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AS 2005 2331

Convenzione internazionale del 15 dicembre 1997 per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo

Convenzione internazionale del 15 dicembre 1997 per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo

RS 0.353.21; RU 2004 2521

Campo d’applicazione il 7 giugno 2005, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Andorra 23 settembre 2004 A 23 ottobre 2004 Armenia 16 marzo 2004 A 15 aprile 2004 Bahrein* 21 settembre 2004 A 21 ottobre 2004 Bangladesh 20 maggio 2005 A 19 giugno 2005 Belgio* 20 maggio 2005 19 giugno 2005 Camerun 21 marzo 2005 A 20 aprile 2005 Colombia* 14 settembre 2004 A 14 ottobre 2004 Corea del Sud 17 febbraio 2004 18 marzo 2004 Croazia 2 giugno 2005 A 2 luglio 2005 Dominica 24 settembre 2004 A 24 ottobre 2004 Gabon 10 marzo 2005 A 9 aprile 2005 Georgia 18 febbraio 2004 A 19 marzo 2004 Gibuti 1° giugno 2004 A 1° luglio 2004 Kuwait* 19 aprile 2004 A 19 maggio 2004 Lussemburgo 6 febbraio 2004 7 marzo 2004 Macedonia 30 agosto 2004 29 settembre 2004 Niger 26 ottobre 2004 A 25 novembre 2004 Paesi Bassi Aruba* 8 febbraio 2005 8 febbraio 2005 Paraguay 22 settembre 2004 A 22 ottobre 2004 Polonia** 3 febbraio 2004 4 marzo 2004 Romania 29 luglio 2004 28 settembre 2004 Tunisia* 22 aprile 2005 A 22 maggio 2005 * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francesi e inglesi possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali,

3003 Berna.

1 Completa quello in RU 2004 2531.

2005-1322 2331

Convenzione internazionale del 15 dicembre 1997 RU 2005 per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo

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