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AS 2005 5643

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR)

Modifica del 9 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 12 aprile 19951 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 4

4 Il nuovo calcolo della compensazione dei rischi è escluso se la segnalazione è

effettuata oltre 2 anni dopo la scadenza del termine giusta il capoverso 3.

Art. 12a 1 Anche dopo aver rifiutato il nuovo calcolo secondo l’articolo 10 capoversi 3 e 4, l’istituzione comune può fatturare agli assicurati che hanno fornito dati erronei, traendone profitto, il vantaggio che ne è loro risultato. L’importo risultante viene versato tra gli altri assicurati conformemente alla loro partecipazione (tasse e contri- buti) alla corrispondente compensazione dei rischi. 2 Le pretese degli assicurati che hanno fornito dati erronei a proprio svantaggio decadono con il rifiuto del nuovo calcolo secondo l’articolo 10 capoversi 3 e 4.

Art. 16 cpv. 1 1 L’istituzione comune può fatturare il danno che ne risulta agli assicurati che non ottemperano in modo sufficiente all’obbligo di fornitura dei dati e di pagamento o che forniscono dati erronei.

Art. 17 cpv. 5 5 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata di 5 anni alla scadenza del termine secondo il capoverso 4.

1 RS 832.112.1

2005-2852 5643

Compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie RU 2005

II

Disposizione transitoria La presente modifica è valida per la compensazione definitiva dei rischi a partire dal 2004.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

9 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz