AS 2005 981
Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, di additivi per l'alimentazione animale, coadiuvanti per l'insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, OLAlA) (Gli allegati e le loro modifiche non sono pubblicati nella RU.)
Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, di additivi per l’alimentazione animale, coadiuvanti per l’insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali, OLAIA)
Modifica del 26 gennaio 2005
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del DFE del 10 giugno 19991 sul libro dei prodotti destinati all’ali- mentazione degli animali è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 4a capoverso 1, 5 capoverso 3, 6 capoverso 4, 7 capoverso 2,
12 capoverso 5, 13 capoversi 3 e 4, 14 capoversi 2 e 3, 17 capoverso 4,
20a capoverso 2, 20c capoverso 3, 22 capoverso 4, 23a capoverso 1 nonché 24 dell’ordinanza del 26 maggio 19992 sugli alimenti per animali,
Art. 5 Documenti che accompagnano la domanda I documenti che accompagnano la domanda di ammissione dei prodotti nella parte 2 della lista degli alimenti per animali (allegato 1) devono adempiere le esigenze dell’allegato 5.
Art. 9 cpv. 5 5 Dai tenori di cui al capoverso 4 lettere a e b sono eccettuati gli alimenti com- plementari e gli alimenti semplici destinati a una breve utilizzazione di 5 giorni al massimo, per i quali è garantita una limitazione del consumo mediante sostanze appropriate e per i quali, in casi debitamente motivati, la Stazione federale di ricer- che per la produzione animale (Stazione di ricerche) può concedere un’auto- rizzazione. In tal caso, la durata massima d’utilizzazione dev’essere dichiarata.
2004-1807 981
Libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali RU 2005
Art. 12 Documenti che accompagnano la domanda I documenti che accompagnano la domanda di ammissione dei prodotti nella parte 1 o 2 della lista degli additivi (allegato 2) devono adempiere le esigenze dell’allegato 6 rispettivamente dell’allegato 5.
Art. 20 cpv. 1 lett. c e j nonché 6bis 1 Per gli alimenti composti, oltre alle indicazioni prescritte dall’articolo 22 dell’ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, sull’imballaggio o sull’etichetta su di esso apposta, rispettivamente sui documenti di accompagnamento in caso di forniture sfuse, devono essere riportate le seguenti indicazioni: c. l’enumerazione di tutte le materie prime utilizzate con indicazione, in ordine decrescente, delle percentuali rispetto al peso; j. il numero d’omologazione o di registrazione rilasciato al produttore o all’intermediario giusta l’articolo 20c capoverso 4 dell’ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali. 6bis Nel caso degli alimenti composti destinati agli animali da compagnia, le materie prime vanno enumerate con indicazione delle percentuali rispetto al peso o della quantità contenuta in ordine decrescente. Le materie prime vanno enumerate con indicazione del nome specifico di cui all’allegato 1 parte 1 o con specificazione della categoria di cui all’allegato 8. Se vengono indicati nomi specifici di materie prime che non sono menzionati nell’allegato 1 parte 1, esse vanno dichiarate con la loro denominazione specifica. La denominazione specifica deve corrispondere alla natu- ra, al tipo, alla varietà, al genere o alla caratteristica della materia prima. Se ai fini della caratterizzazione vengono utilizzate delle categorie, le materie prime che determinano le caratteristiche di un alimento per animali possono essere evidenziate con l’indicazione di una denominazione specifica, a condizione che siano indicate le percentuali rispetto al peso.
Art. 26 cpv. 6 6 In deroga all’articolo 20 capoverso 1 lettera c, per gli alimenti per animali da compagnia la dichiarazione delle materie prime può essere fornita raggruppando più materie prime in categorie, anche se la dichiarazione di talune materie prime con il loro nome specifico è richiesta per giustificare le caratteristiche nutrizionali dell’alimento.
Art. 27, periodo introduttivo Un produttore o un intermediario, che in virtù dell’articolo 20c dell’ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali è tenuto all’omologazione o alla regi- strazione, è autorizzato a produrre o a mettere in commercio se adempie le con- dizioni menzionate nell’allegato 11 relative a: ...
Libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali. O del DFE RU 2005
II
Disposizioni transitorie della modifica del 26 gennaio 2005 1 Determinati prodotti giusta la parte 2 dell’allegato 2 possono essere caratterizzati in virtù del diritto previgente fino al 31 dicembre 2005. 2 Gli alimenti per animali che sono stati fabbricati ai sensi del diritto previgente possono essere importati o messi in commercio fino allo scadere della data minima di conservabilità.
III Gli allegati 1, 2, 4, 7, 8, 10 e 11 sono modificati secondo la versione qui annessa.
IV La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2005.
26 gennaio 2005 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss
Libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali RU 2005
Allegati1–113
Allegato 1: Lista delle materie prime e degli alimenti semplici omologati (lista degli alimenti per animali) Allegato 2: Lista degli additivi e di determinati prodotti autorizzati (lista degli additivi) Allegato 3: Lista degli alimenti dietetici autorizzati (lista degli alimenti dietetici) Allegato 4: Lista delle sostanze e applicazioni vietate Allegato 5: Esigenze poste ai documenti che accompagnano le domande di auto- rizzazione di prodotti proteici ottenuti da microorganismi Allegato 6: Esigenze poste ai documenti che accompagnano le domande di auto- rizzazione di additivi Allegato 7: Tolleranze nelle analisi ufficiali di alimenti per animali Allegato 8: Indicazioni nella dichiarazione di alimenti composti Allegato 9: Procedimento per il prelievo di campioni Allegato 10: Tenori massimi per le sostanze e i prodotti indesiderabili negli alimenti per animali Allegato 11: Condizioni per il riconoscimento di fabbricanti di alimenti per animali
3 Il testo di questi allegati e delle relative modifiche non sono pubblicati nella RU. Estratti dell’ordinanza con gli allegati sono ottenibili presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna. Gli allegati sono pure accessibili nel sito Internet: http://www.blw.admin.ch oppure http://www.alp.admin.ch. Per gli allegati fanno stato le versioni a stampa.