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AS 2005 5039

Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)

Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)

Modifica del 2 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 gennaio 19721 concernente la legge sulla durata del lavoro è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 7 7 Per far fronte al traffico stagionale estivo dal 1° maggio al 31 ottobre, le imprese di navigazione e i rappresentanti dei lavoratori possono concludere accordi scritti secondo i quali è consentito eccedere la durata del lavoro di cui all’articolo 4 capo- verso 3 della legge di 3 ore al massimo in un singolo turno di servizio. Nell’arco di 7 giorni di lavoro consecutivi la durata massima del lavoro non deve tuttavia supera- re le 72 ore.

Art. 7 cpv. 3 e 6 3 La durata giornaliera media del lavoro per le imprese con orario di lavoro annuale regolato mediante un contratto collettivo di lavoro e per le imprese di navigazione può ammontare, nella media annuale, a 7 ore. 6 La durata giornaliera del lavoro dei lavoratori di ferrovie a dentiera spiccatamente turistiche, di funicolari, teleferiche e sciovie può essere prolungata, nella media di 28 giorni, fino a 8 ore, sempre che, nella media annuale, non ecceda 7 ore. Ove si diano circostanze particolari, si può ricorrere inoltre alla prolungazione della durata del lavoro prevista nel capoverso 2.

Art. 10 cpv. 2, frase introduttiva, lett. c e 2bis 2 Con l’assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti, il turno di servizio può essere eccezionalmente prolungato fino a 15 ore: c. abrogata 2bis Se necessario per far fronte al traffico stagionale estivo dal 1° maggio al 31 ottobre e se a tal fine è stato concluso un accordo scritto tra l’impresa e i rappre- sentanti dei lavoratori, nelle imprese di navigazione il turno di servizio può essere prolungato fino a 15 ore.

1 RS 822.211

2005-0447 5039

Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro RU 2005

Art. 12 cpv. 2, frase introduttiva, lett. c e 2bis 2 Con l’assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti, il turno di riposo può essere eccezionalmente ridotto fino a 9 ore nei casi seguenti: e. abrogata 2bis Se necessario per far fronte al traffico stagionale estivo dal 1° maggio al 31 ottobre e se a tal fine è stato concluso un accordo scritto tra l’impresa e i rappre- sentanti dei lavoratori, nelle imprese di navigazione il turno di riposo può essere ridotto, in singoli giorni, fino a 9 ore. Il turno di riposo deve però ammontare ad almeno 12 ore nella media di 5 giorni di lavoro consecutivi.

Art. 15 cpv. 5 5 Nei periodi d’intenso traffico stagionale, le ferrovie a dentiera spiccatamente turistiche, le funicolari, teleferiche, sciovie e imprese d’autoservizi con corse regola- ri di linea (esclusi i servizi di trasporto locali e suburbani) possono eccezionalmente non raggiungere il numero minimo di giorni di riposo stabilito nel capoverso 1; nondimeno, per ogni mese civile, devono essere assegnati almeno 3 giorni di riposo. Nei periodi d’intenso traffico stagionale queste imprese e le imprese di navigazione possono inoltre prolungare eccezionalmente di 7 giorni gli intervalli prescritti nel capoverso 2.

Art. 31 Imprese di navigazione Onde tener conto di circostanze straordinarie, sono ammesse eccezioni alle disposi- zioni della legge e della presente ordinanza in materia di durata del lavoro, turni di servizio, turni di riposo e ripartizione dei giorni di riposo domenicali al massimo in 8 giorni di lavoro all’anno. Per tali eccezioni occorre l’assenso dei rappresentanti dei lavoratori; esse vanno previamente approvate dall’autorità di vigilanza. In nessun caso la durata massima del lavoro può eccedere le 15 ore al giorno.

II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2005.

2 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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