AS 2005 4425
Ordinanza concernente la facilitazione degli orari e il coordinamento delle bande orarie negli aeroporti
Ordinanza concernente il coordinamento delle bande orarie negli aeroporti (Ordinanza sul coordinamento delle bande orarie)
del 17 agosto 2005
Il Consiglio federale svizzero; visti l’articolo 36 capoverso 1 in relazione con l’articolo 3 capoverso 3 nonché gli articoli 92 e 109 della legge del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA); in esecuzione degli articoli 1 e 2 dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo e dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 19933, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (regolamento CEE 95/93), ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il coordinamento delle bande orarie negli aeroporti in Svizzera.
Art. 2 Coordinatore 1 La società Slot Coordination Switzerland (SCS) è il coordinatore delle bande orarie negli aeroporti in Svizzera. 2 I diritti e gli obblighi del coordinatore sono retti dal regolamento CEE n. 95/93.
3 Il coordinatore coordina le bande orarie negli aeroporti coordinati e negli aeroporti pienamente coordinati in Svizzera.
Art. 3 Aeroporti coordinati e aeroporti pienamente coordinati L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) designa gli aeroporti in Svizzera coordinati o pienamente coordinati4 ai sensi dell’articolo 2 lettere f e g del regola- mento n. CEE 95/93. A tale scopo si basa sull’articolo 3 del regolamento CEE n. 95/93.
RS 748.131.2
3 GU L 14 del 22.1.1993; pag.1; modificato l’ultima volta dal regolamento (CE)
n. 1554/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003 (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 1). 4 L’elenco degli aeroporti coordinati e degli aeroporti pienamente coordinati può essere consultato presso l’UFAC (www.aviation.admin.ch).
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Ordinanza sul coordinamento delle bande orarie RU 2005
Art. 4 Comitato di coordinamento 1 L’UFAC provvede affinché per gli aeroporti pienamente coordinati in Svizzera sia istituito un comitato di coordinamento ai sensi dell’articolo 5 del regolamento CEE n. 95/93. 2 Il comitato di coordinamento si dota di un regolamento interno. Lo stesso è sotto- posto per informazione all’UFAC. 3 Il comitato di coordinamento consiglia il coordinatore e l’UFAC e funge da media- tore tra le parti in caso di controversie concernenti l’attribuzione delle bande orarie. Esso adempie per il rimanente i compiti di cui all’articolo 5 del regolamento CEE n. 95/93. 4 Il coordinatore nonché i rappresentanti dell’UFAC possono partecipare in veste di osservatori alle assemblee del comitato di coordinamento.
5 Un rappresentante dell’UFAC partecipa all’assemblea costitutiva del comitato.
Egli presiede il comitato fino all’elezione del presidente.
Art. 5 Obbligo di coordinamento
1 Negli aeroporti pienamente coordinati in Svizzera devono essere adempiuti i
seguenti obblighi di coordinamento: a. le imprese di navigazione aerea devono sottoporre all’approvazione del coordinatore tutti i decolli e gli atterraggi dei voli previsti nel traffico di linea e non di linea; b. i decolli e gli atterraggi di voli nel traffico di linea e non di linea non posso- no essere effettuati se non sono state assegnate le bande orarie; c. le imprese di navigazione aerea riassegnano senza indugio al coordinatore le bande orarie che non intendono utilizzare per voli di linea e non di linea. 2 L’assegnazione di bande orarie in un aeroporto pienamente coordinato conferisce a un’impresa di navigazione aerea, alle date e agli orari determinati per la durata del permesso, il diritto di accesso e di utilizzazione degli impianti aeroportuali ai fini dell’atterraggio e del decollo.
Art. 6 Rimunerazione 1 Per i suoi servizi il coordinatore può riscuotere dagli aeroporti in Svizzera e dalle imprese di navigazione aerea svizzere che ricorrono alle sue prestazioni una rimune- razione a copertura dei costi. 2 L’UFAC può, su richiesta del coordinatore e tenuto conto della prassi internaziona- le, autorizzare lo stesso a riscuotere una rimunerazione anche dalle imprese di navi- gazione aerea estere che ricorrono alle sue prestazioni. Il coordinatore salvaguarda l’uguaglianza giuridica e non può esigere una rimunerazione superiore ai costi da lui sostenuti.
Ordinanza sul coordinamento delle bande orarie RU 2005
Art. 7 Conciliazione e decisione dell’UFAC
1 L’UFAC conduce una procedura di conciliazione se la mediazione da parte del
comitato di coordinamento non sfocia in una soluzione accettata dalle parti.
2 In assenza di intesa la decisione spetta all’UFAC.
Art. 8 Revoca delle bande orarie L’UFAC può, su richiesta del coordinatore, revocare temporaneamente o durevol- mente le bande orarie all’impresa di navigazione aerea, se questa: a. contravviene intenzionalmente o ripetutamente per negligenza alle regole concernenti l’assegnazione di bande orarie; b. non versa la rimunerazione dovuta.
Art. 9 Responsabilità della Confederazione La Confederazione risponde dell’attività del coordinatore secondo la legge del 14 marzo 19585 sulla responsabilità.
Art. 10 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 14 novembre 19736 sulla navigazione aerea è modificata come segue:
Art. 113 Abrogato
Art. 11 Entrata in vigore
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2005.
2 Si applica sino all’entrata in vigore di una corrispondente normativa legale nella legislazione sulla navigazione aerea, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2009.
17 agosto 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 170.32 6 RS 748.01
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