AS 2006 3725
Ordinanza dell'UFV (1/06) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria classica
Ordinanza dell’UFV (1/06) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria classica
Modifica del 22 agosto 2006
L’Ufficio federale di veterinaria ordina:
I L’ordinanza dell’UFV (1/06) del 16 marzo 20061 concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria classica è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 3 frase introduttiva 3 Per quanto riguarda la Bulgaria e le regioni della Croazia in cui le autorità compe- tenti hanno ordinato misure di protezione equivalenti a quelle della decisione 2006/115/CE2 della Commissione, sono inoltre vietati l’importazione e il transito dei seguenti animali e prodotti animali:
II L’allegato 2 è modificato come segue: Stralciare Israele
III La presente modifica entra in vigore il 26 settembre 2006.
22 agosto 2006 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss
1 RS 916.443.40
2 GU L 48 del 18.2.2006, p. 28
2006-2210 3725
Misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria classica RU 2006