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AS 2006 2031

Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell'ambito dei sistemi d'informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA (con all.)

Traduzione1

Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell’ambito dei sistemi d’informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA

Concluso il 15 dicembre 2004 Approvato dall’Assemblea federale il 16 dicembre 20052 Ratificato con strumenti scambiati il 30 aprile 2006 Entrato in vigore il 1° maggio 2006

La Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein qui di seguito «gli Stati contraenti», considerando la tradizionale amicizia tra i due Stati, nell’intento di cooperare ai fini della tutela dei comuni interessi di sicurezza, nell’intento di perfezionare la cooperazione di polizia ai sensi dell’Accordo del 27 aprile 19993 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Princi- pato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana, in vigore dal 1° luglio 2001, nell’intento di cooperare più intensamente in particolare nell’ambito dei sistemi d’informazione di polizia, desiderosi di affrontare efficacemente le minacce transfrontaliere mediante una stretta cooperazione per la sicurezza, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo (1) Il presente Trattato disciplina la cooperazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein negli ambiti del sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) e del sistema d’informazione basato sui profili del DNA. (2) Esso mira a migliorare l’efficienza del perseguimento penale nel rispetto della protezione dei dati e ha lo scopo in particolare di individuare le connessioni tra reati nonché di permettere di identificare persone vive, morte o scomparse.

RS 0.363.514.1

1 Dal testo originale tedesco (AS 2006 2031).

2 RU 2006 2029 3 RS 0.360.163.1

2004-2205 2031

Cooperazione nell’ambito dei sistemi d’informazione svizzeri per le impronte RU 2006

Art. 2 Principio del Trattato (1) Il Principato del Liechtenstein, in conformità delle seguenti disposizioni, assume nel suo diritto interno le prescrizioni materiali stabilite dalla legislazione federale svizzera, elencate nell’Allegato del presente Trattato. Inoltre le autorità competenti nel Principato del Liechtenstein si attengono alle istruzioni e ai regolamenti emanati al riguardo dalle autorità federali svizzere. Modifiche e complementi dell’Allegato sono effettuati secondo la procedura prevista ai capoversi 2 e 3. (2) L’Allegato costituisce parte integrante del Trattato. Esso può essere modificato per via diplomatica. (3) La Confederazione Svizzera informa tempestivamente il Principato del Lie- chtenstein delle modifiche previste nella legislazione relativa alle disposizioni dell’Allegato e nella sua applicazione, in vista della loro assunzione da parte del Principato del Liechtenstein. Nel caso di possibili conflitti d’interesse gli Stati contraenti s’impegnano a cercare soluzioni comuni.

Art. 3 Principio della cooperazione Fatte salve disposizioni contrarie del presente Trattato, nell’ambito della coopera- zione transfrontaliera prevista dal presente Trattato, le autorità competenti del Prin- cipato del Liechtenstein hanno gli stessi diritti e doveri delle corrispettive autorità cantonali della Confederazione Svizzera. Nei confronti del Principato del Liechten- stein, le autorità federali svizzere hanno gli stessi diritti e doveri che nei confronti delle autorità cantonali.

Art. 4 Autorità competenti Competenti per l’esecuzione del presente Trattato e per la procedura in base all’articolo 2 capoversi 2 e 3 sono, per la Confederazione svizzera, l’Ufficio federale di polizia nel Dipartimento federale di giustizia e polizia e, per il Principato del Liechtenstein, la Polizia nazionale.

Art. 5 Commissione mista Gli Stati contraenti istituiscono una Commissione mista. Essa tratta le questioni inerenti all’interpretazione e all’applicazione del presente Trattato. Agisce di comu- ne accordo.

Art. 6 Protezione dei dati Fatte salve disposizioni contrarie del presente Trattato, alla cooperazione nell’am- bito del presente Trattato si applicano le pertinenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati.

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Art. 7 Inoltro a Stati terzi I dati trasmessi in base al presente Trattato possono essere inoltrati a Stati terzi soltanto previo consenso scritto dello Stato contraente che ha rilevato e trasmesso i dati.

Art. 8 Diritto all’informazione (1) Ognuno ha il diritto di domandare se nei sistemi d’informazione sono memoriz- zati sotto il suo nome il profilo del DNA oppure le impronte digitali o palmari. (2) Le autorità del Liechtenstein trasmettono le domande loro indirizzate diretta- mente all’Ufficio federale di polizia. (3) L’Ufficio federale di polizia, previo accordo con la Polizia nazionale del Princi- pato del Liechtenstein, risponde di regola per scritto e gratuitamente alle domande dei richiedenti i cui dati sono stati rilevati dalle autorità del Principato del Liechten- stein. Il Principato del Liechtenstein può impedire, limitare o differire il rilascio delle informazioni da parte dell’Ufficio federale di polizia, se: a) lo prevede una legge del Principato del Liechtenstein; b) lo esigono interessi preponderanti di terzi; c) lo esigono interessi pubblici preponderanti, in particolare la sicurezza interna o esterna, del Principato del Liechtenstein; d) le informazioni compromettono lo scopo di un’istruttoria penale o di un’altra procedura istruttoria.

Art. 9 Trattamento dei dati in altri sistemi I dati trasmessi dalle autorità del Liechtenstein nel quadro del presente Trattato possono essere trattati, in riferimento al loro numero di controllo e ai dati personali corrispondenti oppure alle informazioni sul luogo del reato, nel sistema informatiz- zato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS), nel sistema automatizzato di registrazione delle persone (AUPER) o nel Registro centra- le degli stranieri (RCS).

Art. 10 Archiviazione dei dati Se le autorità svizzere competenti mettono a disposizione e consegnano all’Archivio federale svizzero dati prelevati e trasmessi dalle autorità del Liechtenstein nel qua- dro del presente Trattato, esse chiedono preventivamente l’autorizzazione del gover- no del Principato del Liechtenstein.

Art. 11 Responsabilità (1) Se una persona subisce illecitamente un danno a causa dell’esecuzione del presente Trattato, gli Stati contraenti sono responsabili in conformità della loro legislazione nazionale.

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(2) Per il risarcimento versato ai danneggiati o ai loro successori in diritto, lo Stato contraente richiesto può, in base alle responsabilità dell’altro Stato contraente, esercitare parzialmente o totalmente regresso contro quest’ultimo.

Art. 12 Costi (1) Per l’infrastruttura, il personale, la trasmissione dei dati, l’organizzazione di corsi di formazione e di perfezionamento, la manutenzione e il supporto del sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) e del Sistema d’infor- mazione basato sui profili del DNA, nonché per gli oneri amministrativi relativi al disbrigo della corrispondenza, il Principato del Liechtenstein paga alla Confedera- zione svizzera un importo forfettario annuo di 30 000 franchi. L’importo può essere modificato per via diplomatica. (2) Altri costi dovuti a prestazioni di terzi non sono oggetto del presente Trattato.

Capitolo II: Disposizioni speciali A. Profili del DNA

Art. 13 Prelievo dei campioni, trasmissione e trattamento Per quanto concerne i campioni prelevati dalle autorità del Liechtenstein e trasmessi per essere trattati nei sistemi d’informazione svizzeri, devono essere adempiute le condizioni per il prelievo dei campioni previste dalle pertinenti disposizioni della legislazione federale svizzera menzionate nell’Allegato e deve essere garantita la possibilità di confrontare i profili del DNA.

B. Impronte digitali (AFIS)

Art. 14 Prelievo, trasmissione e trattamento nel settore dell’asilo Il prelievo da parte delle autorità del Liechtenstein delle impronte digitali di richie- denti l’asilo e di persone bisognose di protezione, trasmesse per il trattamento nei sistemi d’informazione svizzeri, è disciplinato dalle pertinenti disposizioni della legislazione federale svizzera.

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Capitolo III: Disposizioni finali

Art. 15 Entrata in vigore e denuncia (1) Il presente Trattato è sottoposto a ratifica. Entra in vigore il giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica. (2) Il presente Trattato è concluso a tempo indeterminato. Ciascuno Stato contraente può denunciarlo mediante notificazione scritta per via diplomatica. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la ricezione della notificazione. (3) La registrazione del presente Trattato presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite secondo l’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite4 è assicurata dalla Svizzera.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Vaduz, in due esemplari in lingua tedesca, il 15 dicembre 2004.

Per la Per il Confederazione Svizzera: Principato del Liechtenstein: Jean-Luc Vez Adrian Hasler

4 RS 0.120

Cooperazione nell’ambito dei sistemi d’informazione svizzeri per le impronte RU 2006

Allegato

Lista delle disposizioni della legislazione federale svizzera applicabili nel Principato del Liechtenstein in virtù dell’articolo 2 del presente Trattato:

n. RS Atto normativo RU

363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull’utilizzo di profili del 2004 5269

DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) sono applicabili gli art. 2, 8, 9, 11 cpv. 1, 2 e 4, 13 cpv. 2, 14, 15 cpv. 1, 16, 17 cpv. 1, 18, 19, 20 cpv. 2, 23 cpv. 1; gli art. 3–7 e 23 cpv. 3 sono applicabili in relazione ai campioni del DNA trasmessi per il trattamento alle autorità svizzere

363.1 Ordinanza del 3 dicembre 2004 sull’utilizzo dei profili del 2004 5279

DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (Ordinanza sui profili del DNA) sono applicabili gli art. 1, 2 cpv. 1, 6, 8–11, 12 cpv. 1 e 2, 14, 15, 19 e 22

361.3 Ordinanza del 21 novembre 2001 sul trattamento dei dati 2002 171

segnaletici 2004 2577 sono applicabili gli art. 2, 8 lett. a–c ed e, 13 cpv. 1, 14–16 e 17 cpv. 2

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