Lexipedia

AS 2006 217

Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego

Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 16 gennaio 2006

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:

1. Abrogazione di agevolazioni doganali delle voci di tariffa 1513.2918 e 1513.2919

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Aliquote di dazio Fr./100 kg peso lordo

1513. Frazioni dell’olio di babassù, anche per raffinazione succes- 142.70

29 18 raffinati, non modificate chimicamente, siva e poi fabbricazione

29 19 aventi un punto di fusione più elevato di di grassi e oli comme-

quello dell’olio di babassù stibili (La raffinazione succes- siva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

1513. Frazioni dell’olio di babassù, non per la fabbricazione di 148.—

29 18 modificate chimicamente, aventi un grassi o di oli

29 19 punto di fusione più elevato di quello commestibili

dell’olio di babassù, raffinati Osservazione: L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.

1 RS 631.146.31

2006-0056 217

Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2006

2. Inserimento di nuove agevolazioni doganali per le voci di tariffa 1513.2918,

1513.2919 e 1602.5099

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Aliquote di dazio Fr./100 kg peso lordo

1513. Frazioni dell’olio di palmisti o di per raffinazione succes- 157.70

29 18 babassù, anche raffinati, non modificate siva e poi fabbricazione

29 19 chimicamente, aventi un punto di fusione di grassi e oli comme-

più elevato di quello dell’olio di palmisti stibili o di babassù (La raffinazione succes- siva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

1513. Frazioni dell’olio di palmisti o di per la fabbricazione di 163.––

29 18 babassù, non modificate chimicamente, grassi o di oli

29 19 aventi un punto di fusione più elevato di commestibili

quello dell’olio di palmisti o di babassù, raffinati Osservazione: L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.

1602. Carne di manzo, cotta e congelata, in per la fabbricazione di ––.10

50 99 cubi di una lunghezza laterale di circa 2 minestra gulasch

cm

3. Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 0809.4092 e 0809.4093

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Aliquote di dazio Fr./100 kg peso lordo

0809. Prugne (comprese le pugne) per la fabbricazione di 3.40

40 92 liquori

40 92

Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2006

4. Modifica di impiego della voce di tariffa 0407.0010

Concerne solo il testo francese

5. Modifica della designazione della merce della voce di tariffa 1104.2390

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo

Agevolazione attuale

1104. cosiddetto tritello di granoturco, per la fabbricazione di 4.50

23 90 cioè chicchi di granoturco spezzati corn-flakes

grossolanamente, degerminati e imbianchiti Sostituire con

1104. cosiddetto tritello di granoturco, per la fabbricazione di 4.50

23 90 cioè chicchi di granoturco spezzati corn-flakes

grossolanamente, degerminati e mondati

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2006.

16 gennaio 2006 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2006