AS 2005 4099
Legge federale sulla procedura di consultazione
Legge federale sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo1)
del 18 marzo 2005
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 147 della Costituzione federale2; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 gennaio 20043, decreta:
Art. 1 Campo di applicazione 1 La presente legge disciplina le linee direttrici della procedura di consultazione.
2 Le procedure di consultazione sono indette dal Consiglio federale o da una com- missione parlamentare.
Art. 2 Scopo della procedura di consultazione 1 La procedura di consultazione ha lo scopo di far partecipare i Cantoni, i partiti e gli ambienti interessati al processo di formazione dell’opinione e delle decisioni della Confederazione. 2 La procedura di consultazione fornisce informazioni sulla congruità di un progetto della Confederazione, sulla sua attuabilità e sul consenso che esso raccoglie.
Art. 3 Oggetto della procedura di consultazione
1 La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di:
a. modifiche costituzionali; b. disposizioni di legge ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 lettere a–g della Costituzione federale; c. trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente agli arti- coli 140 capoverso 1 lettera b e 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Co- stituzione federale o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni. 2 Una procedura di consultazione è indetta anche su altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all’Amministrazione federale. 3 Per i progetti di ordinanza una procedura di consultazione è indetta presso i Canto- ni se essi ne sono considerevolmente toccati.
RS 172.061
1 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale.
2 RS 101 3 FF 2004 453
2003-2737 4099
Legge sulla consultazione RU 2005
Art. 4 Partecipazione
1 Qualsiasi persona o organizzazione può partecipare a una procedura di consul-
tazione e rispondere presentando un proprio parere.
2 Sono invitati a esprimere il proprio parere:
a. i Cantoni; b. i partiti rappresentati nell’Assemblea federale; c. le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna; d. le associazioni mantello nazionali dell’economia; e. gli altri ambienti interessati nel singolo caso. 3 La Cancelleria federale tiene l’elenco dei destinatari secondo il capoverso 2 let- tere a–d.
Art. 5 Indizione 1 Il Consiglio federale indice la procedura di consultazione sui propri disegni di atti normativi. 2 La commissione parlamentare competente indice la procedura di consultazione sui propri progetti di atti normativi.
3 La Cancelleria federale coordina le procedure di consultazione e ne annuncia
pubblicamente l’indizione indicando il termine per rispondere e l’ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione.
Art. 6 Organizzazione 1 Il dipartimento o la Cancelleria federale prepara la procedura di consultazione, ne assicura lo svolgimento e ne raccoglie e valuta i risultati.
2 La commissione parlamentare competente assicura lo svolgimento della procedura
di consultazione che ha indetto (art. 5 cpv. 2). Può far capo ai servizi dell’Ammi- nistrazione federale per preparare la consultazione e raccoglierne i risultati.
Art. 7 Forma e termine 1 La procedura di consultazione si svolge per scritto, in forma cartacea e in forma elettronica.
2 Il termine per rispondere è di tre mesi. È adeguatamente prolungato se vi sono
interferenze con vacanze e giorni festivi nonché in considerazione del contenuto e della portata del progetto.
3 In caso d’urgenza, si può eccezionalmente:
a. abbreviare il termine per rispondere; b. svolgere la procedura di consultazione, completamente o parzialmente, in forma di conferenza.
Legge sulla consultazione RU 2005
4 Se la procedura di consultazione è svolta in forma di conferenza, è tenuto un verba- le della conferenza.
Art. 8 Trattazione dei pareri Si prende atto dei pareri espressi, li si soppesa e li si valuta.
Art. 9 Pubblicità
1 Sono accessibili al pubblico:
a. la documentazione; b. al termine della procedura, i pareri pervenuti e i verbali delle consultazioni svolte in forma di conferenza; c. il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. 2 I pareri sono resi accessibili al pubblico mediante consultazione in loco, consegna di copie o pubblicazione in forma elettronica, e possono essere elaborati tecnicamen- te a tal fine.
3 La legge del 17 dicembre 20044 sulla trasparenza non è applicabile.
Art. 10 Indagini conoscitive su progetti di portata minore 1 Su progetti di portata minore il dipartimento o la Cancelleria federale può proce- dere ad indagini conoscitive presso gli ambienti interessati esterni all’Amministra- zione federale.
2 Il risultato dell’indagine è reso accessibile al pubblico.
Art. 11 Disposizioni di esecuzione Il Consiglio federale disciplina i particolari mediante ordinanza, segnatamente: a. la pianificazione e il coordinamento delle singole procedure di consulta- zione; b. il contenuto, l’allestimento e la distribuzione della documentazione; c. lo svolgimento della procedura di consultazione in forma elettronica; d. la trattazione dei pareri pervenuti, segnatamente la loro valutazione, prepa- razione tecnica, pubblicazione e archiviazione.
Art. 12 Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
4 RS 152.3; FF 2004 6435
Legge sulla consultazione RU 2005
1. Legge del 13 dicembre 20025 sul Parlamento
Art. 112 cpv. 2 2 Pone in consultazione il progetto preliminare e il relativo rapporto esplicativo secondo le disposizioni della legge del 18 marzo 20056 sulla consultazione.
2. Legge del 7 ottobre 19837 sulla protezione dell’ambiente
Art. 39 cpv. 3 Abrogato
3. Legge federale del 24 gennaio 19918 sulla protezione delle acque
Art. 47 cpv. 2 Abrogato
Art. 13 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 18 marzo 2005 Consiglio nazionale, 18 marzo 2005 Il presidente: Bruno Frick La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 luglio 2005.9
2 La presente legge entra in vigore il 1° settembre 2005.
17 agosto 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 171.10 6 RS 172.061; RU 2005 4099 7 RS 814.01 8 RS 814.20 9 FF 2005 2039