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AS 2006 3703

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (Propaganda con incitamento alla violenza/violenza in occasione di manifestazioni sportive)

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (Propaganda con incitamento alla violenza/violenza in occasione di manifestazioni sportive)

Modifica del 24 marzo 2006

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 agosto 20051, decreta:

I La legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurez- za interna è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 54 capoverso 1 e 57 capoverso 2 della Costituzione federale3, nonché la competenza della Confederazione relativa alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 19944,

Art. 2 cpv. 1 primo periodo e cpv. 4 lett. e ed f 1 La Confederazione prende le misure preventive ai sensi della presente legge per rilevare e combattere tempestivamente i pericoli dovuti alle attività terroristiche, di spionaggio, di estremismo violento e di violenza in occasione di manifestazioni sportive. ...

4 Sono misure preventive:

e. la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza; f. le misure atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive, secondo gli articoli 24a–24e.

2005-0338 3703

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF RU 2006

Art. 5 cpv. 2 2 Esso disciplina la ripartizione dei compiti tra l’Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) e gli organi della sicurezza militare in periodo di servizio d’appoggio non- ché di servizio attivo.

Art. 13a Messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda 1 Le autorità di polizia e doganali mettono al sicuro, indipendentemente da quantità, natura e tipo, il materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente a utilizzare la violenza contro persone o cose. 2 Esse trasmettono il materiale all’Ufficio federale. Quest’ultimo decide in merito al sequestro e alla confisca. È applicabile la legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa. 3 Se trovano materiale di tal genere, i collaboratori competenti dell’Ufficio federale possono metterlo al sicuro anche direttamente. 4 In caso di sospetto di reato, l’autorità che ha messo al sicuro il materiale lo tra- smette alla competente autorità penale. 5 In caso di diffusione via Internet di materiale di propaganda ai sensi del capover- so 1, l’Ufficio federale può: a. ordinare la cancellazione del sito Internet in questione, se il materiale di pro- paganda si trova su un server svizzero; b. raccomandare il blocco ai provider svizzeri, se il materiale di propaganda non si trova su un server svizzero.

Art. 15 cpv. 3 secondo periodo Concerne soltanto il testo francese.

Sezione 5a: Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive

Art. 24a Informazioni su atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive 1 L’Ufficio federale gestisce un sistema d’informazione elettronico nel quale sono registrati dati su persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera e all’estero.

2 Nel sistema d’informazione possono essere registrate informazioni su persone

contro cui sono state prese misure quali divieti di accedere a stadi o misure ai sensi degli articoli 24b–24e, se la misura:

5 RS 172.021

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF RU 2006

a. è stata pronunciata o confermata da un’autorità giudiziaria; b. è stata pronunciata in seguito a un reato denunciato alle autorità competenti; o c. è necessaria per la salvaguardia della sicurezza di persone o della manifesta- zione sportiva considerata e si può rendere verosimile che è giustificata. 3 Il sistema d’informazione elettronico può contenere i dati seguenti: fotografia, cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo d’origine, indirizzo, tipo di misura e motivo della misura, come condanna, inchiesta penale, comunicazioni della polizia, riprese video, nonché autorità che ha disposto la misura, violazioni di misure, orga- nizzazioni, eventi. 4 Le autorità e i servizi di cui all’articolo 13 che dispongono di informazioni ai sensi del capoverso 1 sono tenuti a trasmetterle all’Ufficio federale. 5 Le autorità preposte all’esecuzione possono trattare dati personali degni di partico- lare protezione, se è necessario per l’adempimento dei loro compiti. 6 L’Ufficio federale verifica se le informazioni che gli pervengono sono esatte e rilevanti ai sensi del capoverso 2. Distrugge le informazioni inesatte o non rilevanti e ne informa il mittente. 7 Il sistema d’informazione è a disposizione dei servizi dell’Ufficio federale compe- tenti per l’esecuzione della presente legge, delle autorità di polizia dei Cantoni, del Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale) e delle autorità doganali, mediante una procedura di richiamo. Il Consiglio federale stabili- sce le condizioni per la conservazione e la cancellazione dei dati. Determina nei par- ticolari le condizioni per il collegamento degli organi cantonali di sicurezza e disci- plina i diritti d’accesso. 8 Le autorità preposte all’esecuzione possono comunicare i dati personali di cui al capoverso 1 agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera, se i dati sono necessari per ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di determinate manifestazioni. I destinatari dei dati possono comunicarli a terzi solo nell’ambito dell’esecuzione delle misure. Il Consiglio federale disciplina le modalità di trattamento dei dati da parte dei destinatari e di terzi.

9 L’Ufficio federale e il Servizio centrale possono comunicare dati personali ad

autorità di polizia e organi di sicurezza esteri. La comunicazione sottostà alle condi- zioni di cui all’articolo 17 capoversi 3–5. I dati possono essere comunicati soltanto se il destinatario garantisce che servono esclusivamente a ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive. La protezione della fonte va garantita. 10 Il diritto di ottenere informazioni relative ai dati che figurano nel sistema d’infor- mazione e il diritto di farli rettificare sono retti dagli articoli 5 e 8 della legge fede- rale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati. L’Ufficio federale comunica alla persona interessata la registrazione e la cancellazione dei dati che la riguardano nel sistema d’informazione.

6 RS 235.1; FF 2006 3291

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF RU 2006

Art. 24b7 Aree vietate 1 Le autorità competenti possono vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a un’area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata), se è provato che in occasione di manifestazioni sportive ha partecipato ad atti violenti contro persone o cose. L’autorità cantonale competente definisce i confini delle singole aree vietate.

2 Il divieto è valido per la durata massima di un anno.

3 Il divieto è pronunciato mediante decisione formale dalle autorità del Cantone in cui la persona risiede o in cui ha partecipato agli atti violenti. Le autorità del Can- tone in cui si sono verificati gli atti violenti hanno la precedenza. Il Servizio centrale può presentare la relativa richiesta.

Art. 24c Divieto di recarsi in un Paese determinato 1 L’Ufficio federale può vietare a una persona, per un periodo determinato, di lascia- re la Svizzera per recarsi in un Paese determinato se: a. essa è colpita da un divieto di accedere a un’area determinata, secondo l’arti- b. in base al suo comportamento si deve presumere che essa parteciperà ad atti violenti in occasione di una manifestazione sportiva nel Paese di destinazio- ne.

2 Il divieto di recarsi in un Paese determinato può essere pronunciato anche nei

confronti di una persona non colpita da un divieto di accedere a un’area determinata, se elementi concreti e attuali fanno supporre che essa parteciperà ad atti violenti nel Paese di destinazione. 3 Il divieto di recarsi in un Paese determinato è valido al massimo a partire da tre giorni prima della manifestazione sportiva fino a un giorno dopo la sua conclusione. 4 Durante il divieto è vietato lasciare la Svizzera per raggiungere il Paese di desti- nazione. L’Ufficio federale può autorizzare eccezioni, se la persona interessata fa valere motivi gravi per recarsi nel Paese di destinazione. 5 L’Ufficio federale pronuncia il divieto mediante decisione formale. I Cantoni e il Servizio centrale possono presentare la relativa richiesta.

6 Il divieto è segnalato nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL

7 Gli art. 24b, 24d e 24e sono applicabili fino al 31 dic. 2009.

8 RS 311.0. Con l’entrata in vigore della revisione del Codice penale del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351) l’art. 351bis diventa art. 349.

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF RU 2006

Art. 24d9 Obbligo di presentarsi alla polizia 1 Una persona può essere obbligata a presentarsi alla polizia in determinati orari se:

a. negli ultimi due anni ha violato il divieto di accedere a un’area determinata, secondo l’articolo 24b, o il divieto di recarsi in un Paese determinato, secon- do l’articolo 24c; b. in base a elementi concreti e attuali si deve presumere che altre misure non la distolgono dal commettere atti violenti in occasione di manifestazioni sportive; oppure c. l’obbligo di presentarsi alla polizia rappresenta nel caso particolare la misura meno severa. 2 La persona interessata deve presentarsi al posto di polizia designato nella deci- sione, negli orari indicati. Di principio si tratta di un posto di polizia nel luogo di residenza. Nel designare luogo e orari, l’autorità tiene conto della situazione perso- nale della persona interessata. 3 L’obbligo di presentarsi alla polizia è imposto con decisione formale dall’autorità del Cantone di residenza della persona interessata. Il Servizio centrale può presenta- re la relativa richiesta.

Art. 24e10 Fermo preventivo di polizia

1 Una persona può essere sottoposta a un fermo preventivo di polizia se:

a. vi sono indizi concreti e attuali che in occasione di una manifestazione spor- tiva nazionale o internazionale parteciperà a gravi atti violenti contro perso- ne o cose; e b. è l’unica possibilità per impedirle di commettere tali atti violenti. 2 Il fermo preventivo di polizia termina quando non ne sussistono più i presupposti e in ogni caso dopo 24 ore. 3 La persona interessata deve presentarsi all’ora indicata al posto di polizia del luogo di residenza o a un altro posto di polizia designato nella decisione e restarvi per la durata del fermo. 4 Se la persona interessata non si presenta al posto di polizia, può esservi condotta dalla polizia. 5 Su richiesta della persona interessata, un’autorità giudiziaria esamina la legalità della privazione della libertà. 6 Il fermo preventivo di polizia è pronunciato con decisione formale dalle autorità del Cantone in cui la persona interessata risiede o dalle autorità del Cantone in cui si temono gli atti violenti. Le autorità del Cantone in cui si temono gli atti violenti han- no la precedenza.

9 Gli art. 24b, 24d e 24e sono applicabili fino al 31 dic. 2009.

10 Gli art. 24b, 24d e 24e sono applicabili fino al 31 dic. 2009.

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF RU 2006

Art. 24f Età minima Le misure secondo gli articoli 24b–24d sono pronunciate solo contro persone che hanno compiuto i 12 anni. Il fermo preventivo di polizia secondo l’articolo 24e è pronunciato solo contro persone che hanno compiuto i 15 anni.

Art. 24g Effetto sospensivo Il ricorso contro le misure secondo gli articoli 24b–24e ha effetto sospensivo solo se non ne risulta pregiudicato lo scopo della misura e se l’autorità di ricorso o il giudice lo accorda espressamente in una decisione incidentale.

Art. 24h Competenza e procedura 1 I Cantoni designano l’autorità competente per le misure secondo gli articoli 24b, 2 Per l’esecuzione delle misure di cui alla presente sezione, l’autorità competente rinvia alla comminatoria dell’articolo 292 del Codice penale11.

3 I Cantoni comunicano all’Ufficio federale:

a. le decisioni e le revoche delle misure secondo gli articoli 24b, 24d, 24e b. le violazioni delle misure secondo gli articoli 24b, 24d e 24e, nonché le deci- sioni penali corrispondenti; c. le aree vietate da essi designate.

II Il Codice penale12 è modificato come segue:

1 La Confederazione gestisce, insieme ai Cantoni, un sistema di ricer-

ca informatizzato di persone e oggetti (RIPOL), allo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti legali seguenti: h. comunicazione di persone nei confronti delle quali è stato pro- nunciato un divieto di recarsi in Paese determinato ai sensi dell’articolo 24c della legge federale del 21 marzo 199714 sul- le misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

11 RS 311.0 12 RS 311.0

13 Con l’entrata in vigore della revisione del Codice penale del 13 dic. 2002

(FF 2002 7351) l’art. 351bis diventa art. 349. 14 RS 120; RU 2006 3703

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF RU 2006

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 Gli articoli 24b, 24d e 24e sono applicabili fino al 31 dicembre 2009.

Consiglio nazionale, 24 marzo 2006 Consiglio degli Stati, 24 marzo 2006 Il presidente: Claude Janiak Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 13 luglio 2006.15

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007

30 agosto 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

15 FF 2006 3283

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