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AS 2005 479

Protocollo di revisione alla Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 21 dicembre 1992

Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)

Protocollo di revisione alla Convenzione dell’11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 21 dicembre 1992

del 12 marzo 2002 (RS 0.672.913.623; RU 2003 2530)

Art. V

Invece di:

Art. V L’articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione è riformulato come segue: «(1) a) Le autorità competenti degli Stati contraenti possono, a richiesta, scambiarsi le informazioni (che le legislazioni tributarie degli Stati contraenti consen- tono di ottenere nell’ambito della normale prassi amministrativa), che con- cernono un’imposta contemplata dalla Convenzione, necessarie ai fini dell’applicazione della presente Convenzione. Questa regola è parimenti applicabile alle informazioni necessarie per fissare le condizioni dell’impo- sizione secondo l’articolo 15a. b) L’assistenza amministrativa viene concessa anche per l’esecuzione del dirit- to nazionale in caso di truffe e reati analoghi in materia fiscale. Gli Stati contraenti adottano le misure necessarie per l’esecuzione di queste disposi- zioni nell’ambito del loro diritto nazionale. Le informazioni così scambiate debbono essere tenute segrete e possono essere rivelate soltanto alle persone incaricate dell’accertamento, della riscossione, della giurisdizione o delle azioni penali quanto alle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Non possono essere scambiate informazioni che potrebbero rivelare un segreto bancario, commerciale, industriale, professionale o un metodo commerciale. Sono fatte salve le restrizioni del segreto bancario in caso di truffe e reati analoghi in materia fiscale menzionate nel Protocollo.»

2005-0032 479

Correzione. Protocollo di revisione RU 2005

Leggasi:

Art. V L’articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione è riformulato come segue: «(1) a) Le autorità competenti degli Stati contraenti possono, a richiesta, scambiarsi le informazioni (che le legislazioni tributarie degli Stati contraenti consen- tono di ottenere nell’ambito della normale prassi amministrativa), che concernono un’imposta contemplata dalla Convenzione, necessarie ai fini dell’applicazione della presente Convenzione. Questa regola è parimenti applicabile alle informazioni necessarie per fissare le condizioni dell’impo- sizione secondo l’articolo 15a. b) L’assistenza amministrativa viene concessa anche per l’esecuzione del dirit- to nazionale in caso di truffe e reati analoghi in materia fiscale. Gli Stati contraenti adottano le misure necessarie per l’esecuzione di queste disposi- zioni nell’ambito del loro diritto nazionale. Le informazioni così scambiate debbono essere tenute segrete e possono essere rivelate soltanto alle persone incaricate dell’accertamento, della riscossione, della giurisdizione o delle azioni penali quanto alle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Non possono essere scambiate informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un metodo commer- ciale. Sono fatte salve le restrizioni del segreto bancario in caso di truffe e reati analoghi in materia fiscale menzionate nel Protocollo.»

25 gennaio 2005 Commissione di redazione dell’Assemblea federale

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