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AS 2005 5427

Legge federale sul programma di sgravio 2004

Legge federale sul programma di sgravio 2004

del 17 giugno 2005

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 20041, decreta:

I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 24 marzo 19952 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto

federale della proprietà intellettuale Art. 2 cpv. 2 2 Il Consiglio federale può assegnare altri compiti all’Istituto; gli articoli 13 e 14 sono applicabili.

Art. 4 cpv. 3 3 Presenta al Consiglio federale una domanda d’approvazione riguardante il regola- mento delle tasse.

Art. 12 Mezzi d’esercizio I mezzi d’esercizio dell’Istituto sono composti dalle tasse riscosse per l’esecuzione dei suoi compiti derivanti dalla sovranità dello Stato, nonché dalle rimunerazioni per prestazioni di servizi.

Art. 13 cpv. 2 e art. 15 Abrogati

2004-1940 5427

Legge federale sul programma di sgravio 2004 RU 2005

2. Legge del 4 ottobre 19913 sui PF

Art. 3a Collaborazione con terzi Nell’ambito del mandato di prestazioni e delle istruzioni del Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono costituire società, partecipare a società oppure collabo- rare in altro modo con terzi al fine di adempiere i propri compiti.

3. Legge federale del 4 ottobre 19744 a sostegno di provvedimenti

per migliorare le finanze federali Art. 4a, rubrica, nonché cpv. 1bis, 3, 3bis e 3ter Mandati di risparmio 1bis Il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi rispetto al piano finanziario del 24 settembre 2004:

2006 2007 2008

in milioni di franchi

1. Aiuto allo sviluppo e aiuto ai Paesi dell’Est 67 127 102

2. Settore «Esercito» 117 165 165

3. Scuole universitarie 30 60 120

4. Fondo nazionale svizzero 80 100

5. Ricerca 20 20 20

6. Settore dell’asilo e dei rifugiati 31 80 102

7. Costruzione delle strade nazionali 88 100

8. Manutenzione delle strade nazionali 65 75 40

9. Convenzione sulle prestazioni 25 25 25

Confederazione-FFS SA

10. Traffico viaggiatori regionale 10 20

11. Agricoltura 95 60 60

12. Personale 50 50 50

13. Mediante la riforma dell’amministrazione 30 40

14. Beni e servizi 25 25 25

15. Ufficio federale della protezione della 5 5 5

popolazione

16. Ufficio federale delle costruzioni e della 10 15 20

logistica

3 RS 414.110 4 RS 611.010

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3 Il Consiglio federale può prevedere una diversa ripartizione tra i tagli previsti nei capoversi 1 numero 6 (programma di sgravio 2003) e 1bis numero 2 (programma di sgravio 2004), purché non venga superato il limite di spesa di 15,398 miliardi di franchi per gli anni 2005–2008. 3bis Il taglio di cui al capoverso 1bis numero 2 nel 2008 è subordinato alla riserva che entro il 2006 l’Assemblea federale possa decidere in merito a eventuali modifiche delle basi giuridiche concernenti l’organizzazione, l’impiego e l’istruzione militari. 3ter Il taglio di cui al capoverso 1bis numero 12 va attuato includendovi gli adegua- menti delle basi giuridiche esistenti.

4. Legge federale del 19 giugno 19925 sull’assicurazione militare

Art. 2 cpv. 3, primo periodo6 3 Gli assicurati secondo il capoverso 2 hanno diritto alle prestazioni previste negli articoli 16 e 18a–21. …

Art. 4 cpv. 1, secondo periodo 1 … A determinate condizioni, risponde anche per lesioni dentarie (art. 18a) e per danni materiali (art. 57).

Art. 18a Cure dentarie 1 In caso di lesioni dentarie, l’obbligo di prestazione dell’assicurazione militare si fonda sull’articolo 31 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 19947 sull’assicurazione malattie. 2 L’assicurazione militare assume inoltre i costi delle cure dentarie causate da un infortunio (art. 4 LPGA8) durante il servizio.

Art. 28 cpv. 2, primo periodo 2 In caso di incapacità totale al lavoro l’indennità giornaliera corrisponde all’80 per cento del guadagno assicurato. …

Art. 29 cpv. 3 e 3bis

3 Sull’indennità giornaliera devono essere pagati contributi:

a. all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti; b. all’assicurazione per l’invalidità;

5 RS 833.1

6 Nella versione del 19 dic. 2003; RU 2004 1644

7 RS 832.10 8 RS 830.1

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c. al regime delle indennità per perdita di guadagno; d. se del caso, all’assicurazione contro la disoccupazione. 3bis I contributi sono interamente a carico dell’assicurazione militare.

Art. 40 cpv. 2, primo periodo 2 Nel caso di invalidità totale, la rendita annua d’invalidità corrisponde all’80 per cento del guadagno annuo assicurato. …

Art. 49 cpv. 4

4 L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite ammonta a

20 000 franchi. Il Consiglio federale lo adegua periodicamente, mediante ordinanza, all’evoluzione dei prezzi.

Art. 51 cpv. 4, secondo periodo 4 … Se un assicurato che non beneficiava di una rendita d’invalidità o di vecchiaia dell’assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l’età che dà diritto all’AVS, non sussiste nessun diritto a una rendita per superstiti.

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 17 giugno 2005

1 Le rendite d’invalidità, di riformazione professionale e per menomazione

dell’integrità non ancora decise al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge sono stabilite secondo il nuovo diritto. 2 Le indennità giornaliere e le rendite d’invalidità, di riformazione professionale e per menomazione dell’integrità corrisposte al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge continuano a essere versate secondo il diritto anteriore.

5. Legge del 25 giugno 19829 sull’assicurazione contro la disoccupazione

Titolo prima dell’art. 120 Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Art. 120, rubrica Casse riconosciute

Art. 120a Partecipazione della Confederazione negli anni 2006–2008 1 In deroga all’articolo 90a, negli anni 2006–2008 la partecipazione della Confede- razione prevista nell’articolo 90 lettera b ammonta allo 0,12 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.

9 RS 837.0

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2 Se il livello dei debiti del fondo di compensazione alla fine del 2006 o del 2007 raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, la ridu- zione della partecipazione della Confederazione è soppressa.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2005 Consiglio nazionale, 17 giugno 2005 Il presidente: Bruno Frick La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 6 ottobre 2005.10

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.11

2 dicembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

10 FF 2005 3781 11 Il D sull’entrata in vigore è stato oggetto di una Dec. presidenziale del 30 nov. 2005.

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