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AS 2005 2623

Decisione n. 2/2002 della Commissione mista CE-AELS recante modifica delle appendici I e III della Convenzione relativa a un regime comune di transito

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito Decisione n. 2/2002 della Commissione mista CE-AELS recante modifica delle appendici I e III della convenzione

Accettata il 27 novembre 2002 Entrata in vigore per la Svizzera il 27 novembre 2002

Traduzione1

La Commissione mista, vista la Convenzione del 20 maggio 19872 relativa a un regime comune di transito, in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettere a) considerando quanto segue: (1) Lo stato d’applicazione dell’informatizzazione del transito non giustifica ulte- riormente la possibilità concessa agli operatori economici di utilizzare la distinta di carico come una parte descrittiva della dichiarazione di transito effettuata con proce- dimenti informatici e pertanto tale possibilità dovrebbe essere eliminata. (2) Le disposizione interessate dovrebbero essere modificate di conseguenza, decide:

Art. 1 L’appendice I è modificata conformemente all’allegato I della presente decisione.

Art. 2 L’appendice III è modificata conformemente all’allegato II della presente decisione.

Art. 3

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2. Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2005.

1 Traduzione dal testo orginale tedesco (AS 2005 2623).

2 RS 0.631.242.04 La Conv. del 20 mag. 1987 relativa ad un regime comune di transito concerneva origina- riamente le seguenti parti contraenti: Comunità economica europea, Repubblica d’Austria, Repubblica di Finlandia, Repubblica d’Islanda, Regno di Norvegia, Regno di Svezia e Confederazione Svizzera. Il 1° gen. 1995, la Repubblica d’Austria, la Repubbli- ca di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito alla Comunità economica europea e da tale data non sono più parti contraenti autonome della Conv. La Repubblica di Polonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica Ceca e la Repubblica di Ungheria hanno aderito alla Conv. il 1° lug. 1996.

2003-0962 2623

Procedura del transito comune RS 2005

3. Entro il 1° luglio 2004 la commissione mista valuta il grado d’applicazione del sistema del transito informatizzato da parte degli operatori economici in base ad un rapporto redatto dalla Commissione tenuto conto delle contribuzioni dei paesi. La commissione mista può decidere su questa base se e a quali condizioni è necessario un rinvio della data prevista al secondo paragrafo.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2002.

Per la commissione mista Robert Verrue

Procedura del transito comune RS 2005

Allegato I

L’appendice I è modificata nel seguente modo: 1. All’articolo 18 è soppresso il paragrafo 3. L’articolo 18, paragrafo 4, diviene articolo 18, paragrafo 3.

2. L’articolo 30, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«(2) Se necessario, il documento di accompagnamento del transito è completato dall’elenco dei colli, che ne costituisce parte integrante, conformemente al modello di cui all’appendice III.»

Procedura del transito comune RS 2005

Allegato II

L’appendice III è modificata nel seguente modo:

1. L’allegato A11 è così modificato:

Al titolo III, punto 3, il secondo comma è soppresso.

2. All’allegato D1, titolo II, il punto B è modificato come segue:

a) L’attributo «Numero delle distinte di carico» e il testo esplicativo sono sop- pressi. b) Il testo esplicativo dell’attributo «Numero totale dei contenitori» è sostituito dal seguente: «Tipo/lunghezza: n ..7 L’utilizzo dell’attributo è facoltativo. Il numero totale dei contenitori è pari alla somma di tutti i ‹Numeri dei contenitori›, di tutti i ‹Numeri dei colli› e di un valore di ‹1› per ciascun ‹collettame› dichiarato.» c) Il testo esplicativo del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» è sostituito dal seguente: «Numero: 999 Viene utilizzato il gruppo di dati.»

3. Il testo dell’allegato D3 è sostituito dal seguente:

«Facsimile del documento di accompagnamento del transito

Procedura del transito comune RS 2005

1 REGIME MRN

2 Speditore/Esportatore N.

A

3 Formulari

TRANSITO - DOCUMENTO D’ACCOMPAGNAMENTO

5 Articoli 6 Totale dei colli

8 Destinatario N. Esemplare di rinvio da trasmettere all’ufficio di:

15 Paese di spedizione/esportazione

17 Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di transporto alla partenza 56 Altri incidenti durante il trasporto G VISTO DELLE AUTORITÀ Rapporto dei fatti e delle misure adottate COMPETENTI

A 31 Colli e Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura 32 Articolo 33 Codice delle merci designa- N. zione

35 Massa lorda (kg)

delle merci

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzione

speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

55 Trasbordi Luogo e paese: Luogo e paese:

Identità e naz. Nuovo mezzo trasporto: Identità e naz. Nuovo mezzo trasporto: Ctr. (1) Identità nuoco contenitore: Ctr. (1) Identità nuoco contenitore: (1) Indicare 1 se SI o 0 se NO. (1) Indicare 1 se SI o 0 se NO. F VISTO Nuovi suggelli: numero: marche: Nuovi suggelli: numero: marche: DELLE Firma: Timbro: Firma: Timbro: AUTORITÀ COMPE- TENTI Informazione già inserita nel sistema Informazione già inserita nel sistema

50 Obbligato principale N. C UFFICIO DI PARTENZA

51 Uffici di

passaggio previsti (e paesi)

52 Garanzia Codice 53 Ufficio di destinazione (e paese)

non valida per D CONTROLLO DELL’UFFICIO DI PARTENZA I CONTROLLO DELL’UFFICIO DI DESTINAZIONE Risultato: Data di arrivo: Esemplare di rinvio trasmesso Suggelli apposti: Numero:: Controllo dei suggelli: il marche: dopo iscrizione al Termine limite (data): Osservazioni: N. Firma: Timbro:

Procedura del transito comune RS 2005

1 REGIME MRN

2 Speditore/Esportatore N.

B

3 Formulari

5 Articoli 6 Totale dei colli

TRANSITO - ESEMPLARE DI RINVIO

8 Destinatario N. Esemplare di rinvio da trasmettere all’ufficio di:

15 Paese di spedizione/esportazione

17 Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di transporto alla partenza 56 Altri incidenti durante il trasporto G VISTO DELLE AUTORITÀ Rapporto dei fatti e delle misure adottate COMPETENTI

B 31 Colli e Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura 32 Articolo 33 Codice delle merci designa- N. zione

35 Massa lorda (kg)

delle merci

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzione

speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

55 Trasbordi Luogo e paese: Luogo e paese:

Identità e naz. Nuovo mezzo trasporto: Identità e naz. Nuovo mezzo trasporto: Ctr. (1) Identità nuoco contenitore: Ctr. (1) Identità nuoco contenitore: (1) Indicare 1 se SI o 0 se NO. (1) Indicare 1 se SI o 0 se NO. F VISTO Nuovi suggelli: numero: marche: Nuovi suggelli: numero: marche: DELLE Firma: Timbro: Firma: Timbro: AUTORITÀ COMPE- TENTI Informazione già inserita nel sistema Informazione già inserita nel sistema

50 Obbligato principale N. C UFFICIO DI PARTENZA

51 Uffici di

passaggio previsti (e paesi)

52 Garanzia Codice 53 Ufficio di destinazione (e paese)

non valida per D CONTROLLO DELL’UFFICIO DI PARTENZA I CONTROLLO DELL’UFFICIO DI DESTINAZIONE Risultato: Data di arrivo: Esemplare di rinvio trasmesso Suggelli apposti: Numero:: Controllo dei suggelli: il marche: dopo iscrizione al Termine limite (data): Osservazioni: N. Firma: Timbro:

Procedura del transito comune RS 2005

4. L’allegato D4 è modificato come segue:

a) Il punto B è sostituito dal seguente «B. Note esplicative per la stampa Per quanto riguarda la stampa del documento di accompagnamento del tran- sito vi sono le seguenti possibilità:

1. l’ufficio di destinazione dichiarato è collegato al sistema di transito

informatizzato: – stampa del solo esemplare A (documento di accompagnamento);

2. l’ufficio di destinazione dichiarato non è collegato al sistema di transito

informatizzato: – stampa dell’esemplare A (documento di accompagnamento), e – stampa dell’esemplare B (da restituire).» b) Il punto C è sostituito dal seguente: «C. Note esplicative per il rinvio dei risultati del controllo dall’ufficio di destinazione Per il rinvio dei risultati del controllo dall’ufficio di destinazione esistono le seguenti possibilità:

1. l’ufficio di destinazione effettivo corrisponde a quello dichiarato ed è

collegato al sistema di transito informatizzato: – i risultati del controllo vengono trasmessi all’ufficio di partenza in forma elettronica;

2. l’ufficio di destinazione effettivo corrisponde a quello dichiarato e non

è collegato al sistema di transito informatizzato: – i risultati del controllo vengono inviati all’ufficio di partenza utilizzando l’esemplare per il rinvio B del documento d’accompa- gnamento transito (compresi eventuali elenchi degli articoli).

3. l’ufficio di destinazione dichiarato è collegato al sistema di transito

informatizzato ma l’ufficio di destinazione effettivo non lo è (cambia- mento dell’ufficio di destinazione): – i risultati del controllo vengono inviati all’ufficio di partenza uti- lizzando una fotocopia dell’esemplare A del documento d’accom- pagnamento transito (compresi eventuali elenchi degli articoli).

4. l’ufficio di destinazione dichiarato non è collegato al sistema di transito

informatizzato ma l’ufficio di destinazione effettivo lo è (cambiamento dell’ufficio di destinazione): – i risultati del controllo vengono trasmessi all’ufficio di partenza in forma elettronica.» c) Il punto D è soppresso.

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