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AS 2005 2539

Ordinanza concernente i provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

Ordinanza concernente i provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura (Ordinanza sulla frutta e la verdura)

Modifica del 10 giugno 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla frutta e la verdura è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 3 secondo periodo 3 … I contributi possono corrispondere al massimo ai contributi all’esportazione di succo concentrato di mele o pere.

Art. 7 Calcolo dei contributi all’esportazione 1I contributi all’esportazione di succo concentrato di mele e pere sono versati secondo aliquote uniformi. Le aliquote sono calcolate anticipatamente per ogni fase di esportazione sulla base: a. di un calcolo del prezzo di fabbricazione per il succo concentrato di mele e pere, effettuato tenendo conto degli aspetti economico-aziendali; b. dei prezzi alla produzione delle comuni mele da sidro e pere da sidro, sem- pre che questi si orientino sul prezzo indicativo fissato dalla categoria; e c. della differenza tra il prezzo di fabbricazione del succo di concentrato di mele o pere e il prezzo che si prevede di ottenere all’estero; nella fissazione del prezzo estero va sentita la categoria.

2 L’Ufficio federale concede i contributi mediante decisione.

1 RS 916.131.11

2005-0933 2539

Ordinanza sulla frutta e la verdura RU 2005

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2005.

10 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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