieme dei fondali marini corrispondenti e il loro sottosuolo, situati entro i limiti seguenti: (i) le regioni degli oceani Atlantico e Artico e dei loro mari secondari, che si estendono a nord del 36° di latitudine nord e tra il 42° di longitudine ovest e il 51° di longitudine est, ma esclusi: (1) il mare Baltico e dei Belt a sud e a est delle linee che vanno da Hasenore Head a Gniben Point, da Korshage a Spodsbjerg e da Gilbjerg a Kullen, (2) il mare Mediterraneo e i suoi mari secondari fino al punto d’inter- sezione del 36° parallelo di latitudine nord e del 5°36’ meridiano di longitudine ovest; (ii) la regione dell’oceano Atlantico situata a nord del 59° di latitudine nord e tra il 44° di longitudine ovest e il 42° di longitudine ovest. (b) Per «acque interne» si intendono: le acque al di qua della linea di base che serve a misurare la larghezza del mare territoriale e che si estende, nel caso dei corsi d’acqua, fino al limite delle acque dolci. (c) Per «limite delle acque dolci» si intende: il luogo in un corso d’acqua in cui, in caso di bassa marea e in periodo di debole portata di acqua dolce, il grado di salinità aumenta sensibilmente, a causa della presenza dell’acqua di mare.

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(d) Per «inquinamento» si intende: l’introduzione da parte dell’uomo, diretta- mente o indirettamente, di sostanze o di energia nella zona marittima, che creano o che possono creare rischi per la salute dell’uomo, danni alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, violazioni dei valori ammessi o intralci agli altri usi legittimi del mare. (e) Per «fonti telluriche» si intendono: le fonti puntuali e diffuse a terra, da cui sostanze o energia raggiungono la zona marittima tramite le acque, l’aria o direttamente dalla costa. Esse inglobano le fonti associate a ogni deposito deliberato a fini di eliminazione nel sottosuolo marino, reso accessibile dalla terra da una galleria, da una canalizzazione o da altri mezzi, nonché le fonti associate alle strutture artificiali collocate a fini diversi dalle attività offshore nella zona marittima sotto la giurisdizione di una Parte contraente. (f) Per «immersione» si intende: (i) ogni scarico deliberato di rifiuti o di altre materie nella zona marittima (1) da navi o aeromobili; (2) da impianti offshore; (ii) ogni eliminazione deliberata o ogni affondamento nella zona marittima (1) di navi o aeromobili; (2) di impianti offshore e di oleodotti offshore; (g) II termine «immersione» non si riferisce: (i) allo scarico, conformemente alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, nella ver- sione modificata dal relativo Protocollo del 19783, o conformemente ad altre regolamentazioni internazionali applicabili, di rifiuti o di altre materie prodotte direttamente o indirettamente durante il normale uso di navi o aeromobili o di impianti offshore, eccezion fatta per i rifiuti o le altre materie trasportate da o trasbordate su navi o aeromobili o impian- ti offshore che sono utilizzati per l’eliminazione di tali rifiuti o altre materie o che provengono dal trattamento a cui vengono sottoposti tali rifiuti o altre materie a bordo di queste navi o aeromobili o impianti off- shore; (ii) al deposito di materie a fini diversi dalla loro semplice eliminazione con riserva che, se il deposito ha un fine diverso da quello per il quale le materie sono state originariamente concepite o costruite, esso venga effettuato conformemente alle disposizioni pertinenti della Conven- zione; e (iii) ai fini dell’Allegato III, all’abbandono in situ, totale o parziale, di un

impianto offshore disattivato o di oleodotti offshore smantellati, con riserva che ogni operazione di tale tipo venga effettuata conformemente a ogni disposizione pertinente della presente Convenzione, e ad altre disposizioni pertinenti del diritto internazionale. (h) Per «incenerimento» si intende: ogni combustione deliberata di rifiuti o di altre materie nella zona marittima, ai fini della loro distruzione termica.

3 RS 0.814.288.2

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(i) II termine «incenerimento» non si riferisce alla distruzione termica di rifiuti o di altre materie, conformemente al diritto internazionale applicabile, pro- dotti direttamente o indirettamente durante il normale uso di navi, aeromobi- li o impianti offshore, diverso dalla distruzione termica di rifiuti o di altre materie a bordo di navi, aeromobili o impianti offshore che sono utilizzati per una tale distruzione termica. (j) Per «attività offshore» si intendono: le attività praticate nella zona marittima a fini di prospezione, valutazione o sfruttamento degli idrocarburi liquidi e gassosi. (k) Per «fonti offshore» si intendono: gli impianti offshore e gli oleodotti off- shore, da cui giungono alla zona marittima sostanze o energia. (1) Per «impianto offshore» si intende: ogni struttura artificiale, impianto o nave, o parti di questi, sia essa galleggiante o fissata sul fondo del mare, e posta nella zona marittima a fini di attività offshore. (m) Per «oleodotto offshore» si intende: ogni oleodotto che è stato posto nella zona marittima a fini di attività offshore. (n) Per «navi o aeromobili» si intendono: le imbarcazioni marittime o gli appa- recchi aerei di qualsiasi tipo, le loro parti e le altre attrezzature ad esse con- nesse. Tale espressione si riferisce agli apparecchi su cuscino d’aria, agli apparecchi galleggianti semoventi o no, nonché alle altre strutture artificiali che si trovano nella zona marittima, come pure alla loro attrezzatura, ma non si riferisce agli impianti e agli oleodotti offshore. (o) L’espressione «rifiuti o altre materie» non si riferisce: (i) ai resti umani; (ii) agli impianti offshore; (iii) agli oleodotti offshore; (iv) al pesce non trasformato né ai rifiuti di pesce evacuati dai pescherecci. (p) Per «Convenzione» si intende, salvo che il testo disponga diversamente: la Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico del Nord-Est, i suoi allegati e le sue appendici. (q) Per «Convenzione di Oslo» si intende: la Convenzione per la prevenzione dell’inquinamento marino provocato dalle operazioni di immersione effet- tuate dalle navi e dagli aeromobili, firmata a Oslo il 15 febbraio 1972, nella versione emendata dai protocolli del 2 marzo 1983 e del 5 dicembre 1989. (r) Per «Convenzione di Parigi» si intende: la Convenzione per la prevenzione

dell’inquinamento marino di origine tellurica, firmata a Parigi il 4 giugno 1974, nella versione emendata dal protocollo del 26 marzo 1986. (s) Per «organizzazione regionale di integrazione economica» si intende: un’or- ganizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione, che è competen- te nei settori retti dalla Convenzione e a cui è stato debitamente attribuito mandato, conformemente alle sue procedure interne, di firmare, ratificare, accettare o approvare la Convenzione o di aderirvi.

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Art. 2 Obblighi generali

1. (a) Conformemente alle disposizioni della Convenzione, le Parti contraenti

adottano tutte le misure possibili al fine di prevenire e sopprimere l’inqui- namento, nonché le misure necessarie alla protezione della zona marittima contro gli effetti pregiudizievoli delle attività umane, in modo da salvaguar- dare la salute dell’uomo e preservare gli ecosistemi marini e, quando ciò sia possibile, in modo da ripristinare le zone marittime che hanno subito tali effetti pregiudizievoli. (b) A tal fine, le Parti contraenti adottano, individualmente e congiuntamente, programmi e misure e armonizzano le loro politiche e strategie.

2. Le Parti contraenti applicano:

(a) il principio di precauzione, secondo cui devono essere adottate misure di prevenzione quando sussistono motivi ragionevoli di preoccuparsi del fatto che sostanze o energia introdotte, direttamente o indirettamente, nell’am- biente marino possano comportare rischi per la salute dell’uomo, nuocere alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, violare i valori ammessi o intralciare altri usi legittimi del mare, anche qualora non vi siano prove determinanti dell’esistenza di un nesso di causalità tra gli apporti e i loro effetti; (b) il principio secondo cui chi inquina paga, in virtù del quale le spese che risultano dalle misure di prevenzione, di riduzione dell’inquinamento e di lotta contro l’inquinamento devono essere sostenute da chi inquina. 3. (a) Applicando la Convenzione, le Parti contraenti adottano programmi e misure che fissano, se necessario, date limite di applicazione e che tengono pie- namente conto dell’attuazione degli ultimi progressi tecnici realizzati e dei metodi concepiti al fine di prevenire e di sopprimere completamente l’inquinamento. (b) A tal fine: (i) tenendo conto dei criteri esposti nell’Appendice 1, esse definiscono tra l’altro, per quanto riguarda i programmi e le misure, l’applicazione: – delle migliori tecniche disponibili – della migliore prassi ambientale, comprese, se necessario, le tecniche pulite; (ii) attuando tali programmi e misure, esse fanno in modo di fare applicare le migliori tecniche disponibili e la migliore prassi ambientale quali saranno state definite, comprese, se necessario, le tecniche pulite. 4. Le Parti contraenti attuano le misure che hanno adottato in modo da non aumen- tare l’inquinamento del mare al di fuori della zona marittima nonché in altri settori dell’ambiente. 5. Nessuna delle disposizioni della Convenzione può essere interpretata nel senso che impedisca alle Parti contraenti di adottare, individualmente o congiuntamente, misure più severe in materia di prevenzione e di soppressione dell’inquinamento

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della zona marittima o di protezione della zona marittima contro gli effetti pregiudi- zievoli delle attività umane.

Art. 3 Inquinamento proveniente da fonti telluriche Le Parti contraenti adottano, individualmente e congiuntamente, tutte le misure possibili al fine di prevenire e sopprimere l’inquinamento proveniente da fonti telluriche, conformemente alle disposizioni della Convenzione, in particolare alle condizioni previste nell’Allegato I.

Art. 4 Inquinamento dovuto alle operazioni di immersione o di incenerimento Le Parti contraenti adottano, individualmente e congiuntamente, tutte le misure possibili al fine di prevenire e sopprimere l’inquinamento provocato da operazioni di immersione o incenerimento di rifiuti o di altre materie, conformemente alle dispo- sizioni della Convenzione, in particolare alle condizioni previste nell’Allegato II.

Art. 5 Inquinamento proveniente da fonti offshore Le Parti contraenti adottano, individualmente e congiuntamente, tutte le misure possibili al fine di prevenire e sopprimere l’inquinamento proveniente da fonti offshore, conformemente alle disposizioni della Convenzione, in particolare alle condizioni previste nell’Allegato III.

Art. 6 Valutazione della qualità dell’ambiente marino Le Parti contraenti, conformemente alle disposizioni della Convenzione, in partico- lare alle condizioni previste nell’Allegato IV: (a) stilano e pubblicano congiuntamente a intervalli regolari bilanci dello stato della qualità dell’ambiente marino e della sua evoluzione, per la zona marit- tima o per le regioni o subregioni di quest’ultima; (b) integrano in tali bilanci una valutazione dell’efficacia delle misure adottate e previste in vista della protezione dell’ambiente marino nonché la definizione di misure prioritarie.

Art. 7 Inquinamento proveniente da altre fonti Le Parti contraenti cooperano al fine di adottare, oltre agli allegati di cui agli arti- coli 3–6 qui sopra, allegati che prescrivano misure, procedure e norme al fine di proteggere la zona marittima contro l’inquinamento proveniente da altre fonti, sempre che tale inquinamento non sia già oggetto di misure efficaci convenute da altre organizzazioni internazionali o prescritte da altre convenzioni internazionali.

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Art. 8 Ricerca scientifica e tecnica 1. Al fine di adempiere gli obiettivi della Convenzione le Parti contraenti elaborano programmi di ricerca scientifica e tecnica complementari o congiunti e, conforme- mente a una procedura tipo, trasmettono alla Commissione: (a) i risultati di tali ricerche complementari o congiunte o di altre ricerche perti- nenti; (b) la descrizione dettagliata degli altri programmi di ricerca scientifica e tecni- ca pertinenti. 2. In tal ambito, le Parti contraenti tengono conto dei lavori realizzati in tali settori dalle organizzazioni e agenzie internazionali competenti.

Art. 9 Accesso all’informazione 1. Le Parti contraenti fanno in modo che le loro autorità competenti siano tenute a mettere a disposizione di ogni persona fisica o giuridica le informazioni descritte nel paragrafo 2 del presente articolo, in risposta ad ogni richiesta ragionevole, senza che la detta persona sia costretta a far valere un interesse, senza spese sproporzionate, al più presto possibile ed entro un termine massimo di due mesi. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono costituite da ogni informazione, disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta in banche dati, concernente lo stato della zona marittima e le attività o le misure che la riguardano o che possono riguardarla, nonché le attività effettuate o le misure adottate conforme- mente alla Convenzione. 3. Le disposizioni del presente articolo non ledono il diritto che le Parti contraenti hanno, conformemente alla loro legislazione nazionale e alle regolamentazioni internazionali applicabili, di opporre un rifiuto ad una richiesta di informazione quando questa riguarda: (a) la confidenzialità delle deliberazioni delle autorità pubbliche, delle relazioni internazionali o il segreto della difesa nazionale, (b) la sicurezza pubblica, (c) questioni che sono o sono state pendenti dinanzi a una giurisdizione o che sono o sono state oggetto di un’inchiesta (compresa l’inchiesta disciplinare) o che sono oggetto di un’istruzione preliminare, (d) il segreto commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, (e) la confidenzialità dei dati e/o degli incartamenti personali, (f) i dati forniti da un terzo senza che questi sia giuridicamente tenuto a farlo, (g) i dati la cui divulgazione avrebbe piuttosto per effetto quello di recare danno all’ambiente a cui essi si riferiscono.

4. Il rifiuto di comunicare l’informazione richiesta deve essere motivato.

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Art. 10 Commissione 1. È istituita una Commissione composta di rappresentanti di ogni Parte contraente. La Commissione si riunisce a intervalli regolari e ogni qualvolta deciso conforme- mente al regolamento interno a causa di circostanze particolari.

2. La Commissione ha per mansione di:

(a) sorvegliare l’esecuzione della Convenzione; (b) in modo generale, esaminare lo stato della zona marittima, l’efficacia delle misure adottate, le priorità e la necessità di adottare misure complementari o diverse; (c) elaborare, conformemente agli obblighi generali previsti dalla Convenzione, programmi e misure volte a prevenire e a sopprimere l’inquinamento nonché ad esercitare un controllo sulle attività che, direttamente o indirettamente, possono recare danno alla zona marittima; tali programmi e misure possono comportare, se necessario, strumenti economici; (d) definire il suo programma di lavoro a intervalli regolari; (e) istituire organi sussidiari che ritenga necessari e definirne il mandato; (f) esaminare e, se necessario, adottare proposte di emendamento della Conven- zione conformemente agli articoli 15–19 e 27; (g) adempiere le funzioni che le sono affidate dagli articoli 21 e 23 e, se neces- sario, qualsiasi altra funzione prevista dalla Convenzione. 3. A tali fini, la Commissione può, tra l’altro, adottare decisioni e raccomandazioni conformemente all’articolo 13. 4. La Commissione stabilisce il suo regolamento interno, adottato con voto unanime delle Parti contraenti.

5. La Commissione stabilisce il suo regolamento finanziario, adottato con voto

unanime delle Parti contraenti.

Art. 11 Osservatori

1. La Commissione può decidere, con voto unanime delle Parti contraenti, di

ammettere in qualità di osservatore: (a) ogni Stato non Parte contraente della Convenzione; (b) ogni organizzazione internazionale governativa o ogni organizzazione non governativa le cui attività presentino un nesso con la Convenzione.

2. Tali osservatori possono partecipare alle riunioni della Commissione senza

disporre tuttavia del diritto di voto e possono sottoporre alla Commissione qualsiasi informazione o rapporto relativo agli obiettivi della Convenzione. 3. Le condizioni di ammissione e di partecipazione degli osservatori sono stabilite dal regolamento interno della Commissione.

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Art. 12 Segretariato

1. È istituito un Segretariato permanente.

2. La Commissione nomina un Segretario esecutivo, definisce le funzioni di tale

carica nonché le condizioni in cui questa deve venire eseguita. 3. Il Segretario esecutivo svolge le funzioni necessarie alla gestione della Conven- zione e ai lavori della Commissione, nonché le altre mansioni che gli vengono affidate dalla Commissione conformemente al suo regolamento interno e al suo regolamento finanziario.

Art. 13 Decisioni e raccomandazioni

1. Vengono adottate decisioni e raccomandazioni con voto unanime delle Parti

contraenti. Se l’unanimità non può essere raggiunta e salvo disposizione contraria della Convenzione, la Commissione può tuttavia adottare decisioni o raccomanda- zioni con voto maggioritario dei tre quarti delle Parti contraenti.

2. Allo scadere di un termine di duecento giorni a decorrere dal momento in cui

viene adottata, ogni decisione vincola le Parti contraenti che l’hanno votata e che non hanno notificato per scritto al Segretario esecutivo entro tale termine di non essere in grado di accettare tale decisione, con riserva che allo scadere di tale termi- ne i tre quarti delle Parti contraenti abbiano votato la decisione senza ritirare la loro accettazione o notificato per scritto al Segretario esecutivo di essere in grado di accettare tale decisione. Quest’ultima vincola ogni altra Parte contraente che abbia notificato per scritto al Segretario esecutivo di essere in grado di accettare la deci- sione a decorrere da tale notifica o allo scadere di un termine di duecento giorni dopo l’adozione della decisione, se tale data è posteriore. 3. Una notifica fatta al Segretario esecutivo in virtù del paragrafo 2 del presente articolo può indicare che una Parte contraente non è in grado di accettare una deci- sione per quanto concerne uno o più dei suoi territori autonomi o dipendenti ai quali si applica la Convenzione. 4. Tutte le decisioni adottate dalla Commissione comportano, se necessario, dispo- sizioni che precisano il calendario della loro applicazione.

5. Le raccomandazioni non sono vincolanti.

6. Le decisioni relative a un allegato o a un’appendice sono prese unicamente dalle Parti contraenti vincolate da questo allegato o da questa appendice.

Art. 14 Statuto degli allegati e delle appendici

1. Gli allegati e le appendici sono parte integrante della Convenzione.

2. Le appendici sono di carattere scientifico, tecnico o amministrativo.

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Art. 15 Emendamento della Convenzione 1. Impregiudicate le disposizioni dell’articolo 27 paragrafo 2, nonché delle disposi- zioni specifiche applicabili all’adozione o all’emendamento degli allegati o delle appendici, la procedura d’emendamento della Convenzione è retta dal presente arti- colo.

2. Ogni Parte contraente può proporre un emendamento della Convenzione. Il testo

dell’emendamento proposto è comunicato alle Parti contraenti dal Segretario esecu- tivo della Commissione almeno sei mesi prima della riunione della Commissione nel corso della quale la sua adozione è proposta. Il Segretario esecutivo comunica parimenti il progetto di emendamento ai firmatari della Convenzione, per informa- zione.

3. La Commissione adotta l’emendamento con voto unanime delle Parti contraenti.

4. L’emendamento adottato è sottoposto dal Governo depositario alle Parti contra- enti per ratifica, accettazione o approvazione. La ratifica, accettazione o approvazio- ne dell’emendamento è notificata per scritto al Governo depositario. 5. L’emendamento entra in vigore, per le Parti contraenti che l’hanno ratificato, accettato o approvato, il trentesimo giorno dopo che il Governo depositario ha ricevuto notifica della ratifica, accettazione o approvazione ad opera di almeno sette Parti contraenti. Successivamente, l’emendamento entra in vigore per qualsiasi altra Parte contraente il trentesimo giorno dopo che questa Parte contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento.

Art. 16 Adozione degli allegati Le disposizioni dell’articolo 15 relativo all’emendamento della Convenzione si applicano anche alla proposta, adozione e entrata in vigore di qualsiasi allegato alla Convenzione, eccetto che la Commissione adotti qualsiasi allegato di cui all’arti- colo 7 con voto maggioritario dei tre quarti delle Parti contraenti.

Art. 17 Emendamento degli allegati 1. Le disposizioni dell’articolo 15 relativo all’emendamento della Convenzione si applicano anche ad ogni emendamento di un allegato alla Convenzione, eccetto che la Commissione adotti gli emendamenti a ogni allegato di cui agli articoli 3–7 con voto maggioritario dei tre quarti delle Parti contraenti vincolate da tale allegato.

2. Se l’emendamento di un allegato deriva da un emendamento della Convenzione,

l’emendamento dell’allegato è retto dalle stesse disposizioni applicabili all’emen- damento della Convenzione.

Art. 18 Adozione delle appendici

1. Se un progetto di appendice deriva da un emendamento della Convenzione o di

un allegato la cui adozione è proposta conformemente all’articolo 15 o all’arti- colo 17, la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di tale appendice sono rette dalle stesse disposizioni applicabili alla proposta, all’adozione e all’entrata in vigore di tale emendamento.

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2. Se un progetto di appendice deriva da un allegato alla Convenzione la cui ado- zione è proposta conformemente all’articolo 16, la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di tale appendice sono rette dalle stesse disposizioni applicabili alla proposta, all’adozione e all’entrata in vigore di tale allegato.

Art. 19 Emendamento delle appendici

1. Ogni Parte contraente vincolata da un’appendice può proporre un emendamento a

tale appendice. Il testo del progetto di emendamento è comunicato dal Segretario esecutivo della Commissione a tutte le Parti contraenti della Convenzione, secondo le modalità previste dall’articolo 15 paragrafo 2.

2. La Commissione adotta l’emendamento di un’appendice con voto maggioritario

dei tre quarti delle Parti contraenti vincolate da tale appendice.

3. Allo scadere di un termine di duecento giorni a decorrere dal momento in cui

viene adottato, un emendamento di un’appendice entra in vigore per le Parti contra- enti vincolate da tale appendice che, entro tale termine, non hanno notificato per scritto al Governo depositario di non essere in grado di accettare tale emendamento, con riserva che, allo scadere di tale termine, i tre quarti delle Parti contraenti vinco- late da tale appendice abbiano votato l’emendamento senza ritirare la loro accetta- zione o notificato per scritto al Governo depositario di non essere in grado di accet- tare l’emendamento. 4. Una notifica indirizzata al Governo depositario in virtù del paragrafo 3 del pre- sente articolo può indicare che una Parte contraente non è in grado di accettare l’emendamento per quanto riguarda uno o più dei suoi territori autonomi o dipen- denti ai quali si applica la Convenzione.

5. Un emendamento di un’appendice vincola ogni altra Parte contraente vincolata

da tale appendice che abbia notificato per scritto al Governo depositario di essere in grado di accettare tale emendamento a decorrere da tale notifica o allo scadere di un termine di duecento giorni dopo l’adozione dell’emendamento, se tale data è poste- riore. 6. Il Governo depositario notifica senza indugio a tutte le Parti contraenti ogni notifica così ricevuta.

7. Se l’emendamento di un’appendice deriva da un emendamento della Convenzio-

ne o di un allegato, l’emendamento dell’appendice è retto dalle stesse disposizioni applicabili all’emendamento della Convenzione o di tale allegato.

Art. 20 Diritto di voto

1. Ogni Parte contraente dispone di un voto nella Commissione.

2. Impregiudicate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, la Comunità Economica Europea e altre organizzazioni regionali di integrazione economica hanno diritto, nei settori di loro competenza, ad un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti contraenti della Convenzione. Tali organizza- zioni non esercitano il loro diritto di voto nei casi in cui i loro Stati membri esercita- no il loro e viceversa.

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Art. 21 Inquinamento transfrontiera

1. Quando l’inquinamento proveniente da una Parte contraente è suscettibile di

recare danno agli interessi di una o più Parti contraenti della Convenzione, le Parti contraenti interessate entrano in consultazione, su richiesta di una di loro, per nego- ziare un accordo di cooperazione.

2. Su richiesta di una Parte contraente interessata, la Commissione esamina la

questione e può fare raccomandazioni per giungere a una soluzione soddisfacente. 3. Un accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può, tra l’altro, definire le zone a cui esso verrà applicato, gli obiettivi qualitativi da perseguire e i mezzi per conseguirli, segnatamente i metodi per l’applicazione di norme appropriate nonché l’informazione scientifica e tecnica da raccogliere. 4. Le Parti contraenti firmatarie di un tale accordo informano, attraverso la Com- missione, le altre Parti contraenti sul tenore dell’accordo nonché sui progressi otte- nuti nella sua esecuzione.

Art. 22 Relazioni da presentare alla Commissione Le Parti contraenti riferiscono alla Commissione a intervalli regolari su: (a) le misure legislative, regolamentari o di altro genere che hanno adottate in vista dell’esecuzione delle disposizioni della Convenzione e delle decisioni e raccomandazioni adottate in applicazione di quest’ultima, comprese in parti- colare le misure adottate al fine di prevenire e reprimere ogni atto che con- travvenga a tali disposizioni; (b) l’efficacia delle misure di cui alla lettera (a) del presente articolo; (c) i problemi che comporta l’esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera (a) del presente articolo.

Art. 23 Rispetto degli impegni La Commissione: (a) basandosi sulle relazioni periodiche di cui all’articolo 22, nonché su ogni altra relazione sottopostale dalle Parti contraenti, valuta il rispetto, da parte di queste ultime, della Convenzione, delle decisioni e delle raccomandazioni adottate in applicazione di quest’ultima; (b) se necessario, decide e chiede che vengano adottate misure affinché la Con- venzione e le decisioni prese per la sua applicazione siano pienamente rispettate e affinché venga promossa l’esecuzione delle raccomandazioni, comprese le misure volte ad aiutare ogni Parte contraente ad adempiere i suoi obblighi.

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Art. 24 Regionalizzazione La Commissione può stabilire che ogni decisione o raccomandazione da essa adotta- ta si applichi alla totalità o ad una certa parte della zona marittima e può prevedere diversi calendari di applicazione, tenendo conto delle diverse condizioni ecologiche ed economiche delle diverse regioni e subregioni a cui si applica la Convenzione.

Art. 25 Firma La Convenzione è aperta alla firma a Parigi, dal 22 settembre 1992 al 30 giugno 1993: (a) delle Parti contraenti della Convenzione di Oslo o della Convenzione di Parigi; (b) di ogni altro Stato costiero rivierasco della zona marittima; (c) di ogni altro Stato situato a monte dei corsi d’acqua che si riversano nella zona marittima; (d) di ogni organizzazione regionale di integrazione economica che annoveri tra i suoi membri almeno uno Stato membro a cui si applica una delle lette- re (a)–(c) del presente articolo.

Art. 26 Ratifica, accettazione o approvazione La Convenzione sottostà a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo della Repubblica francese.

Art. 27 Adesione

1. Dopo il 30 giugno 1993, la Convenzione sarà aperta all’adesione degli Stati e

delle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all’articolo 25. 2. Le Parti contraenti possono, all’unanimità, invitare Stati o organizzazioni regio- nali di integrazione economica non contemplati dall’articolo 25 ad aderire alla Convenzione. In tal caso, la definizione della zona marittima è emendata, se neces- sario, da una decisione adottata dalla Commissione con un voto unanime delle Parti contraenti. Un tale emendamento entra in vigore, dopo essere stato approvato all’unanimità da tutte le Parti contraenti, il trentesimo giorno dopo che il Governo depositario avrà ricevuto l’ultima notifica effettuata a tale fine.

3. Tale adesione si applica alla Convenzione nonché ad ogni allegato e ad ogni

appendice che saranno stati adottati alla data dell’adesione, eccetto che lo strumento di adesione comporti una dichiarazione espressa di non accettazione di uno o più allegati, esclusi gli Allegati I, II, III e IV.

4. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica

francese.

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Art. 28 Riserve Non può essere formulata nessuna riserva riguardo alla Convenzione.

Art. 29 Entrata in vigore 1. La Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui tutte le Parti contraenti della Convenzione di Oslo e tutte le Parti contraenti della Conven- zione di Parigi avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione, appro- vazione o adesione. 2. Nel caso di uno Stato o di un’organizzazione regionale di integrazione economica non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, la Convenzione entrerà in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o il trentesimo giorno dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato o organizzazione regionale di integrazione economi- ca, se tale data è posteriore.

Art. 30 Denuncia

1. Una Parte contraente può denunciare la Convenzione in qualsiasi momento dopo

lo scadere di un termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione per la detta Parte contraente, tramite notifica scritta indirizzata al Governo depositario. 2. Salvo disposizione contraria in un allegato, esclusi gli Allegati I–IV alla Conven- zione, ogni Parte contraente potrà denunciare tale allegato in qualsiasi momento dopo lo scadere di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale allegato per la detta Parte contraente, tramite notifica scritta indirizzata al Governo deposita- rio. 3. La denuncia di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo è efficace un anno dopo la data in cui il Governo depositario ne avrà ricevuto notifica.

Art. 31 Sostituzione delle Convenzioni di Oslo e di Parigi 1. La Convenzione sostituirà dalla sua entrata in vigore le Convenzioni di Oslo e di Parigi tra le Parti contraenti. 2. Impregiudicate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le decisioni, le raccomandazioni e gli altri accordi adottati in applicazione della Convenzione di Oslo o della Convenzione di Parigi continuano ad essere applicabili e conservano lo stesso carattere giuridico, purché siano compatibili con la Convenzione o non siano esplicitamente abrogati da quest’ultima, da qualsivoglia decisione o, in caso di raccomandazioni esistenti, da qualsivoglia raccomandazione adottata in applicazione di quest’ultima.

Art. 32 Composizione delle controversie 1. Ogni controversia tra Parti contraenti, relativa all’interpretazione o all’applica- zione della Convenzione, che non abbia potuto essere composta dalle Parti in causa

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con un mezzo diverso dall’inchiesta o da una conciliazione in seno alla Commissio- ne, è sottoposta all’arbitrato, su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni fissate dal presente articolo. 2. Salvo che le Parti in causa dispongano diversamente, la procedura di arbitrato di cui al paragrafo 1 del presente articolo si svolge conformemente ai paragrafi 3–10 del presente articolo. 3. (a) Su richiesta indirizzata da una Parte contraente ad un’altra Parte contraente in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, è costituito un tribunale arbitrale. La richiesta di arbitrato indica l’oggetto della richiesta, compresi segnatamente gli articoli della Convenzione la cui interpretazione o la cui applicazione è oggetto della controversia, (b) La Parte richiedente informa la Commissione sul fatto che ha chiesto la costituzione di un tribunale arbitrale, sul nome dell’altra Parte in causa non- ché sugli articoli della Convenzione la cui interpretazione o la cui applica- zione costituisce a suo parere l’oggetto della controversia. La Commissione comunica le informazioni così ricevute a tutte le Parti contraenti della Con- venzione. 4. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri: ciascuna delle Parti in causa nomina un arbitro; i due arbitri così nominati designano di comune intesa il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale. Il terzo arbitro non deve né essere cittadino di una delle Parti in causa né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste Parti, né trovarsi al servizio di una di loro, né essersi già occupato della causa in altra veste.

5. (a) Se, entro un termine di due mesi dopo la nomina del secondo arbitro, il

presidente del tribunale arbitrale non è stato designato, il presidente della Corte Internazionale di Giustizia procede, su richiesta della Parte più dili- gente, alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi. (b) Se, entro un termine di due mesi dopo il ricevimento della richiesta, una del- le Parti in causa non procede alla nomina di un arbitro, l’altra Parte può adire il presidente della Corte Internazionale di Giustizia, che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Una volta desi- gnato, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha nomi- nato l’arbitro di farlo entro un termine di due mesi. Allo scadere di tale ter- mine, egli adisce il presidente della Corte Internazionale di Giustizia, che procede alla sua nomina entro un nuovo termine di due mesi. 6. (a) II tribunale arbitrale decide secondo le norme del diritto internazionale e, in particolare, della Convenzione. (b) Ogni tribunale arbitrale, costituito ai sensi del presente articolo, stabilisce le proprie regole procedurali. (c) Ove sorga una controversia sulla competenza del tribunale arbitrale, la que- stione viene decisa con decisione del tribunale arbitrale. 7. (a) Le decisioni del tribunale arbitrale, tanto sulla forma quanto sul merito, vengono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri.

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(b) II tribunale arbitrale può prendere ogni misura appropriata al fine di accerta- re i fatti. Su richiesta di una delle Parti, può raccomandare misure conserva- tive indispensabili. (c) Due o più tribunali arbitrali, costituiti ai sensi del presente articolo, se si tro- vano aditi per richieste aventi oggetti identici o analoghi, possono informarsi sulle procedure volte ad accertare i fatti e, per quanto possibile, tenerne conto. (d) Le Parti in causa forniscono tutte le agevolazioni necessarie per la condotta efficace della procedura. (e) L’assenza o la mancanza di una Parte in causa non costituisce un ostacolo per la procedura. 8. Salvo che il tribunale arbitrale decida diversamente a causa delle circostanze particolari della causa, le spese giudiziarie, segnatamente la rimunerazione dei membri del tribunale, vengono assunte in parti uguali dalle Parti in causa. Il tribuna- le tiene un registro di tutte le spese e ne trasmette alle Parti un resoconto finale. 9. Ogni Parte contraente avente un interesse giuridico nell’oggetto della controver- sia, suscettibile di subire effetti dalla decisione presa nella causa, può intervenire nella procedura con il consenso del tribunale. 10. (a) La sentenza del tribunale arbitrale è motivata. È definitiva e vincolante per le Parti in causa. (b) Ogni controversia che insorgesse tra le Parti riguardo all’interpretazione o all’esecuzione della sentenza può essere sottoposta dalla Parte più diligente al tribunale arbitrale che ha pronunciato la sentenza o, se quest’ultimo non può essere adito, ad un altro tribunale arbitrale costituito a tale scopo nello stesso modo del primo.

Art. 33 Mansione del governo depositario II Governo depositario informa le Parti contraenti e i firmatari della Convenzione: (a) del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesio- ne, nonché delle dichiarazioni di non accettazione e delle notifiche di denun- cia, conformemente agli articoli 26, 27 e 30; (b) della data in cui la Convenzione entra in vigore conformemente all’arti- colo 29; (c) del deposito delle notifiche di accettazione, del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e dell’entrata in vigore degli emendamenti della Convenzione e dell’adozione degli allegati e delle appen- dici e del loro emendamento, conformemente agli articoli 15–19.

Art. 34 Testo originale L’originale della Convenzione, i cui testi francese e inglese fanno parimenti fede, verrà depositato presso il Governo della Repubblica francese che ne trasmetterà copie certificate conformi alle Parti contraenti e ai firmatari della Convenzione e che

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ne trasmetterà una copia certificata conforme al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite4.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Parigi il 22 settembre 1992.

(Seguono le firme)

4 RS 0.120

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Allegato I sulla prevenzione e la soppressione dell’inquinamento proveniente da fonti telluriche

Art. 1 1. Nell’adozione di programmi e misure ai fini del presente allegato, le Parti contra- enti esigono, individualmente o congiuntamente, il ricorso: – alle migliori tecniche disponibili per le fonti puntuali – alla migliore prassi ambientale per le fonti puntuali e diffuse, comprese, se necessario, le tecniche pulite. 2. Per fissare le priorità e valutare la natura e la portata dei programmi e delle misure, nonché i calendari corrispondenti, le Parti contraenti applicano i criteri di cui all’Appendice 2. 3. Le Parti contraenti adottano misure di prevenzione al fine di ridurre i rischi di inquinamento causati dagli incidenti.

4. Nell’adozione di programmi e misure per le sostanze radioattive, comprese le

scorie, le Parti contraenti tengono anche conto: (a) delle raccomandazioni delle altre organizzazioni e istituzioni internazionali competenti; (b) delle procedure di sorveglianza raccomandate da tali organizzazioni e istitu- zioni internazionali.

Art. 2 1. Gli scarichi puntuali nella zona marittima e le emissioni nell’acqua o nell’aria, che raggiungono la zona marittima e possono recarle danno, sono rigorosamente sottoposti a autorizzazione o a regolamentazione da parte delle autorità competenti delle Parti contraenti. Tali autorizzazioni o regolamentazioni eseguono, segnatamen- te, le decisioni pertinenti della Commissione che vincolano la Parte contraente interessata. 2. Le Parti contraenti istituiscono un dispositivo di sorveglianza e di controllo regolari che consenta alle loro autorità competenti di valutare il rispetto delle auto- rizzazioni e delle regolamentazioni relative alle emissioni nell’acqua o nell’aria.

Art. 3 Ai fini del presente allegato, la Commissione ha segnatamente per mansione di elaborare: (a) piani in vista della riduzione e della cessazione dell’impiego di sostanze per- sistenti, tossiche e suscettive di bioaccumulazione, che provengono da fonti telluriche; (b) se necessario, programmi e misure al fine di ridurre gli apporti di elementi nutritivi di origine urbana, municipale, industriale, agricola e di altro genere.

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Allegato II sulla prevenzione e la soppressione dell’inquinamento provocato dalle operazioni di immersione o incenerimento

Art. 1 II presente allegato non si applica: (a) allo scarico deliberato nella zona marittima dei rifiuti o di altre materie pro- venienti dagli impianti offshore; (b) all’affondamento o all’eliminazione deliberata nella zona marittima degli impianti offshore e degli oleodotti offshore.

Art. 2 L’incenerimento è vietato.

Art. 3 1. L’immersione di rifiuti o altre materie è vietata, ad eccezione dei rifiuti o altre materie elencati nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. L’elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo è il seguente:

(a) materiali di dragaggio; (b) materie inerti di origine naturale, costituite da materiale geologico solido che non abbia subito trattamento chimico e i cui costituenti chimici non rischia- no di venire liberati nell’ambiente marino; (c) fango proveniente da fognature, fino al 31 dicembre 1998; (d) rifiuti di pesce derivanti dalle operazioni industriali di trasformazione del pesce; (e) navi o aeromobili fino al 31 dicembre 2004 al più tardi. 3. (a) È vietata l’immersione di sostanze, segnatamente dei rifiuti, di radioattività debole o media. (b) A titolo di eccezione al paragrafo 3 lettera (a), le Parti contraenti, – come il Regno Unito e la Francia – che auspicano conservare la possibilità di benefi- ciare di un’eccezione al paragrafo 3 lettera (a) in ogni caso non prima dello scadere di un periodo di 15 anni dal primo gennaio 1993, renderanno conto alla riunione della Commissione a livello ministeriale nel 1997 delle misure adottate per studiare altre opzioni a terra. (c) La Commissione, a meno che, prima o allo scadere di tale periodo di

15 anni, non decida, all’unanimità dei voti, di non mantenere l’eccezione

prevista dal paragrafo 3 lettera (b), prenderà una decisione sulla scorta dell’articolo 13 della Convenzione sulla proroga del divieto per un periodo di dieci anni a decorrere dal primo gennaio 2008, dopo di che si terrà un’altra riunione della Commissione a livello ministeriale. Le Parti contraen- ti di cui al paragrafo 3 lettera (b), che auspichino ancora conservare la possi-

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bilità prevista nel paragrafo 3 lettera (b), renderanno conto, durante le riu- nioni della Commissione a livello ministeriale ogni due anni a decorrere dal 1999, dei progressi realizzati in vista di istituire opzioni a terra e dei risultati degli studi scientifici che indichino che ogni eventuale operazione di immer- sione non comporterebbe rischi per la salute dell’uomo, non nuocerebbe alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, non pregiudicherebbe i valori ammessi né intralcerebbe altri usi legittimi del mare.

Art. 4

1. Le Parti contraenti fanno in modo che:

(a) nessun rifiuto o nessun altra materia menzionati nell’articolo 3 paragrafo 2 del presente allegato venga immerso senza autorizzazione delle loro autorità competenti o senza regolamentazione; (b) tale autorizzazione o tale regolamentazione sia conforme ai criteri, alle linee direttive e alle procedure pertinenti e applicabili, adottati dalla Commissione conformemente all’articolo 6 del presente allegato; (c) al fine di evitare situazioni in cui una stessa operazione di immersione sia autorizzata o regolamentata da più Parti contraenti, le loro autorità compe- tenti si consultino, se necessario, prima di accordare un’autorizzazione o di applicare una regolamentazione. 2. Ogni autorizzazione o regolamentazione di cui al paragrafo 1 del presente artico- lo non permette l’immersione di navi o aeromobili contenenti sostanze che creano o possono creare rischi per la salute dell’uomo, danni alle risorse viventi e agli ecosi- stemi marini, violazioni dei valori ammessi o intralci agli altri usi legittimi del mare. 3. Ogni Parte contraente effettua rilevazioni circa la natura e le quantità di rifiuti e di altre materie immerse alle condizioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo nonché circa le date, i luoghi e i metodi di immersione e le comunica alla Commis- sione.

Art. 5 Nessuna materia viene depositata nella zona marittima ad un fine diverso da quello per il quale è stata originariamente concepita o costruita, senza autorizzazione o regolamentazione emanata dall’autorità competente della Parte contraente interessa- ta. Tale autorizzazione o regolamentazione è conforme ai criteri, alle linee direttive e alle procedure pertinenti e applicabili, adottati dalla Commissione conformemente all’articolo 6 del presente allegato. La presente disposizione non può essere interpre- tata quale autorizzazione relativa all’immersione di rifiuti o di altre materie che peraltro sono oggetto di un divieto in virtù del presente allegato.

Art. 6 Ai fini del presente allegato, incombe alla Commissione, in particolare, di elaborare e adottare criteri, linee direttive e procedure per l’immersione di rifiuti o di altre materie elencate nell’articolo 3 paragrafo 2 e per il deposito delle materie di cui

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all’articolo 5 del presente allegato, al fine di prevenire e di sopprimere l’inquina- mento.

Art. 7 Le disposizioni del presente allegato relative all’immersione non si applicano in caso di forza maggiore dovuta alle intemperie o a qualsiasi altra causa quando è minac- ciata la sicurezza della vita umana o di una nave o di un aeromobile. Una tale immersione viene effettuata in modo da ridurre i rischi di recar danno alla vita umana o all’ambiente biotico marino e viene immediatamente segnalata alla Com- missione, con informazioni complete sulle circostanze, la natura e le quantità di rifiuti o altre materie immerse.

Art. 8 Le Parti contraenti adottano le misure appropriate, sia individualmente sia nell’am- bito delle organizzazioni internazionali competenti, in vista di prevenire e sopprime- re l’inquinamento risultante dall’abbandono nella zona marittima di navi e di aero- mobili in seguito ad incidenti. In assenza di orientamento pertinente da parte di tali organizzazioni internazionali, le misure adottate individualmente dalle Parti contra- enti dovrebbero fondarsi sulle linee direttive adottate dalla Commissione.

Art. 9 In caso di situazione critica, una Parte contraente, se ritiene che rifiuti o altre materie la cui immersione è vietata dal presente allegato non possano essere eliminati a terra senza rischio o pregiudizio inaccettabili, consulta immediatamente altre Parti contra- enti in vista di trovare i metodi di immagazzinamento o i mezzi di distruzione o di eliminazione più soddisfacenti secondo le circostanze. La Parte contraente informa la Commissione sulle misure adottate in seguito a tale consultazione. Le Parti con- traenti si impegnano a prestarsi assistenza reciproca in siffatte situazioni.

Art. 10

1. Ogni Parte contraente fa rispettare le disposizioni del presente allegato:

(a) dalle navi e dagli aeromobili immatricolati sul proprio territorio; (b) dalle navi e dagli aeromobili che caricano sul suo territorio rifiuti o altre materie che devono essere immersi o inceneriti; (c) dalle navi e dagli aeromobili previsti per compiere operazioni di immersione o di incenerimento nelle sue acque interne o nel suo mare territoriale o nella parte del mare situata al di là del suo mare territoriale e in posizione adiacen- te rispetto ad esso e posta, nella misura riconosciuta dal diritto internaziona- le, sotto la giurisdizione dello Stato costiero. 2. Ogni Parte contraente impartisce alle navi e agli aeromobili incaricati dell’ispe- zione marittima nonché agli altri servizi competenti l’istruzione di segnalare alle sue autorità tutti gli incidenti o le situazioni che si presentano nella zona marittima e inducono a credere che sia stata effettuata un’immersione o che questa stia per

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essere effettuata in violazione delle disposizioni del presente allegato. Ogni Parte contraente le cui autorità ricevono un tale rapporto informa di conseguenza, se lo ritiene opportuno, ogni altra Parte contraente interessata.

3. Nulla nel presente allegato pregiudica l’immunità sovrana di cui godono certe

navi in applicazione del diritto internazionale.

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Allegato III sulla prevenzione e la soppressione dell’inquinamento proveniente da fonti offshore

Art. 1

1. Il presente allegato non si applica:

(a) allo scarico deliberato nella zona marittima dei rifiuti o di altre materie pro- venienti dalle navi o dagli aeromobili; (b) all’affondamento nella zona marittima delle navi o degli aeromobili.

Art. 2 1. Nell’adozione di programmi e misure ai fini del presente allegato, le Parti contra- enti esigono, individualmente o congiuntamente, il ricorso: (a) alle migliori tecniche disponibili (b) alla migliore prassi ambientale, comprese, se necessario, le tecniche pulite. 2. Per fissare le priorità e valutare la natura e la portata dei programmi e delle misure, nonché i calendari corrispondenti, le Parti contraenti applicano i criteri di cui all’Appendice 2.

Art. 3

1. È vietata ogni immersione di rifiuti o di altre materie da impianti offshore.

2. Tale divieto non si applica ai depositi o alle emissioni da fonti offshore.

Art. 4 1. L’uso, lo scarico o l’emissione tramite fonti offshore di sostanze che possono raggiungere e contaminare la zona marittima sono rigorosamente sottoposti ad autorizzazione o a regolamentazione dalle autorità competenti delle Parti contraenti. Tali autorizzazioni o regolamentazioni mettono segnatamente in pratica le decisioni, le raccomandazioni e gli altri accordi pertinenti e applicabili, che saranno stati adottati in virtù della Convenzione. 2. Le autorità competenti delle Parti contraenti istituiscono un sistema di sorve- glianza e di controllo al fine di valutare il rispetto delle autorizzazioni o delle rego- lamentazioni previste dall’articolo 4 paragrafo 1 del presente allegato.

Art. 5 1. Nessun impianto offshore disattivato o nessun oleodotto offshore smantellato può essere immerso e nessun impianto offshore disattivato può essere lasciato sul posto integralmente o parzialmente nella zona marittima senza un permesso rilasciato a tale scopo, caso per caso, dall’autorità competente della Parte contraente interessata.

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Le Parti contraenti fanno in modo che le loro autorità, accordando tali permessi, eseguano le decisioni, le raccomandazioni e ogni altro accordo pertinente e applica- bile, adottato in virtù della Convenzione.

2. Non viene rilasciato nessun permesso di tale genere se gli impianti offshore

disattivati o gli oleodotti offshore smantellati contengono sostanze che creano o possono creare rischi per la salute dell’uomo, danni alle risorse viventi e agli ecosi- stemi marini, violazioni dei valori ammessi o un intralcio agli altri usi legittimi del mare. 3. Ogni Parte contraente che abbia intenzione di prendere la decisione di emettere un permesso di immersione di un impianto offshore disattivato, o di un oleodotto offshore smantellato che sarà stato installato nella zona marittima dopo il primo gennaio 1998, comunica alle altre Parti contraenti, attraverso la Commissione, le ragioni per le quali essa accetta tale immersione, al fine di consentire una consulta- zione. 4. Ogni Parte contraente effettua rilevazioni circa gli impianti offshore disattivati e gli oleodotti offshore smantellati che saranno stati immersi, circa gli impianti off- shore disattivati che saranno stati lasciati sul posto conformemente alle disposizioni del presente articolo, nonché circa le date, i luoghi e i metodi di immersione e le comunica alla Commissione.

Art. 6 Gli articoli 3 e 5 del presente allegato non si applicano in caso di forza maggiore dovuta alle intemperie o a qualsiasi altra causa quando è minacciata la sicurezza della vita umana o di un impianto offshore. Una tale immersione viene effettuata in modo da ridurre i rischi di recar danno alla vita dell’uomo o all’ambiente biotico marino e viene immediatamente segnalata alla Commissione, con le informazioni complete sulle circostanze, la natura e le quantità di materie immerse.

Art. 7 Le Parti contraenti adottano le misure appropriate, sia individualmente sia nell’am- bito delle organizzazioni internazionali competenti, in vista di prevenire e sopprime- re l’inquinamento risultante dall’abbandono nella zona marittima di impianti off- shore in seguito ad incidenti. In assenza di orientamento pertinente da parte di tali organizzazioni internazionali, le misure adottate individualmente dalle Parti contra- enti dovrebbero fondarsi sulle linee direttive adottate dalla Commissione.

Art. 8 Nessun impianto offshore disattivato o nessun oleodotto smantellato viene deposita- to ad un fine diverso da quello per cui esso è stato originariamente concepito o costruito senza un’autorizzazione o una regolamentazione emanata dall’autorità competente della Parte contraente interessata. Tale autorizzazione o tale regolamen- tazione è conforme ai criteri, alle linee direttive e alle procedure pertinenti e appli- cabili adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 10 lettera (d) del presente allegato. La presente disposizione non può essere interpretata quale autoriz-

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zazione relativa all’immersione di impianti offshore disattivati o di oleodotti off- shore smantellati in violazione del presente allegato.

Art. 9 1. Ogni Parte contraente impartisce alle navi e agli aeromobili incaricati dell’ispe- zione marittima nonché agli altri servizi competenti l’istruzione di segnalare alle proprie autorità tutti gli incidenti o le situazioni che si presentano nella zona marit- tima e inducono a credere che sia stata commessa una violazione delle disposizioni del presente allegato o che essa sia sul punto di essere commessa. Ogni Parte contra- ente le cui autorità ricevono un tale rapporto informa di conseguenza, se lo ritiene opportuno, ogni altra Parte contraente interessata. 2. Nulla nel presente allegato pregiudica l’immunità sovrana di cui godono alcune navi in applicazione del diritto internazionale.

Art. 10 Ai fini del presente allegato, la Commissione ha segnatamente per mansione di: (a) raccogliere informazioni sulle sostanze utilizzate nell’ambito delle attività offshore; e fondandosi su tali informazioni, stabilire liste di sostanze ai fini dell’articolo 4 paragrafo 1 del presente allegato; (b) stilare una lista delle sostanze tossiche, persistenti e suscettive di bioaccumu- lazione, ed elaborare piani di riduzione o di cessazione del loro uso o del loro rigetto da fonti offshore; (c) stabilire criteri, linee direttive e procedure per la prevenzione dell’inquina- mento tramite immersione di impianti offshore disattivati e di oleodotti off- shore smantellati, nonché tramite l’abbandono in situ degli impianti off- shore, nella zona marittima; (d) stabilire criteri, linee direttive e procedure relative al deposito di impianti offshore disattivati e di oleodotti offshore smantellati di cui all’articolo 8 del presente allegato, in vista di prevenire e sopprimere l’inquinamento.

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Allegato IV sulla valutazione della qualità dell’ambiente marino

Art. 1 1. Ai fini del presente allegato l’espressione «sorveglianza continua» designa la misurazione ripetuta: (a) della qualità dell’ambiente marino e di ognuno dei suoi componenti, ovvero dell’acqua, dei sedimenti e dell’elemento biotico; (b) delle attività o degli apporti naturali e antropogeni che possono recar danno alla qualità dell’ambiente marino; (c) degli effetti di tali attività e apporti. 2. La sorveglianza continua può essere intrapresa al fine di conformarsi agli impe- gni assunti in virtù della Convenzione, al fine di definire profili e tendenze, o a fini di ricerca.

Art. 2 Ai fini del presente allegato, le Parti contraenti: (a) cooperano nella realizzazione di programmi di sorveglianza continua e sot- topongono i dati corrispondenti alla Commissione; (b) si conformano alle prescrizioni relative al controllo di qualità e partecipano a campagne di intercalibrazione; (c) utilizzano o mettono a punto, individualmente o di preferenza congiunta- mente, altri strumenti di valutazione scientifica debitamente convalidati, quali modelli, apparecchi di telerilevazione e strategie progressive di valuta- zione dei rischi; (d) procedono, individualmente o di preferenza congiuntamente, alle ricerche considerate necessarie per la valutazione della qualità dell’ambiente marino e per lo sviluppo delle conoscenze e della comprensione scientifica dell’am- biente marino e, segnatamente, del rapporto tra gli apporti, le percentuali e gli effetti; (e) tengono conto dei progressi scientifici considerati utili per tale valutazione e realizzati altrove su iniziativa individuale di ricercatori e di istituti di ricerca, o per il tramite di altri programmi di ricerca nazionali e internazionali oppu- re sotto l’auspicio della Comunità Economica Europea, o ancora nell’ambito di altre organizzazioni regionali di integrazione economica.

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Art. 3 Ai fini del presente allegato, la Commissione ha segnatamente per mansione di: (a) definire ed eseguire programmi collettivi di ricerca che vertano sulla sorve- glianza continua e sulla valutazione, elaborare codici di pratiche, destinati ad orientare i partecipanti nella realizzazione di tali programmi di sorveglianza continua e approvare la presentazione e l’interpretazione dei loro risultati; (b) procedere a valutazioni tenendo conto dei risultati della sorveglianza conti- nua, delle ricerche pertinenti e dei dati relativi agli apporti di sostanze o di energia nella zona marittima, previsti da altri allegati alla Convenzione, non- ché di altre informazioni pertinenti; (c) ottenere, se necessario, i consigli o i servizi di organizzazioni regionali, di altre organizzazioni internazionali e di enti competenti, al fine di potere integrare gli ultimi risultati delle ricerche scientifiche; (d) collaborare con organizzazioni regionali e con altre organizzazioni interna- zionali competenti nella realizzazione delle valutazioni del livello di qualità.

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Appendice 1

Criteri di definizione delle prassi e tecniche di cui all’articolo 2 paragrafo 3(b)(i) della Convenzione Migliori tecniche disponibili 1. Nel ricorso alle migliori tecniche disponibili, si pone l’accento sull’uso di tecno- logie non produttive di rifiuti, se esse sono disponibili. 2. L’espressione «migliori tecniche disponibili» designa il più recente progresso (stato della tecnica) nei procedimenti, negli impianti o nei metodi di esercizio, che consenta di sapere se una data misura di limitazione degli scarichi, delle emissioni e dei rifiuti risulta appropriata sul piano pratico. Per sapere se una serie di procedi- menti, di impianti e di metodi di esercizio rappresenti le migliori tecniche disponibili in generale o in un caso particolare, si presta particolare attenzione: (a) ai procedimenti, agli impianti o ai metodi di esercizio paragonabili, messi alla prova recentemente e che hanno dato buoni risultati; (b) ai progressi tecnici e all’evoluzione delle conoscenze e della comprensione scientifica; (c) alla fattibilità economica di tali tecniche; (d) alle date limite di messa in funzione sia nei nuovi impianti sia negli impianti esistenti; (e) alla natura e al volume degli scarichi e delle emissioni in questione. 3. Ne consegue quindi che ciò che costituisce «la migliore tecnica disponibile» nel caso di un dato procedimento evolverà nel tempo in funzione dei progressi tecnici, dei fattori economici e sociali, nonché dell’evoluzione delle conoscenze e della comprensione scientifiche. 4. Se la riduzione degli scarichi e delle emissioni che risulta dall’applicazione delle migliori tecniche disponibili non conduce a risultati accettabili sul piano ambientale, occorre attuare misure complementari. 5. Il termine «tecniche» designa sia la tecnica applicata sia la modalità di concezio- ne, di costruzione, di manutenzione, di sfruttamento e di smontaggio dell’impianto.

Migliore prassi ambientale 6. L’espressione «migliore prassi ambientale» designa l’attuazione della più ade- guata combinazione di misure e strategie di lotta contro l’inquinamento. Nella scelta da compiere in ognuno dei casi, verrà esaminata almeno la serie di misure progressi- ve elencate qui di seguito: (a) l’informazione e l’educazione del grande pubblico e degli utenti sulle conse- guenze che comportano per l’ambiente la scelta di una data attività e la scel- ta dei prodotti, il loro uso e la loro eliminazione finale; (b) lo sviluppo e l’applicazione di codici di buona prassi ambientale, che trattino tutti gli aspetti dell’attività durante il ciclo di vita del prodotto;

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(c) un etichettatura obbligatoria che informi gli utenti sui rischi per l’ambiente provocati dal prodotto, dal suo uso e dalla sua eliminazione finale; (d) il risparmio delle risorse, in particolare il risparmio di energia; (e) la messa a disposizione del grande pubblico di sistemi di raccolta e di elimi- nazione; (f) la limitazione dell’uso delle sostanze o dei prodotti pericolosi e della produ- zione di rifiuti pericolosi; (g) il riciclaggio, il recupero e la riutilizzazione; (h) l’applicazione di strumenti economici alle attività, ai prodotti e ai gruppi di prodotti; (i) l’istituzione di un sistema di autorizzazione che comprenda una serie di vin- coli o un divieto. 7. Per definire la combinazione di misure che, in generale o nei casi particolari, costituisce la migliore prassi ambientale, verrà prestata particolare attenzione: (a) al rischio per l’ambiente causato dal prodotto e dalla sua fabbricazione, il suo uso e la sua eliminazione finale; (b) alla sostituzione tramite attività o sostanze meno inquinanti; (c) all’entità del consumo; (d) ai potenziali vantaggi e svantaggi per l’ambiente che presentano le materie o le attività sostitutive; (e) ai progressi e all’evoluzione delle conoscenze e della comprensione scien- tifiche; (f) ai termini di attuazione; (g) alle conseguenze economiche e sociali. 8. Ne consegue quindi che nel caso di una data fonte, la migliore prassi ambientale evolverà nel tempo in funzione dei progressi tecnici, dei fattori economici e sociali, nonché dell’evoluzione delle conoscenze e della comprensione scientifiche. 9. Se la riduzione degli apporti che risulta dal ricorso alla migliore prassi ambientale non conduce a risultati accettabili sul piano ambientale, devono essere applicate misure complementari e deve essere ridefinita la migliore prassi ambientale.

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Appendice 2

Criteri di cui all’articolo 1 paragrafo 2 dell’Allegato I e all’articolo 2 paragrafo 2 dell’Allegato III

1. Per fissare le priorità e valutare la natura e la portata dei programmi e delle misure, nonché i calendari corrispondenti, le Parti contraenti applicano i criteri elencati qui di seguito: (a) persistenza; (b) tossicità o altre proprietà nocive; (c) tendenza alla bioaccumulazione; (d) radioattività; (e) rapporto tra le percentuali osservate o previste (quando non sono ancora disponibili i risultati delle osservazioni) da una parte e le percentuali senza effetto osservato, dall’altra; (f) rischio di eutrofizzazione (di origine) antropogena; (g) importanza sul piano transfrontaliero; (h) rischio di modifiche indesiderabili dell’ecosistema marino e irreversibilità o persistenza degli effetti; (i) fastidio arrecato alla raccolta di prodotti del mare ad uso alimentare o ad altri usi legittimi del mare; (j) effetti sul gusto e/o sull’odore dei prodotti del mare destinati al consumo umano o effetti sull’odore, il colore, la trasparenza o altre caratteristiche dell’acqua di mare; (k) profilo di distribuzione (in altre parole quantità in causa, profilo di consumo e rischio di raggiungere l’ambiente marino); (l) non realizzazione degli obiettivi di qualità ambientale. 2. Nello studio di una data sostanza o di un dato gruppo di sostanze, tali criteri non sono necessariamente di uguale importanza. 3. I criteri menzionati qui sopra indicano che le sostanze che saranno oggetto di programmi e misure inglobano: (a) i metalli pesanti e i loro composti; (b) i composti organoalogeni (e le sostanze che possono dare origine a composti simili nell’ambiente marino); (c) i composti organici del fosforo e del silicio; (d) i biocidi, quali i pesticidi, i fungicidi, gli erbicidi, gli insetticidi, i prodotti antimuffa, nonché i prodotti chimici che servono, tra l’altro, a proteggere il legno, il legno da costruzione, la pasta da carta a base di legno, la cellulosa, la carta, le pelli e i tessili;

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(e) gli olii e gli idrocarburi di origine petrolifera; (f) i composti dell’azoto e del fosforo; (g) le sostanze radioattive, comprese le scorie; (h) le materie sintetiche persistenti che possono galleggiare, rimanere sospese o decantare.

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Campo d’applicazione della convenzione il 25 agosto 2004 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Belgio 2 dicembre 1996 25 marzo 1998 Comunità europea (CE/UE/CEE) 5 novembre 1997 25 marzo 1998 Danimarca 20 dicembre 1995 25 marzo 1998 Groenlandia 17 novembre 1998 17 novembre 1998 Isole Faeröer 17 novembre 1998 17 novembre 1998 Finlandia 25 luglio 1995 25 marzo 1998 Francia 17 febbraio 1998 25 marzo 1998 Germania 2 dicembre 1994 25 marzo 1998 Irlanda 13 agosto 1997 25 marzo 1998 Islanda 2 giugno 1997 25 marzo 1998 Lussemburgo 2 giugno 1997 25 marzo 1998 Norvegia 8 settembre 1995 25 marzo 1998 Paesi Bassi 6 gennaio 1994 25 marzo 1998 Portogallo 23 febbraio 1998 25 marzo 1998 Regno Unito 23 luglio 1997 25 marzo 1998 Isola di Man 23 ottobre 2001 23 ottobre 2001 Spagna 2 febbraio 1994 25 marzo 1998 Svezia 30 maggio 1994 25 marzo 1998 Svizzera 11 maggio 1994 25 marzo 1998

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Nuovi Allegato V e Appendice 3

Il 23 luglio 1998 la Commissione ministeriale per la Convenzione Oslo-Parigi (Commissione OSPAR) ha adottato i nuovi Allegato V e Appendice 3 alla Conven- zione. L’Allegato V e l’Appendice 3 sono stati approvati dalla Svizzera l’11 febbraio 2000. Conformemente all’articolo 15 paragrafo 5 della Convenzione essi sono entrati in vigore per la Svizzera il 30 agosto 20005.

Traduzione6

Allegato V sulla protezione e la conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marittima

Art. 1 Ai fini del presente allegato e dell’Appendice 3 le definizioni dei termini «diversità biologica», «ecosistema» e «habitat» sono quelle che figurano nella Convenzione del 5 giugno 19927 sulla diversità biologica.

Art. 2 Nel rispetto degli obblighi che incombono loro in virtù della presente Convenzione, ossia di adottare, individualmente e congiuntamente, le misure necessarie per pro- teggere la zona marittima contro gli effetti nocivi delle attività umane al fine di tutelare la salute dell’uomo e di conservare gli ecosistemi marini e, nei limiti del possibile, di ripristinare le zone marine che hanno subito effetti nocivi e nel rispetto dell’obbligo che incombe loro in virtù della Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica, ossia di elaborare strategie, piani o programmi volti a garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile della diversità biologica, le Parti contraenti: a) adottano le misure necessarie per proteggere e conservare gli ecosistemi e la diversità biologica della zona marittima e ripristinare, laddove è possibile, le zone marittime che hanno subito effetti nocivi; e b) a tal fine collaborano in vista dell’adozione di programmi e misure atti a disciplinare le attività umane individuate secondo i criteri di cui all’Ap- pendice 3.

5 Il campo di applicazione concernente l’Allegato V e l’Appendice 3 può essere consultato, in francese, nel sito Internet della Commissione per la Convenzione Oslo-Parigi (Commissione OSPAR): http://www.ospar.org/fr/html/convention/ospar_conv10.htm.

6 Dal testo originale francese (RO 2005 228).

7 RS 0.451.43

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Art. 3 1. Ai fini del presente allegato, la Commissione ha, tra l’altro, le seguenti mansioni: a) elaborare programmi e misure finalizzati a disciplinare le attività umane individuate secondo i criteri di cui all’Appendice 3; b) a tal fine: i) raccogliere e analizzare le informazioni sulle suddette attività e sulle conseguenze che esse hanno sugli ecosistemi e la diversità biologica; ii) elaborare mezzi conformi al diritto internazionale volti a introdurre misure di protezione, conservazione, ripristino o precauzione in zone o luoghi specifici oppure che interessino specie o habitat particolari; iii) fatte salve le disposizioni dell’articolo 4 del presente allegato, esami- nare gli aspetti delle strategie e degli orientamenti nazionali relativi allo sfruttamento sostenibile dei componenti della diversità biologica della zona marittima che potrebbero influire sulle diverse regioni e sotto- regioni di suddetta zona; iv) fatte salve le disposizioni dell’articolo 4 del presente allegato, elaborare un approccio integrato che tenga conto dei diversi ecosistemi; c) a tal fine, inoltre, tenere conto dei programmi e delle misure adottate dalle Parti contraenti ai fini della protezione e della conservazione degli eco- sistemi nelle acque sottoposte alla loro sovranità o alla loro giurisdizione.

2. Al momento dell’adozione di suddetti programmi e misure verrà debitamente

valutata l’opportunità di applicare un determinato programma o una determinata misura a tutta la zona marittima o ad una sua parte specifica.

Art. 4

1. Conformemente al penultimo comma del preambolo della Convenzione, nessun

programma o misura su questioni relative alla gestione delle zone di pesca può essere adottato ai sensi del presente allegato. Tuttavia, se la Commissione ritiene auspicabile intervenire su una di tali questioni, deve sottoporre la questione all’auto- rità o all’organismo internazionale competenti. Qualora sia auspicabile un intervento di competenza della Commissione per integrare o sostenere gli interventi di altre autorità od organismi, la Commissione fa il possibile per cooperare con questi ultimi.

2. Qualora la Commissione ritenga che occorra intervenire in virtù del presente

allegato in una questione inerente al trasporto marittimo, deve sottoporre la questio- ne all’Organizzazione marittima internazionale. Le Parti contraenti che aderiscono all’Organizzazione marittima internazionale collaborano nell’ambito di tale organiz- zazione per ottenere una reazione adeguata e, se del caso, l’accordo di suddetta organizzazione in merito a un’azione regionale o locale, tenuto conto degli orienta- menti eventualmente elaborati dall’organizzazione stessa in materia di designazione delle zone speciali, di determinazione delle zone particolarmente vulnerabili o di qualsiasi altra questione.

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Appendice 3

Criteri di determinazione delle attività umane ai sensi dell’Allegato V

1. Per determinare le attività umane ai sensi dell’Allegato V devono essere applicati i criteri seguenti tenendo conto delle differenze regionali: a. portata, intensità e durata dell’attività umana considerata; b. effetti nocivi, reali e potenziali dell’attività umana su determinate specie, comunità biotiche e habitat; c. effetti nocivi, reali e potenziali dell’attività umana su determinati processi ecologici; d. irreversibilità o persistenza di tali effetti. 2. In occasione dell’esame di una determinata attività, detti criteri non sono necessa- riamente esaustivi o di pari importanza.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

230–232

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