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AS 2005 4845

Ordinanza che istituisce misure preventive urgenti destinate a impedire l'introduzione della peste aviaria

Ordinanza che istituisce misure preventive urgenti destinate a impedire l’introduzione della peste aviaria

del 21 ottobre 2005

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9 e 10 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 170 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura; visto l’articolo 18 della legge del 9 ottobre 19923 sulle derrate alimentari, ordina:

Sezione 1: Scopo

Art. 1 La presente ordinanza si prefigge di impedire l’introduzione della peste aviaria nel patrimonio avicolo svizzero.

Sezione 2: Misure

Art. 2 Divieto di detenzione dei volatili all’aperto 1 I volatili possono essere tenuti unicamente in stalle o in altri sistemi di stabulazione chiusi muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscono l’intrusione di altri uccelli. 2 Per volatili ai sensi della presente ordinanza si intendono i gallinacei (Galliformes), i palmipedi (Anseriformes) e i ratiti (Struthioniformes).

Art. 3 Deroghe Il veterinario cantonale può, caso per caso, autorizzare deroghe all’articolo 2 se: a. i requisiti di cui all’articolo 2 capoverso 1 non possono essere soddisfatti a causa delle condizioni di detenzione attuali; b. il foraggiamento e l’abbeveraggio dei volatili avviene in luoghi non accessi- bili agli uccelli selvatici; e c. le anatre e le oche sono tenute separate dagli altri volatili.

RS 916.403.1

2005-2793 4845

Misure preventive urgenti destinate a impedire l’introduzione della peste aviaria RU 2005

Art. 4 Analisi per il rilevamento della peste aviaria 1 Se, sulla base di una deroga secondo l’articolo 3, i volatili non sono tenuti esclusi- vamente in un sistema di stabulazione chiuso, i detentori devono sottoporli ad una visita clinica veterinaria almeno ogni quindici giorni e tale visita deve essere certifi- cata dal veterinario. 2 Il veterinario cantonale può ordinare l’esame sierologico di un effettivo se necessa- rio per ragioni di lotta contro le epizoozie.

Art. 5 Registrazione delle aziende detentrici di volatili 1 Chi detiene volatili deve annunciarsi entro una settimana dall’entrata in vigore della presente ordinanza al servizio designato dal veterinario cantonale. 2 I dati da registrare sono l’indirizzo e il tipo di azienda detentrice di volatili nonché il numero di animali e la specie. 3 Il capoverso 1 non si applica ai detentori di volatili che, nel quadro della rilevazio- ne dei dati riguardanti gli animali nel 2005, hanno notificato il proprio effettivo di volatili all’autorità cantonale d’esecuzione in materia di pagamenti diretti. Questa autorità notifica i dati richiesti al veterinario cantonale.

Art. 6 Divieto di caccia degli uccelli acquatici D’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, l’Ufficio federale di veterinaria può vietare la caccia degli uccelli acquatici.

Art. 7 Mercati e manifestazioni analoghe Sono vietati i mercati, le esposizioni e le manifestazioni analoghe in cui sono pre- sentati dei volatili.

Art. 8 Misure di lotta ordinarie Per il rimanente, la lotta contro la peste aviaria è disciplinata dalle disposizioni dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie.

Sezione 3: Pagamenti diretti

Art. 9 In applicazione dell’articolo 70a dell’ordinanza del 7 dicembre 19985 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (OPD), è ordinato ai Cantoni di rinunciare alla riduzione o al diniego di contributi se, conformemente alle prescrizioni ufficiali, i volatili non sono portati all’aperto. I gestori non devono presentare una domanda secondo l’articolo 70a capoverso 3 OPD.

4 RS 916.401 5 RS 910.13

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Sezione 4: Etichettatura

Art. 10 La consegna di prodotti aviari provenienti da volatili tenuti in capannoni e muniti dell’indicazione «da animali tenuti all’aperto» o «bio» non può essere contestata dalle autorità cantonali d’esecuzione in virtù dell’articolo 19 dell’ordinanza del 1° marzo 19956 sulle derrate alimentari, se si garantisce che le informazioni circa il divieto temporaneo di tenere i volatili all’aperto sono rese note in altro modo.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 11 La presente ordinanza entra in vigore il 25 ottobre 2005 ed è valida fino al 15 di- cembre 2005.

21 ottobre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 RS 817.02

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