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AS 2005 3597

Decisione n. 1/2004 del Comitato misto Svizzera - UE che modifica il Protocollo 3 dell'Accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e le Comunità europee Decisione N. 1/2004 del 28 aprile 2004 del Comitato misto Svizzera - UE che modifica il Protocollo 3 dell’Accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Entrata in vigore il 28 aprile 2004

Testo originale Il Comitato misto, visto l’accordo tra le Comunità europee, da una parte, e la Confederazione Svizzera dall’altra, in appresso denominato «accordo», firmato a Bruxelles il 22 luglio 19721, in particolare l’articolo 38 del Protocollo 32; considerando quanto segue: 1) il Protocollo 3 dell’accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato «protocollo», è stato modificato più volte. Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica delle norme di origine, occorre pertanto consolidare queste modifiche in un nuovo testo; 2) occorre inoltre apportare modifiche tecniche alle norme sulla trasformazione a seguito dei cambiamenti del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato») in vigore dal 1° gennaio 2002; 3) occorre modificare alcuni requisiti in materia di trasformazione che i materiali non originari devono soddisfare per poter essere considerati originari in considera- zione della mancata produzione di un determinato materiale nelle Parti contraenti e delle condizioni specifiche in cui vengono ottenuti determinati prodotti («circuiti integrati monolitici»), che comportano trasformazioni limitate al di fuori del territo- rio delle Parti contraenti; 4) sono necessarie alcune modifiche tecniche per correggere le anomalie presenti nelle diverse versioni linguistiche del testo e le discordanze fra di esse; 5) per garantire il buon funzionamento dell’accordo, agevolando al tempo stesso il lavoro degli utenti e delle amministrazioni doganali, è quindi opportuno inglobare in un nuovo testo del Protocollo tutte le disposizioni in questione; 6) le dichiarazioni comuni riguardanti il Principato di Andorra, la Repubblica di San Marino e il riesame dei cambiamenti delle norme di origine a seguito di modifiche del sistema armonizzato devono essere mantenute insieme al Protocollo, decide:

RS 0.632.401.31 1 RS 0.632.401 2 RS 0.632.401.3

2004-0796 3597

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Svizzera e la CE. Protocollo 3 RU 2005

Art. 1 Il Protocollo 3 dell’accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa è sostituito dal testo in allega- to e dalle dichiarazioni comuni pertinenti.

Art. 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa si applica a decor- rere dal 1° luglio 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 28 aprile 2004.

Per il Comitato misto: Il Presidente Dante Martinelli

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Svizzera e la CE. Protocollo 3 RU 2005

Allegato

Protocollo 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Titolo I: Disposizioni di carattere generale Art. 1 Definizioni

Titolo II: Definizione della nozione di «prodotti originari» Art. 2 Requisiti di carattere generale Art. 3 Cumulo nella Comunità Art. 4 Cumulo in Svizzera Art. 5 Prodotti interamente ottenuti Art. 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Art. 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Art. 8 Unità da prendere in considerazione Art. 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Art. 10 Assortimenti Art. 11 Elementi neutri

Titolo III: Requisiti territoriali Art. 12 Principio della territorialità Art. 13 Trasporto diretto Art. 14 Esposizioni

Titolo IV: Restituzione o esenzione Art. 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

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Titolo V: Prova dell’origine Art. 16 Requisiti di carattere generale Art. 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 Art. 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 Art. 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 Art. 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza Art. 20bis Contabilità separata Art. 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura Art. 22 Esportatore autorizzato Art. 23 Validità della prova dell’origine Art. 24 Presentazione della prova dell’origine Art. 25 Importazioni con spedizioni scaglionate Art. 26 Esonero dalla prova dell’origine Art. 27 Documenti giustificativi Art. 28 Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi Art. 29 Discordanze ed errori formali Art. 30 Importi espressi in euro

Titolo VI: Misure di cooperazione amministrativa Art. 31 Assistenza reciproca Art. 32 Controllo delle prove dell’origine Art. 33 Composizione delle controversie Art. 34 Sanzioni Art. 35 Zone franche

Titolo VII: Ceuta e Melilla Art. 36 Applicazione del Protocollo Art. 37 Condizioni particolari

Titolo VIII: Disposizioni finali Art. 38 Modifiche del Protocollo

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Elenco degli allegati Allegato I: Note introduttive all’elenco dell’allegato II Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sotto- posti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario Allegato III: Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certifi- cato di circolazione EUR.1 Allegato IV: Testo della dichiarazione su fattura Allegato V: Elenco dei prodotti originari dalla Turchia a cui non si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, suddivisi per capitoli e voci del sistema armonizzato (SA)

Dichiarazioni comuni Dichiarazione comune riguardante il Principato di Andorra Dichiarazione comune riguardante la Repubblica di San Marino Dichiarazione comune riguardante il riesame dei cambiamenti delle norme di origine seguito di modifiche del sistema armonizzato

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Titolo I Disposizioni di carattere generale

Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Protocollo: a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazio- ne, compreso il montaggio e le operazioni specifiche; b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fab- bricazione; d) per «merci» si intendono sia i materiali, che i prodotti; e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale del 19943 sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana); f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante – nella Comunità o in Svizzera – nel cui stabili- mento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto; g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Svizzera; h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, alla lettera g); i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 o, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Svizzera; j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente Proto- collo «sistema armonizzato» o «SA»; k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

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l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporanea- mente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura; m) il termine «territori» comprende le acque territoriali.

Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari»

Art. 2 Requisiti di carattere generale 1. Ai fini dell’applicazione dell’accordo, si considerano prodotti originari della Comunità: a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell’articolo 5; b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non inte- ramente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6; c) le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del Pro- tocollo 4 dell’accordo sullo Spazio economico europeo 2. Ai fini dell’applicazione dell’accordo, si considerano prodotti originari della Svizzera: a) i prodotti interamente ottenuti in Svizzera ai sensi dell’articolo 5; b) i prodotti ottenuti in Svizzera in cui sono incorporati materiali non intera- mente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Svizzera di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6.

Art. 3 Cumulo nella Comunità 1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, i prodotti sono considerati originari della Comunità se sono fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Bulgaria, della Svizzera (compreso il Liechtenstein)4, della Repubbli- ca ceca, dell’Estonia, dell’Ungheria, dell’Islanda, della Lituania, della Lettonia, della Norvegia, della Polonia, della Romania, della Slovenia, della Repubblica slovacca, della Turchia5 o della Comunità, conformemente alle disposizioni del Protocollo relativo alle norme di origine allegato agli accordi tra la Comunità e ciascuno di questi paesi, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni,

4 Il Principato del Liechtenstein ha un’unione doganale con la Svizzera ed è una delle Parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo. 5 Il cumulo previsto in questo articolo non si applica ai materiali originari della Turchia riportati nell’elenco dell’allegato V.

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oltre a quelle di cui all’articolo 7, all’interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all’interno della Comunità non vanno oltre alle operazioni di cui all’articolo 7, il prodotto ottenuto è considera- to originario della Comunità soltanto quando il valore aggiunto apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbri- cazione nella Comunità. 3. I prodotti originari di uno dei paesi elencati al paragrafo 1 che non sono sottopo- sti ad alcuna operazione nella Comunità conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi. 4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto ai materiali e ai prodotti che hanno acquisito il loro carattere di prodotto originario con l’applica- zione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente Protocollo. La Comunità fornirà alla Svizzera, per il tramite della Commissione europea, infor- mazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi elencati al paragrafo 1. La Commissione europea pubblicherà nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C) la data a partire dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può essere applicato dai paesi elencati al paragrafo 1 che hanno rispettato le condizioni necessarie.

Art. 4 Cumulo in Svizzera 1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, i prodotti sono considerati originari della Svizzera se sono fabbricati al suo interno utilizzando materiali origi- nari della Bulgaria, della Svizzera (compreso il Liechtenstein)6, della Repubblica ceca, dell’Estonia, dell’Ungheria, dell’Islanda, della Lituania, della Lettonia, della Norvegia, della Polonia, della Romania, della Slovenia, della Repubblica slovacca, della Turchia7 o della Comunità, conformemente alle disposizioni del Protocollo relativo alle norme di origine allegato agli accordi tra la Svizzera e ciascuno di questi paesi, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall’articolo 7. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all’interno della Svizzera non vanno oltre alle operazioni previste dall’articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Svizzera soltanto quando il valore aggiunto apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbri- cazione in Svizzera.

6 Il Principato del Liechtenstein ha un’unione doganale con la Svizzera ed è una delle Parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo. 7 Il cumulo previsto in questo articolo non si applica ai materiali originari della Turchia riportati nell’elenco dell’allegato V.

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3. I prodotti, originari di uno dei paesi elencati al paragrafo 1, che non sono sottopo- sti ad alcuna operazione in Svizzera, conservano la loro origine quando sono espor- tati in uno di questi paesi. 4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto ai materiali e ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario con l’applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente Protocollo. La Svizzera fornirà alla Comunità, per il tramite della Commissione europea infor- mazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi elencati al paragrafo 1. La Commissione europea pubblicherà nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C) la data a partire dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può essere applicato dai paesi menzionati al paragrafo 1 che hanno rispettato le condizioni necessarie.

Art. 5 Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Svizzera:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o della Svizzera, con le loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltan- to al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o la Svizzera abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lette- re a)–j). 2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Svizzera, b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Svizzera, c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati mem- bri della Comunità o della Svizzera, o ad una società la cui sede principale è

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situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o della Svizzera e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a respon- sabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pub- blici o cittadini di detti Stati; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o della Svizzera; e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di Stati membri della Comunità o della Svizzera.

Art. 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell’articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabili- te nell’elenco dell’allegato II. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall’accordo, la lavora- zione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell’elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell’elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto; b) l’applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell’elenco relative al valore massimo dei materiali non originari. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50–63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell’articolo 7.

Art. 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell’artico- lo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; b) la scomposizione e composizione di confezioni;

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c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; e) semplici operazioni di pittura e lucidatura; f) la mondatura, l’imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso; g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e ver- dura; i) l’affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio; j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio; l) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui lori imballaggi; m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)–n); p) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un

determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Svizzera su quel prodotto.

Art. 8 Unità da prendere in considerazione 1. L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determi- nare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero com- plesso costituisce l’unità da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro iden- tici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell’applicare le disposizioni del presente Protocollo ogni prodotto va considerato singo- larmente.

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2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l’imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classifi- cazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazio- ne dell’origine.

Art. 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la mac- china, l’apparecchio o il veicolo in questione.

Art. 10 Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.

Art. 11 Elementi neutri Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Titolo III Requisiti territoriali

Art. 12 Principio della territorialità 1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all’acquisizione del carattere di pro- dotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Svizzera, fatto salvo il disposto dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.

2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Svizzera verso un altro

paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Svizzera, fatti salvi gli articoli 3 e 4, sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

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a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle neces- sarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione. 3. L’acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non deriva da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o in Svizzera sui materiali esportati dalla Comunità o dalla Svizzera e successivamente reimportati, a condizione che: a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Svizzera o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre alle operazioni insufficienti enumerate all’articolo 7, prima della loro esporta- zione; b) si possa dimostrare alle autorità doganali che: i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati; ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Svizzera non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario. 4. Per l’applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernen- ti l’acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Svizzera. Tuttavia, se all’elenco dell’allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale in questione, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nella parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Svizzera con l’applicazione del presente articolo, non devono superare la percentuale indicata. 5. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si inten- dono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o della Svizzera, compreso il valore dei materiali aggiunti. 6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell’elenco dell’allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell’articolo 6, paragrafo 2.

7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50–63 del sistema armonizzato. 8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunità o della Svizzera sono realizzate in regime di perfezionamento passi- vo o nell’ambito di un sistema analogo.

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Art. 13 Trasporto diretto 1.Il trattamento preferenziale previsto dall’accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente Protocollo trasportati tra la Comunità e la Svizzera direttamente o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuar- si con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorve- glianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Svizzera.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene

fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando: a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all’uscita dal paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito conte- nente: i) una descrizione esatta dei prodotti, ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure, c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo.

Art. 14 Esposizioni 1. I prodotti originari spediti per un’esposizione in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati nella Comunità o in Svizzera beneficiano, all’importazione, delle disposizioni dell’accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Svizzera nel paese dell’esposizione e ve li ha esposti; b) l’esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Svizzera; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo, nel- lo stato in cui erano stati inviati all’esposizione; d) dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa. 2. Alle autorità doganali del paese d’importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell’indirizzo

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dell’esposizione. All’occorrenza, può essere richiesta un’ulteriore prova documenta- le delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Titolo IV Restituzione o esenzione

Art. 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 1. a) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, della Svizzera o di uno degli altri paesi previsti dagli artico- li 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine con- formemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o in Svizzera, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. b) I prodotti di cui al capitolo 3 e alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizza- to originari della Comunità ai sensi del presente Protocollo come previsto nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c) per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Svizzera ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3. L’esportatore di prodotti coperto da una prova dell’origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale, tutti i documen- ti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1–3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell’articolo 9, e degli assortimenti definiti ai sensi dell’articolo 10, se tali articoli sono non originari.

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5. Le disposizioni dei paragrafi 1–4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l’accordo. Inoltre, esse non escludono l’applicazione di un sistema di rimborso all’esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all’esportazione conformemente alle disposizioni dell’accordo.

Titolo V Prova dell’origine

Art. 16 Requisiti di carattere generale 1. I prodotti originari della Comunità importati in Svizzera e i prodotti originari della Svizzera importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell’accordo su presentazione: a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell’alle- gato III; oppure b) nei casi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell’allegato IV, rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bol- letta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione. 2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all’articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente Protocollo beneficiano delle disposizioni dell’accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Art. 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsa- bilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formula- rio del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all’allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l’accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d’esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev’essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l’ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita. 3. L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri obblighi di cui al presente Protocollo. 4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea o della Svizzera se i prodotti in questione

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possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Svizzera o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo. 5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessa- rie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente Protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell’esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debi- tamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizio- ne dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev’essere indicata nella casella 11 del certificato. 7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effetti- vamente luogo o è assicurata.

Art. 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 1. In deroga all’articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferi- sce se: a) non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omis- sioni involontarie o circostanze particolari; oppure se b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, l’esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta. 3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: ES «EXPEDIDO A POSTERIORI» DA «UDSTEDT EFTERFØLGENDE» DE «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT» EL «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ» EN «ISSUED RETROSPECTIVELY» FR «DÉLIVRÉ A POSTERIORI»

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IT «RILASCIATO A POSTERIORI» NL «AFGEGEVEN A POSTERIORI» PT «EMITIDO A POSTERIORI» FI «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN» SV «UTFÄRDAT I EFTERHAN». 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Art. 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d’esportazione in loro possesso

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

ES «DUPLICADO» DA «DUPLIKAT» DE «DUPLIKAT» EL «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» EN «DUPLICATE» FR «DUPLICATA» IT «DUPLICATO» NL «DUPLICAAT» PT «SEGUNDA VIA» FI «KAKSOISKAPPALE» SV «DUPLIKAT». 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circola- zione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Art. 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Svizzera, si può sostituire l’originale della prova dell’origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Svizzera. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

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Art. 20bis Contabilità separata 1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati, le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l’uso della cosiddetta «separazione contabile». 2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimen- to, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte. 3. Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che esse considerano appropriate. 4. Il metodo è registrato e mantenuto conformemente ai principi contabili general- mente accettati applicabili nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato. 5. Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell’origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere conside- rati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichia- razione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti. 6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l’autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualun- que uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente Protocollo.

Art. 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura 1. La dichiarazione su fattura di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22, oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più col- li contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 euro. 2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione posso- no essere considerati prodotti originari della Comunità, della Svizzera o di uno degli altri paesi previsti dagli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo.

3. L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a

presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale del paese d’esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente Protocollo.

4. La dichiarazione su fattura dev’essere compilata dall’esportatore a macchina,

stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro docu- mento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposi- zioni di diritto interno del paese d’esportazione. Se compilata a mano, la dichiara- zione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

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5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all’autorità doganale del paese d’esporta- zione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiara- zione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall’esportatore al momento

dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presenta- ta nel paese d’importazione non più tardi di due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce.

Art. 22 Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese d’esportazione possono autorizzare qualsiasi

esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui fre- quenti esportazioni di prodotti ai sensi dell’accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri requisiti del presente Protocollo. 2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. 3. Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di auto- rizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esporta- tore autorizzato. 5. Le autorità doganali possono ritirare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.

Art. 23 Validità della prova dell’origine 1. La prova dell’origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev’essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione. 2. Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale, quando l’inosser- vanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d’importa- zione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

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Art. 24 Presentazione della prova dell’origine Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali del paese d’importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazio- ne sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore secondo la quale i pro- dotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione dell’accordo.

Art. 25 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doga- nali del paese d’importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.

Art. 26 Esonero dalla prova dell’origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova

dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsia- si carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente Protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichia- razione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effet- tuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che

presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Art. 27 Documenti giustificativi I documenti di cui all’articolo 17, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafo 3, utilizza- ti per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Svizzera o di uno degli altri paesi previsti dagli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo possono consistere, tra l’altro, in: a) una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna; b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rila- sciati o compilati nella Comunità o in Svizzera, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

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c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Svizzera, rilasciati o compilati nella Comunità o in Svizzera, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comu- nità o in Svizzera in conformità del presente Protocollo, o in uno degli altri paesi di cui all’articolo 4, in conformità di norme di origine identiche alle norme del presente Protocollo; e) adeguate prove relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuate al di fuori dei territori della Comunità e della Svizzera in applicazione dell’arti- colo 12, che dimostrino che sono stati soddisfatti i requisiti previsti da tale articolo.

Art. 28 Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi 1. L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all’articolo 17, paragrafo 3.

2. L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per

almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all’articolo 21, paragrafo 3. 3. Le autorità doganali del paese d’esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all’articolo 17, paragrafo 2. 4. Le autorità doganali del paese d’importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Art. 29 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale docu- mento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova

dell’origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Art. 30 Importi espressi in euro 1. Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall’euro, gli importi espressi nella moneta nazionale dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

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2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 1, lette- ra b) o dell’articolo 26, paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secon- do l’importo fissato dal paese in questione. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalo- re in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavora- tivo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l’importo risultante dalla

conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L’importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all’atto dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell’importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso. 5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato misto su richiesta della Comunità o della Svizzera. Nel procedere a detta revisione, il comitato misto tiene conto dell’opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabi- liti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

Titolo VI Misure di cooperazione amministrativa

Art. 31 Assistenza reciproca 1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazio- ne EUR.1 e l’indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente Protocollo, la Comunità e la Svizzera si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali docu- menti.

Art. 32 Controllo delle prove dell’origine 1. Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodot- ti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti del presente Protocollo.

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2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d’importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazio- ne il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiara- zione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un’inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. 4. Qualora le autorità doganali del paese d’importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risul- tati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doga- nali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, della Svizzera o di uno degli altri paesi di cui all’articolo 4, e se soddisfano gli altri requi- siti del presente Protocollo. 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Art. 33 Composizione delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente Proto- collo vengono sottoposti al Comitato misto. La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del paese d’importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Art. 34 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assogget- tato a sanzioni.

Art. 35 Zone franche 1. La Comunità e la Svizzera adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o

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di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deteriora- mento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della

Comunità o della Svizzera importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente Protocollo.

Titolo VII Ceute e Melilla

Art. 36 Applicazione del Protocollo

1. L’espressione «la Comunità» utilizzata nell’articolo 2 non comprende Ceuta e

Melilla. 2. I prodotti originari della Svizzera importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio dogana- le della Comunità, ai sensi del Protocollo 2 dell’atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. La Svizzera riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall’accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comu- nità e originari della Comunità. 3. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente Protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all’articolo 37.

Art. 37 Condizioni particolari

1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni

dell’articolo 13, si considerano: 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:: a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione: i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6, oppure ii) che tali prodotti siano originari della Svizzera o della Comunità ai sensi del presente Protocollo e che siano stati oggetto di lavorazio- ni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all’articolo 7; 2) prodotti originari della Svizzera: a) i prodotti interamente ottenuti in Svizzera; b) i prodotti ottenuti in Svizzera nella cui fabbricazione si utilizzano pro- dotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

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i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6, oppure ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comuni- tà ai sensi del presente Protocollo e che siano stati oggetto di lavo- razioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all’articolo 7.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L’esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Sviz- zera» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura. 4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione del presente Protocollo a Ceuta e Melilla.

Titolo VIII Disposizioni finali

Art. 38 Modifiche del Protocollo Il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente Protocollo.

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Appendice 1

Note introduttive all’elenco dell’allegato II

Note introduttive Nota 1 L’elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6.

Nota 2

2.1 Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima

colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3 (Capitoli 1–24 del Sistema Armonizzato) rispettivamente una regola nelle colonne 3 o 4 (Capitoli 25–97 del Sistema Armonizzato). In alcuni casi, la voce che figura nella prima co- lonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2 Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il nume-

ro di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colon- na 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classifica- ti nelle diverse voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colon- na 1.

2.3 Quando nell’elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti

classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4 Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola

sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l’esportatore può scegliere, in alter- nativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nel- la colonna 4 non è riportata alcuna regola d’origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3 3.1 Le disposizioni dell’articolo 6 del Protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nel paese beneficiario o in Svizzera.

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Ad esempio: Un motore della voce 8407, per il quale la regola d’origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224. Se la forgiatura è stata effettuata nel paese beneficiario o in Svizzera a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell’elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nel paese o repub- blica beneficiari. Nell’addizionare il valore dei materiali non originari utiliz- zati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2 La regola dell’elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima

richiesta; anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Per- tanto, se una regola autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavora- zione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio suc- cessivo non lo è.

3.3 Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza

l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque sal- ve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, quando una regola utilizza l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utiliz- zare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa desi- gnazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco.

3.4 Quando una regola dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbri-

cato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali. Ad esempio: La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208–5212 autorizza l’impiego di fibre naturali nonché tra l’altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une o le altre, oppure entrambe insieme.

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3.5 Se una regola dell’elenco specifica che un prodotto dev’essere fabbricato a

partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l’impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare que- sta regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili). Ad esempio: La regola relativa ai prodotti alimentari preparati del n. 1904 che esclude e- splicitamente l’impiego dei cereali e dei loro derivati non vieta evidentemen- te l’uso di sali minerali, prodotti chimici o altri additivi nella misura in cui non siano ottenuti a partire da cereali. Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell’elenco, possono essere pro- dotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente. Ad esempio: Nel caso di un capo di abbigliamento dell’ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l’unico ma- teriale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessu- ti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6 Se una regola dell’elenco autorizza l’impiego di materiali non originari,

indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non origina- ri impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indi- cate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

4.1 Nell’elenco, con l’espressione «fibre naturali» s’intendono le fibre diverse

da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altri- menti preparate, ma non filate.

4.2 Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle

voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101–5105, le fibre di cotone delle voci da 5201–5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301–5305. 4.3 Nell’elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classifi- cati nei capitoli da 50–63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

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4.4 Nell’elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501–5507.

Nota 5

5.1 Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le

condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessi- le di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti glo- balmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). 5.2 Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai pro- dotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: – seta; – lana; – peli grossolani di animali; – peli fini di animali; – crine di cavallo; – cotone; – carta e materiali per la fabbricazione della carta; – lino; – canapa; – iuta ed altre fibre tessili liberiane; – sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; – cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali; – filamenti sintetici; – filamenti artificiali; – filamenti conduttori eletricci; – fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; – fibre sintetiche in fiocco di poliestere; – fibre sintetiche in fiocco di poliammide; – fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; – fibre sintetiche in fiocco di poliimmide; – fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; – fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene); – fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile); – altre fibre sintetiche in fiocco; – fibre artificiali in fiocco di viscosa;, – altre fibre artificiali in fiocco;

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– filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti; – filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; – prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizio- ne entra un nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppu- re di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polve- re di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plas- tica; – altri prodotti di cui alla voce 5605. Ad esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima per- centuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non sod- disfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato. Ad esempio: Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di ori- gine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né petti- nate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto. Ad esempio: Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Ad esempio: Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3 Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano

segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

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5.4 Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di

un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a

5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra

due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6

6.1 Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell’elenco

una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché sia- no classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l’8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2 Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei

capitoli da 50–63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utiliz- zati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili. Ad esempio: Se una regola dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l’utilizzazione di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l’uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengo- no tessili.

6.3 Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei

materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei mate- riali non classificati nei capitoli da 50–63.

Nota 7

7.1 I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, 2713–2715, ex 2901,

ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neu- tralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione. 7.2 I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

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a) distillazione sotto vuoto. b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto. c) cracking. d) reforming. e) estrazione mediante solventi selettivi. f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neu- tralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite. g) polimerizzazione. h) alchilazione. i) isomerizzazione. k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T). l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un pro- cesso diverso dalla semplice filtrazione. m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all’idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l’«hydro- finishing» o la decolorazione). n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferi- ca, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86. o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza. p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell’ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione fra- zionata.

7.3 Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713–2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le

operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferis- cono l’origine.

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Appendice I1

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall’accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell’accordo.

Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1) (2) (3) o (4)

capitolo 1 Animali vivi Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

capitolo 2 Carni e frattaglie comme- Fabbricazione in cui tutti i stibili materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 3 Pesci e crostacei, mollu- Fabbricazione in cui tutti i schi e altri invertebrati materiali del capitolo 3 acquatici utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 4 Latte e derivati del latte; Fabbricazione in cui tutti i uova di volatili; miele materiali del capitolo 4 naturale; prodotti comme- utilizzati sono interamente stibili di origine animale, ottenuti non nominati né compresi altrove, esclusi:

0403 Latticello, latte e crema Fabbricazione in cui:

coagulati, iogurt, chefir e – tutti i materiali del altri tipi di latte e creme capitolo 4 utilizzati fermentati o acidificati, sono interamente otte- anche concentrati o con nuti, aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con – tutti i succhi di frutta aggiunta di aromatizzanti, (esclusi i succhi di di frutta o cacao ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e – il valore di tutti i materiali del capito- lo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1) (2) (3) o (4)

ex capitolo 5 Altri prodotti di origine Fabbricazione in cui tutti i animale, non nominati né materiali del capitolo 5 compresi altrove, esclusi: utilizzati sono interamente ottenuti ex 0502 Setole di maiale o di Pulitura, disinfezione, cinghiale, preparate cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale

capitolo 6 Piante vive e prodotti Fabbricazione in cui: della floricoltura – tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente otte- nuti, e – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 7 Ortaggi o legumi, piante, Fabbricazione in cui tutti i radici e tuberi mangerecci materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 8 Frutta commestibili; Fabbricazione in cui: scorze di agrumi o di meloni – tutti i frutti utilizzati sono interamente otte- nuti, e – il valore di tutti i materiali del capito- lo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 9 Caffè, tè, mate e spezie, Fabbricazione in cui tutti i esclusi: materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti

0901 Caffè, anche torrefatto o Fabbricazione a partire da

decaffeinizzato; bucce e materiali di qualsiasi voce pellicole di caffè; succe- danei del caffè contenenti caffè in qualsiasi propor- zione

0902 Tè, anche aromatizzato Fabbricazione a partire da

materiali di qualsiasi voce

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Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1) (2) (3) o (4)

ex 0910 Miscugli di spezie Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 10 Cereali Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 11 Prodotti della macinazio- Fabbricazione in cui tutti i ne; malto; amidi e fecole; cereali, ortaggi, legumi, inulina; glutine di frumen- radici e tuberi della to, esclusi voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti ex 1106 Farine, semolini e polveri Essiccazione e macina- dei legumi da granella zione di legumi della secchi della voce 0713, voce 0708 sgranati

capitolo 12 Semi e frutti oleosi; semi, Fabbricazione in cui tutti i sementi e frutti diversi; materiali del capitolo 12 piante industriali o medi- utilizzati sono interamente cinali; paglie e foraggi ottenuti

1301 Gomma lacca; gomme, Fabbricazione in cui il

resine, gommo-resine e valore di tutti i materiali oleoresine (per esempio: della voce 1301 utilizzati balsami), naturali non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1302 Succhi ed estratti vegetali;

sostanze pectiche, pecti- nati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – mucillagini ed ispes- Fabbricazione a partire da senti derivati da vege- mucillagini ed ispessenti tali, modificati non modificati – altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il

50 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

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Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1) (2) (3) o (4)

capitolo 14 Materie da intreccio ed Fabbricazione in cui tutti i altri prodotti di origine materiali del capitolo 14 vegetale, non nominati né utilizzati sono interamente compresi altrove ottenuti

ex capitolo 15 Grassi e oli animali o Fabbricazione a partire da vegetali; prodotti della materiali di qualsiasi loro scissione; grassi voce, esclusi quelli della alimentari lavorati; cere di stessa voce del prodotto origine animale o vegeta- le, esclusi:

1501 Grassi di maiale (compre-

so lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: – grassi di ossa o grassi Fabbricazione a partire da di cascami materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 – altri Fabbricazione a partire da carni o frattaglie comme- stibili di animali della specie suina delle vo- ci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie comme- stibili di pollame della voce 0207

1502 Grassi di animali delle

specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: – grassi di ossa o grassi Fabbricazione a partire da di cascami materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 – altri Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

1504 Grassi ed oli e loro

frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modifi- cati chimicamente:

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(1) (2) (3) o (4)

– frazioni solide Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 – altri Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti ex 1505 Lanolina raffinata Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

1506 Altri grassi e oli animali e

loro frazioni, anche raffinati, ma non modifi- cati chimicamente: – frazioni solide Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 – altri Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti da 1507–1515 Oli vegetali e loro frazioni: – oli di soia, di arachide, Fabbricazione a partire da di palma, di cocco (di materiali di qualsiasi copra), di palmisti o di voce, esclusi quelli della babassù, di tung (di stessa voce del prodotto abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mi- rica e cera del Giappo- ne, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbrica- zione di prodotti per l’alimentazione umana – frazioni solide, escluse Fabbricazione a partire da quelle dell’olio di altri materiali delle voci jojoba da 1507–1515 – altri Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizza- ti sono interamente ottenuti

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(1) (2) (3) o (4)

1516 Grassi e oli animali o Fabbricazione in cui:

vegetali e loro frazioni, – tutti i materiali del parzialmente o totalmente capitolo 2 utilizzati idrogenati, interesterifica- sono interamente otte- ti, riesterificati o elaidi- nuti e nizzati, anche raffinati, ma non altrimenti prepa- – tutti i materiali vegetali rati utilizzati sono intera- mente ottenuti. Tutta- via, possono essere utilizzati materiali del- le voci 1507, 1508,

1511 e 1513

1517 Margarina; miscele o Fabbricazione in cui:

preparazioni alimentari di – tutti i materiali dei grassi o di oli animali o capitoli 2 e 4 utilizzati vegatali o di frazioni di sono interamente otte- differenti grassi o oli di nuti, e questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli – tutti i materiali vegetali alimentari e le loro utilizzati sono intera- frazioni della voce 1516 mente ottenuti. Tutta- via, possono essere utilizzati materiali del- le voci 1507, 1508,

1511 e 1513

capitolo 16 Preparazioni di carne, di Fabbricazione: pesci o di crostacei, di molluschi o di altri – a partire da animali del invertebrati acquatici capitolo 1, e/o – in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamenti otte- nuti

ex capitolo 17 Zuccheri e prodotti a base Fabbricazione a partire da di zuccheri, esclusi: materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 1701 Zuccheri di canna o di Fabbricazione in cui il barbabietola e saccarosio valore di tutti i materiali chimicamente puro, allo del capitolo 17 utilizzati stato solido, con aggiunta non ecceda il 30 % del di aromatizzanti o di prezzo franco fabbrica del coloranti prodotto

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(1) (2) (3) o (4)

1702 Altri zuccheri, compresi il

lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi cara- mellati: – maltosio o fruttosio Fabbricazione a partire da chimicamente puri materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 – altri zuccheri, allo stato Fabbricazione in cui il solido, con aggiunta di valore di tutti i materiali aromatizzanti o di co- del capitolo 17 utilizzati loranti non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari ex 1703 Melassi ottenuti Fabbricazione in cui il dall’estrazione o dalla valore di tutti i materiali raffinazione dello zucche- del capitolo 17 utilizzati ro, senza aggiunta di non ecceda il 30 % del aromatizzanti o di colo- prezzo franco fabbrica del ranti prodotto

1704 Prodotti a base di zuccheri Fabbricazione:

non contenenti cacao – a partire da materiali di (compreso il cioccolato qualsiasi voce, esclusi bianco) quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capito- lo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1) (2) (3) o (4)

capitolo 18 Cacao e sue preparazioni Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capito- lo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1901 Estratti di malto; prepara-

zioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamen- te sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401–0404, non contenenti cacao o conte- nenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: – estratti di malto Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 – altri Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessavoce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capito- lo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1) (2) (3) o (4)

1902 Paste alimentari, anche

cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannel- loni; cuscus, anche preparato: – contenenti, in peso, Fabbricazione in cui tutti i

20 % o meno di carne, cereali e i loro derivati

di frattaglie, di pesce, utilizzati (esclusi il di crostacei o di mollu- frumento duro e i suoi schi derivati) sono interamente ottenuti – contenenti, in peso, più Fabbricazione in cui: di 20 % di carne, di – tutti i cereali e i loro frattaglie, di pesce, di derivati utilizzati crostacei o di mollu- (esclusi il frumento schi duro e i suoi derivati) sono interamente otte- nuti, e – tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente otte- nuti

1903 Tapioca e suoi succedanei Fabbricazione a partire da

preparati a partire da materiali di qualsiasi fecola, in forma di fioc- voce, esclusa la fecola di chi, grumi, granelli patate della voce 1108 perlacei, scarti di setaccia- ture o forme simili

1904 Prodotti a base di cereali Fabbricazione:

ottenuti per soffiatura o – a partire da materiali di tostatura (per esempio, qualsiasi voce, esclusi «corn flakes»); cereali quelli della voce 1806, (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi – in cui tutti i cereali e la oppure di altri grani farina (esclusi il fru- lavorati (escluse le farine, mento duro e del mais le semole e i semolini), Zea indurata e i loro precotti o altrimenti derivati) utilizzati sono preparati, non nominati né interamente ottenuti, e compresi altrove – in cui il valore di tutti i materiali del capito- lo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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1905 Prodotti della panetteria, Fabbricazione a partire da

della pasticceria o della materiali di qualsiasi biscotteria, anche con voce, esclusi quelli del aggiunta di cacao; ostie, capitolo 11 capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamen- ti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

ex capitolo 20 Preparazioni di ortaggi o Fabbricazione in cui tutti di legumi, di frutta o di gli ortaggi, i legumi e la altre parti di piante, frutta utilizzati sono esclusi interamente ottenuti ex 2001 Ignami, patate dolci e Fabbricazione a partire da parti commestibili simili materiali di qualsiasi di piante aventi tenore, in voce, esclusi quelli della peso, di amido o di fecola stessa voce del prodotto uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico ex 2004 e Patate sotto forma di Fabbricazione a partire da ex 2005 farine, semolini o fiocchi, materiali di qualsiasi preparate o conservate ma voce, esclusi quelli della non nell’aceto o acido stessa voce del prodotto acetico

2006 Ortaggi e legumi, frutta, Fabbricazione in cui il

scorze di frutta ed altre valore di tutti i materiali parti di piante, cotte negli del capitolo 17 utilizzati zuccheri o candite (sgoc- non ecceda il 30 % del ciolate, diacciate o cristal- prezzo franco fabbrica del lizzate) prodotto

2007 Confetture, gelatine, Fabbricazione:

marmellate, puree e paste – a partire da materiali di di frutta, ottenute median- qualsiasi voce, esclusi te cottura, anche con quelli della stessa voce aggiunta di zuccheri o di del prodotto, e altri dolcificanti – in cui il valore di tutti i materiali del capito- lo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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ex 2008 – Frutta a guscio, senza Fabbricazione in cui il aggiunta di zuccheri o valore di tutti la frutta a di alcole guscio e semi oleosi originari delle voci 0801,

0802 e da 1202 a 1207

utilizzati ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – Burro di arachidi; Fabbricazione a partire da miscugli a base di ce- materiali di qualsiasi reali; cuori di palma; voce, esclusi quelli della granturco stessa voce del prodotto – altre, escluse le frutta Fabbricazione: (comprese le frutta a – a partire da materiali di guscio), cotte ma non qualsiasi voce, esclusi in acqua o al vapore, quelli della stessa voce senza aggiunta di zuc- del prodotto, e cheri, congelate – in cui il valore di tutti i materiali del capito- lo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2009 Succhi di frutta (compresi Fabbricazione:

i mosti di uva) o di – a partire da materiali di ortaggi e legumi, non qualsiasi voce, esclusi fermentati, senza aggiunta quelli della stessa voce di alcole, anche addizio- del prodotto, e nati di zuccheri o di altri dolcificanti – in cui il valore di tutti i materiali del capito- lo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 21 Preparazioni alimentari Fabbricazione a partire da diverse, esclusi: materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2101 Estratti, essenze e concen- Fabbricazione:

trati di caffè, di tè o di – a partire da materiali di mate e preparazioni a base qualsiasi voce, esclusi di questi prodotti o a base quelli della stessa voce di caffè, tè o mate; cicoria del prodotto,e torrefatta ed altri succeda- nei torrefatti del caffè e – in cui tutta la cicoria loro estratti, essenze e utilizzata è interamente concentrati ottenuta

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2103 Preparazioni per salse e

salse preparate; condi- menti composti; farina di senapa e senapa preparata: – preparazioni per salse e Fabbricazione a partire da salse preparate; condi- materiali di qualsiasi menti composti voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa prepa- rata possono essere utilizzate – farina di senapa e Fabbricazione a partire da senapa preparata materiali di qualsiasi voce ex 2104 Preparazioni per zuppe, Fabbricazione a partire da minestre o brodi; zuppe, materiali di qualsiasi minestre o brodi, preparati voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o con- servati delle voci da 2002 a 2005

2106 Preparazioni alimentari Fabbricazione:

non nominate né compre- – a partire da materiali di se altrove qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capito- lo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 22 Bevande, liquidi alcolici e Fabbricazione: aceti, esclusi: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui tutti l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti

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2202 Acque, comprese le acque Fabbricazione:

minerali e le acque – a partire da materiali di gassate, con aggiunta di qualsiasi voce, esclusi zucchero o di altri dolcifi- quelli della stessa voce canti o di aromatizzanti, del prodotto, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi – in cui il valore di tutti i di frutta o di ortaggi della materiali del capito- voce 2009 lo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari

2207 Alcole etilico non denatu- Fabbricazione:

rato con titolo alcolome- – a partire da materiali di trico volumico uguale o qualsiasi voce, esclusi superiore a 80 % vol; quelli delle voci 2207 alcole etilico ed acquaviti, o 2208, e denaturati, di qualsiasi titolo – in cui tutti l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non supe- riore al 5 % in volume

2208 Alcole etilico non denatu- Fabbricazione:

rato, con titolo alcolome- – a partire da materiali di trico volumico inferiore a qualsiasi voce, esclusi

80 % vol; acquaviti, quelli delle voci 2207

liquori ed altre bevande o 2208, e contenente alcole di distillazione – in cui tutti l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non supe- riore al 5 % in volume

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ex capitolo 23 Residui e cascami delle Fabbricazione a partire da industrie alimentari; materiali di qualsiasi alimenti preparati per gli voce, esclusi quelli della animali, esclusi: stessa voce del prodotto ex 2301 Farine di balene; farine, Fabbricazione in cui tutti i polveri e agglomerati in materiali dei capitoli 2 e 3 forma di pellets, di pesci o utilizzati sono interamente di crostacei, di molluschi ottenuti o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana ex 2303 Residui della fabbricazio- Fabbricazione in cui tutto ne degli amidi di grantur- il granturco utilizzato è co (escluse le acque di interamente ottenuto macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso ex 2306 Panelli e altri residui Fabbricazione in cui tutti solidi dell’estrazione le olive utilizzate sono dell’olio d’oliva, aventi interamente ottenute tenore, in peso, di olio d’oliva superiore a 3 %

2309 Preparazioni dei tipi Fabbricazione in cui:

utilizzati per – tutti i cereali, lo zuc- l’alimentazione degli chero, i melassi, le car- animali ni e il latte utilizzati sono originari, e – tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente otte- nuti

ex capitolo 24 Tabacchi e succedanei del Fabbricazione in cui tutti i tabacco lavorati, esclusi: materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti

2402 Sigari (compresi i sigari Fabbricazione in cui

spuntati), sigaretti e almeno il 70 % in peso sigarette, di tabacco o di del tabacco non lavorato o succedanei del tabacco dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari ex 2403 Tabacco da fumo Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari

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ex capitolo 25 Sale; zolfo; terre e pietre; Fabbricazione a partire da gessi, calce e cementi, materiali di qualsiasi esclusi: voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 2504 Grafite naturale cristalli- Arricchimento del conte- na, arricchita di carbonio, nuto di carbonio, purifica- purificata e frantumata zione e frantumazione della grafite cristallina greggia ex 2515 Marmi semplicemente Segamento, o altra opera- segati o altrimenti tagliati zione di taglio, di marmi in blocchi o in lastre di (anche precedentemente forma quadrata o rettan- segati) di spessore supe- golare, di spessore uguale riore a 25 cm o inferiore a 25 cm ex 2516 Granito, porfido, basalto, Segamento, o altra opera- arenaria ed altre pietre da zione di taglio, di pietre taglio o da costruzione, (anche precedentemente semplicemente segati o segate) di spessore supe- altrimenti tagliati, in riore a 25 cm blocchi o in lastre di forma quadrata o rettan- golare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm ex 2518 Dolomite calcinata Calcinazione della dolo- mite non calcinata ex 2519 Carbonato di magnesio Fabbricazione a partire da naturale (magnesite), materiali di qualsiasi macinato, riposto in voce, esclusi quelli della recipienti ermetici e stessa voce del prodotto. ossido di magnesio, anche Tuttavia, il carbonato di puro, diverso dalla ma- magnesio naturale gnesia fusa elettricamente (magnesite) può essere o dalla magnesia calcinata utilizzato a morte (sinterizzata) ex 2520 Gessi specialmente Fabbricazione in cui il preparati per valore di tutti i materiali l’odontoiatria utilizzati non ecceda il

50 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto ex 2524 Fibre di amianto Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto) ex 2525 Mica in polvere Triturazione della mica o dei residui di mica ex 2530 Terre coloranti, calcinate Calcinazione o triturazio- o polverizzate ne di terre coloranti

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capitolo 26 Minerali, scorie e ceneri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 27 Combustibili minerali, oli Fabbricazione a partire da minerali e prodotti della materiali di qualsiasi loro distillazione; sostan- voce, esclusi quelli della ze bituminose; cere stessa voce del prodotto minerali, esclusi: ex 2707 Oli in cui i costituenti Operazioni di raffinazione aromatici superano, in e/o uno o diversi tratta- peso, i costituenti non menti specifici8 aromatici, trattandosi di o prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti Altre operazioni in cui dalla distillazione dei tutti i materiali utilizzati catrami di carbon fossile sono classificati in una ottenuti ad alta temperatu- voce diversa da quella del ra distillanti più del 65 % prodotto. Tuttavia, mate- del loro volume fino a riali della stessa voce del

250 °C (comprese le prodotto possono essere

miscele di benzine e di utilizzati a condizione che benzolo), destinati ad il loro valore totale non essere utilizzati come ecceda il 50 % del prezzo carburanti o come combu- franco fabbrica del stibili prodotto ex 2709 Oli greggi di minerali Distillazione bituminosi pirogenica dei minerali bituminosi

2710 Oli di petrolio o di mine- Operazioni di raffinazione

rali bituminosi, diversi e/o uno o diversi tratta- dagli oli greggi; prepara- menti specifici9 zioni non nominate né o comprese altrove, conte- nenti, in peso, 70 % o più Altre operazioni in cui di oli di petrolio e di tutti i materiali utilizzati minerali bituminosi e sono classificati in una delle quali tali oli costitui- voce diversa da quella del scono il componente base; prodotto. Tuttavia, mate- residui di oli riali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8 I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

9 I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

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2711 Gas di petrolio ed altri Operazioni di raffinazione

idrocarburi gassosi e/o uno o diversi tratta- menti specifici10 o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, mate- riali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2712 Vaselina; paraffina, cera Operazioni di raffinazione

di petrolio microcristal- e/o uno o diversi tratta- lina, «slack wax», ozoce- menti specifici11 rite, cera di lignite, cera di o torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per Altre operazioni in cui sintesi o con altri proce- tutti i materiali utilizzati dimenti, anche colorati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, mate- riali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

10 I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

11 I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

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2713 Coke di petrolio, bitume Operazioni di raffinazione

di petrolio ed altri residui e/o uno o diversi tratta- degli oli di petrolio o di menti specifici12 minerali bituminosi o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2714 Bitumi ed asfalti, naturali; Operazioni di raffinazione

scisti e sabbie bituminosi; e/o uno o diversi tratta- asfaltiti e rocce asfaltiche menti specifici13 o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, mate- riali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

12 I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

13 I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

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2715 Miscele bituminose a base Operazioni di raffinazione

di asfalto o di bitume e/o uno o diversi tratta- naturali, di bitume di menti specifici14 petrolio, di catrame o minerale o di pece di catrame minerale (per Altre operazioni in cui esempio: mastici bitumi- tutti i materiali utilizzati nosi, «cut-backs») sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, mate- riali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 28 Prodotti chimici inorgani- Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il ci; composti inorganici od da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- organici di metalli prezio- voce, esclusi quelli riali utilizzati non si, di elementi radioattivi, della stessa voce del ecceda il 40 % del di metalli delle terre rare o prodotto. Tuttavia, mate- prezzo franco fabbrica di isotopi, esclusi: riali della stessa voce del del prodotto prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2805 «Mischmetall» Fabbricazione per tratta- mento termico o elettroli- tico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2811 Triossido di zolfo Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui da diossido di zolfo il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2833 Solfato di alluminio Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il

50 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

14 I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

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ex 2840 Perborato di sodio Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui da tetraborato bisodico il valore di tutti i pentaidrato materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29 Prodotti chimici organici, Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il esclusi: da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- voce, esclusi quelli della riali utilizzati non stessa voce del prodotto. ecceda il 40 % del Tuttavia, materiali della prezzo franco fabbrica stessa voce del prodotto del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il

20 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto ex 2901 Idrocarburi aciclici Operazioni di raffinazione utilizzati come carburanti e/o uno o diversi tratta- o come combustibili menti specifici15 o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

15 I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

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ex 2902 Cicloparaffinici e Operazioni di raffinazione cicloolefinici (diversi e/o uno o diversi tratta- dall’azulene), benzene, menti specifici16 toluene e xileni, destinati o ad essere utilizzati come carburanti o come combu- Altre operazioni in cui stibili tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2905 Alcolati metallici di Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il questa voce e di etanolo da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- voce, compresi gli altri riali utilizzati non materiali della voce 2905. ecceda il 40 % del Tuttavia, gli alcolati prezzo franco fabbrica metallici di questa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il

20 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

2915 Acidi monocarbossilici Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il

aciclici saturi e loro da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- anidridi, alogenuri, voce. Tuttavia, il valore riali utilizzati non perossidi e perossiacidi; di tutti i materiali delle ecceda il 40 % del loro derivati alogenati, voci 2915 e 2916 utiliz- prezzo franco fabbrica solfonati, nitrati o nitrosi zati non deve eccedere il del prodotto

20 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto ex 2932 – Eteri interni e loro Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il derivati alogenati, sol- da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- fonati, nitrati o nitrosi voce. Tuttavia, il valore riali utilizzati non di tutti i materiali della ecceda il 40 % del voce 2909 utilizzati non prezzo franco fabbrica deve eccedere il 20 % del prodotto del prezzo franco fabbrica del prodotto – Acetali ciclici ed Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il emiacetali interni; loro da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- derivati alogenati, sol- voce riali utilizzati non fonati, nitrati o nitrosi ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

16 I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

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2933 Composti eterociclici con Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il

uno o più eteroatomi di da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- solo azoto voce. Tuttavia, il valore riali utilizzati non di tutti i materiali delle ecceda il 40 % del voci 2932 e 2933 utiliz- prezzo franco fabbrica zati non deve eccedere il del prodotto

20 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

2934 Acidi nucleici e loro sali, Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il

di costituzione chimica da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- definita o non; altri voce. Tuttavia, il valore riali utilizzati non composti eterociclici di tutti i materiali delle ecceda il 40 % del voci 2932, 2933 e 2934 prezzo franco fabbrica utilizzati non deve ecce- del prodotto dere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2939 Concentrati di paglia di Fabbricazione in cui il papavero contenenti, in valore di tutti i materiali peso, 50 % o più di utilizzati non ecceda il alcaloidi 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 30 Prodotti farmaceutici, Fabbricazione a partire esclusi: da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il

20 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

3002 Sangue umano; sangue

animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di micro- organismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

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– Prodotti composti da Fabbricazione a partire da due o più elementi materiali di qualsiasi mescolati per uso tera- voce, compresi gli altri peutico o profilattico materiali della voce 3002. oppure da prodotti non Tuttavia, materiali corri- mescolati per la stessa spondenti alla presente utilizzazione, presenta- descrizione possono ti sotto forma di dosi o essere utilizzati a condi- condizionati per la zione che il loro valore vendita al minuto totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – altri: – Sangue umano Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corri- spondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – Sangue animale Fabbricazione a partire da preparato per usi materiali di qualsiasi terapeutici o profi- voce, compresi gli altri lattici materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corri- spondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – Frazioni di sangue Fabbricazione a partire da diverse da antisieri, materiali di qualsiasi emoglobina, globu- voce, compresi gli altri line del sangue e materiali della voce 3002. siero-globuline Tuttavia, materiali corri- spondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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– Emoglobina, globu- Fabbricazione a partire da line del sangue e materiali di qualsiasi siero-globuline voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corri- spondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corri- spondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3003 e 3004 Medicamenti (esclusi i

prodotti delle voci 3002,

3005 o 3006):

– ottenuti a partire da Fabbricazione a partire da amicacina della materiali di qualsiasi voce 2941 voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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– altri Fabbricazione – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci

3003 o 3004 possono

essere utilizzati a con- dizione che il loro va- lore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3006 Rifiuti farmaceutici Si conserva l’origine del elencati nella nota 4 k) di prodotto nella sua classi- questo capitolo ficazione originale

ex capitolo 31 Concimi; esclusi: Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- voce, esclusi quelli della riali utilizzati non stessa voce del prodotto. ecceda il 40 % del Tuttavia, materiali della prezzo franco fabbrica stessa voce del prodotto del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il

20 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

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ex 3105 Concimi minerali o Fabbricazione: Fabbricazione in cui il chimici contenenti due o – a partire da materiali valore di tutti i mate- tre degli elementi fertiliz- di qualsiasi voce, riali utilizzati non zanti: azoto, fosforo e esclusi quelli della ecceda il 40 % del potassio; altri concimi; stessa voce del prodot- prezzo franco fabbrica prodotti di questo capitolo to. Tuttavia, materiali del prodotto presentati sia in tavolette della stessa voce del o forme simili, sia in prodotto possono esse- imballaggi di un peso re utilizzati a condizio- lordo inferiore o uguale a ne che il loro valore

10 kg, esclusi i seguenti totale non ecceda il

prodotti: 20 % del prezzo franco – nitrato di sodio fabbrica del prodotto, e – calciocianammide – in cui il valore di tutti i – solfato di potassio materiali utilizzati non ecceda il 50 % del – solfato di magnesio e prezzo franco fabbrica di potassio del prodotto

ex capitolo 32 Estratti per concia o per Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il tinta; tannini e loro da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- derivati; pigmenti ed altre voce, esclusi quelli della riali utilizzati non sostanze coloranti; pitture stessa voce del prodotto. ecceda il 40 % del e vernici; mastici; inchio- Tuttavia, materiali della prezzo franco fabbrica stri, esclusi: stessa voce del prodotto del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il

20 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto ex 3201 Tannini e loro sali, eteri, Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il esteri e altri derivati da estratti per concia di valore di tutti i mate- origine vegetale riali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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3205 Lacche coloranti; prepa- Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il

razioni a base di lacche da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- coloranti, previste voce, esclusi quelli delle riali utilizzati non nella nota 3 di questo voci 3203, 3204 e 3205. ecceda il 40 % del capitolo17 Tuttavia, materiali della prezzo franco fabbrica voce 3205 possono essere del prodotto utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 33 Oli essenziali e resinoidi; Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il prodotti per profumeria o da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- per toletta preparati e voce, esclusi quelli della riali utilizzati non preparazioni cosmetiche, stessa voce del prodotto. ecceda il 40 % del esclusi: Tuttavia, materiali della prezzo franco fabbrica stessa voce del prodotto del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il

20 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

3301 Oli essenziali (deterpe- Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il

nati o no) compresi quelli da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- detti «concreti» o «asso- voce, compresi materiali riali utilizzati non luti»; resinoidi; oleoresine di un «gruppo»18 diverso deve eccedere il 40 % d’estrazione; soluzioni di questa stessa voce. del prezzo franco concentrate di oli essen- Tuttavia, materiali dello fabbrica del prodotto ziali nei grassi, negli oli stesso gruppo del prodotto fissi, nelle cere o nei possono essere utilizzati a prodotti analoghi, ottenute condizione che il loro per «enfleurage» o mace- valore totale non ecceda il razione; sottoprodotti 20 % del prezzo franco terpenici residuali della fabbrica del prodotto deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

17 La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un’altra voce del capitolo 32. 18 Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

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ex capitolo 34 Saponi, agenti organici di Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il superficie, preparazioni da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- per liscivie, preparazioni voce, esclusi quelli della riali utilizzati non lubrificanti, cere artificia- stessa voce del prodotto. ecceda il 40 % del li, cere preparate, prodotti Tuttavia, materiali della prezzo franco fabbrica per pulire e lucidare, stessa voce del prodotto del prodotto candele e prodotti simili, possono essere utilizzati paste per modelli; «cere a condizione che il loro per l’odontoiatria» e valore totale non ecceda il composizioni per l’odon- 20 % del prezzo franco toiatria a base di gesso, fabbrica del prodotto esclusi: ex 3403 Preparazioni lubrificanti Operazioni di raffinazione contenenti meno del 70 % e/o uno o diversi tratta- in peso di oli di petrolio o menti specifici19 di minerali bituminosi o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il

50 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

3404 Cere artificiali e cere

preparate: – a base di paraffine, di Fabbricazione a partire cere di petrolio o di da materiali di qualsiasi minerali bituminosi, di voce, esclusi quelli della residui paraffinici stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il

50 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

19 I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

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– altri Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- voce, esclusi: riali utilizzati non – gli oli idrogenati ecceda il 40 % del aventi il carattere delle prezzo franco fabbrica cere della voce 1516, del prodotto – gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e – i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il

20 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

ex capitolo 35 Sostanze albuminoidi; Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il prodotti a base di amidi o da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- di fecole modificati; colle; voce, esclusi quelli della riali utilizzati non enzimi, esclusi: stessa voce del prodotto. ecceda il 40 % del Tuttavia, materiali della prezzo franco fabbrica stessa voce del prodotto del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il

20 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

3505 Destrina ed altri amidi e

fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esteri- ficati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: – eteri ed esteri di amidi Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il o di fecole da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- voce, compresi gli altri riali utilizzati non materiali della ecceda il 40 % del voce 3505 prezzo franco fabbrica del prodotto

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– altri Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- voce, esclusi quelli della riali utilizzati non voce 1108 ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3507 Enzimi preparati non Fabbricazione in cui il nominati né compresi valore di tutti i materiali altrove utilizzati non ecceda il

50 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

capitolo 36 Polveri ed esplosivi; Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il articoli pirotecnici; da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- fiammiferi; leghe pirofo- voce, esclusi quelli della riali utilizzati non riche; sostanze infiam- stessa voce del prodotto. ecceda il 40 % del mabili Tuttavia, materiali della prezzo franco fabbrica stessa voce del prodotto del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il

20 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

ex capitolo 37 Prodotti per la fotografia Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il o per la cinematografia, da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- esclusi: voce, esclusi quelli della riali utilizzati non stessa voce del prodotto. ecceda il 40 % del Tuttavia, materiali della prezzo franco fabbrica stessa voce del prodotto del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il

20 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

3701 Lastre e pellicole fotogra-

fiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografi- che piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibi- lizzate, non impressiona- te, anche in caricatori:

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– pellicole a colori per Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il apparecchi fotografici da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- a sviluppo istantaneo, voce, esclusi quelli delle riali utilizzati non in caricatori voci 3701 e 3202. Tutta- ecceda il 40 % del via, materiali della prezzo franco fabbrica voce 3702 possono essere del prodotto utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica el prodotto – altri Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- voce, esclusi quelli delle riali utilizzati non voci 3701 e 3702. Tutta- ecceda il 40 % del via, materiali delle prezzo franco fabbrica voci 3701 e 3702 possono del prodotto essere utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702 Pellicole fotografiche sen- Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il

sibilizzate, non impres- da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- sionate, in rotoli, di mate- voce, esclusi quelli delle riali utilizzati non rie diverse dalla carta, dal voci 3701 o 3702 ecceda il 40 % del cartone o dai tessili; pelli- prezzo franco fabbrica cole fotografiche a svi- del prodotto luppo e a stampa istanta- nei, in rotoli, sensibiliz- zate, non impressionate 3704 Lastre, pellicole, carte, Fabbricazione a partire da Fabbricazione in cui il cartoni e tessili, fotografi- materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- ci, impressionati ma non voce, esclusi quelli delle riali utilizzati non sviluppati voci da 3701–3704 ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38 Prodotti vari delle indu- Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il strie chimiche, esclusi: da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- voce, esclusi quelli della riali utilizzati non stessa voce del prodotto. ecceda il 40 % del Tuttavia, materiali della prezzo franco fabbrica stessa voce del prodotto del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il

20 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

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ex 3801 – Grafite colloidale in Fabbricazione in cui il sospensione nell’olio e valore di tutti i materiali grafite semicolloidale; utilizzati non ecceda il pasta di carbonio per 50 % del prezzo franco elettrodi fabbrica del prodotto – Grafite in forma di Fabbricazione in cui il Fabbricazione in cui il pasta, costituite da una valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- miscela di più del della voce 3403 utilizzati riali utilizzati non

30 %, in peso, di gra- non ecceda il 20 % del ecceda il 40 % del

fite, e di oli minerali prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica del prodotto del prodotto ex 3803 Tallol raffinato Raffinazione di tallol Fabbricazione in cui il greggio valore di tutti i mate- riali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3805 Essenza di trementina al Depurazione consistente Fabbricazione in cui il solfato, depurata nella distillazione o nella valore di tutti i mate- raffinazione dell’essenza riali utilizzati non di trementina al solfato, ecceda il 40 % del greggia prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3806 «Gomme-esteri» Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il da acidi resinici valore di tutti i mate- riali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3807 Pece nera (pece di catra- Distillazione del catrame Fabbricazione in cui il me vegetale) di legno valore di tutti i mate- riali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3808 Insetticidi, rodenticidi, Fabbricazione in cui il

fungicidi, erbicidi, inibito- valore di tutti i materiali ri di germinazione e utilizzati non ecceda il regolatori di crescita per 50 % del prezzo franco piante, disinfettanti e fabbrica del prodotto prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solfora- ti e carte moschicide

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3809 Agenti d’apprettatura o di Fabbricazione in cui il

finitura, acceleranti di valore di tutti i materiali tintura o di fissaggio di utilizzati non ecceda il materie coloranti e altri 50 % del prezzo franco prodotti e preparazioni fabbrica del prodotto (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle indu- strie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

3810 Preparazioni per il deca- Fabbricazione in cui il

paggio dei metalli; prepa- valore di tutti i materiali razioni disossidanti per utilizzati non ecceda il saldare o brasare ed altre 50 % del prezzo franco preparazioni ausiliarie per fabbrica del prodotto la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempi- mento di elettrodi o di bacchette per saldatura

3811 Preparazioni antidetonan-

ti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliora- re la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: – additivi preparati per Fabbricazione in cui il oli lubrificanti, conte- valore di tutti i materiali nenti oli di petrolio o della voce 3811 utilizzati di minerali bituminosi non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il

50 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

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3812 Preparazioni dette «acce- Fabbricazione in cui il

leranti di vulcanizzazio- valore di tutti i materiali ne»; plastificanti composti utilizzati non ecceda il per gomma o materie 50 % del prezzo franco plastiche, non nominati né fabbrica del prodotto compresi altrove; prepa- razioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

3813 Preparazioni e cariche per Fabbricazione in cui il

apparecchi estintori; valore di tutti i materiali granate e bombe estintrici utilizzati non ecceda il

50 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

3814 Solventi e diluenti organi- Fabbricazione in cui il

ci composti, non nominati valore di tutti i materiali né compresi altrove; utilizzati non ecceda il preparazioni per togliere 50 % del prezzo franco pitture o vernici fabbrica del prodotto

3818 Elementi chimici drogati Fabbricazione in cui il

per essere utilizzati in valore di tutti i materiali elettronica, in forma di utilizzati non ecceda il dischi, piastrine o forme 50 % del prezzo franco analoghe; composti fabbrica del prodotto chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

3819 Liquidi per freni idraulici Fabbricazione in cui il

ed altri liquidi preparati valore di tutti i materiali per trasmissioni idrauli- utilizzati non ecceda il che, non contenenti o 50 % del prezzo franco contenenti meno di 70 %, fabbrica del prodotto in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3820 Preparazioni antigelo e Fabbricazione in cui il

liquidi preparati per lo valore di tutti i materiali sbrinamento utilizzati non ecceda il

50 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

3822 Reattivi per diagnostica o Fabbricazione in cui il

da laboratorio su qualsiasi valore di tutti i materiali supporto e reattivi per utilizzati non ecceda il diagnostica o da laborato- 50 % del prezzo franco rio preparati, anche fabbrica del prodotto presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; mate- riali di riferimento certifi- cati

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3823 Acidi grassi monocarbos-

silici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: – acidi grassi monocar- Fabbricazione a partire da bossilici industriali; oli materiali di qualsiasi acidi di raffinazione voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto – alcoli grassi industriali Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

3824 Leganti preparati per

forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (com- prese quelle costituite da miscele di prodotti natura- li), non nominati né compresi altrove: – i seguenti prodotti Fabbricazione a partire da Fabbricazione in cui il della presente voce: materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- – leganti preparati per voce, esclusi quelli della riali utilizzati non forme o per anime stessa voce del prodotto. ecceda il 40 % del da fonderia, a parti- Tuttavia, materiali della prezzo franco fabbrica re da prodotti resi- stessa voce del prodotto del prodotto nosi naturali possono essere utilizzati a – acidi naftenici, loro condizione che il loro sali insolubili in valore totale non ecceda il acqua e loro esteri 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – sorbitolo diverso da quello della voce 2905 – solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d’ammonio o d’etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bitumi- nosi, tiofenici, e loro sali – scambiatori di ioni

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– composizioni assor- benti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettri- che – ossidi di ferro alca- linizzati per la depu- razione dei gas – acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante – acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri – oli di flemma e di Dippel – miscele di sali aven- ti differenti anioni – paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto – altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il

50 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

3901–3915 Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:

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(1) (2) (3) o (4)

– prodotti addizionali Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il omopolimerizzati nei – il valore di tutti i valore di tutti i mate- quali la parte di un materiali utilizzati non riali utilizzati non monomero rappresenta ecceda il 50 % del ecceda il 25 % del oltre il 99 %, in peso, prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica del tenore totale del del prodotto, e del prodotto polimero – entro il predetto limite, il valore di tutti i mate- riali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il

20 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto20 – altri Fabbricazione in cui il Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- del capitolo 39 utilizzati riali utilizzati non non ecceda il 20 % del ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica del prodotto21 del prodotto ex 3907 – Copolimeri, ottenuti Fabbricazione a partire da policarbonati e da materiali di qualsiasi copolimeri acrilonitri- voce, esclusi quelli della le-butadiene-stirene stessa voce del prodotto. (ABS) Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il

50 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto22 – Poliestere Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfeno- lo A)

20 Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907–3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto. 21 Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907–3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto. 22 Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901–3906, da un lato e da 3907–3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

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3912 Cellulosa e suoi derivati Fabbricazione in cui il

chimici, non nominati né valore di tutti i materiali compresi altrove, in forme della stessa voce del primarie prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 3916–3921 Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 e ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: – prodotti piatti, non Fabbricazione in cui il Fabbricazione in cui il solamente lavorati in valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- superficie o tagliati in del capitolo 39 utilizzati riali utilizzati non forma diversa da quella non ecceda il 50 % del ecceda il 25 % del quadrata o rettangola- prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica re; altri prodotti, non del prodotto del prodotto semplicemente lavorati in superficie – altri: – prodotti addizionali Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il omopolimerizzati valore di tutti i mate- nei quali la parte di – il valore di tutti i materiali utilizzati non riali utilizzati non un monomero rap- ecceda il 25 % del presenta oltre il ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica

99 %, in peso, del del prodotto

tenore totale del del prodotto, e polimero – entro il predetto limite, il valore di tutti i mate- riali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto23 – altri: Fabbricazione in cui il Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- del capitolo 39 utilizzati riali utilizzati non non ecceda il 20 % del ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica del prodotto24 del prodotto

23 Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901–3906, da un lato e da 3907–3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto. 24 Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901–3906, da un lato e da 3907–3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

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ex 3916 e Profilati e tubi Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il ex 3917 – il valore di tutti i valore di tutti i mate- materiali utilizzati riali utilizzati non non ecceda il 50 % ecceda il 25 % del del prezzo franco fab- prezzo franco fabbrica brica del prodotto, e del prodotto – entro il predetto limite, il valore di tutti i mate- riali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3920 – Fogli e pellicole di Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il ionomeri da un sale parziale di valore di tutti i mate- termoplastica, che è un riali utilizzati non copolimero d’etilene e ecceda il 25 % del dell’acido metacrilico prezzo franco fabbrica parzialmente neutralizzato del prodotto con ioni metallici, princi- palmente di zinco e sodio – Fogli di cellulosa Fabbricazione in cui il rigenerata, di poliam- valore di tutti i materiali midi o di polietilene della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3921 Fogli di plastica, Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il metallizzati da fogli di poliestere valore di tutti i mate- altamente trasparenti di riali utilizzati non spessore inferiore a ecceda il 25 % del

23 micron25 prezzo franco fabbrica

del prodotto da 3922–3926 Articoli di plastica Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il

50 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

ex capitolo 40 Gomma e lavori di Fabbricazione a partire gomma, esclusi: da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

25 Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico – misurato secon- do l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) – è inferiore al 2 %.

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ex 4001 Lastre «crêpe» di gomma Laminazione di fogli per suole «crêpe» di gomma natu- rale

4005 Gomma mescolata, non Fabbricazione in cui il

vulcanizzata, in forme valore di tutti i materiali primarie o in lastre, fogli utilizzati, esclusa la o nastri gomma naturale, non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

4012 Pneumatici rigenerati o

usati di gomma; gomme piene o semipiene, batti- strada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma: – pneumatici, gomme Rigenerazione di pneuma- piene o semipiene, tici usati o di gomme rigenerate, di gomma piene o semipiene usate – altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 ex 4017 Lavori di gomma indurita Fabbricazione a partire da gomma indurita

ex capitolo 41 Pelli (diverse da quelle Fabbricazione a partire da per pellicceria) e cuoio, materiali di qualsiasi esclusi: voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 4102 Pelli gregge di ovini, Slanatura di pelli di ovini senza vello da 4104 a Cuoi e pelli depilate e Riconciatura di cuoio e

4106 pelli di animali senza pelli conciati

peli, conciato o in crosta, o anche spaccatti, ma non altrimenti prepararti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 4107, 4112 e Cuoi preparati dopo la Fabbricazione a partire da

4113 concia o dopo materiali di qualsiasi

l’essiccazione e cuoi e voce, esclusi quelli delle pelli pergamenati, depila- voci da 4104–4113 ti, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

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ex 4114 Cuoi e pelli, verniciati o Fabbricazione a partire da laccati; cuoi e pelli, cuoio e pelli delle voci metallizzati da 4104–4106, 4107,

4112 o 4113, a condizione

che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 42 Lavori di cuoio o di pelli; Fabbricazione a partire da oggetti di selleria e materiali di qualsiasi finimenti; oggetti da voce, esclusi quelli della viaggio, borse, borsette e stessa voce del prodotto simili contenitori; lavori di budella

ex capitolo 43 Pelli da pellicceria e loro Fabbricazione a partire da lavori; pellicce artificiali, materiali di qualsiasi esclusi: voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 4302 Pelli da pellicceria concia- te o preparate, riunite: – tavole, croci e manu- Imbianchimento o tintura, fatti simili oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate – altri Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria concia- te o preparate, non cucite

4303 Indumenti, accessori di Fabbricazione a partire da

abbigliamento ed altri pelli da pellicceria concia- oggetti di pelli da pellic- te o preparate, non cucite, ceria della voce 4302

ex capitolo 44 Legno, carbone di legna Fabbricazione a partire da e lavori di legno, esclusi: legno grezzo, anche scortecciato o semplice- mente sgrossato ex 4403 Legno semplicemente Herstellen aus Rohholz, squadrato auch entrindet oder vom Splint befreit ex 4407 Legno segato o tagliato Piallatura, levigatura o per il lungo, tranciato o incollatura con giunture di sfogliato, piallato, leviga- testa to o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

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ex 4408 Fogli da impiallacciatura Assemblatura in parallelo, (compresi quelli ottenuti piallatura, levigatura o mediante tranciatura di incollatura con giunture di legno stratificato) e fogli testa per compensati, di spesso- re inferiore o uguale a

6 mm, assemblati in

parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa ex 4409 Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – levigato o incollato con Levigatura o incollatura giunture di testa con giunture di testa – liste e modanature Fabbricazione di liste o modanature da ex 4410 Liste e modanature, per Fabbricazione di liste o a ex 4413 cornici, per la decorazione modanature interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili ex 4415 Casse, cassette, gabbie, Fabbricazione a partire da cilindri ed imballaggi tavole non tagliate per un simili, di legno uso determinato ex 4416 Fusti, botti, tini, mastelli Fabbricazione a partire da ed altri lavori da bottaio, e legname da bottaio, loro parti, di legno segato sulle due facce principali, ma non altri- menti lavorato ex 4418 – Lavori di falegnameria Fabbricazione a partire da e lavori di carpenteria materiali di qualsiasi per costruzioni, di voce, esclusi quelli della legno stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno – Liste e modanature Fabbricazione di liste e modanature ex 4421 Legno preparato per Fabbricazione a partire da fiammiferi; zeppe di legno legno di qualsiasi voce, per calzature escluso il legno in fuscelli della voce 4409

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ex capitolo 45 Sughero e lavori di Fabbricazione a partire da sughero, esclusi: materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

4503 Lavori in sughero naturale Fabbricazione a partire da

sughero naturale della voce 4501

capitolo 46 Lavori di intreccio, da Fabbricazione a partire da panieraio o da stuoiaio materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 47 Paste di legno o di altre Fabbricazione a partire da materie fibrose cellulosi- materiali di qualsiasi che; carta o cartone da voce, esclusi quelli della riciclare (avanzi o rifiuti) stessa voce del prodotto

ex capitolo 48 Carta e cartone; lavori di Fabbricazione a partire da pasta di cellulosa, di carta materiali di qualsiasi o di cartone, esclusi: voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 4811 Carta e cartoni semplice- Fabbricazione a partire da mente rigati, lineati o materiali per la fabbrica- quadrettati zione della carta del capitolo 47

4816 Carta carbone, carta detta Fabbricazione a partire da

«autocopiante» e altra materiali per la fabbrica- carta per riproduzione di zione della carta del copie (diverse da quelle capitolo 47 della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

4817 Buste, biglietti postali, Fabbricazione:

cartoline postali non – a partire da materiali di illustrate e cartoncini per qualsiasi voce, esclusi corrispondenza, di carta o quelli della stessa voce di cartone; scatole, del prodotto, e involucri a busta e simili, di carta o di cartone, – in cui il valore di tutti i contenenti un assortimen- materiali utilizzati non to di prodotti cartotecnici ecceda il 50 % del per corrispondenza prezzo franco fabbrica del prodotto ex 4818 Carta igienica Fabbricazione a partire da materiali per la fabbrica- zione della carta del capitolo 47

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ex 4819 Scatole, sacchi, sacchetti, Fabbricazione: cartocci ed altri imballag- – a partire da materiali di gi di carta, di cartone, di qualsiasi voce, esclusi ovatta di cellulosa o di quelli della stessa voce strati di fibre di cellulosa del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 4820 Blocchi di carta da lettere Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il

50 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto ex 4823 Altra carta, altro cartone, Fabbricazione a partire da altra ovatta di cellulosa e materiali per la fabbrica- altri strati di fibre di zione della carta del cellulosa, tagliati a misura capitolo 47 ex capitolo 49 Prodotti dell’editoria, Fabbricazione a partire da della stampa o delle altre materiali di qualsiasi industrie grafiche; testi voce, esclusi quelli della manoscritti o dattiloscritti stessa voce del prodotto e piani, esclusi:

4909 Cartoline postali stampate Fabbricazione a partire da

o illustrate; cartoline materiali di qualsiasi stampate con auguri o voce, esclusi quelli delle comunicazioni personali, voci 4909 e 4911 anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

4910 Calendari di ogni genere,

stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: – calendari del genere Fabbricazione: «perpetuo», o muniti di – a partire da materiali di blocchi di fogli sosti- qualsiasi voce, esclusi tuibili, montati su quelli della stessa voce supporti di materia del prodotto, e diversa dalla carta o dal cartone – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

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ex capitolo 50 Seta, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 5003 Cascami di seta (compresi Cardatura o pettinatura i bozzoli non atti alla dei cascami di seta trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati da 5004 a Filati di seta e filati di Fabbricazione a partire ex 5006 cascami di seta da26 – seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbri- cazione della carta

5007 Tessuti di seta o di

cascami di seta: – contenenti fili di Fabbricazione a partire da gomma filati semplici27 – altri Fabbricazione a partire – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettina- te né altrimenti prepa- rate per la filatura – materiali chimici o paste tessili, o – carta o

26 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 27 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 28 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

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Stampa accompagnata da almeno due delle opera- zioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, solleva- mento del pelo, calandra- tura, trattamento per impartire stabilità dimen- sionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficia- le, rammendo e slappola- tura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 51 Lana, peli fini o grossola- Fabbricazione a partire da ni, filati e tessuti di crine, materiali di qualsiasi esclusi: voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5106–5110 Filati di lana, di peli fini o Fabbricazione a partire grossolani o di crine da29: – seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbricazione della carta da 5111–5113 Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: – contenenti fili di Fabbricazione a partire da gomma filati semplici30

29 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 30 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

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– altri Fabbricazione a partire – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettina- te né altrimenti prepa- rate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili,o – carta o Stampa accompagnata da almeno due delle opera- zioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, solleva- mento del pelo, calandra- tura, trattamento per impartire stabilità dimen- sionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficia- le, rammendo e slappola- tura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 52 Cotone, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

31 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

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da 5204–5207 Filati di cotone Fabbricazione a partire – seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbri- cazione della carta da 5208–5212 Tessuti di cotone: – contenenti fili di Fabbricazione a partire da gomma filati semplici33 – altri Fabbricazione a partire – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettina- te né altrimenti prepa- rate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – carta o

32 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 33 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 34 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

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(1) (2) (3) o (4)

Stampa accompagnata da almeno due delle opera- zioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, solleva- mento del pelo, calandra- tura, trattamento per impartire stabilità dimen- sionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficia- le, rammendo e slappola- tura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 53 Altre fibre tessili vegetali; Fabbricazione a partire da filati di carta e tessuti di materiali di qualsiasi filati di carta, esclusi: voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5306–5308 Filati di altre fibre tessili Fabbricazione a partire vegetali; filati di carta da35: – seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbri- cazione della carta

35 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

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da 5309–5311 Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: – contenenti fili di Fabbricazione a partire da gomma filati semplici36 – altri Fabbricazione a partire – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettina- te né altrimenti prepa- rate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, – carta o Stampa accompagnata da almeno due delle opera- zioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, solleva- mento del pelo, calandra- tura, trattamento per impartire stabilità dimen- sionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficia- le, rammendo e slappola- tura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

36 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 37 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

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da 5401–5406 Filati, monofilamenti e Fabbricazione a partire fili di filamenti sintetici o da38: artificiali – seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

– materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbri- cazione della carta

5407 e 5408 Tessuti di filati di

filamenti sintetici o artificiali: – contenenti fili di Fabbricazione a partire da gomma filati semplici39 – altri Fabbricazione a partire – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettina- te né altrimenti prepa- rate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – carta o

38 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 39 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 40 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

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(1) (2) (3) o (4)

Stampa accompagnata da almeno due delle opera- zioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, solleva- mento del pelo, calandra- tura, trattamento per impartire stabilità dimen- sionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficia- le, rammendo e slappola- tura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 5501–5507 Fibre sintetiche o artificia- Fabbricazione a partire da li in fiocco materiali chimici o paste tessili da 5508–5511 Filati e filati per cucire Fabbricazione a partire – seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbri- cazione della carta da 5512–5516 Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: – contenenti fili di Fabbricazione a partire da gomma filati semplici42

41 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 42 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

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– altri Fabbricazione a partire – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettina- te né altrimenti prepa- rate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – carta o Stampa accompagnata da almeno due delle opera- zioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, solleva- mento del pelo, calandra- tura, trattamento per impartire stabilità dimen- sionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficia- le, rammendo e slappola- tura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 56 Ovatte, feltri e stoffe non Fabbricazione a partire tessute; filati speciali; da44: spago, corde e funi; – fibre naturali, manufatti di corderia, esclusi: – filati di cocco, – materiali chimici o paste tessili, – materiali per la fabbri- cazione della carta

43 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 44 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

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5602 Feltri, anche impregnati,

spalmati, ricoperti o stratificati: – feltri all’ago Fabbricazione a partire – fibre naturali, o – materiali chimici o paste tessili Tuttavia: – il filato di polipropile- ne della voce 5402, – le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o – i fasci di fibre di polipropilene della vo- ce 5501, nei quali la denominazio- ne di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a

9 decitex, possono essere

utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione a partire – fibre naturali, – fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o – materiali chimici o paste tessili

5604 Fili e corde di gomma,

ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impre- gnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

45 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 46 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

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– fili e corde di gomma, Fabbricazione a partire ricoperti di materie da fili o corde di gomma tessili non ricoperti di materie tessili – altri Fabbricazione a partire – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbri- cazione della carta

5605 Filati metallici e filati Fabbricazione a partire

metallizzati, anche spira- da48: lati (vergolinati), costituiti – fibre naturali, da filati tessili, lamelle o forme simili delle – fibre sintetiche o voci 5404 o 5405, combi- artificiali discontinue, nati con metallo in forma non cardate, né pettina- di fili, di lamelle o di te, né altrimenti prepa- polveri, oppure ricoperti rate per la filatura, di metallo – materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbri- cazione della carta

5606 Filati spiralati (vergolina- Fabbricazione a partire

ti) lamelle o forme simili da49: delle voci 5404 o 5405 – fibre naturali, rivestite (spiralate), diversi da quelle della – fibre sintetiche o voce 5605 e dai filati di artificiali discontinue, crine rivestiti (spiralati); non cardate, né pettina- filati di ciniglia; filati detti te, né altrimenti prepa- «a catenella» rate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbricazione della carta

47 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 48 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 49 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

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capitolo 57 Tappeti ed altri rivesti- menti del suolo di materie tessili: – di feltro all’ago Fabbricazione a partire – fibre naturali, o – materiali chimici o paste tessili Tuttavia: – i filati di polipropilene della voce 5402, – le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o – i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazio- ne di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a

9 decitex, possono essere

utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto – di altri feltri Fabbricazione a partire – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili

50 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 51 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

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– altri Fabbricazione a partire – filati di cocco o di iuta, – filati di filamenti sintetici o artificiali, – fibre naturali, o – fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettina- te, né altrimenti prepa- rate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

ex capitolo 58 Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi: – elastici, costituiti da Fabbricazione a partire da fili tessili associati a filati semplici53 fili di gomma – altri Fabbricazione a partire – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettina- te, né altrimenti prepa- rate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili o

52 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 53 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 54 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

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Stampa accompagnata da almeno due delle opera- zioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, solleva- mento del pelo, calandra- tura, trattamento per impartire stabilità dimen- sionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficia- le, rammendo e slappola- tura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5805 Arazzi tessuti a mano Fabbricazione a partire da

(tipo Gobelins, Fiandra, materiali di qualsiasi Aubusson, Beauvais e voce, esclusi quelli della simili) ed arazzi fatti stessa voce del prodotto all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezio- nati

5810 Ricami in pezza, in strisce Fabbricazione:

o in motivi – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5901 Tessuti spalmati di colla o Fabbricazione a partire da

di sostanze amidacee, dei filati tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

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5902 Nappe a trama per pneu-

matici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: – contenenti, in peso, Fabbricazione a partire da non più del 90 % di filati materie tessili – altri Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

5903 Tessuti impregnati, Fabbricazione a partire da

spalmati o ricoperti di filati materia plastica o stratifi- o cati con materia plastica, diversi da quelli della Stampa accompagnata da voce 5902 almeno due delle opera- zioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, solleva- mento del pelo, calandra- tura, trattamento per impartire stabilità dimen- sionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficia- le, rammendo e slappola- tura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5904 Linoleum, anche tagliati; Fabbricazione a partire da

rivestimenti del suolo filati55 costituiti da una spalmatu- ra o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

5905 Rivestimenti murali di

materie tessili: – impregnati, spalmati, Fabbricazione a partire da ricoperti o stratificati filati con gomma, materie plastiche o altre materie

55 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

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(1) (2) (3) o (4)

– altri Fabbricazione a partire – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettina- te, né altrimenti prepa- rate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle opera- zioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, solleva- mento del pelo, calandra- tura, trattamento per impartire stabilità dimen- sionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficia- le, rammendo e slappola- tura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5906 Tessuti gommati, diversi

da quelli della voce 5902: – tessuti a maglia Fabbricazione a partire – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettina- te, né altrimenti prepa- rate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili

56 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 57 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

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(1) (2) (3) o (4)

– altri tessuti di filati Fabbricazione a partire da sintetici contenenti, in materiali chimici peso, più del 90 % di materie tessili – altri Fabbricazione a partire da filati

5907 Altri tessuti impregnati, Fabbricazione a partire da

spalmati o ricoperti; tele filati dipinte per scenari di o teatri, per sfondi di studi o per usi simili Stampa accompagnata da almeno due delle opera- zioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, solleva- mento del pelo, calandra- tura, trattamento per impartire stabilità dimen- sionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficia- le, rammendo e slappola- tura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5908 Lucignoli tessuti, intrec-

ciati o a maglia, di mate- rie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occor- renti per la loro fabbrica- zione, anche impregnate: – reticelle ad incande- Fabbricazione a partire da scenza, impregnate stoffe tubolari a maglia – altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5909–5911 Manufatti tessili per usi industriali: – dischi e corone per Fabbricazione a partire da lucidare, diversi da filati o da cascami di quelli di feltro della tessuti o da stracci della voce 5911 voce 6310

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(1) (2) (3) o (4)

– tessuti feltrati o non, Fabbricazione a partire dei tipi comunemente da58: utilizzati nelle macchi- – filati di cocco, ne per cartiere o per altri usi tecnici, anche – i materiali seguenti: impregnati o spalmati, – filati di politetra- tubolari o senza fine, fluoroetilene59, a catene e/o a trame – filati di poliammide, semplici o multiple, o ritorti e spalmati, a tessitura piana, a impregnati o coperti catene e/o a trame mul- di resina fenolica, tiple della voce 5911 – filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensa- zione di metafeni- lendiammina e di acido isoftalico, – monofilati di polite- trafluoroetilene60, – filati di fibre tessili sintetiche in poli(p- fenilentereftalam- mide), – filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spi- ralati di filati acrilici61, – monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4- cicloesandieta- nolo e di acido isoftalico,

58 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 59 L’uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere. 60 L’uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere. 61 L’uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

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(1) (2) (3) o (4)

– fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali, disconti- nue, non cardate, né pettinate, né altri- menti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili – altri Fabbricazione a partire – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettina- te, né altrimenti prepa- rate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili

capitolo 60 Stoffe a maglia Fabbricazione a partire – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettina- te, né altrimenti prepa- rate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili

capitolo 61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: – ottenuti riunendo Fabbricazione a partire mediante cucitura, o da filati64 65 altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

62 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 63 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 64 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

65 Cfr. la nota introduttiva 6.

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(1) (2) (3) o (4)

– altri Fabbricazione a partire – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettina- te, né altrimenti prepa- rate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili

ex capitolo 62 Indumenti ed accessori di Fabbricazione a partire da abbigliamento, diversi da filati67 68 quelli a maglia, esclusi: ex 6202, Indumenti per donna, Fabbricazione a partire da ex 6204, ragazza e bambini piccoli filati69 ex 6206, (bébés) ed altri accessori o ex 6209 e per vestiario, confezionati ex 6211 per bambini piccoli Fabbricazione a partire da (bébés), ricamati tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto70 ex 6210 e Equipaggiamenti ignifu- Fabbricazione a partire da ex 6216 ghi in tessuto ricoperto di filati71 un foglio di poliestere o alluminizzato Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto72

6213 e 6214 Fazzoletti da naso o da

taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, manti- glie, veli e velette e manufatti simili:

66 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 67 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

68 Cfr. la nota introduttiva 6.

69 Cfr. la nota introduttiva 6.

70 Cfr. la nota introduttiva 6.

71 Cfr. la nota introduttiva 6.

72 Cfr. la nota introduttiva 6.

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(1) (2) (3) o (4)

– ricamati Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi73 74 o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto75 – altri Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi76 77 o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle opera- zioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, solleva- mento del pelo, calandra- tura, trattamento per impartire stabilità dimen- sionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficia- le, rammendo e slappola- tura), a condizione che il valore di tutti i merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6217 Altri accessori di abbi-

gliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamen- to, diversi da quelli della voce 6212

73 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

74 Cfr. la nota introduttiva 6.

75 Cfr. la nota introduttiva 6.

76 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

77 Cfr. la nota introduttiva 6.

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(1) (2) (3) o (4)

– ricamati Fabbricazione a partire da filati78 o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto79 – equipaggiamenti Fabbricazione a partire da ignifughi in tessuto filati80 ricoperto di un foglio o di poliestere alluminiz- zato Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto81 – tessuti di rinforzo per Fabbricazione: colletti e polsini, – a partire da materiali di tagliati qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione a partire da filati82

ex capitolo 63 Altri manufatti tessili Fabbricazione a partire da confezionati; assortimenti; materiali di qualsiasi oggetti da rigattiere e voce, esclusi quelli della stracci, esclusi: stessa voce del prodotto da 6301–6304 Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l’arredamento:

78 Cfr. la nota introduttiva 6.

79 Cfr. la nota introduttiva 6.

80 Cfr. la nota introduttiva 6.

81 Cfr. la nota introduttiva 6.

82 Cfr. la nota introduttiva 6.

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(1) (2) (3) o (4)

– in feltro, non tessuti Fabbricazione a partire – fibre naturali, o – materiali chimici o paste tessili – altri: – ricamati Fabbricazione da filati semplici, grezzi84 85 o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il

40 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi86 87

6305 Sacchi e sacchetti da Fabbricazione a partire

imballaggio da88: – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettina- te, né altrimenti prepa- rate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili

83 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 84 Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

85 Cfr. la nota introduttiva 6.

86 Cfr. la nota introduttiva 6.

87 Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6. 88 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

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(1) (2) (3) o (4)

6306 Copertoni e tende per

l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: – non tessuti Fabbricazione a partire – fibre naturali, o – materiali chimici o paste tessili – altri Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi91 92

6307 Altri manufatti confezio- Fabbricazione in cui il

nati, compresi i modelli di valore di tutti i materiali vestiti utilizzati non ecceda il

40 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

6308 Assortimenti costituiti da Ciascun articolo incorpo-

pezzi di tessuto e di filati, rato nell’assortimento anche con accessori, per deve rispettare le regole la confezione di tappeti, di applicabili qualora non arazzi, di tovaglie o di fosse presentato in assor- tovaglioli ricamati, o di timento. Tuttavia, articoli manufatti tessili simili, in non originari possono imballaggi per la vendita essere incorporati, a al minuto condizione che il loro valore totale non ecceda il

15 % del prezzo franco

fabbrica dell’assortimento

ex capitolo 64 Calzature, ghette ed Fabbricazione a partire da oggetti simili; parti di materiali di qualsiasi questi oggetti, esclusi: voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

89 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

90 Cfr. la nota introduttiva 6.

91 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

92 Cfr. la nota introduttiva 6.

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(1) (2) (3) o (4)

6406 Parti di calzature (com- Fabbricazione a partire da

prese le tomaie fissate a materiali di qualsiasi suole diverse dalle suole voce, esclusi quelli della esterne); suole interne stessa voce del prodotto amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

ex capitolo 65 Cappelli, copricapo ed Fabbricazione a partire da altre acconciature; loro materiali di qualsiasi parti, esclusi: voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

6503 Cappelli, copricapo ed Fabbricazione a partire da

altre acconciature, di filati o da fibre tessili93 feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti

6505 Cappelli, copricapo ed Fabbricazione a partire da

altre acconciature a filati o da fibre tessili94 maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

ex capitolo 66 Ombrelli (da pioggia o da Fabbricazione a partire da sole), ombrelloni, bastoni, materiali di qualsiasi bastoni-sedile, fruste, voce, esclusi quelli della frustini e loro parti, stessa voce del prodotto esclusi:

6601 Ombrelli (da pioggia o da Fabbricazione in cui il

sole), ombrelloni (com- valore di tutti i materiali presi gli ombrelli-bastoni, utilizzati non ecceda il gli ombrelloni da giardino 50 % del prezzo franco e simili) fabbrica del prodotto

capitolo 67 Piume e calugine prepara- Fabbricazione a partire da te e oggetti di piume e di materiali di qualsiasi calugine; fiori artificiali; voce, esclusi quelli della lavori di capelli stessa voce del prodotto

93 Cfr. la nota introduttiva 6.

94 Cfr. la nota introduttiva 6.

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(1) (2) (3) o (4)

ex capitolo 68 Lavori di pietre, gesso, Fabbricazione a partire da cemento, amianto, mica o materiali di qualsiasi materie simili, esclusi: voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 6803 Lavori di ardesia naturale Fabbricazione a partire o agglomerata dall’ardesia lavorata ex 6812 Lavori di amianto; lavori Fabbricazione a partire da di miscele a base di materiali di qualsiasi voce amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

ex 6814 Lavori di mica, compresa Fabbricazione a partire da la mica agglomerata o mica lavorata (compresa ricostituita, anche su la mica agglomerata o supporto di carta, di ricostituita) cartone o di altri materiali

capitolo 69 Prodotti ceramici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 70 Vetro e lavori di vetro, Fabbricazione a partire da esclusi: materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 7003, Vetro con strati non Fabbricazione a partire da ex 7004 e riflettenti materiali della voce 7001 ex 7005

7006 Vetro delle voci 7003,

7004 o 7005, curvato,

smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorni- ciato né combinato con altre materie: – lastre di vetro (substra- Fabbricazione a partire da ti), ricoperte da uno lastre di vetro (substrati) strato di metallo dielet- della voce 7006 trico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII95 – altri Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

95 SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

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7007 Vetro di sicurezza, Fabbricazione a partire da

costituito da vetri tempe- materiali della voce 7001 rati o formati da fogli aderenti fra loro

7008 Vetri isolanti a pareti Fabbricazione a partire da

multiple materiali della voce 7001

7009 Specchi di vetro, anche Fabbricazione a partire da

incorniciati, compresi gli materiali della voce 7001 specchi retrovisivi

7010 Damigiane, bottiglie, Fabbricazione a partire da

boccette, barattoli, vasi, materiali di qualsiasi imballaggi tubolari, voce, esclusi quelli della ampolle ed altri recipienti stessa voce del prodotto per il trasporto o o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di Sfaccettatura di bottiglie e vetro; tappi, coperchi e boccette a condizione che altri dispositivi di chiusu- il valore totale ra, di vetro dell’oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il

50 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

7013 Oggetti di vetro per la Fabbricazione a partire da

tavola, la cucina, la materiali di qualsiasi toletta, l’ufficio, la deco- voce, esclusi quelli della razione degli appartamen- stessa voce del prodotto ti o per usi simili, diversi o dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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(1) (2) (3) o (4)

ex 7019 Lavori di fibre di vetro, Fabbricazione a partire diversi dai filati da: – stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e – lana di vetro

ex capitolo 71 Perle fini o coltivate, Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), materiali di qualsiasi pietre semipreziose (fini) voce, esclusi quelli della o simili, metalli preziosi, stessa voce del prodotto metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minute- rie di fantasia; monete, esclusi: ex 7101 Perle fini o coltivate, Fabbricazione in cui il assortite e infilate tempo- valore di tutti i materiali raneamente per comodità utilizzati non ecceda il di trasporto 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 7102, Pietre preziose (gemme), Fabbricazione a partire da ex 7103 e semipreziose (fini), pietre preziose (gemme), ex 7104 naturali, sintetiche o o semipreziose (fini), non ricostituite, lavorate lavorate 7106, 7108 e Metalli preziosi: – greggi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni – semilavorati o in Fabbricazione a partire da polvere metalli preziosi, greggi ex 7107, Metalli comuni ricoperti Fabbricazione a partire ex 7109 e di metalli preziosi, semi- da metalli comuni ricoper- ex 7111 lavorati ti di metalli preziosi, greggi

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(1) (2) (3) o (4)

7116 Lavori di perle fini o Fabbricazione in cui il

coltivate, di pietre prezio- valore di tutti i materiali se (gemme), di pietre utilizzati non ecceda il semipreziose (fini) o di 50 % del prezzo franco pietre sintetiche o ricosti- fabbrica del prodotto tuite

7117 Minuterie di fantasia Fabbricazione a partire

da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condi- zione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 72 Ghisa, ferro e acciaio, Fabbricazione a partire da esclusi: materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7207 Semiprodotti di ferro o di Fabbricazione a partire da

acciai non legati materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205 da 7208 a 7216 Prodotti laminati piatti, Fabbricazione a partire da vergella o bordione, barre, lingotti o altre forme profilati di ferro o di primarie della voce 7206 acciai non legati

7217 Fili di ferro o di acciai Fabbricazione a partire da

non legati semiprodotti della voce 7207 ex 7218, Semiprodotti, prodotti Fabbricazione a partire da da 7219–7222 laminati piatti, barre, lingotti o altre forme profilati di acciai inossi- primarie della voce 7218 dabili

7223 Fili di acciai inossidabili Fabbricazione a partire da

semiprodotti della voce 7218 ex 7224, Semiprodotti, prodotti Fabbricazione a partire da da 7225–7228 laminati piatti e vergella o lingotti o altre forme bordione, barre e profilati primarie delle voci 7206, in altri acciai legati, barre 7218 o 7224 forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

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(1) (2) (3) o (4)

7229 Fili di altri acciai legati Fabbricazione a partire da

semiprodotti della voce 7224

ex capitolo 73 Lavori di ghisa, ferro o Fabbricazione a partire da acciaio, esclusi: materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 7301 Palancole Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7302 Elementi per la costruzio- Fabbricazione a partire da

ne di strade ferrate, di materiali della voce 7206 ghisa, di ferro o di ac- ciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cusci- netti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissag- gio delle rotaie 7304, 7305 e Tubi e profilati cavi, di Fabbricazione a partire da

7306 ferro o di acciaio materiali delle voci 7206,

7207, 7218 o 7224 ex 7307 Accessori per tubi di Tornitura, trapanatura, acciai inossidabili (ISO alesatura, filettatura, n. X5CrNiMo 1712), sbavatura e sabbiatura di composti di più parti abbozzi fucinati, a condi- zione che il loro valore non ecceda il 35 % el prezzo franco fabbrica del prodotto

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(1) (2) (3) o (4)

7308 Costruzioni e parti di Fabbricazione a partire da

costruzioni (per esempio: materiali di qualsiasi ponti ed elementi di ponti, voce, esclusi quelli della porte di cariche o chiuse, stessa voce del prodotto. torri, piloni, pilastri, Tuttavia, i profilati colonne, ossature, impal- ottenuti per saldatura della cature, tettoie, porte e voce 7301 non possono finestre e loro intelaiature, essere utilizzati stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della vo- ce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni ex 7315 Catene antisdrucciolevoli Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 74 Rame e lavori di rame, Fabbricazione: esclusi: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessavoce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7401 Metalline cuprifere; rame Fabbricazione a partire da

da cementazione (precipi- materiali di qualsiasi tato di rame) voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7402 Rame non raffinato; anodi Fabbricazione a partire da

di rame per affinazione materiali di qualsiasi elettrolitica voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7403 Rame raffinato e leghe di

rame, greggio: – rame raffinato Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

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(1) (2) (3) o (4)

– leghe di rame e rame Fabbricazione a partire da raffinato contenente rame raffinato, grezzo, o altri elementi da cascami e rottami di rame

7404 Cascami ed avanzi di Fabbricazione a partire da

rame materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7405 Leghe madri di rame Fabbricazione a partire da

materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 75 Nichel e lavori di nichel, Fabbricazione: esclusi: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 7501–7503 Metalline di nichel, Fabbricazione a partire da «sinters» di ossidi di materiali di qualsiasi nichel ed altri prodotti voce, esclusi quelli della intermedi della metallur- stessa voce del prodotto gia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel

ex capitolo 76 Alluminio e lavori di Fabbricazione: alluminio, esclusi: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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7601 Alluminio greggio Fabbricazione:

– a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

7602 Cascami ed avanzi di Fabbricazione a partire da

alluminio materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 7616 Lavori di alluminio Fabbricazione: diversi dalle tele metalli- – a partire da materiali che (comprese le tele di qualsiasi voce, continue o senza fine), reti esclusi quelli della e griglie, di fili di allumi- stessavoce del prodot- nio e lamiere o nastri to. Tuttavia, le tele me- spiegati di alluminio talliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di allu- minio e le lamiere o nastri spiegati di allu- minio possono essere utilizzati, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 77 Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato

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ex capitolo 78 Piombo e lavori di piom- Fabbricazione: bo, esclusi: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7801 Piombo greggio:

– piombo raffinato Fabbricazione a partire da piombo d’opera – altro Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati

7802 Cascami ed avanzi di Fabbricazione a partire da

piombo materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 79 Zinco e lavori di zinco, Fabbricazione. esclusi: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7901 Zinco greggio Fabbricazione a partire da

materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati

7902 Cascami ed avanzi di Fabbricazione a partire da

zinco materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

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ex capitolo 80 Stagno e lavori di stagno, Fabbricazione: esclusi: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8001 Stagno greggio Fabbricazione a partire da

materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati

8002 e 8007 Cascami ed avanzi di Fabbricazione a partire da

stagno; altri lavori di materiali di qualsiasi stagno voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 81 Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: – altri metalli comuni, Fabbricazione in cui il lavorati; lavori di valore di tutti i materiali queste materie della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 82 Utensili e utensileria; Fabbricazione a partire da oggetti di coltelleria e materiali di qualsiasi posateria da tavola, di voce, esclusi quelli della metalli comuni; parti di stessa voce del prodotto questi oggetti di metalli comuni, esclusi:

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8206 Utensili compresi in Fabbricazione a partire da

almeno due delle voci materiali di qualsiasi da 8202 a 8205, condizio- voce, esclusi quelli nati in assortimenti per la dellevoci da 8202–8205. vendita al minuto Tuttavia, utensili delle voci da 8202–8205 possono essere incorpora- ti, a condizione che il loro valore totale non ecceda il

15 % del prezzo franco

fabbrica dell’assortimento

8207 Utensili intercambiabili Fabbricazione:

per utensileria a mano, – a partire da materiali di anche meccanica o per qualsiasi voce, esclusi macchine utensili (per quelli della stessa voce esempio: per imbutire, del prodotto, e stampare, punzonare, maschiare, filettare, – in cui il valore di tutti i forare, alesare, scanalare, materiali utilizzati non fresare, tornire, avvitare) ecceda il 40 % del comprese le filiere per prezzo franco fabbrica trafilare o estrudere i del prodotto metalli, nonché gli utensi- li di perforazione o di sondaggio

8208 Coltelli e lame trancianti Fabbricazione:

per macchine o apparec- – a partire da materiali di chi meccanici qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8211 Coltelli (diversi da quelli Fabbricazione a partire da della voce 8208), a lama materiali di qualsiasi tranciante o dentata, voce, esclusi quelli della compresi i roncoli chiudi- stessa voce del prodotto. bili Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

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8214 Altri oggetti di coltelleria Fabbricazione a partire da

(per esempio: tosatrici, materiali di qualsiasi fenditoi, coltellacci, scuri voce, esclusi quelli della da macellaio o da cucina e stessa voce del prodotto. tagliacarte); utensili ed Tuttavia, i manici di assortimenti di utensili per metalli comuni possono manicure o pedicure essere utilizzati (comprese le lime da unghie)

8215 Cucchiai, forchette, Fabbricazione a partire da

mestoli, schiumarole, materiali di qualsiasi palette da torta, coltelli voce, esclusi quelli della speciali da pesce o da stessa voce del prodotto. burro, pinze da zucchero e Tuttavia, i manici di oggetti simili metalli comuni possono essere utilizzati

ex capitolo 83 Lavori diversi di metalli Fabbricazione a partire comuni esclusi: da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 8302 Altre guarnizioni, ferra- Fabbricazione a partire da menta ed oggetti simili materiali di qualsiasi per edifici, e congegni di voce, esclusi quelli della chiusura automatica per stessa voce del prodotto. porte Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8306 Statuette ed altri oggetti di Fabbricazione a partire da ornamento per interni, di materiali di qualsiasi metalli comuni voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condi- zione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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ex capitolo 84 Reattori nucleari, caldaie, Fabbricazione: Fabbricazione in cui il macchine, apparecchi e – a partire da materiali valore di tutti i mate- congegni meccanici; parti di qualsiasi voce, riali utilizzati non di queste macchine o esclusi quelli della ecceda il 30 % del apparecchi, esclusi: stessa voce del pro- prezzo franco fabbrica dotto, e del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8401 Elementi combustibili per Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il reattori nucleari da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- voce, esclusi quelli della riali utilizzati non stessa voce del ecceda il 30 % del prodotto96 prezzo franco fabbrica del prodotto

8402 Caldaie a vapore (genera- Fabbricazione: Fabbricazione in cui il

tori di vapore), diverse – a partire da materiali valore di tutti i mate- dalle caldaie per il riscal- di qualsiasi voce, riali utilizzati non damento centrale costruite esclusi quelli della ecceda il 25 % del per produrre contempo- stessa voce del pro- prezzo franco fabbrica raneamente acqua calda e dotto, e del prodotto vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua – in cui il valore di tutti i surriscaldata» materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica el prodotto 8403 e ex 8404 Caldaie per il riscalda- Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il mento centrale, diverse da da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- quelle della voce 8402 e voce, esclusi quelli delle riali utilizzati non apparecchi ausiliari per voci 8403 e 8404 ecceda il 40 % del caldaie per il riscalda- prezzo franco fabbrica mento del prodotto

8406 Turbine a vapore Fabbricazione in cui il

valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il

40 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

8407 Motori a pistone alternati- Fabbricazione in cui il

vo o rotativo, con accen- valore di tutti i materiali sione a scintilla (motori a utilizzati non ecceda il scoppio) 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

96 Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

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8408 Motori a pistone, con Fabbricazione in cui il

accensione per compres- valore di tutti i materiali sione (motori diesel o utilizzati non ecceda il semidiesel) 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8409 Parti riconoscibili come Fabbricazione in cui il

destinate, esclusivamente valore di tutti i materiali o principalmente, ai utilizzati non ecceda il motori delle voci 8407 40 % del prezzo franco o 8408 fabbrica del prodotto

8411 Turboreattori, turbopro- Fabbricazione: Fabbricazione in cui il

pulsori e altre turbine a – a partire da materiali valore di tutti i mate- gas di qualsiasi voce, riali utilizzati non esclusi quelli della ecceda il 25 % del stessa voce del pro- prezzo franco fabbrica dotto, e del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8412 Altri motori e macchine Fabbricazione in cui il

motrici valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il

40 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto ex 8413 Pompe volumetriche Fabbricazione: Fabbricazione in cui il rotative – a partire da materiali valore di tutti i mate- di qualsiasi voce, riali utilizzati non esclusi quelli della ecceda il 25 % del stessa voce del pro- prezzo franco fabbrica dotto, e del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8414 Ventilatori e simili, per Fabbricazione: Fabbricazione in cui il usi industriali – a partire da materiali valore di tutti i mate- di qualsiasi voce, riali utilizzati non esclusi quelli della ecceda il 25 % del stessa voce del pro- prezzo franco fabbrica dotto, e del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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8415 Macchine ed apparecchi Fabbricazione in cui il

per il condizionamento valore di tutti i materiali dell’aria, comprendenti un utilizzati non ecceda il ventilatore a motore e dei 40 % del prezzo franco dispositivi atti a modifica- fabbrica del prodotto re la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrome- trico non è regolabile separatamente

8418 Frigoriferi, congelatori- Fabbricazione: Fabbricazione in cui il

conservatori ed altro – a partire da materiali valore di tutti i mate- materiale, altre macchine di qualsiasi voce, riali utilizzati non ed apparecchi per la esclusi quelli della ecceda il 25 % del produzione del freddo, stessa voce del pro- prezzo franco fabbrica con attrezzatura elettrica o dotto, del prodotto di altre specie; pompe di calore diverse dalle – in cui il valore di tutti i macchine ed apparecchi materiali utilizzati non per il condizionamento ecceda il 40 % del dell’aria della voce 8415 prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i mate- riali originari utilizzati ex 8419 Macchine per l’industria Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il del legno, della pasta per – il valore di tutti i valore di tutti i mate- carta, della carta e del materiali utilizzati non riali utilizzati non cartone ecceda il 40 % del ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prodotto – entro il predetto limite, il valore di tutti i mate- riali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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8420 Calandre e laminatoi, Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il

diversi da quelli per i – il valore di tutti i valore di tutti i mate- metalli o per il vetro, materiali utilizzati non riali utilizzati non e cilindri per dette mac- ecceda il 40 % del ecceda il 30 % del chine prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prodotto – entro il predetto limite, il valore di tutti i mate- riali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8423 Apparecchi e strumenti Fabbricazione: Fabbricazione in cui il

per pesare, comprese le – a a partire da materiali valore di tutti i mate- basculle e le bilance per di qualsiasi voce, riali utilizzati non verificare i pezzi fabbrica- esclusi quelli della ecceda il 25 % del ti, ma escluse le bilance stessa voce del pro- prezzo franco fabbrica sensibili ad un peso di dotto, e del prodotto

5 cg o meno; pesi per

qualsiasi bilancia – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8425–8428 Macchine ed apparecchi Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il di sollevamento, di – il valore di tutti i valore di tutti i mate- movimentazione, di carico materiali utilizzati non riali utilizzati non o di scarico ecceda il 40 % del ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prodotto – entro il predetto limite, il valore di tutti i mate- riali della voce 8431 utilizzati non ecceda il

10 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

8429 Apripista (bulldozers,

angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici- spalatrici, compattatori e rulli compressori, semo- venti: – rulli compressori Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il

40 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

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– altri Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il – il valore di tutti i valore di tutti i mate- materiali utilizzati non riali utilizzati non ecceda il 40 % del ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prodotto – entro il predetto limite, il valore di tutti i mate- riali della voce 8431 utilizzati non ecceda il

10 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

8430 Altre macchine ed appa- Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il

recchi per lo sterramento, – il valore di tutti i valore di tutti i mate- il livellamento, lo spia- materiali utilizzati non riali utilizzati non namento, la escavazione, ecceda il 40 % del ecceda il 30 % del per rendere compatto il prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica terreno, l’estrazione o la del prodotto, e del prodotto perforazione della terra, dei minerali o dei minerali – entro il predetto limite, metalliferi, battipali e il valore di tutti i mate- macchine per l’estrazione riali della voce 8431 dei pali, spazzaneve utilizzati non ecceda il

10 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto ex 8431 Parti riconoscibili come Fabbricazione in cui il destinate esclusivamente valore di tutti i materiali o principalmente, ai rulli utilizzati non ecceda il compressori 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8439 Macchine ed apparecchi Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il

per la fabbricazione della – il valore di tutti i valore di tutti i mate- pasta di materie fibrose materiali utilizzati non riali utilizzati non cellulosiche o per la ecceda il 40 % del ecceda il 30 % del fabbricazione o la finitura prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica della carta o del cartone del prodotto, e del prodotto – entro il predetto limite, il valore di tutti i mate- riali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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8441 Altre macchine ed appa- Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il

recchi per la lavorazione – il valore di tutti i valore di tutti i mate- della pasta per carta, della materiali utilizzati non riali utilizzati non carta o del cartone, ecceda il 40 % del ecceda il 30 % del comprese le tagliatrici di prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica ogni tipo del prodotto, e del prodotto – entro il predetto limite, il valore di tutti i mate- riali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8444–8447 Macchine per l’industria Fabbricazione in cui il tessile delle voci da 8444 valore di tutti i materiali a 8447 utilizzati non ecceda il

40 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto ex 8448 Macchine ed apparecchi Fabbricazione in cui il ausiliari per le macchine valore di tutti i materiali delle voci 8444 e 8445 utilizzati non ecceda il

40 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

8452 Macchine per cucire,

escluse le macchine per cucire i fogli della vo- ce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per mac- chine per cucire; aghi per macchine per cucire: – macchine per cucire Fabbricazione in cui: unicamente con punto – il valore di tutti i annodato la cui testa materiali utilizzati non pesa al massimo 16 kg ecceda il 40 % del senza motore o 17 kg prezzo franco fabbrica con il motore del prodotto, – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il mon- taggio della testa (sen- za motore) non deve eccedere il valore di tutti i materiali origina- ri utilizzati, e

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– il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell’uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari – altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il

40 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto da 8456 a 8466 Macchine utensili, appa- Fabbricazione in cui il recchi (loro parti di valore di tutti i materiali ricambio ed accessori) utilizzati non ecceda il delle voci da 8456 a 8466 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8469 a 8472 Macchine per ufficio (ad Fabbricazione in cui il esempio, macchine da valore di tutti i materiali scrivere, macchine calco- utilizzati non ecceda il latrici, macchine automa- 40 % del prezzo franco tiche per l’elaborazione di fabbrica del prodotto dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

8480 Staffe per fonderia; Fabbricazione in cui il

piastre di fondo per valore di tutti i materiali forme; modelli per forme; utilizzati non ecceda il forme per i metalli (diver- 50 % del prezzo franco si dalle lingotterie), i fabbrica del prodotto carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

8482 Cuscinetti a rotolamento, Fabbricazione: Fabbricazione in cui il

a sfere, a cilindri, a rulli o – a partire da materiali valore di tutti i mate- ad aghi (a rullini) di qualsiasi voce, riali utilizzati non esclusi quelli della ecceda il 25 % del stessa voce del pro- prezzo franco fabbrica dotto, e del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484 Guarnizioni metalloplasti- Fabbricazione in cui il

che; serie o assortimenti valore di tutti i materiali di guarnizioni di compo- utilizzati non ecceda il sizione diversa, presentati 40 % del prezzo franco in involucri, buste o fabbrica del prodotto imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

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8485 Parti di macchine o di Fabbricazione in cui il

apparecchi non nominate valore di tutti i materiali né comprese altrove in utilizzati non ecceda il questo capitolo, non 40 % del prezzo franco aventi congiunzioni fabbrica del prodotto elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgi- menti, contatti o altre caratteristiche elettriche

ex capitolo 85 Macchine elettriche, Fabbricazione: Fabbricazione in cui il apparecchi e materiale – a partire da materiali valore di tutti i mate- elettrico e loro parti; di qualsiasi voce, riali utilizzati non apparecchi per la registra- esclusi quelli della ecceda il 30 % del zione o la riproduzione stessa voce del pro- prezzo franco fabbrica del suono, apparecchi per dotto, e del prodotto la registrazione o la riproduzione delle imma- – in cui il valore di tutti i gini e del suono per la materiali utilizzati non televisione, e parti ed ecceda il 40 % del accessori di questi appa- prezzo franco fabbrica recchi, esclusi: del prodotto

8501 Motori e generatori Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il

elettrici, esclusi i gruppi – il valore di tutti i valore di tutti i mate- elettrogeni materiali utilizzati non riali utilizzati non ecceda il 40 % del ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prodotto – entro il predetto limite, il valore di tutti i mate- riali della voce 8503 utilizzati non ecceda il

10 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

8502 Gruppi elettrogeni e Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il

convertitori rotanti – il valore di tutti i valore di tutti i mate- elettrici materiali utilizzati non riali utilizzati non ecceda il 40 % del ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prodotto – entro il predetto limite, il valore di tutti i mate- riali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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ex 8504 Unità di alimentazione Fabbricazione in cui il elettrica del tipo utilizzatovalore di tutti i materiali con le macchine automa- utilizzati non ecceda il tiche per l’elaborazione 40 % del prezzo franco dell’informazione fabbrica del prodotto ex 8518 Microfoni e loro supporti; Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il altoparlanti, anche monta- – il valore di tutti i valore di tutti i mate- ti nelle loro casse acusti- materiali utilizzati non riali utilizzati non che; amplificatori elettrici ecceda il 40 % del ecceda il 25 % del ad audiofrequenza; prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica apparecchi elettrici di del prodotto, e del prodotto amplificazione del suono – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i mate- riali originari utilizzati

8519 Giradischi, elettrofoni, Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il

lettori di cassette ed altri – il valore di tutti i valore di tutti i mate- apparecchi per la riprodu- materiali utilizzati non riali utilizzati non zione del suono senza ecceda il 40 % del ecceda il 30 % del dispositivo incorporato prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica per la registrazione del del prodotto, e del prodotto suono – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i mate- riali originari utilizzati

8520 Magnetofoni ed altri Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il

apparecchi per la registra- – il valore di tutti i valore di tutti i mate- zione del suono, anche materiali utilizzati non riali utilizzati non con dispositivo incorpora- ecceda il 40 % del ecceda il 30 % del to per la riproduzione del prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica suono del prodotto, e del prodotto – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i mate- riali originari utilizzati

8521 Apparecchi per la video- Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il

registrazione o la videori- – il valore di tutti i valore di tutti i mate- produzione, anche incor- materiali utilizzati non riali utilizzati non poranti un ricevitore di ecceda il 40 % del ecceda il 30 % del segnali videofonici prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prodotto – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i mate- riali originari utilizzati

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8522 Parti ed accessori ricono- Fabbricazione in cui il

scibili come destinati, valore di tutti i materiali esclusivamente o princi- utilizzati non eccedail palmente, agli apparecchi 40 % del prezzo franco delle voci da 8519 a 8521 fabbrica del prodotto

8523 Supporti preparati per la Fabbricazione in cui il

registrazione del suono o valore di tutti i materiali per simili registrazioni, utilizzati non ecceda il ma non registrati, 40 % del prezzo franco diversi dai prodotti del fabbrica del prodotto capitolo 37

8524 Dischi, nastri ed altri

supporti per la registra- zione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galva- niche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: – matrici e forme galva- Fabbricazione in cui il niche per la fabbrica- valore di tutti i materiali zione di dischi utilizzati non ecceda il

40 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il – il valore di tutti i valore di tutti i mate- materiali utilizzati non riali utilizzati non ecceda il 40 % del ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prodotto – entro il predetto limite, il valore di tutti i mate- riali della voce 8523 utilizzati non ecceda il

10 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

8525 Apparecchi trasmittenti Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il

per la radiotelefonia, la – il valore di tutti i valore di tutti i mate- radiotelegrafia, la radio- materiali utilizzati non riali utilizzati non diffusione o la televisione, ecceda il 40 % del ecceda il 25 % del anche muniti di un appa- prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica recchio ricevente o di un del prodotto, e del prodotto apparecchio per la regi- strazione o la riproduzio- – il valore di tutti i ne del suono; telecamere; materiali non originari videoapparecchi per la utilizzati non ecceda il presa di immagini fisse e valore di tutti i mate- altri «camescopes»; riali originari utilizzati apparecchi fotografici numerici

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8526 Apparecchi di radiorile- Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il

vamento e di radioscan- – il valore di tutti i valore di tutti i mate- daglio (radar), apparecchi materiali utilizzati non riali utilizzati non di radionavigazione ed ecceda il 40 % del ecceda il 25 % del apparecchi di radiotele- prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica comando del prodotto, e del prodotto – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i mate- riali originari utilizzati

8527 Apparecchi riceventi per Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il

la radiotelefonia, la – il valore di tutti i valore di tutti i mate- radiotelegrafia o la materiali utilizzati non riali utilizzati non radiodiffusione, anche ecceda il 40 % del ecceda il 25 % del combinati, in uno stesso prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica involucro, con un appa- del prodotto, e del prodotto recchio per la registrazio- ne o la riproduzione del – il valore di tutti i suono o con un apparec- materiali non originari chio di orologeria utilizzati non ecceda il valore di tutti i mate- riali originari utilizzati

8528 Apparecchi riceventi per Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il

la televisione, anche – il valore di tutti i valore di tutti i mate- incorporanti un apparec- materiali utilizzati non riali utilizzati non chio ricevente per la ecceda il 40 % del ecceda il 25 % del radiodiffusione o la prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica registrazione o la riprodu- del prodotto, e del prodotto zione del suono o di immagini; televisori a – il valore di tutti i circuito chiuso (videomo- materiali non originari nitor e videoproiettori) utilizzati non ecceda il valore di tutti i mate- riali originari utilizzati

8529 Parti riconoscibili come

destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: – riconoscibili come Fabbricazione in cui il destinate esclusiva- valore di tutti i materiali mente o principalmente utilizzati non ecceda il agli apparecchi per la 40 % del prezzo franco registrazione o la ripro- fabbrica del prodotto duzione videofonici

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– altre Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il – il valore di tutti i valore di tutti i mate- materiali utilizzati non riali utilizzati non ecceda il 40 % del ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prodotto – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i mate- riali originari utilizzati

8535 e 8536 Apparecchi per Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il

l’interruzione, il seziona- – il valore di tutti i valore di tutti i mate- mento, la protezione, la materiali utilizzati non riali utilizzati non diramazione, l’allac- ecceda il 40 % del ecceda il 30 % del ciamento o il collega- prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica mento dei circuiti elettrici del prodotto, e del prodotto – entro il predetto limite, il valore di tutti i mate- riali della voce 8538 utilizzati non ecceda il

10 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

8537 Quadri, pannelli, mensole, Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il

banchi, armadi ed altri – il valore di tutti i valore di tutti i mate- supporti provvisti di vari materiali utilizzati non riali utilizzati non apparecchi delle vo- ecceda il 40 % del ecceda il 30 % del ci 8535 o 8536 per il prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica comando o la distribuzio- del prodotto, e del prodotto ne elettrica, anche incor- poranti strumenti o – entro il predetto limite, apparecchi del capito- il valore di tutti i mate- lo 90, e apparecchi di riali della voce 8538 comando numerico, utilizzati non ecceda il diversi dagli apparecchi di 10 % del prezzo franco commutazione della fabbrica del prodotto voce 8517 ex 8541 Diodi, transistori e simili Fabbricazione: Fabbricazione in cui il dispositivi a semicondut- – a partire da materiali valore di tutti i mate- tore, esclusi i dischi di qualsiasi voce, riali utilizzati non (wafers) non ancora esclusi quelli della ecceda il 25 % del tagliati in microplacchette stessa voce del pro- prezzo franco fabbrica dotto, e del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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8542 Circuiti integrati e micro-

assiemaggi elettronici: – circuiti integrati Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il monolitici – il valore di tutti i valore di tutti i mate- materiali utilizzati non riali utilizzati non ecceda il 40 % del ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prodotto – entro il predetto limite, il valore di tutti i mate- riali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semicon- duttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli Articoli 3 e 4 – altri Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il – il valore di tutti i valore di tutti i mate- materiali utilizzati non riali utilizzati non ecceda il 40 % del ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prodotto – entro il predetto limite, il valore di tutti i mate- riali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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8544 Fili, cavi (compresi i cavi Fabbricazione in cui il

coassiali), ed altri condut- valore di tutti i materiali tori isolati per l’elettricità utilizzati non ecceda il (anche laccati od ossidati 40 % del prezzo franco anodicamente), muniti o fabbrica del prodotto meno di pezzi di congiun- zione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

8545 Elettrodi di carbone, Fabbricazione in cui il

spazzole di carbone, valore di tutti i materiali carboni per lampade o per utilizzati non ecceda il pile ed altri oggetti di 40 % del prezzo franco grafite o di altro carbonio, fabbrica del prodotto con o senza metallo, per usi elettrici

8546 Isolatori per l’elettricità, Fabbricazione in cui il

di qualsiasi materia valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il

40 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

8547 Pezzi isolanti interamente Fabbricazione in cui il

di materie isolanti o con valore di tutti i materiali semplici parti metalliche utilizzati non ecceda il di congiunzione (per 40 % del prezzo franco esempio: boccole a vite) fabbrica del prodotto annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati interna- mente

8548 Cascami ed avanzi di pile, Fabbricazione in cui il

di batterie di pile e di valore di tutti i materiali accumulatori elettrici; pile utilizzati non ecceda il e batterie di pile elettriche 40 % del prezzo franco fuori uso e accumulatori fabbrica del prodotto elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

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ex capitolo 86 Veicoli e materiale per Fabbricazione in cui il strade ferrate o simili e valore di tutti i materiali loro parti; apparecchi utilizzati non eccedail meccanici (compresi 40 % del prezzo franco quelli elettromeccanici) di fabbrica del prodotto segnalazione per vie di comunicazione, esclusi:

8608 Materiale fisso per strade Fabbricazione: Fabbricazione in cui il

ferrate o simili; apparec- – a partire da materiali valore di tutti i mate- chi meccanici (compresi di qualsiasi voce, riali utilizzati non quelli elettromeccanici) di esclusi quelli della ecceda il 30 % del segnalazione, di sicurez- stessa voce del pro- prezzo franco fabbrica za, di controllo o di dotto, e del prodotto comando per strade ferrate o simili, reti – in cui il valore di tutti i stradali o fluviali, aree di materiali utilizzati non parcheggio, installazioni ecceda il 40 % del portuali o aerodromi; prezzo franco fabbrica loro parti del prodotto

ex capitolo 87 Vetture automobili, Fabbricazione in cui il trattori, velocipedi, valore di tutti i materiali motocicli ed altri veicoli utilizzati non ecceda il terrestri, loro parti ed 40 % del prezzo franco accessori, esclusi: fabbrica del prodotto

8709 Autocarrelli non muniti di Fabbricazione: Fabbricazione in cui il

un dispositivo di solleva- – a partire da materiali valore di tutti i mate- mento, dei tipi utilizzati di qualsiasi voce, riali utilizzati non negli stabilimenti, nei esclusi quelli della ecceda il 30 % del depositi, nei porti o negli stessa voce del pro- prezzo franco fabbrica aeroporti, per il trasporto dotto, e del prodotto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi – in cui il valore di tutti i utilizzati nelle stazioni; materiali utilizzati non loro parti ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8710 Carri da combattimento e Fabbricazione: Fabbricazione in cui il

autoblinde, anche armati; – a partire da materiali valore di tutti i mate- loro parti di qualsiasi voce, riali utilizzati non esclusi quelli della ecceda il 30 % del stessa voce del pro- prezzo franco fabbrica dotto, e del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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8711 Motocicli (compresi i

ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»): – con motore a pistone alternativo di cilindrata: – inferiore o uguale Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il a 50 cm3 – il valore di tutti i valore di tutti i mate- materiali utilizzati non riali utilizzati non ecceda il 40 % del ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prodotto – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i mate- riali originari utilizzati – superiore a 50 cm3 Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il – il valore di tutti i valore di tutti i mate- materiali utilizzati non riali utilizzati non ecceda il 40 % del ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prodotto – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i mate- riali originari utilizzati – altri Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il – il valore di tutti i valore di tutti i mate- materiali utilizzati non riali utilizzati non ecceda il 40 % del ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prodotto – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i mate- riali originari utilizzati ex 8712 Biciclette senza cuscinetti Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il a sfere da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- voce, esclusi quelli della riali utilizzati non voce 8714 ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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8715 Carrozzine, passeggini e Fabbricazione: Fabbricazione in cui il

veicoli simili per il – a partire da materiali di valore di tutti i mate- trasporto dei bambini, e qualsiasi voce, esclusi riali utilizzati non loro parti quelli della stessa voce ecceda il 30 % del del prodotto, e prezzo franco fabbrica del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8716 Rimorchi e semirimorchi Fabbricazione: Fabbricazione in cui il

per qualsiasi veicolo; altri – a partire da materiali di valore di tutti i mate- veicoli non automobili; qualsiasi voce, esclusi riali utilizzati non loro parti quelli della stessa voce ecceda il 30 % del del prodotto, e prezzo franco fabbrica del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fab- brica del prodotto

ex capitolo 88 Navigazione aerea o Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il spaziale, esclusi: da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- voce, esclusi quelli della riali utilizzati non stessa voce del prodotto ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8804 Rotochutes Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- voce, compresi gli altri riali utilizzati non materiali della voce 8804 ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805 Apparecchi e dispositivi Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il

per il lancio di veicoli da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- aerei; apparecchi e dispo- voce, esclusi quelli della riali utilizzati non sitivi per l’appontaggio di stessa voce del prodotto ecceda il 30 % del veicoli aerei e apparecchi prezzo franco fabbrica e dispositivi simili; del prodotto apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

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capitolo 89 Navigazione marittima o Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il fluviale da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- voce, esclusi quelli della riali utilizzati non stessa voce del prodotto. ecceda il 40 % del Tuttavia, gli scafi della prezzo franco fabbrica voce 8906 non possono del prodotto essere utilizzati

ex capitolo 90 Strumenti ed apparecchi Fabbricazione: Fabbricazione in cui il di ottica, per fotografia e – a partire da materiali valore di tutti i mate- per cinematografia, di di qualsiasi voce, riali utilizzati non misura, di controllo o di esclusi quelli della ecceda il 30 % del precisione; strumenti ed stessa voce del pro- prezzo franco fabbrica apparecchi medico- dotto, e del prodotto chirurgici; parti ed acces- sori di questi strumenti o – in cui il valore di tutti i apparecchi, esclusi: materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001 Fibre ottiche e fasci di Fabbricazione in cui il

fibre ottiche; cavi di fibre valore di tutti i materiali ottiche diversi da quelli utilizzati non ecceda il della voce 8544; materie 40 % del prezzo franco polarizzanti in fogli o in fabbrica del prodotto lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contat- to), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

9002 Lenti, prismi, specchi ed Fabbricazione in cui il

altri elementi di ottica di valore di tutti i materiali qualsiasi materia, montati, utilizzati non ecceda il per strumenti o apparec- 40 % del prezzo franco chi, diversi da quelli di fabbrica del prodotto vetro non lavorato ottica- mente

9004 Occhiali (correttivi, Fabbricazione in cui il

protettivi o altri) ed valore di tutti i materiali oggetti simili utilizzati non ecceda il

40 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

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ex 9005 Binocoli, cannocchiali, Fabbricazione: Fabbricazione in cui il telescopi ottici e loro – a partire da materiali valore di tutti i mate- sostegni di qualsiasi voce, riali utilizzati non esclusi quelli della ecceda il 30 % del stessa voce del pro- prezzo franco fabbrica dotto, del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i mate- riali originari utilizzati ex 9006 Apparecchi fotografici; Fabbricazione: Fabbricazione in cui il apparecchi e dispositivi, – a partire da materiali valore di tutti i mate- compresi le lampade e di qualsiasi voce, riali utilizzati non tubi, per la produzione di esclusi quelli della ecceda il 30 % del lampi di luce in fotogra- stessa voce del pro- prezzo franco fabbrica fia, esclusi le lampade e dotto, e del prodotto tubi a sistema elettrico di accensione – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i mate- riali originari utilizzati

9007 Cineprese e proiettori Fabbricazione: Fabbricazione in cui il

cinematografici, anche – a partire da materiali valore di tutti i mate- muniti di dispositivi per la di qualsiasi voce, riali utilizzati non registrazione o la riprodu- esclusi quelli della ecceda il 30 % del zione del suono stessa voce del pro- prezzo franco fabbrica dotto, del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i mate- riali originari utilizzati

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9011 Microscopi ottici, com- Fabbricazione: Fabbricazione in cui il

presi quelli per la fotomi-– a partire da materiali valore di tutti i mate- crografia, la cinefotomi- di qualsiasi voce, riali utilizzati non crografia o la esclusi quelli della ecceda il 30 % del microproiezione stessa voce del pro- prezzo franco fabbrica dotto, del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i mate- riali originari utilizzati ex 9014 Altri strumenti ed appa- Fabbricazione in cui il recchi di navigazione valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il

40 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

9015 Strumenti ed apparecchi Fabbricazione in cui il

di geodesia, topografia, valore di tutti i materiali agrimensura, livellazione, utilizzati non ecceda il fotogrammetria, idrogra- 40 % del prezzo franco fia, oceanografia, idrolo- fabbrica del prodotto gia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

9016 Bilance sensibili ad un Fabbricazione in cui il

peso di 5 cg o meno, con valore di tutti i materiali o senza pesi utilizzati non ecceda il

40 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

9017 Strumenti da disegno, per Fabbricazione in cui il

tracciare o per calcolo valore di tutti i materiali (per esempio: macchine utilizzati non ecceda il per disegnare, pantografi, 40 % del prezzo franco rapportatori, scatole di fabbrica del prodotto compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l’impiego manuale (per esempio: metri, microme- tri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

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9018 Strumenti ed apparecchi

per la medicina, la chirur- gia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elet- tromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: – poltrone per gabinetti Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il da dentista, munite di da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- strumenti o di sputac- voce, compresi gli altri riali utilizzati non chiera materiali della voce 9018 ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione: Fabbricazione in cui il – a partire da materiali valore di tutti i mate- di qualsiasi voce, riali utilizzati non esclusi quelli della ecceda il 25 % del stessa voce del pro- prezzo franco fabbrica dotto, e del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9019 Apparecchi di meccanote- Fabbricazione: Fabbricazione in cui il

rapia; apparecchi per – a partire da materiali valore di tutti i mate- massaggio; apparecchi di di qualsiasi voce, riali utilizzati non psicotecnica; apparecchi esclusi quelli della ecceda il 25 % del di ozonoterapia, di ossi- stessa voce del pro- prezzo franco fabbrica genoterapia, di aerosolte- dotto, e del prodotto rapia, apparecchi respira- tori di rianimazione ed – in cui il valore di tutti i altri apparecchi di terapia materiali utilizzati non respiratoria ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9020 Altri apparecchi respirato- Fabbricazione: Fabbricazione in cui il

ri e maschere antigas, – a partire da materiali valore di tutti i mate- escluse le maschere di di qualsiasi voce, riali utilizzati non protezione prive del esclusi quelli della ecceda il 25 % del meccanismo e stessa voce del pro- prezzo franco fabbrica dell’elemento filtrante dotto, e del prodotto amovibile – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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9024 Macchine ed apparecchi Fabbricazione in cui il

per prove di durezza, di valore di tutti i materiali trazione, di compressione, utilizzati non ecceda il di elasticità o di altre 40 % del prezzo franco proprietà meccaniche dei fabbrica del prodotto materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

9025 Densimetri, aerometri, Fabbricazione in cui il

pesaliquidi e strumenti valore di tutti i materiali simili a galleggiamento, utilizzati non ecceda il termometri, pirometri, 40 % del prezzo franco barometri, igrometri e fabbrica del prodotto psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

9026 Strumenti ed apparecchi Fabbricazione in cui il

di misura o di controllo valore di tutti i materiali della portata, del livello, utilizzati non ecceda il della pressione o di altre 40 % del prezzo franco caratteristiche variabili fabbrica del prodotto dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparec- chi delle voci 9014, 9015,

9028 o 9032

9027 Strumenti ed apparecchi Fabbricazione in cui il

per analisi fisiche o valore di tutti i materiali chimiche (per esempio: utilizzati non ecceda il polarimetri, rifrattometri, 40 % del prezzo franco spettrometri, analizzatori fabbrica del prodotto di gas o di fumi); stru- menti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

9028 Contatori di gas, di liquidi

o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:

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– parti ed accessori Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il

40 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il – il valore di tutti i valore di tutti i mate- materiali utilizzati non riali utilizzati non ecceda il 40 % del ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prodotto – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i mate- riali originari utilizzati

9029 Altri contatori [per Fabbricazione in cui il

esempio: contagiri, valore di tutti i materiali contatori di produzione, utilizzati non ecceda il tassametri, totalizzatore 40 % del prezzo franco del cammino percorso fabbrica del prodotto (contachilometri), pedo- metri]; indicatori di velo- cità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

9030 Oscilloscopi, analizzatori Fabbricazione in cui il

di spettro ed altri strumen- valore di tutti i materiali ti ed apparecchi per la utilizzati non ecceda il misura o il controllo di 40 % del prezzo franco grandezze elettriche; fabbrica del prodotto strumenti ed apparecchi per la misura o la rileva- zione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

9031 Strumenti, apparecchi e Fabbricazione in cui il

macchine di misura o di valore di tutti i materiali controllo, non nominati né utilizzati non ecceda il compresi altrove in questo 40 % del prezzo franco capitolo; proiettori di fabbrica del prodotto profili

9032 Strumenti ed apparecchi Fabbricazione in cui il

di regolazione o di con- valore di tutti i materiali trollo automatici utilizzati non ecceda il

40 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

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9033 Parti ed accessori non Fabbricazione in cui il

nominati né compresi valore di tutti i materiali altrove in questo capitolo, utilizzati non ecceda il di macchine, apparecchi, 40 % del prezzo franco strumenti od oggetti del fabbrica del prodotto capitolo 90

ex capitolo 91 Orologeria, esclusi: Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il

40 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

9105 Sveglie, pendole, orologi Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il

e simili apparecchi di – il valore di tutti i valore di tutti i mate- orologeria, con movimen- materiali utilizzati non riali utilizzati non to diverso da quello degli ecceda il 40 % del ecceda il 30 % del orologi tascabili prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prodotto – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i mate- riali originari utilizzati

9109 Movimenti di orologeria, Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il

completi e montati, – il valore di tutti i valore di tutti i mate- diversi da quelli degli materiali utilizzati non riali utilizzati non orologi tascabili ecceda il 40 % del ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica del prodotto, e del prodotto – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i mate- riali originari utilizzati

9110 Movimenti di orologeria Fabbricazione in cui: Fabbricazione in cui il

completi, non montati o – il valore di tutti i valore di tutti i mate- parzialmente montati materiali utilizzati non riali utilizzati non (chablons); movimenti di ecceda il 40 % del ecceda il 30 % del orologeria incompleti, prezzo franco fabbrica prezzo franco fabbrica montati; sbozzi di movi- del prodotto, e del prodotto menti di orologeria – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1) (2) (3) o (4)

9111 Casse per orologi delle Fabbricazione: Fabbricazione in cui il

voci 9101 o 9102 e loro – a partire da materiali valore di tutti i mate- parti di qualsiasi voce, riali utilizzati non esclusi quelli della ecceda il 30 % del stessa voce del pro- prezzo franco fabbrica dotto, e del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112 Casse e gabbie e simili, Fabbricazione: Fabbricazione in cui il

per apparecchi di orologe- – a partire da materiali valore di tutti i mate- ria e loro parti di qualsiasi voce, riali utilizzati non esclusi quelli della ecceda il 30 % del stessavoce del pro- prezzo franco fabbrica dotto, e del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113 Cinturini e braccialetti per

orologi e loro parti: – di metalli communi, Fabbricazione in cui il anche dorati o argenta- valore di tutti i materiali ti, o di metalli placcati utilizzati non ecceda il o ricoperti di metalli 40 % del prezzo franco preziosi fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il

50 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

capitolo 92 Strumenti musicali; parti Fabbricazione in cui il ed accessori di questi valore di tutti i materiali strumenti utilizzati non ecceda il

40 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

capitolo 93 Armi, munizioni e loro Fabbricazione in cui il parti ed accessori valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il

50 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Svizzera e la CE. Protocollo 3 RU 2005

Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1) (2) (3) o (4)

ex capitolo 94 Mobili; mobili medico- Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il chirurgici; oggetti lette- da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- recci e simili; apparecchi voce, esclusi quelli della riali utilizzati non per l’illuminazione non stessa voce del prodotto ecceda il 40 % del nominati né compresi prezzo franco fabbrica altrove; insegne pubblici- del prodotto tarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefab- bricate, esclusi: ex 9401 e Mobili di metallo, muniti Fabbricazione a partire Fabbricazione in cui il ex 9403 di tessuto in cotone, non da materiali di qualsiasi valore di tutti i mate- imbottito, di peso non voce, esclusi quelli della riali utilizzati non superiore ai 300 g/m2 stessa voce del prodotto ecceda il 40 % del o prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confe- zionato e pronto all’uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che: – il suo valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – tutti gli altri materiali utilizzati sono originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403

9405 Apparecchi per Fabbricazione in cui il

l’illuminazione (compresi valore di tutti i materiali i proiettori) e loro parti, utilizzati non ecceda il non nominati né compresi 50 % del prezzo franco altrove; insegne pubblici- fabbrica del prodotto tarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove

9406 Costruzioni prefabbricate Fabbricazione in cui il

valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il

50 % del prezzo franco

fabbrica del prodotto

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Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1) (2) (3) o (4)

ex capitolo 95 Giocattoli, giochi, oggetti Fabbricazione a partire da per divertimenti o sport; materiali di qualsiasi loro parti ed accessori, voce, esclusi quelli della esclusi: stessa voce prodotto

9503 Altri giocattoli; modelli Fabbricazione:

ridotti e modelli simili per – a partire da materiali di il divertimento, anche qualsiasi voce, esclusi animati; puzzle di ogni quelli della stessa voce specie del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9506 Bastoni per golf e parti Fabbricazione a partire da dei bastoni materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

ex capitolo 96 Lavori diversi, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 9601 e Lavori in materie animali, Fabbricazione a partire da ex 9602 vegetali o minerali da materie da intaglio lavora- intaglio te, della medesima voce ex 9603 Scope e spazzole Fabbricazione in cui il (escluse le granate ed valore di tutti i materiali articoli analoghi, le utilizzati non ecceda il spazzole di pelo di mar- 50 % del prezzo franco tora o di scoiattolo), fabbrica del prodotto scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipin- gere; raschini di gomma o di simili materie flessi- bili

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Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1) (2) (3) o (4)

9605 Assortimenti da viaggio Ciascun articolo incorpo-

per la toletta personale, rato nell’assortimento per il cucito o la pulizia deve rispettare le regole delle calzature o degli applicabili qualora non indumenti fosse presentato in assor- timento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a con- dizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

9606 Bottoni e bottoni a pres- Fabbricazione:

sione; dischetti per bottoni – a partire da materiali di ed altre parti di bottoni o qualsiasi voce, esclusi di bottoni a pressione; quelli della stessavoce sbozzi di bottoni del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco del pro- dotto

9608 Penne e matite a sfera; Fabbricazione a partire da

penne e stilografi con materiali di qualsiasi punta di feltro o con altre voce, esclusi quelli della punte porose; penne stessa voce del prodotto. stilografiche ed altre Tuttavia, possono essere penne; stili per duplicato- utilizzati pennini o punte ri; portamine; portapenne, di pennini della stessa portamatite ed oggetti voce simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

9612 Nastri inchiostratori per Fabbricazione:

macchine da scrivere e – a partire da materiali di nastri inchiostratori simili, qualsiasi voce, esclusi inchiostrati o altrimenti quelli della stessa voce preparati per lasciare del prodotto, e impronte, anche montati su bobine o in cartucce; – in cui il valore di tutti i cuscinetti per timbri, materiali utilizzati non anche impregnati, con o ecceda il 50 % del senza scatola prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9613 Accenditori ed accendini Fabbricazione in cui il ad accensione piezoelet- valore di tutti i materiali trica della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1) (2) (3) o (4)

ex 9614 Pipe, comprese le teste di Fabbricazione a partire da pipe sbozzi

capitolo 97 Oggetti d’arte, da colle- Fabbricazione a partire da zione o di antichità materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

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Appendice 3

Certificato di circolazione delle merci EUR-1 e domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR-1

Istruzioni per la stampa 1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Le autorità competenti degli Stati membri della CE e della Svizzera possono

riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest’ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

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CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome,indirizzo completo, paese) EUR.1 Nr. A 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

.............................................................................................

3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) e

(indicazione facoltativa) ............................................................................................. (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

4. Paese, gruppo di paesi 5. Paese, gruppo di paesi o

o territorio di cui i territorio di destinazione prodotti sono considerati originari

6. Informazioni riguardanti il transporto (indicazione 7. Osservazioni

facoltativa)

8. Numero d’ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1), 9. Massa lorda 10. Fatture designazione delle merci (kg) o altra misura (indicazione (l, m3 ecc.) facoltativa)

11. VISTO DELLA DOGANA 12. DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE Dichiarazione certificata conforme. Documento d’esportazione (2) Timbro Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle modello ............................................ n. ........... condizioni richieste per ottenere il presente certificato. del ...................................................................... Ufficio doganale: ............................................... Fatto a ......................................................................................... Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato ............................................................................ addì ............................................................................................. ............................................................................ A ................................, addì ............................ ............................................................................ ..................................................................................................... (Firma) (Firma)

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13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a: 14. RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effetuato ha permesso di constatare che il presente certificato(1) è stato effettivamente rilasciato dall’ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. osservazioni allegate).

È richiesto il controllo dell’authenticità e della regolarità del presente certificato.

Fatto a..........................................., addì .................................... Fatto a..........................................., addì ....................................

Timbro Timbro

...................................................................... ...................................................................... (Firma) (Firma) (1) Segnare con una X la menzione applicabile.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d’ordine. Immediatamente dopo l’ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l’identificazione.

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa» (2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d’esportazione lo richiedono

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DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome,indirizzo completo, paese) EUR.1 Nr. A 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

.............................................................................................

3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) e

(indicazione facoltativa) ............................................................................................. (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

4. Paese, gruppo di paesi 5. Paese, gruppo di paesi o

o territorio di cui i territorio di destinazione prodotti sono considerati originari

6. Informazioni riguardanti il transporto (indicazione 7. Osservazioni

facoltativa)

8. Numero d’ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1), 9. Massa lorda 10. Fatture designazione delle merci (kg) o altra misura (indicazione (l, m3 ecc.) facoltativa)

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa»

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DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circonstanze que hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi(1):

M’IMPEGNO a presentare, su richiesta della autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a..........................................., addì ....................................

.................................................................................................... (Firma)

(1) Ad esempio: documenti d’importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

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Appendice 4

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere ripro- dotte.

Versione italiana L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …1) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …2).

Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° …1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …2)

Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. …1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …2) Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. …1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte …2) Ursprungswaren sind.

Versione greca Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελω- νείου υπ΄αριθ. …1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής …2).

Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …2) preferential origin.

Versione francese L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° …1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …2).

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Versione olandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanever- gunning nr. …1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermel- ding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn2.

Versione portoghese O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. …1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …2). Versione finnica Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita2.

Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberät- tigande … ursprung2.

(Luogo e data)3 (Firma dell’esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazone deve essere scritto in modo leggibile)4

Appendice V

Elenco dei prodotti originari dalla Turchia ai quali non sono applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 4, per i capitoli e posizioni del Sistema armonizzato (SA)

Capitolo 1 Capitolo 2 Capitolo 3 0401–0402 ex 0403 – Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, non aromatizzati, né addizionati di frutta o cacao, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 0404–0410 Capitolo 6 0701–0709 ex 0710 Ortaggi o legumi, non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati, ad eccezione del granturco dolce di cui al codice 0704 40 ex 0711 – Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addi- zionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, ad eccezione del granturco dolce di cui al codice 07119030 0712–0714 Capitolo 8 ex Capitolo 9 – Caffè, tè e spezie, ad eccezione del mate di cui al codice 0903 Capitolo 10 Capitolo 11 Capitolo 12 ex 1302 – Sostanze pectiche, pectinati e pectati 1501–1514 ex 1515 – Altri grassi ed oli vegetali (ad eccezione dell’olio di jojoba e delle sue frazioni) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

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ex 1516 – Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidiniz- zati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, ad eccezione degli oli di ricino idrogenati, detti «opalwax» ex 1517 e Margarina; «simili-saindoux» e altri grassi alimentari preparati ex 1518 ex 1522 – Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, ad eccezione dei «dégras» Capitolo 16 ex 1702 – Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sci- roppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloran- ti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati, ad eccezione delle voci 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 e 1702 90 10

1801 e 1802

ex 1902 – Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici, di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine ex 2001 – Cetrioli e cetriolini, cipolle, «Chutney» di manghi, frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni, funghi e olive, preparati o conservati in aceto o in acido acetico

2002 e 2003

ex 2004 – Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non in aceto o in acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, ad eccezione delle patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi e del granturco dolce ex 2005 – Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non in aceto o in acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, ad eccezione delle patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi e del granturco dolce

2006 e 2007

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ex 2008 – Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolci- ficanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, ad ecce- zione del burro di arachidi, dei cuori di palma, del granturco, degli ignami, delle patate dolci e delle parti commestibili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, delle foglie di vite, dei germogli di luppolo e di altre parti commestibili simili di piante ex 2106 – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati ex 2207 – Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumi- co uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto a partire da prodotti agricoli che figurano nel presente elenco; alcole etilico denatu- rato di qualsiasi titolo ottenuto a partire da prodotti agricoli che figurano nel presente elenco ex 2208 – Alcole etilico non denaturato con un titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire da prodotti agricoli che figurano nel presente elenco Capitolo 23

5301 e 5302

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Svizzera e la CE. Protocollo 3 RU 2005

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra 1. La Svizzera accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente Accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25–97 del sistema armonizzato.

2. Il Protocollo 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del

carattere originario dei prodotti summenzionati.

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino 1. La Svizzera accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente Accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2. Il Protocollo 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del

carattere originario dei prodotti summenzionati.

Dichiarazione comune riguardante il riesame dei cambiamenti delle norme di origine a seguito di modifiche del sistema armonizzato Qualora, a seguito delle modifiche della nomenclatura, i cambiamenti apportati alle norme d’origine con decisione 1/2004 modifichino nella sostanza una norma in vigore prima di detta decisione, e la conseguente situazione risulti nuocere agli interessi dei settori interessati, e qualora una Parte contraente lo richieda entro e non oltre il 31 dicembre 2004, il Comitato misto esamina con urgenza la necessità di restaurare la sostanza della norma in questione precedente alla decisione 1/2004. In ogni caso, il comitato misto decide di restaurare o meno la sostanza della norma in questione entro tre mesi dalla presentazione della domanda da una delle Parti dell’accordo. Qualora la sostanza della norma in questione venga restaurata, le Parti dell’accordo adottano anche il quadro giuridico necessario per garantire il rimborso dei dazi doganali eventualmente pagati sui prodotti in questione importati dopo il 1° gennaio 2002.

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Svizzera e la CE. Protocollo 3 RU 2005

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Svizzera e la CE. Protocollo 3 RU 2005

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

3752-3764

Decisione n. 1/2004 del Comitato misto Svizzera - UE che modifica il Protocollo 3 dell'Accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa | Lexipedia | Lexipedia