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AS 2006 4041

Strumento di emendamento alla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni così come emendata dalle Conferenze di plenipotenziari di Kyoto 1994 e di Minneapolis 1998, (con annesso)

Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni del 22 dicembre 1992

RS 0.784.02; RU 1996 1284

Strumento di emendamento alla Convenzione così come emendata dalle Conferenze di plenipotenziari di Kyoto 1994 e di Minneapolis 1998

Adottato a Marrakech il 18 ottobre 2002 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 17 gennaio 2006 Entrato in vigore per la Svizzera il 17 gennaio 2006

Traduzione1 (Versione consolidata)

Capitolo I Funzionamento dell’Unione Sezione I

Art. 1 Conferenza di plenipotenziari2

1 1. (1) La Conferenza di plenipotenziari si riunisce in conformità con le

disposizioni pertinenti dell’articolo 8 della Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni3 (in appresso designata «la Costituzione»).

2 (2) Qualora ciò sia possibile da un punto di vista pratico, il luogo preci-

so e le date esatte di una Conferenza di plenipotenziari sono fissati dalla precedente Conferenza di plenipotenziari; altrimenti tale luogo e tali date sono determinati dal Consiglio con l’accordo della mag- gioranza degli Stati membri.

3 2. (1) Il luogo preciso e le date esatte della prossima Conferenza di pleni-

potenziari, o uno dei due, possono essere modificati:

4 a) in base ad una richiesta di almeno un quarto degli Stati membri,

indirizzata individualmente al Segretario generale,

5 b) su proposta del Consiglio.

RS 0.784.021

1 Dal testo originale francese (RO 2006 4041).

2 Nota del Segretario generale: conformemente alla Risoluzione 70 (Rev. Marrakech, 2002) della Conferenza di plenipotenziari relativa all’integrazione del principio di parità tra donne e uomini all’UIT, si considera che gli strumenti fondamentali dell’Unione (Costituzione e Convenzione) siano redatti in un linguaggio neutro. 3 RS 0.784.01

2005-2786 4041

Convenzione, emendata, dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni RU 2006

6 (2) Per queste modifiche è necessario l’accordo della maggioranza degli

Stati membri.

Art. 2 Elezioni e questioni connesse Il Consiglio

7 1. Salvo nel caso di posti vacanti alle condizioni specificate ai numeri 10–

12 in appresso, gli Stati membri eletti al Consiglio svolgono il loro mandato

fino alla data in cui viene eletto un nuovo Consiglio. Essi sono rieleggibili.

8 2. (1) Se, tra due Conferenze di plenipotenziari, un seggio diviene vacante

in seno al Consiglio, esso spetta di diritto allo Stato membro che ha ottenuto, durante l’ultimo scrutinio, il numero più elevato di voti tra gli Stati membri che fanno parte della stessa regione e la cui candi- datura non è stata accettata.

9 (2) Se, per qualsiasi motivo, un seggio vacante non può essere assegnato

in base alla procedura indicata al numero 8 di cui sopra, il Presidente del Consiglio invita gli altri Stati membri della regione a presentare la loro candidatura entro il termine di un mese a decorrere dalla data d’invito a presentare la candidatura. Alla fine di questo periodo, il presidente del Consiglio invita gli Stati membri ad eleggere il nuovo Stato membro del Consiglio. L’elezione ha luogo mediante una scheda segreta per corrispondenza. È richiesta la stessa maggioranza di quella indicata sopra. Il nuovo Stato membro del Consiglio con- serva il suo seggio fino all’elezione del nuovo Consiglio da parte della successiva Conferenza competente di plenipotenziari.

10 3. Un seggio al Consiglio è considerato come vacante:

11 a) se uno Stato membro del Consiglio non si è fatto rappresentare a due

sessioni ordinarie consecutive del Consiglio;

12 b) se uno Stato membro si dimette dalle sue funzioni di Stato membro

del Consiglio. Funzionari eletti

13 1. Il Segretario generale, il Vice-Segretario generale ed i direttori degli

Uffici assumono le loro funzioni alla data stabilita dalla Conferenza di plenipotenziari al momento della loro elezione. Di regola, essi rimangono in funzione fino alla data stabilita dalla seguente Conferenza di plenipotenziari e sono rieleggibili una sola volta.

14 2. Se l’incarico di Segretario generale diviene vacante, il Vice-Segretario

generale succede al Segretario generale nel suo incarico che conserva fino alla data fissata dalla Conferenza di plenipotenziari durante la sua riunione successiva. Quando, a queste condizioni, il Vice-Segretario generale succede al Segretario generale nel suo incarico, si considera che l’incarico di Vice- Segretario generale è divenuto vacante alla stessa data e si applicano le disposizioni del numero 15 in appresso.

Convenzione, emendata, dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni RU 2006

15 3. Se l’incarico di Vice-Segretario generale diviene vacante ad una data

anteriore di oltre 180 giorni a quella stabilita per l’inizio della successiva Conferenza di plenipotenziari, il Consiglio nomina un successore per la durata del rimanente periodo di mandato da svolgere.

16 4. Se gli incarichi di Segretario generale e di Vice-Segretario generale

divengono vacanti contestualmente, il direttore che è stato più a lungo in carica esercita le funzioni di Segretario generale per una durata non superio- re a 90 giorni. Il Consiglio nomina un Segretario generale e, se gli incarichi sono divenuti vacanti oltre 180 giorni prima della data stabilita per l’inizio della successiva Conferenza di plenipotenziari, esso nomina anche un Vice- Segretario generale. Il funzionario in tal modo nominato dal Consiglio rimane in servizio per tutto il periodo ancora da compiere del mandato del suo predecessore.

17 5. Se il posto di un direttore diviene improvvisamente vacante, il Segretario

generale adotta le misure necessarie affinché le funzioni del direttore siano assicurate in attesa che il Consiglio nomini un nuovo direttore nella sua successiva sessione ordinaria svoltasi dopo la data alla quale l’incarico è divenuto vacante. Il direttore in tal modo designato rimane in funzione fino alla data stabilita dalla successiva Conferenza di plenipotenziari.

18 6. Il Consiglio procede alla designazione di un titolare al posto divenuto

vacante di Segretario generale o di Vice-Segretario generale, con riserva delle disposizioni pertinenti enunciate all’articolo 27 della Costituzione, nella situazione di cui alle disposizioni pertinenti del presente articolo e ciò durante una delle sue sessioni ordinarie se il posto è divenuto vacante entro i

90 giorni che precedono questa sessione oppure durante una sessione convo-

cata dal Presidente nei periodi previsti da tali disposizioni.

19 7. Il periodo di servizio di un funzionario che è stato nominato ad un posto

di funzionario eletto in conformità alle condizioni prescritte ai numeri 14–18 di cui sopra non impedisce a tale funzionario di presentare la sua candidatura per essere eletto o rieletto a questo incarico. Membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni

20 1. I membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni assu-

mono le loro funzioni alle date stabilite dalla Conferenza di plenipotenziari al momento della loro elezione. Essi rimangono in funzione fino alle date stabilite dalla successiva Conferenza di plenipotenziari e sono rieleggibili una volta sola.

21 2. Se, nell’intervallo tra due Conferenze di plenipotenziari, un membro del

Comitato dà le dimissioni o è impedito ad esercitare le sue funzioni, il Se- gretario generale, previa consultazione con il direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni, invita gli Stati membri che fanno parte della regione interessata a proporre candidati per l’elezione di un sostituto, da parte del Consiglio, nella sua sessione successiva. Tuttavia, se il posto diviene vacante più di 90 giorni prima di una sessione del Consiglio o dopo la sessione del Consiglio che precede la successiva Conferenza di plenipotenziari, lo Stato

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membro interessato nomina, il prima possibile ed entro 90 giorni, un altro cittadino in qualità di sostituto, che rimarrà in carica, a seconda dei casi, fino all’entrata in funzione del nuovo membro eletto dal Consiglio o fino all’entrata in funzione dei nuovi membri del Comitato eletti dalla successiva Conferenza di plenipotenziari. Il sostituto potrà essere presentato come candidato dal Consiglio o dalla Conferenza di plenipotenziari a seconda dei casi.

22 3. Si considera che un membro del Comitato del Regolamento delle radio-

comunicazioni non è più in grado di esercitare le sue funzioni dopo che è stato tre volte consecutive assente dalle riunioni del Comitato. Il Segretario generale, dopo aver consultato il presidente del Comitato, il membro del Comitato e lo Stato membro interessato, dichiara che vi è un incarico vacan- te al Comitato ed adotta le disposizioni previste al numero 21 di cui sopra

Art. 3 Altre Conferenze e assemblee

23 1. Secondo le disposizioni pertinenti della Costituzione, le conferenze e le

assemblee mondiali dell’Unione in appresso sono di regola convocate nell’intervallo tra due Conferenze di plenipotenziari:

24 a) una o due conferenze mondiali delle radiocomunicazioni;

25 b) un’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunica-

zioni;

26 c) una conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni;

27 d) una o due assemblee delle radiocomunicazioni.

28 2. A titolo eccezionale, nel periodo compreso tra due Conferenze di pleni-

potenziari:

29 Abrogato

30 – può essere indetta un’assemblea mondiale per la normalizzazione

delle telecomunicazioni addizionale.

31 3. Questi provvedimenti sono adottati:

32 a) dietro decisione di una Conferenza di plenipotenziari;

33 b) su raccomandazione della precedente Conferenza o assemblea mon-

diale del Settore interessato, su riserva di approvazione da parte del Consiglio; nel caso dell’assemblea delle radiocomunicazioni, la rac- comandazione dell’assemblea è trasmessa alla successiva conferenza mondiale delle radiocomunicazioni affinché formuli commenti all’attenzione del Consiglio;

34 c) su richiesta di almeno un quarto degli Stati membri, indirizzata indi-

vidualmente al Segretario generale;

35 d) dietro proposta del Consiglio.

36 4. Una conferenza regionale delle radiocomunicazioni può essere convo-

cata:

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37 a) dietro decisione di una Conferenza di plenipotenziari;

38 b) su raccomandazione di una precedente conferenza mondiale o regio-

nale delle radiocomunicazioni, con riserva dell’approvazione del Consiglio;

39 c) su richiesta di almeno un quarto degli Stati membri appartenenti alla

regione interessata, indirizzata individualmente al Segretario gene- rale;

40 d) su proposta del Consiglio.

41 5. (1) Il luogo preciso e le date esatte di una conferenza mondiale o regio-

nale o di un’assemblea di un Settore possono essere stabiliti da una Conferenza di plenipotenziari.

42 (2) In mancanza di decisioni in merito, il luogo preciso e le date esatte di

una conferenza mondiale sono determinati dal Consiglio con l’accor- do della maggioranza degli Stati membri o di un’assemblea di un Settore e, se si tratta di una conferenza regionale, con l’accordo della maggioranza degli Stati membri appartenenti alla regione interessa- ta; in entrambi i casi si applicano le disposizioni del numero 47.

43 6. (1) Il luogo preciso e le date esatte di una conferenza o di un’assemblea

possono essere modificati:

44 a) su richiesta di almeno un quarto degli Stati membri se si tratta

di una conferenza mondiale o di un’assemblea di un Settore, o di un quarto degli Stati membri appartenenti alla regione inte- ressata se si tratta di una conferenza regionale. Le richieste sono indirizzate individualmente al Segretario generale che interpella il Consiglio a fini di approvazione;

45 b) su proposta del Consiglio.

46 (2) Nei casi di cui ai numeri 44 e 45, le modifiche proposte sono defini-

tivamente adottate solo con l’accordo della maggioranza degli Stati membri se si tratta di una conferenza mondiale o di un’assemblea di un Settore, o con l’accordo della maggioranza degli Stati membri appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza regionale, fatte salve le disposizioni del numero 47.

47 7. Per quanto riguarda le consultazioni di cui ai numeri 42, 46, 118, 123

e 138 della presente Convenzione e ai numeri 26, 28, 29, 31 e 36 delle Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione, gli Stati membri che non hanno risposto entro il termine stabilito dal Consiglio saranno considerati come non aventi partecipato a tali consultazioni e non saranno di conseguenza presi in considerazione nel calcolo della maggioran- za. Se il numero delle risposte ricevute non supera la metà del numero degli Stati membri consultati, si procede ad una nuova consultazione il cui risulta- to è determinante a prescindere dal numero di voti dati.

48 8. (1) Le conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali sono

convocate su decisione della Conferenza di plenipotenziari.

Convenzione, emendata, dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni RU 2006

49 (2) Le disposizioni concernenti la convocazione di una conferenza mon-

diale delle radiocomunicazioni, l’adozione del suo ordine del giorno e le condizioni di partecipazione si applicano ugualmente, a seconda della convenienza, alle conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali.

Sezione 2

Art. 4 Il Consiglio

50 1. (1) Il numero degli Stati membri del Consiglio è fissato dalla Conferen-

za di plenipotenziari che si svolge ogni quattro anni. 50A (2) Questo numero non deve eccedere il 25% del numero totale degli Stati membri.

51 2. (1) Il Consiglio si riunisce una volta l’anno in sessione ordinaria presso

la sede dell’Unione.

52 (2) Durante tale sessione può decidere di svolgere eccezionalmente una

sessione addizionale.

53 (3) Nell’intervallo tra due sessioni ordinarie, può in linea di massima

essere convocato presso la sede dell’Unione dal Presidente, su richiesta della maggioranza dei suoi Stati membri, o per iniziativa del Presidente, alle condizioni previste al numero 18 della presente Convenzione.

54 3. Il Consiglio adotta decisioni solo quando è in sessione. A titolo eccezio-

nale, il Consiglio riunito in sessione può decidere che una particolare que- stione sia risolta per corrispondenza. 55 4. All’inizio di ciascuna sessione ordinaria, il Consiglio elegge, tra i rappre- sentanti dei suoi Stati membri ed in considerazione del principio di un’alter- nanza tra le regioni, il suo presidente ed il vice-presidente. Questi rimangono in funzione fino all’apertura della successiva sessione ordinaria e non sono rieleggibili. Il vice-presidente sostituisce il presidente in assenza di quest’ultimo.

56 5. Per quanto possibile, la persona designata al Consiglio da uno Stato

membro di quest’ultimo è un funzionario dell’amministrazione delle teleco- municazioni o è direttamente responsabile nei confronti di questa ammini- strazione o a suo nome; questa persona deve essere qualificata sulla base della sua esperienza in materia di servizi di telecomunicazione.

57 6. Sono a carico dell’Unione unicamente le spese di viaggio, di sussistenza

e di assicurazione sostenute per svolgere le sue funzioni alle sessioni del Consiglio dal rappresentante di ciascuno Stato membro del Consiglio appar- tenente alla categoria dei Paesi in via di sviluppo, la cui lista è compilata dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD/PNUS).

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58 7. Il rappresentante di ciascuno Stato membro del Consiglio ha diritto di

assistere in qualità di osservatore a tutte le riunioni dei Settori dell’Unione.

59 8. Il Segretario generale assume le funzioni di Segretario del Consiglio.

60 9. Il Segretario generale, il Vice-Segretario generale ed i direttori degli

Uffici partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio, ma non partecipano alle votazioni. Tuttavia, alcune sedute del Consiglio possono essere riservate ai soli rappresentanti degli Stati membri. 60A 9bis. Dopo aver avvisato il Segretario generale, uno Stato membro che non è Stato membro del Consiglio può inviare a sue spese un osservatore alle riunioni del Consiglio, delle sue commissioni e dei suoi gruppi di lavoro. L’osservatore non ha diritto di voto. 60B 9ter. Fatte salve le condizioni stabilite dal Consiglio, incluso per quanto concerne il numero e le modalità della loro nomina, i Membri dei Settori possono essere rappresentati in qualità di osservatori alle riunioni del Consi- glio, delle sue commissioni e dei suoi gruppi di lavoro.

61 10. Il Consiglio prende in esame ogni anno il rapporto stabilito dal Segreta-

rio generale sull’attuazione del piano strategico adottato dalla Conferenza di plenipotenziari e gli dà il seguito che ritiene appropriato. 61A 10bis. Sempre rispettando i limiti finanziari adottati dalla Conferenza di plenipotenziari, se occorre, il Consiglio può riesaminare e aggiornare il piano strategico che sta alla base dei piani operativi corrispondenti e infor- mare di conseguenza gli Stati membri e i Membri dei Settori. 61B 10ter. Il Consiglio elabora il suo regolamento interno.

62 11. Il Consiglio procede ad una supervisione, nell’intervallo tra le Confe-

renze di plenipotenziari, sulla gestione e l’amministrazione globale dell’U- nione. In particolare il Consiglio: 62A (1) riceve ed esamina i dati concreti per la pianificazione strategica for- niti dal Segretario generale come sancito dal numero 74A della Costituzione e, durante la penultima sessione ordinaria del Consiglio prima della successiva Conferenza di plenipotenziari, inizia ad ela- borare un progetto di nuovo piano strategico per l’Unione, avvalen- dosi dei contributi degli Stati membri e dei Membri dei Settori, quel- li dei gruppi consultivi, ed elabora un progetto di nuovo piano strategico coordinato al più tardi quattro mesi prima della Conferen- za di plenipotenziari; 62B (1bis) fissa uno scadenzario per l’elaborazione del piano strategico e finanziario dell’Unione e dei piani operativi di ogni Settore e del Segretario generale in modo da garantire un coordinamento appro- priato tra questi piani;

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63 (1ter) approva e rivede Io Statuto del personale, il Regolamento finanzia-

rio dell’Unione e gli altri regolamenti che ritiene necessari secondo la prassi corrente dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate che applicano un regime comune per le retribuzioni, le indennità e le pensioni;

64 (2) adegua se del caso:

65 a) le scale retributive di base del personale della categoria profes-

sionale e di grado superiore, ad esclusione delle retribuzioni relative agli incarichi assegnati mediante elezione, al fine di adattarle alle scale retributive di base stabilite dalle Nazioni Unite per le categorie corrispondenti del regime comune;

66 b) le scale retributive di base delle retribuzioni del personale della

categoria dei servizi generali in vista di adattarle alle retribuzio- ni applicate dalle Nazioni Unite e dalle istituzioni specializzate alla sede dell’Unione;

67 c) le indennità di sede delle categorie professionali e superiori,

nonché quelle relative agli incarichi assegnati mediante elezio- ne, in conformità con le decisioni delle Nazioni Unite valevoli per la sede dell’Unione;

68 d) le indennità di cui beneficia tutto il personale dell’Unione, in

armonia con tutte le modifiche adottate nel regime comune del- le Nazioni Unite;

69 (3) adotta le misure necessarie per assicurare un’equa ripartizione geo-

grafica del personale dell’Unione, una rappresentazione delle donne nelle categorie professionali e superiori e controlla l’attuazione di queste decisioni;

70 (4) decide riguardo all’adozione delle proposte di riforme importanti

relative all’organizzazione del Segretariato generale e degli Uffici dei Settori dell’Unione, conformi alla Costituzione ed alla presente Convenzione, che sono presentate dal Segretario generale dopo esse- re state esaminate dal Comitato di coordinamento;

71 (5) esamina e stabilisce piani pluriannuali relativi agli incarichi di lavoro

ed al personale nonché ai programmi di sviluppo delle risorse umane dell’Unione e fornisce orientamenti per quanto concerne il personale dell’Unione, sia che si tratti dei livelli o della struttura di tale perso- nale, in considerazione delle direttive generali della Conferenza di plenipotenziari e delle disposizioni pertinenti dell’articolo 27 della Costituzione;

72 (6) adegua, se del caso, i contributi dell’Unione e del personale alla Cas-

sa comune delle pensioni del personale delle Nazioni Unite in con- formità con lo Statuto ed il Regolamento di questa Cassa, nonché le indennità di contingenza da erogare ai beneficiari della Cassa di assicurazione del personale dell’Unione, in conformità con la prassi di quest’ultima;

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73 (7) esamina e decide il bilancio preventivo biennale dell’Unione ed

esamina il bilancio di previsione (incluso nel rapporto di gestione finanziaria elaborato dal Segretario generale conformemente al numero 101 della presente Convenzione) per il ciclo di due anni suc- cessivi a un determinato esercizio di bilancio, in considerazione delle decisioni della Conferenza di plenipotenziari relative al numero 50 della Costituzione e dei limiti finanziari stabiliti da tale Conferenza secondo le disposizioni del numero 51 della Costituzione; effettua tutti i risparmi possibili, pur tenendo presente l’obbligo per l’Unione di ottenere risultati soddisfacenti il più rapidamente possibile. Ciò facendo, il Consiglio tiene conto delle priorità stabilite dalla Confe- renza di plenipotenziari, e contenute nel piano strategico dell’U- nione, delle opinioni del Comitato di coordinamento esposte nel rap- porto del Segretario generale di cui al numero 86 della presente Convenzione e del rapporto di gestione finanziaria di cui al nume- ro 101 della presente Convenzione;

74 (8) prende tutti i provvedimenti necessari in vista della verifica annuale

dei conti dell’Unione stabiliti dal Segretario generale ed approva tali conti, se del caso, per sottoporli alla successiva Conferenza di pleni- potenziari;

75 (9) prende i provvedimenti necessari ai fini della convocazione delle

conferenze o delle assemblee dell’Unione ed impartisce al Segreta- riato generale e ai Settori dell’Unione, con l’accordo della maggio- ranza degli Stati membri se si tratta di una conferenza o di un’assemblea mondiale o con l’accordo della maggioranza degli Sta- ti membri appartenenti alla regione interessata se si tratta di una con- ferenza regionale, direttive appropriate per quanto concerne l’as- sistenza tecnica e di altra natura alla preparazione e all’organizza- zione delle conferenze o delle assemblee;

76 (10) adotta le decisioni necessarie per quanto concerne il numero 28 della

presente Convenzione;

77 (11) delibera sull’attuazione delle decisioni adottate dalle conferenze e

che hanno ripercussioni finanziarie;

78 (12) entro i limiti stabiliti dalla Costituzione, dalla presente Convenzione

e dai Regolamenti amministrativi, adotta ogni altro provvedimento ritenuto necessario per il buon funzionamento dell’Unione;

79 (13) adotta ogni disposizione necessaria, previo accordo della maggioran-

za degli Stati membri, per risolvere a titolo provvisorio i casi non previsti nella Costituzione, nella presente Convenzione, nei Regola- menti amministrativi, per risolvere i quali non è possibile attendere la successiva conferenza competente;

80 (14) è incaricato di assicurare il coordinamento con tutte le organizzazio-

ni internazionali di cui agli articoli 49 e 50 della Costituzione. A tal fine esso conclude, a nome dell’Unione, accordi provvisori con le

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organizzazioni internazionali di cui all’articolo 50 della Costituzione e ai numeri 260 e 261 della Convenzione e con le Nazioni Unite in attuazione dell’Accordo tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni; tali accordi provvi- sori devono essere sottoposti alla successiva Conferenza di plenipo- tenziari secondo la disposizione pertinente dell’articolo 8 della Costituzione;

81 (15) invia agli Stati membri, entro un termine di 30 giorni dopo ciascuna

delle sue sessioni, brevi resoconti dei suoi lavori, nonché ogni do- cumento che ritiene utile;

82 (16) sottopone alla Conferenza di plenipotenziari un rapporto sulle attivi-

tà dell’Unione a far data dall’ultima Conferenza di plenipotenziari nonché le raccomandazioni che ritiene appropriate.

Sezione III

Art. 5 Segretariato generale

83 1. Il Segretariato generale:

84 a) è responsabile delle gestioni globali delle risorse dell’Unione; può

delegare la gestione di una parte di tali risorse al Vice-Segretario generale nonché ai direttori degli Uffici, previa consultazione, se del caso, con il Comitato di coordinamento;

85 b) coordina le attività del Segretariato generale e dei Settori

dell’Unione tenendo conto delle opinioni del Comitato di coordina- mento al fine di garantire l’utilizzazione più efficace ed economica possibile delle risorse dell’Unione;

86 c) prepara, con l’assistenza del Comitato di coordinamento, e sottopone

al Consiglio un rapporto sull’andamento del settore delle telecomu- nicazioni dall’ultima Conferenza di plenipotenziari, contenente rac- comandazioni relative alle future politiche e strategie dell’Unione, nonché una valutazione delle loro ripercussioni finanziarie; 86A cbis) coordina la realizzazione del piano strategico adottato dalla Confe- renza di plenipotenziari e prepara un rapporto annuale relativo alla realizzazione affinché sia esaminato dal Consiglio;

87 d) organizza il lavoro del Segretariato generale e nomina il personale di

questo Segretariato, in conformità con le direttive impartite dalla Conferenza di plenipotenziari ed i regolamenti stabiliti dal Consi- glio; 87A dbis) determina ogni anno un piano operativo quadriennale riguardante l’anno successivo e i tre anni seguenti, contenente le attività che devono essere svolte dal personale del Segretariato generale confor- memente al Piano strategico e le incidenze finanziarie tenendo debi-

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tamente conto del Piano finanziario approvato dalla Conferenza di plenipotenziari; questo piano operativo quadriennale è esaminato dai gruppi consultivi dei tre Settori ed è esaminato e approvato ogni anno dal Consiglio;

88 e) adotta i provvedimenti amministrativi relativi agli Uffici dei Settori

dell’Unione e nomina il personale di questi Uffici in base alle scelte ed alle proposte dei direttore dell’Ufficio interessato, fermo restando che spetta al Segretario generale la decisione definitiva di nomina o di licenziamento;

89 f) sottopone alla conoscenza del Consiglio ogni decisione adottata

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle istituzioni specializ- zate relativa alle condizioni di servizio, di indennità e di pensioni del regime comune;

90 g) vigila sull’applicazione di ogni regolamento adottato dal Consiglio;

91 h) fornisce pareri legali all’Unione;

92 i) effettua opera di supervisione, ai fini della gestione amministrativa,

sul personale dell’Unione, per assicurare l’utilizzazione più efficace possibile di detto personale applicando ad esso le condizioni d’im- piego stabilite dal regime comune. Il personale designato ad assistere direttamente i direttori degli Uffici è posto sotto l’autorità ammini- strativa del Segretario generale e lavora alle dirette dipendenze dei direttori interessati, ma in conformità con le direttive amministrative generali del Consiglio;

93 j) nell’interesse generale dell’Unione ed in consultazione con i direttori

degli Uffici interessati, distacca temporaneamente funzionari ad impieghi diversi da quelli per i quali sono stati designati in funzione delle fluttuazioni di lavoro presso la sede dell’Unione;

94 k) adotta, di comune accordo con il direttore dell’Ufficio interessato, le

disposizioni amministrative e finanziarie necessarie in vista delle conferenze e delle riunioni di ciascun Settore;

95 l) fornisce i servizi di segretariato appropriati che precedono e seguono

le conferenze dell’Unione, in considerazione delle responsabilità di ciascun Settore;

96 m) elabora raccomandazioni per la prima riunione dei capi delegazione

di cui al numero 342 della presente Convenzione4, sulla base dei risultati di eventuali consultazioni regionali;

97 n) assicura, se del caso in cooperazione con il Governo invitante, il

segretariato per le Conferenze dell’Unione e, se del caso, in collabo- razione con il direttore interessato, fornisce i servizi necessari per lo svolgimento delle riunioni dell’Unione, facendo appello, nella misu-

4 Nota del Segretario generale: per «numero 342 della presente Convenzione» si legga «numero 49 delle Regole generali per le conferenze, assemblee e riunioni dell’Unione».

Convenzione, emendata, dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni RU 2006

ra che ritiene necessaria, al personale dell’Unione, secondo il nume- ro 93 di cui sopra. Il Segretario generale può, su richiesta e su base contrattuale, fornire servizi di segretariato per ogni altra riunione sul- le telecomunicazioni;

98 o) adotta i provvedimenti necessari per assicurare la pubblicazione e la

distribuzione in tempo utile dei documenti di servizio, dei bollettini d’informazione nonché di altri documenti e rapporti informativi ela- borati dal Segretariato generale e dai Settori, o che sono stati inviati all’Unione, o la cui pubblicazione è richiesta dalle conferenze o dal Consiglio. Il Consiglio aggiorna l’elenco dei documenti da pubblica- re, dopo aver consultato la conferenza pertinente riguardo ai docu- menti di servizio ed agli altri documenti la cui pubblicazione è richiesta dalle conferenze;

99 p) pubblica periodicamente, sulla base delle informazioni raccolte o che

sono state messe a sua disposizione, comprese quelle che può racco- gliere presso altre organizzazioni internazionali, un giornale infor- mativo e di documentazione generale sulle telecomunicazioni;

100 q) previa consultazione con il Comitato di coordinamento e dopo aver

effettuato tutti i risparmi possibili, elabora e sottopone al Consiglio un progetto di bilancio preventivo biennale che copre le spese dell’Unione entro i limiti stabiliti dalla Conferenza di plenipotenzia- ri. Questo progetto di bilancio, redatto in due versioni, si compone di un bilancio preventivo globale che raggruppa i bilanci preventivi dei costi di ciascuno dei tre Settori, stabiliti in conformità con le diretti- ve di bilancio promulgate dal Segretario generale. Una versione cor- risponde ad una crescita zero per l’unità contributiva, l’altra ad una crescita inferiore o uguale ai limiti stabiliti dalla Conferenza di ple- nipotenziari dopo eventuali prelievi sul conto di riserva. La risolu- zione concernente il bilancio preventivo, dopo approvazione da parte del Consiglio, è trasmessa a titolo informativo a tutti gli Stati mem- bri;

101 r) con l’aiuto del Comitato di coordinamento, elabora un rapporto

annuale sulla gestione finanziaria secondo le disposizioni del Rego- lamento finanziario e lo sottopone al Consiglio. Il rapporto di gestio- ne finanziaria ed il conto riepilogativo sono stabiliti e sottoposti alla successiva Conferenza di plenipotenziari per fini di esame e di approvazione definitiva;

102 s) con l’aiuto del Comitato di coordinamento, redige un rapporto an-

nuale sull’attività dell’Unione, trasmesso a tutti gli Stati membri, previa approvazione del Consiglio; 102A sbis) gestisce gli accordi particolari menzionati al numero 76A della Costituzione, le spese di gestione devono essere assunte dai firmatari di tali accordi nel modo concordato tra di loro e il Segretario gene- rale;

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103 t) compie ogni altra funzione di segretariato dell’Unione;

104 u) compie ogni altra funzione demandata dal Consiglio.

105 2. Il Segretario generale o il Vice-Segretario generale possono assistere, a

titolo consultivo, alle conferenze dell’Unione; il Segretario generale o il suo rappresentante possono partecipare, a titolo consultivo, a tutte le altre riu- nioni dell’Unione.

Sezione IV

Art. 6 Comitato di coordinamento 106 1. (1) Il Comitato di coordinamento assiste e consiglia il Segretario genera- le su ogni questione menzionata nelle disposizioni pertinenti dell’articolo 26 della Costituzione nonché negli articoli pertinenti della presente Convenzione.

107 (2) Il Comitato è incaricato di assicurare il coordinamento con tutte le

organizzazioni internazionali di cui agli articoli 49 e 50 della Costi- tuzione per quanto concerne la rappresentanza dell’Unione alle con- ferenze di tali organizzazioni.

108 (3) Il Comitato esamina i risultati delle attività dell’Unione ed assiste il

Segretario generale nella elaborazione del rapporto di cui al nume- ro 86 della presente Convenzione, che è presentato al Consiglio.

109 2. Il Comitato deve sforzarsi di formulare le sue conclusioni mediante

accordo unanime. Se non ha l’appoggio della maggioranza del Comitato, il presidente può, in circostanze eccezionali, adottare decisioni sotto la sua responsabilità, qualora ritenga che la soluzione dei problemi in oggetto sia urgente e che non si possa attendere la successiva sessione del Consiglio. In tali circostanze, egli fa rapporto sollecitamente e per iscritto agli Stati mem- bri del Consiglio su tali problemi, indicando le ragioni che lo hanno indotto a prendere dette decisioni e comunicando loro, al contempo, le opinioni espresse per iscritto dagli altri membri del Comitato. Se i problemi esaminati in tali circostanze non sono urgenti ma sono tuttavia importanti, essi saranno presentati al Consiglio per esame nella sua successiva sessione.

110 3. Il presidente convoca il Comitato almeno una volta al mese; il Comitato

può altresì riunirsi, in caso di necessità, su richiesta di due dei suoi membri.

111 4. Un rapporto sui lavori del Comitato di coordinamento è elaborato e

comunicato su richiesta agli Stati membri del Consiglio.

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Sezione V Settore delle radiocomunicazioni

Art. 7 Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni

112 1. Secondo il numero 90 della Costituzione, una conferenza mondiale delle

radiocomunicazioni può essere convocata per esaminare particolari argo- menti di radiocomunicazioni. La conferenza mondiale delle radiocomunica- zioni tratta i punti iscritti all’ordine del giorno adottato in conformità con le disposizioni pertinenti del presente articolo.

113 2. (1) L’ordine del giorno di una conferenza mondiale delle radiocomuni-

cazioni può comportare:

114 a) la revisione parziale o, a titolo eccezionale, totale del Regola-

mento delle radiocomunicazioni menzionato all’articolo 4 della Costituzione;

115 b) ogni altro argomento a carattere mondiale di competenza della

conferenza;

116 c) un punto vertente sulle istruzioni da impartire al Comitato del

Regolamento delle radiocomunicazioni ed all’Ufficio delle radiocomunicazioni inerente alle loro attività ed all’esame di queste ultime;

117 d) la scelta degli argomenti che l’assemblea delle radiocomunica-

zioni e le commissioni di studio delle radiocomunicazioni devono esaminare, nonché quelli che saranno esaminati concer- nenti le future conferenze delle radiocomunicazioni.

118 (2) Il quadro generale dell’ordine del giorno deve essere stabilito con un

anticipo di quattro-sei anni, e l’ordine del giorno definitivo è stabili- to dal Consiglio di preferenza due anni prima della conferenza, con l’accordo della maggioranza degli Stati membri, fatte salve le dispo- sizioni del numero 47 della presente Convenzione. Queste due ver- sioni dell’ordine del giorno si basano sulle raccomandazioni della conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, in applicazione delle disposizioni di cui al numero 126 della presente Convenzione.

119 (3) Tale ordine del giorno comporta ogni argomento la cui inclusione è

stata decisa da una Conferenza di plenipotenziari.

120 3. (1) Tale ordine del giorno può essere modificato:

121 a) su richiesta di almeno un quarto degli Stati membri, indirizzata

individualmente al Segretario generale che ne informa il Consi- glio per approvazione;

122 b) su proposta del Consiglio.

123 (2) I progetti di modifica dell’ordine del giorno di una conferenza mon-

diale delle radiocomunicazioni sono adottati in via definitiva solo con l’accordo della maggioranza degli Stati membri, fatte salve le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione.

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124 4. Inoltre la conferenza:

125 (1) esamina ed approva il rapporto del direttore dell’Ufficio sulle attività

del Settore a decorrere dall’ultima conferenza;

126 (2) indirizza al Consiglio raccomandazioni sui punti da iscrivere

all’ordine del giorno della futura conferenza, espone le sue opinioni sull’ordine del giorno delle conferenze per un ciclo di almeno quat- tro anni e valuta le loro ripercussioni finanziarie;

127 (3) include nelle sue decisioni istruzioni o richieste, a seconda dei casi,

al Segretario generale ed ai Settori dell’Unione.

128 5. Il presidente ed i vice–presidenti dell’assemblea delle radiocomunicazio-

ni della o delle commissione(i) di studio pertinente(i) possono partecipare alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni abbinata.

Art. 8 Assemblea delle radiocomunicazioni

129 1. L’assemblea delle radiocomunicazioni esamina le raccomandazioni

relative alle questioni che ha selezionato secondo le proprie procedure o che le sono state presentate dalla Conferenza di plenipotenziari, da un’altra conferenza, dal Consiglio o dal Comitato del Regolamento delle radiocomu- nicazioni, e, a seconda dei casi, formula raccomandazioni a tale riguardo. 129A 1bis. L’assemblea delle radiocomunicazioni è abilitata ad adottare i metodi di lavoro e di procedura applicabili alla gestione delle attività del Settore, conformemente al numero 145A della Costituzione.

130 2. Per quanto concerne il numero 129 di cui sopra, l’assemblea delle radio-

comunicazioni:

131 (1) esamina i rapporti delle commissioni di studio elaborati secondo le

disposizioni del numero 157 della presente Convenzione, approva, modifica o respinge i progetti di raccomandazione contenuti in tali rapporti ed esamina i rapporti del Gruppo consultivo sulle radioco- municazioni elaborati conformemente alle disposizioni di cui al numero 160H della presente Convenzione;

132 (2) tenendo presente la necessità di limitare ad un minimo gli oneri che

gravano sull’Unione, approva il programma di lavoro derivante dall’esame dei problemi esistenti e di nuove questioni, valuta il gra- do di priorità e d’urgenza di tali questioni nonché l’incidenza finan- ziaria della procedura per esaminarle e stabilisce il termine per la relativa attuazione;

133 (3) decide, in considerazione del programma di lavoro approvato di cui

al numero 132 di cui sopra, se sia il caso di mantenere o sciogliere le commissioni di studio o di crearne altre, ed assegna a ciascuna le questioni da esaminare;

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134 (4) raggruppa, nella misura del possibile, i problemi che interessano i

Paesi in via di sviluppo, per facilitare la partecipazione di questi ultimi al loro studio;

135 (5) esprime pareri sulle questioni di sua competenza, in risposta alle

domande formulate da una conferenza mondiale delle radiocomuni- cazioni.

136 (6) fa rapporto, alla successiva conferenza mondiale delle radiocomuni-

cazioni, sull’avanzamento dei lavori concernenti argomenti che po- trebbero essere inclusi nell’ordine del giorno di future conferenze delle radiocomunicazioni; 136A (7) decide se occorre mantenere, sciogliere o creare altri gruppi dei quali nomina i presidenti e vice-presidenti; 136B (8) definisce il mandato dei gruppi di cui al numero 136A, i quali non adottano né problemi/questioni né raccomandazioni

137 3. L’assemblea delle radiocomunicazioni è presieduta da una persona desi-

gnata dal governo del Paese dove la riunione si svolge o, qualora tale riunio- ne avvenga nella sede dell’Unione, da una persona eletta dall’assemblea stessa, il presidente è assistito dai vice-presidenti eletti dall’assemblea. 137A 4. Un’assemblea delle radiocomunicazioni può affidare al Gruppo consulti- vo sulle radiocomunicazioni questioni specifiche relative al suo settore di competenza, eccetto quelle concernenti le procedure contenute nel Regola- mento delle radiocomunicazioni, indicando le misure da adottare in merito a tali questioni.

Art. 9 Conferenze regionali delle radiocomunicazioni

138 L’ordine del giorno di una conferenza regionale delle radiocomunicazioni

può vertere solo su particolari argomenti in materia di radiocomunicazione a carattere regionale, comprese le direttive destinate al Comitato del Regola- mento delle radiocomunicazioni ed all’Ufficio delle radiocomunicazioni relative alle loro attività che interessano la regione di cui si tratta, a condi- zione che tali direttive non siano contrarie agli interessi di altre regioni. Possono essere dibattuti solo gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Le disposizioni dei numeri 118–123 della presente Convenzione si applicano alle conferenze regionali delle radiocomunicazioni, ma unicamente per quanto concerne gli Stati membri della regione interessata.

Art. 10 Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni

139 1. Abrogato

140 2. Oltre alle funzioni enunciate all’articolo 14 della Costituzione, il Comi- tato:

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(1) su richiesta di una o più amministrazioni interessate, esamina i rap- porti del direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni relativi allo studio dei casi di interferenze pregiudizievoli ed elabora le racco- mandazioni necessarie. (2) esamina inoltre gli appelli alle decisioni pronunciate dall’Ufficio del- le radiocomunicazioni in materia di attribuzione di frequenze, indi- pendentemente dall’Ufficio, su richiesta di una o più amministrazio- ni interessate. 141 3. I membri del Comitato devono partecipare, a titolo consultivo, alle confe- renze delle radiocomunicazioni. In questo caso, non sono autorizzati a partecipare a tali conferenze come membri della loro delegazione nazionale. 141A 3bis. Due membri del Comitato, designati dal Comitato stesso, devono partecipare, a titolo consultivo, alle Conferenze di plenipotenziari e alle assemblee delle radiocomunicazioni. I due membri così designati dal Comi- tato non sono autorizzati a partecipare a queste conferenze o assemblee in qualità di membri della loro delegazione nazionale.

142 4. Solo le spese di viaggio, di sussistenza e di assicurazione sostenute dai

membri del Comitato nell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unio- ne sono a carico dell’Unione. 142A 4bis. Nell’esercitare le loro funzioni al servizio dell’Unione, come definite dalla Costituzione e dalla Convenzione oppure nel compiere missioni per l’Unione, i membri del Comitato godono di privilegi e immunità funzionali equivalenti a quelli accordati ai funzionari eletti dall’Unione da ogni Stato membro, fatte salve disposizioni pertinenti della legislazione nazionale o di altre legislazioni applicabili in ogni Stato membro. Questi privilegi e immu- nità funzionali sono accordati ai membri del Comitato nell’interesse dell’Unione e non per un loro vantaggio personale. L’unione potrà e dovrà levare l’immunità accordata a un membro del Comitato qualora ritenesse che tale immunità ostacola il buon funzionamento della giustizia e che è possibi- le levarla senza pregiudicare gli interessi dell’Unione.

143 5. I metodi di lavoro del Comitato sono i seguenti:

144 (1) I membri del Comitato eleggono tra di loro un presidente ed un vice-

presidente che esercitano le loro funzioni per una durata di un anno. In seguito, il vice-presidente succede ogni anno al presidente, ed un nuovo vice-presidente viene eletto. In caso di assenza del presidente e del vice-presidente, i membri del Comitato eleggono, per la circo- stanza, un presidente temporaneo scelto tra di loro.

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145 (2) Di regola il Comitato tiene al massimo quattro riunioni all’anno, di

una durata massima di cinque giorni, in generale presso la sede dell’Unione, e devono esservi presenti almeno i due terzi dei suoi membri. Il lavoro del Comitato può essere svolto con l’aiuto dei moderni mezzi di comunicazione. Se lo ritiene necessario e in base ai problemi da esaminare, il Comitato può tenere più riunioni e, in casi eccezionali, le riunioni possono durare un massimo di due set- timane.

146 (3) Il Comitato deve sforzarsi di prendere le sue decisioni all’unanimità.

Qualora non vi riesca, una decisione è considerata valida solo se almeno i due terzi dei membri dei Comitato si pronunciano con un voto a suo favore. Ciascun membro del Comitato dispone di un voto; è vietato il voto per procura.

147 (4) Il Comitato può adottare le disposizioni interne che giudica necessa-

rie, in conformità con le disposizioni della Costituzione, della pre- sente Convenzione e del Regolamento delle radiocomunicazioni. Tali disposizioni sono pubblicate come parte del Regolamento inter- no.

Art. 11 Commissioni di studio delle radiocomunicazioni

148 1. Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni sono stabilite da

un’assemblea delle radiocomunicazioni.

149 2. (1) Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni studiano i pro-

blemi adottati conformemente a una procedura stabilita dall’as- semblea delle radiocomunicazioni ed elaborano progetti di racco- mandazione che devono essere adottati conformemente alla pro- cedura sancita ai numeri 246A–247 della presente Convenzione. 149A (1bis) Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni valutano anche i temi determinati nelle risoluzioni e nelle raccomandazioni delle con- ferenze mondiali delle radiocomunicazioni. I risultati di queste valu- tazioni figurano nelle raccomandazioni o nei rapporti stilati confor- memente al numero 156.

150 (2) Fatte salve le disposizioni del numero 158, lo studio dei problemi e

temi summenzionati verte essenzialmente su:

151 a) l’utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche nelle

radiocomunicazioni di Terra e nelle radiocomunicazioni spazia- li e quella dell’orbita dei satelliti geostazionari e di altre orbite;

152 b) le caratteristiche e la qualità di funzionamento dei sistemi radio-

elettrici;

153 c) il funzionamento delle stazioni di radiocomunicazione;

154 d) gli aspetti di «radiocomunicazione» delle questioni relative al

soccorso ed alla sicurezza.

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155 (3) Di regola, tali studi non riguardano questioni di natura economica,

ma qualora presuppongano comparazioni tra varie soluzioni tecniche oppure operative, si potrà tener conto dei fattori economici.

156 3. Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni svolgono inoltre i

lavori preparatori relativi alle questioni tecniche, di gestione e di procedura che saranno sottoposte all’esame delle conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni ed elaborano rapporti a tale riguardo, secondo il pro- gramma di lavoro adottato sull’argomento da un’assemblea delle radio- comunicazioni o in base alle direttive formulate dal Consiglio.

157 4. Ciascuna commissione di studio elabora, ad intenzione dell’assemblea

delle radiocomunicazioni, un rapporto che indica lo stato di avanzamento dei lavori, le raccomandazioni adottate secondo la procedura di consultazione prevista al numero 149 di cui sopra ed i progetti di raccomandazioni nuove o rivedute che l’assemblea deve esaminare.

158 5. In considerazione delle disposizioni del numero 79 della Costituzione, il

Settore delle radiocomunicazioni ed il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni rivedono in permanenza gli argomenti enunciati ai nume- ri 151–154 di cui sopra ed al numero 193 della presente Convenzione per quanto riguarda il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni, al fine di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare alla ripartizio- ne dei problemi esaminati dai due Settori. I Settori lavorano in stretta colla- borazione, avvalendosi di procedure che consentono di effettuare tale revi- sione e di raggiungere l’accordo necessario in tempo utile ed in modo efficace. Se non si riesce ad addivenire ad un accordo, il problema può essere sottoposto per decisione alla Conferenza dei plenipotenziari tramite il Consiglio.

159 6. Nell’adempiere ai loro compiti, le commissioni di studio delle radioco-

municazioni devono prestare debita attenzione soprattutto allo studio dei problemi ed alla elaborazione delle raccomandazioni direttamente legate alla creazione, allo sviluppo ed al miglioramento delle telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo a livello regionale ed internazionale. Esse conduco- no i loro lavori tenendo debitamente conto dell’operato delle organizzazioni nazionali e regionali e delle altre organizzazioni internazionali che trattano di radiocomunicazioni e cooperano con esse, in considerazione della neces- sità per l’Unione di mantenere una posizione preminente in materia di tele- comunicazioni. 160 7. Al fine di agevolare l’esame delle attività del Settore delle radiocomuni- cazioni, è opportuno adottare provvedimenti atti ad incoraggiare la coopera- zione ed il coordinamento con altre organizzazioni che trattano le radioco- municazioni, con il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni e con il Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni. L’assemblea delle radio- comunicazioni stabilisce gli obblighi specifici, le condizioni di partecipazio- ne e le regole di applicazione di tali provvedimenti.

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Art. 11A Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni 160A 1. Al Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni possono partecipare i rappresentanti delle amministrazioni degli Stati membri, i rappresentanti dei Membri dei Settori e i presidenti delle commissioni di studio e di altri grup- pi; il Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni agisce tramite il direttore. 160B 2. Il Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni: 160C (1) esamina le priorità, i programmi, le operazioni, le questioni finanzia- rie e le strategie concernenti le assemblee delle radiocomunicazioni, le commissioni di studio e altri gruppi e la preparazione delle confe- renze delle radiocomunicazioni, nonché tutte le questioni particolari affidategli da una conferenza dell’Unione, un’assemblea delle radio- comunicazioni o dal Consiglio; 160CA (1bis) esamina la realizzazione del piano operativo del periodo precedente, allo scopo di determinare i settori nei quali l’Ufficio non ha raggiun- to o potuto raggiungere gli obiettivi fissati in tale piano, e consiglia il direttore per quanto riguarda le misure correttive necessarie; 160D (2) esamina i progressi compiuti nello svolgimento del programma di lavoro deciso conformemente alle disposizioni del numero 132 della presente Convenzione; 160E (3) fornisce linee guida relative ai lavori delle commissioni di studio; 160F (4) raccomanda misure volte in particolare a promuovere la cooperazio- ne e il coordinamento con altri organi di normalizzazione, con il Set- tore per la normalizzazione delle telecomunicazioni, con il Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni e con il Segretariato gene- rale; 160G (5) adotta i propri metodi di lavoro compatibili con quelli adottati dall’assemblea delle radiocomunicazioni; 160H (6) redige un rapporto all’attenzione del direttore dell’Ufficio delle ra- diocomunicazioni, indicando le misure adottate in relazione ai punti sopraccitati; 160I (7) redige un rapporto all’attenzione dell’assemblea delle radiocomuni- cazioni sulle questioni che gli sono state affidate conformemente al numero 137A della presente Convenzione e lo trasmette al direttore affinché lo sottoponga all’assemblea.

Art. 12 Ufficio delle radiocomunicazioni

161 1. Il direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni organizza e coordina i

lavori del Settore delle radiocomunicazioni. Le funzioni dell’Ufficio sono integrate con quelle specificate nelle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni.

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162 2. In particolare il direttore,

163 (1) trattandosi di conferenze delle radiocomunicazioni:

164 a) coordina i lavori preparatori delle commissioni di studio, di altri

gruppi e dell’Ufficio, comunica agli Stati membri e ai Membri del Settore i risultati di tali lavori, raccoglie i loro commenti e sottopone un rapporto di sintesi alla conferenza che può anche includere proposte a carattere regolamentare;

165 b) partecipa di diritto ma a titolo consultivo alle deliberazioni delle

conferenze delle radiocomunicazioni, dell’assemblea delle radiocomunicazioni, delle commissioni di studio delle radioco- municazioni e di altri gruppi. Il direttore adotta tutti i provve- dimenti necessari per la preparazione delle conferenze di radio- comunicazioni e delle riunioni del Settore delle radiocomuni- cazioni e consulta il Segretario generale in conformità con le disposizioni del numero 94 della presente Convenzione e, se del caso, gli altri Settori dell’Unione, tenendo debitamente conto delle direttive del Consiglio relative all’attuazione di tale prepa- razione;

166 c) fornisce la sua assistenza ai Paesi in via di sviluppo nei lavori

preparatori delle conferenze delle radiocomunicazioni;

167 (2) trattandosi del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni:

168 a) elabora progetti di regole di procedura e li sottopone per appro-

vazione al Comitato del Regolamento delle radiocomunicazio- ni; tali progetti di regole di procedura comportano, tra l’altro, metodi di calcolo e i dati necessari per l’applicazione delle di- sposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni;

169 b) comunica a tutti gli Stati membri le regole di procedura del

Comitato, raccoglie le osservazioni presentate a tale riguardo dalle amministrazioni e le sottopone al Comitato;

170 c) tratta le informazioni comunicate dalle amministrazioni in con-

formità con le disposizioni pertinenti del Regolamento delle radiocomunicazioni, degli accordi regionali e delle regole di procedura correlate e le prepara, se del caso, per la pubblicazio- ne sotto forma appropriata;

171 d) applica le regole procedurali approvate dal Comitato, elabora e

pubblica conclusioni in base a tali regole e fornisce al Comitato il riesame di ogni conclusione richiesto da un’amministrazione e che non può essere attuato per via di tali regole di procedura;

172 e) procede metodicamente, in conformità con le disposizioni per-

tinenti del Regolamento delle radiocomunicazioni, all’iscrizione e alla registrazione delle assegnazioni di frequenza e se del caso delle caratteristiche orbitali abbinate e aggiorna lo Schedario di riferimento internazionale delle frequenze; rivede, di comune accordo con l’amministrazione interessata, le iscrizioni conte- nute in detto Schedario al fine di modificare o di eliminare, a

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seconda dei casi, le iscrizioni che non riflettono la reale utiliz- zazione dello spettro delle frequenze;

173 f) aiuta l’amministrazione o le amministrazioni interessate che ne

fanno richiesta a risolvere i casi di interferenze pregiudizievoli e, se necessario, procede a studi e elabora un rapporto da sotto- porre per esame al Comitato, nel quale sono formulati progetti di raccomandazioni destinati alle amministrazioni interessate;

174 g) svolge le funzioni di segretario esecutivo del Comitato;

175 (3) coordina i lavori delle commissioni di studio delle radiocomunica-

zioni e di altri gruppi ed è responsabile dell’organizzazione di tali lavori; 175A (3bis) fornisce il necessario appoggio al Gruppo consultivo sulle radio- comunicazioni e ogni anno informa gli Stati membri, i Membri del Settore delle radiocomunicazioni e il Consiglio in merito ai risultati dei lavori del gruppo consultivo; 175B (3ter) adotta misure concrete per facilitare la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo ai lavori delle commissioni di studio delle radio- comunicazioni e di altri gruppi.

176 (4) inoltre il direttore:

177 a) intraprende studi al fine di fornire pareri in vista dell’utilizza-

zione del massimo numero possibile di canali radioelettrici nel- le regioni dello spettro delle frequenze dove possono verificarsi interferenze pregiudizievoli, nonché in vista di un’utilizzazione equa, efficace ed economica dell’orbita dei satelliti geostaziona- ri e di altre orbite, in considerazione dei fabbisogni degli Stati membri che richiedono assistenza, delle esigenze dei Paesi in via di sviluppo e della particolare situazione geografica di alcu- ni Paesi;

178 b) ha, con gli Stati membri e i Membri del Settore, scambi di dati

in forma accessibile mediante lettura automatica e sotto altre forme, elabora e aggiorna i documenti e le banche dati del Set- tore delle radiocomunicazioni e adotta, insieme al Segretario generale, ogni misura utile, come necessario, affinché siano pubblicati nelle lingue di lavoro dell’Unione secondo il nume- ro 172 della Costituzione;

179 c) tiene aggiornate le pratiche necessarie;

180 d) rende conto, in un rapporto presentato alla conferenza mondiale

delle radiocomunicazioni, dell’attività del Settore a decorrere dalla precedente conferenza; se non è prevista nessuna confe- renza mondiale delle radiocomunicazioni, il rapporto sull’atti- vità del Settore nel periodo successivo la precedente conferenza sarà presentato al Consiglio e, per informazione, agli Stati membri e ai Membri del Settore;

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181 e) istituisce un bilancio preventivo dei costi che corrispondono ai

fabbisogni del Settore delle radiocomunicazioni e lo trasmette al Segretario generale affinché sia esaminato dal Comitato di coordinamento ed incorporato nel bilancio dell’Unione. 181A f) determina ogni anno un piano operativo quadriennale riguar- dante l’anno successivo e i tre anni seguenti, contenente le inci- denze finanziarie e le attività che devono essere svolte dall’Uf- ficio per aiutare l’intero Settore; questo piano operativo quadriennale è esaminato dal Gruppo consultivo sulle radioco- municazioni conformemente all’articolo 11A della presente Convenzione ed è esaminato e approvato ogni anno dal Consi- glio.

182 3. Il direttore seleziona il personale tecnico e amministrativo dell’Ufficio

entro i limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio. La nomina di tale personale tecnico e amministrativo è decisa dal Segretario generale, di comune accordo con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento spetta al Segretario generale.

183 4. Il direttore fornisce al Settore di sviluppo delle telecomunicazioni il

sostegno tecnico necessario nell’ambito delle disposizioni della Costituzione e della presente Convenzione.

Sezione 6: Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni

Art. 13 Assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni

184 1. In conformità con il numero 104 della Costituzione, è indetta

un’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni in vista di esaminare questioni specifiche nell’ambito della normalizzazione delle telecomunicazioni. 184A 1bis. L’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni è abilitata ad adottare i metodi di lavoro e di procedura applicabili alla gestione delle attività del Settore, conformemente al numero 145A della Costituzione.

185 2. Le questioni da esaminare da parte di un’assemblea mondiale per la

normalizzazione delle telecomunicazioni, e che sono oggetto di raccoman- dazioni, sono quelle che l’assemblea ha selezionato in conformità al suo regolamento interno oppure quelle che le sono sottoposte dalla Conferenza di plenipotenziari, da un’altra conferenza o dal Consiglio.

186 3. In conformità con le disposizioni del numero 104 della Costituzione,

l’assemblea:

187 a) esamina i rapporti elaborati dalle commissioni di studio in conformi-

tà con le disposizioni del numero 194 della presente Convenzione, approva, modifica o respinge progetti di raccomandazioni che con-

Convenzione, emendata, dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni RU 2006

tengono tali rapporti ed esamina i rapporti elaborati dal Gruppo con- sultivo per la normalizzazione delle telecomunicazioni conforme- mente alle disposizioni dei numeri 197H e 197I della presente Con- venzione;

188 b) data l’esigenza di mantenere al minimo le esigenze per quanto

riguarda le risorse dell’Unione, approva il programma di lavoro de- rivante dall’esame delle questioni esistenti e da nuovi problemi, determina il loro grado di priorità e di urgenza e valuta l’incidenza finanziaria ed il calendario necessario ai fini della loro realizzazione;

189 c) decide, in considerazione del programma di lavoro approvato di cui

al numero 188 precedente, se sia il caso di mantenere o di sciogliere le commissioni di studio esistenti o di crearne altre, ed assegna a cia- scuna di esse i problemi da esaminare;

190 d) raggruppa, per quanto possibile, le questioni che interessano i Paesi

in via di sviluppo al fine di agevolare la partecipazione di questi ultimi al loro esame;

191 e) esamina ed approva il rapporto del direttore sulle attività del Settore

a seguito dell’ultima conferenza. 191A f) decide se occorre mantenere, sciogliere o creare altri gruppi, dei qua- li nomina i presidenti e vice-presidenti; 191B g) definisce il mandato dei gruppi di cui al numero 191A, che non adot- tano né questioni né raccomandazioni. 191C 4. Un’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni può affidare questioni specifiche inerenti il suo settore di competenze al Gruppo consultivo per la normalizzazione delle telecomunicazioni, indican- do le misure da adottare in merito a tali questioni. 191D 5. L’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni è presieduta da un presidente nominato dal Governo del Paese nel quale si svolge la riunione oppure, se la riunione avviene alla sede dell’Unione, da un presidente eletto dall’assemblea stessa; il presidente viene assistito da vice-presidenti eletti dall’assemblea.

Art. 14 Commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni

192 1. (1) Le commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunica-

zioni studiano i problemi adottati conformemente a una procedura stabilita dall’assemblea mondiale per la normalizzazione delle tele- comunicazioni ed elaborano progetti di raccomandazione che devo- no essere adottati in conformità alla procedura di cui ai nume- ri 246A–247 della presente Convezione.

193 (2) Fatte salve le disposizioni del numero 195 in appresso, le commis-

sioni di studio esaminano le questioni tecniche, di gestione e di taríf- fazione e redigono raccomandazioni al riguardo in vista della norma-

Convenzione, emendata, dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni RU 2006

lizzazione universale delle telecomunicazioni, in particolare delle raccomandazioni sull’interconnessione dei sistemi radioelettrici nei circuiti di telecomunicazione pubblici e sulla qualità richiesta di tali interconnessioni. I problemi tecnici o di gestione specificamente inerenti alle radiocomunicazioni e che sono enunciate ai nume- ri 151–154 della presente Convenzione dipendono dal Settore delle radiocomunicazioni.

194 (3) Ciascuna commissione di studio elabora, all’attenzione dell’assem-

blea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni, un rapporto che indica lo stato di avanzamento dei suoi lavori, le rac- comandazioni adottate in conformità con la procedura di consulta- zione di cui al numero 192 ed i progetti di raccomandazioni nuove o rivedute che l’assemblea deve esaminare. 195 2. In considerazione delle disposizioni del numero 105 della Costituzione, il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni ed il Settore delle radio- comunicazioni rivedono in permanenza i compiti enunciati al numero 193 ed ai numeri 151–154 della presente Convenzione per quanto concerne il Setto- re delle radiocomunicazioni, in vista di decidere di comune accordo le modifiche da apportare alla ripartizione delle questioni esaminate da entrambi i Settori. Questi Settori lavorano in stretta collaborazione ed adot- tano procedure che consentono loro di svolgere questa revisione e di conclu- dere tali accordi in tempo utile ed in maniera efficace. Se un accordo non ha potuto essere ottenuto, tale questione potrà essere sottoposta per decisione alla Conferenza di plenipotenziari tramite il Consiglio.

196 3. Nell’adempiere i loro compiti, le commissioni di studio per la normaliz-

zazione delle telecomunicazioni devono concentrare la loro attenzione sullo studio dei problemi e sull’elaborazione di raccomandazioni direttamente connesse con la creazione, lo sviluppo ed il perfezionamento delle tele- comunicazioni nei Paesi in via di sviluppo, a livello regionale ed internazio- nale. Esse svolgono i loro lavori tenendo debitamente conto del lavoro delle organizzazioni nazionali e regionali e delle altre organizzazioni internazio- nali di normalizzazione e cooperano con esse, in considerazione della neces- sità per l’Unione di mantenere la sua posizione preminente in materia di normalizzazione mondiale delle telecomunicazioni. 197 4. In vista di agevolare l’esame delle attività del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni, è opportuno adottare misure atte a promuovere la cooperazione e il coordinamento con altre organizzazioni che si occupano di normalizzazione, con il Settore delle radiocomunicazioni e con il Settore di sviluppo delle telecomunicazioni. Un’assemblea mondiale per la normaliz- zazione delle telecomunicazioni stabilisce gli obblighi specifici, le condizio- ni di partecipazione e le regole di attuazione di questi provvedimenti.

Convenzione, emendata, dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni RU 2006

Art. 14A Gruppo consultivo per la normalizzazione delle telecomunicazioni 197A 1. Al Gruppo consultivo per la normalizzazione delle telecomunicazioni possono partecipare i rappresentanti delle amministrazioni degli Stati mem- bri, i rappresentanti dei Membri dei Settori e i presidenti delle commissioni di studio e di altri gruppi. 197B 2. Il Gruppo consultivo per la normalizzazione delle telecomunicazioni: 197C (1) valuta le priorità, i programmi, le operazioni, le questioni finanziarie e le strategie applicabili alle attività del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni; 197CA (1bis) esamina la realizzazione del piano operativo del periodo precedente, allo scopo di determinare i settori nei quali l’Ufficio non ha raggiun- to o potuto raggiungere gli obiettivi fissati in tale piano, e consiglia il direttore per quanto riguarda le misure correttive necessarie; 197D (2) esamina i progressi compiuti nello svolgimento del programma di lavoro deciso conformemente alle disposizioni del numero 188 della presente Convenzione; 197E (3) fornisce linee guida relative ai lavori delle commissioni di studio; 197F (4) raccomanda misure volte in particolare a promuovere la cooperazio- ne e il coordinamento con altri organi competenti, con il Settore del- le radiocomunicazioni, con il Settore per lo sviluppo delle telecomu- nicazioni e con il Segretariato generale; 197G (5) adotta metodi di lavoro compatibili con quelli adottati dall’assem- blea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni; 197H (6) redige un rapporto all’attenzione del direttore dell’Ufficio per la normalizzazione delle telecomunicazioni, indicando le misure adot- tate in relazione ai punti sopraccitati; 197I (7) redige un rapporto all’attenzione dell’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni sulle questioni che gli sono state affidate conformemente al numero 191A e lo trasmette al diret- tore affinché lo sottoponga all’assemblea.

Art. 15 Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni

198 1. Il Direttore dell’Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni

organizza e coordina i lavori del Settore di normalizzazione delle telecomu- nicazioni.

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199 2. In particolare il direttore:

200 a) aggiorna ogni anno, di concerto con i presidenti delle commissioni di

studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni e altri gruppi, il programma di lavoro approvato dall’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni;

201 b) partecipa di diritto, ma a titolo consultivo, alle deliberazioni delle

assemblee mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni, delle commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomuni- cazioni e di altri gruppi. Il direttore adotta tutti i provvedimenti necessari per la preparazione delle assemblee e delle riunioni del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni consultando il Segretariato generale in conformità con le disposizioni del numero

94 della presente Convenzione e, se necessario, con gli altri Settori

dell’Unione, tenendo debitamente conto delle direttive del Consiglio relative a tale preparazione;

202 c) tratta le informazioni comunicate dalle amministrazioni, in attuazio-

ne delle disposizioni pertinenti del Regolamento delle telecomunica- zioni internazionali o delle decisioni dell’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni e le prepara, se del caso, a fini di pubblicazione in forma appropriata;

203 d) scambia, con gli Stati membri e i Membri del Settore, dati in forma

accessibile mediante lettura automatica e sotto altre forme; elabora e se del caso aggiorna i documenti e le banche dati del Settore di nor- malizzazione delle telecomunicazioni e adotta le misure richieste, di comune accordo con il Segretario generale, come necessario, in vista della loro pubblicazione nelle lingue di lavoro dell’Unione, in con- formità con il numero 172 della Costituzione;

204 e) rende conto, in un rapporto presentato all’assemblea mondiale per la

normalizzazione delle telecomunicazioni, sull’attività del Settore a decorrere dall’ultima assemblea e sottopone al Consiglio, nonché a- gli Stati membri e ai Membri del Settore, un rapporto sull’attività di questo Settore durante il biennio seguente l’ultima assemblea, a meno che non venga convocata una seconda assemblea;

205 f) elabora un bilancio preventivo basato sui costi corrispondenti alle

esigenze del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni e lo trasmette al Segretario generale per esame da parte del Comitato di coordinamento e affinché sia incorporato nel bilancio dell’Unione. 205A g) determina ogni anno un piano operativo quadriennale riguardante l’anno successivo e i tre anni seguenti, contenente le incidenze finanziarie e le attività che devono essere svolte dall’Ufficio per aiu- tare l’intero Settore; questo piano operativo quadriennale è esamina- to dal Gruppo consultivo per la normalizzazione delle telecomunica- zioni conformemente all’articolo 14A della presente Convenzione ed è esaminato e approvato ogni anno dal Consiglio.

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205B h) fornisce il necessario appoggio al Gruppo consultivo per la norma- lizzazione delle telecomunicazioni e ogni anno informa gli Stati membri, i Membri del settore di normalizzazione delle telecomuni- cazioni e il Consiglio in merito ai risultati dei suoi lavori. 205C i) fornisce assistenza ai Paesi in via di sviluppo per i preparativi delle assemblee mondiali per la normalizzazione, in particolare per lo stu- dio delle questioni prioritarie per questi Paesi. 206 3. Il direttore sceglie il personale tecnico e amministrativo dell’Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni nel quadro del preventivo approva- to dal Consiglio. La nomina di questo personale tecnico e amministrativo è decisa dal Segretario generale, d’accordo con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento spetta al Segretario generale. 207 4. Il direttore fornisce il sostegno tecnico necessario al Settore di sviluppo delle telecomunicazioni nel quadro delle disposizioni della Costituzione e della presente Convenzione.

Sezione 7: Settore di sviluppo delle telecomunicazioni

Art. 16 Conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni 207A 1. La conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni è abilita- ta ad adottare i metodi di lavoro e le procedure applicabili alla gestione delle attività del Settore, conformemente al numero 145A della Costituzione. 208 1bis. In conformità con le disposizioni del numero 118 della Costituzione, il ruolo delle conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni è il seguente:

209 a) le conferenze mondiali per lo sviluppo delle telecomunicazioni ela-

borano programmi di lavoro e direttive in vista di definire i problemi e le priorità relative allo sviluppo delle telecomunicazioni e forni- scono orientamenti al Settore di sviluppo delle telecomunicazioni per il suo programma di lavoro. A seconda delle esigenze, esse possono costituire commissioni di studio; 209A abis) decide se occorre mantenere, sciogliere o creare altri gruppi, dei qua- li nomina i presidenti e vice-presidenti; 209B ater) definisce il mandato dei gruppi di cui al numero 209A, che non adot- tano né questioni né raccomandazioni;

210 b) le conferenze regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni esa-

minano i problemi e le priorità relative allo sviluppo delle telecomu- nicazioni, tenendo conto dei bisogni e delle caratteristiche della regione in questione; esse possono inoltre sottoporre raccomanda- zioni alle conferenze mondiali per lo sviluppo delle telecomunica- zioni;

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211 c) le conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni dovrebbero

stabilire obiettivi e strategie per lo sviluppo equilibrato delle teleco- municazioni mondiali e regionali, accordando una particolare atten- zione all’espansione ed alla modernizzazione delle reti e dei servizi dei Paesi in via di sviluppo nonché alla mobilitazione delle risorse necessarie a tal fine. Esse costituiscono un quadro per l’esame di questioni di politica generale, di organizzazione, di gestione, rego- lamentari, tecniche, finanziarie e degli aspetti connessi, compresa la ricerca di nuove fonti di finanziamento e la loro attuazione;

212 d) le conferenze mondiali e regionali per lo sviluppo delle telecomuni-

cazioni, nei loro rispettivi settori di competenza, esaminano i rappor- ti loro sottoposti e valutano le attività del Settore; possono inoltre esaminare questioni di sviluppo delle telecomunicazioni relative alle attività degli altri Settori dell’Unione.

213 2. Il progetto di ordine del giorno delle conferenze per lo sviluppo delle

telecomunicazioni è elaborato dal direttore dell’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni; esso è sottoposto dal Segretario generale all’approva- zione del Consiglio con il consenso di una maggioranza degli Stati membri nel caso di una conferenza mondiale o di una maggioranza degli Stati mem- bri appartenenti alla regione interessata nel caso di una conferenza regionale, fatte salve le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione. 213A 3. Una conferenza per lo sviluppo delle telecomunicazioni può affidare questioni specifiche inerenti il suo settore di competenze al Gruppo consul- tivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni, indicando le misure raccoman- date in merito a tali questioni.

Art. 17 Commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni

214 1. Le commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni studia-

no questioni inerenti specificamente alle telecomunicazioni, comprese le questioni di cui al numero 211 della presente Convenzione, che interessano i Paesi in via di sviluppo. Tali commissioni di studio sono in numero ristretto e sono create per un periodo limitato in considerazione delle risorse disponi- bili. Esse hanno mandati specifici, trattano di questioni e di problemi che presentano un interesse prioritario per i Paesi in via di sviluppo ed hanno come oggetto le mansioni. 215 2. In considerazione delle disposizioni del numero 119 della Costituzione, il Settore delle radiocomunicazioni, il Settore di normalizzazione delle teleco- municazioni ed il Settore di sviluppo delle telecomunicazioni rivedono in permanenza i problemi allo studio, in vista di raggiungere un accordo sulla ripartizione del lavoro, di armonizzare gli sforzi e di migliorare il coordina- mento. Questi Settori adottano procedure adatte per l’effettuazione di tale revisione e per concludere questi accordi in tempo utile ed in maniera effi- cace.

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215A 3. Ogni commissione di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni prepara per la conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni un rapporto nel quale indica lo stato d’avanzamento dei lavori ed eventuali progetti di raccomandazioni nuove o rivedute, affinché sia esaminato dalla conferenza. 215B 4. Le commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni valuta- no questioni ed elaborano progetti di raccomandazione che devono essere adottati conformemente alle procedure di cui ai numeri 246A–247 della presente Convenzione.

Art. 17A Gruppo consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni 215C 1. Al Gruppo consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni possono partecipare i rappresentanti delle amministrazioni degli Stati membri, i rappresentanti dei Membri dei Settori, i presidenti e vice-presidenti delle commissioni di studio e di altri gruppi. 215D 2. Il Gruppo consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni: 215E (1) valuta le priorità, i programmi, le operazioni, le questioni finanziarie e le strategie applicabili alle attività del Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni; 215EA (1bis) esamina la realizzazione del piano operativo del periodo precedente, allo scopo di determinare i settori nei quali l’Ufficio non ha raggiun- to o potuto raggiungere gli obiettivi fissati in tale piano, e consiglia il direttore per quanto riguarda le misure correttive necessarie; 215F (2) esamina i progressi compiuti nello svolgimento del programma di lavoro deciso conformemente alle disposizioni del numero 209 della presente Convenzione; 215G (3) fornisce linee guida relative ai lavori delle commissioni di studio; 215H (4) raccomanda misure volte in particolare a promuovere la cooperazio- ne e il coordinamento con il Settore delle radiocomunicazioni, con il Settore per la normalizzazione delle telecomunicazioni, e con il Segretariato generale e con altre istituzioni competenti per lo svilup- po e il finanziamento; 215I (5) adotta i propri metodi di lavoro compatibili con quelli adottati dalla Conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni; 215J (6) redige un rapporto all’attenzione del direttore dell’Ufficio per lo svi- luppo delle telecomunicazioni, indicando le misure adottate in rela- zione ai punti sopraccitati; 215JA (6bis) redige un rapporto all’attenzione della conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni sulle questioni che gli sono state affidate conformemente al numero 213A della presente Convenzio- ne e lo trasmette al direttore affinché lo sottoponga alla conferenza.

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215K 3. Il direttore può invitare rappresentanti d’organi bilaterali di cooperazione e di aiuto allo sviluppo nonché d’istituzioni multilaterali di sviluppo a parte- cipare alle riunioni del gruppo consultivo.

Art. 18 Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni

216 1. Il direttore dell’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni organizza e

coordina i lavori del Settore di sviluppo delle telecomunicazioni.

217 2. In particolare, il direttore:

218 a) partecipa di diritto, ma a titolo consultivo, alle deliberazioni delle

conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni, delle commis- sioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni e di altri gruppi. Il direttore adotta tutti i provvedimenti necessari per la pre- parazione delle conferenze e delle riunioni del Settore di sviluppo delle telecomunicazioni consultando il Segretariato generale in con- formità con le disposizioni del numero 94 della presente Convenzio- ne e, se necessario, gli altri Settori dell’Unione, e tenendo debita- mente conto delle direttive del Consiglio relative a tale preparazione;

219 b) tratta le informazioni comunicate dalle amministrazioni, in attuazio-

ne delle risoluzioni e decisioni pertinenti della Conferenza di pleni- potenziari e delle conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni e le prepara, se del caso, per la pubblicazione in forma appropriata;

220 c) scambia, con i membri, dati in forma accessibile mediante lettura

automatica e sotto altre forme; elabora e, se del caso, aggiorna i documenti e le banche dati del Settore di sviluppo delle telecomuni- cazioni ed adotta le misure richieste, di comune accordo con il Segretario generale, se del caso, in vista della loro pubblicazione nelle lingue di lavoro dell’Unione, in conformità con il numero 172 della Costituzione;

221 d) raccoglie e prepara ai fini della pubblicazione, in collaborazione con

il Segretariato generale e gli altri settori dell’Unione, le informazioni di natura tecnica o amministrativa che potrebbero essere particolar- mente utili ai Paesi in via di sviluppo per aiutarli a migliorare le loro reti di telecomunicazioni. Questi Paesi devono inoltre tenere debita- mente conto delle possibilità offerte dai programmi internazionali posti sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;

222 e) rende conto, in un rapporto presentato alla Conferenza mondiale per

lo sviluppo delle telecomunicazioni, dell’attività del Settore a decor- rere dalla precedente conferenza e sottopone al Consiglio, nonché agli Stati membri e ai Membri del Settore, un rapporto sull’attività di questo Settore durante il biennio seguente la precedente conferenza;

223 f) elabora una stima del bilancio preventivo basata sui costi corrispon-

denti alle esigenze del Settore di sviluppo delle telecomunicazioni e la trasmette al Segretario generale affinché sia esaminata dal Comi-

Convenzione, emendata, dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni RU 2006

tato di coordinamento e incorporata nel bilancio preventivo dell’Unione; 223A g) determina ogni anno un piano operativo quadriennale riguardante l’anno successivo e i tre anni seguenti, contenente le incidenze finanziarie e le attività che devono essere svolte dall’Ufficio per aiu- tare l’intero Settore; questo piano operativo quadriennale è esamina- to dal Gruppo consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni conformemente all’articolo 17A della presente Convenzione ed è esaminato e approvato ogni anno dal Consiglio; 223B h) fornisce il necessario appoggio al Gruppo consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni e ogni anno informa gli Stati membri, i Membri del settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni e il Con- siglio in merito ai risultati dei suoi lavori. 224 3. Il direttore lavora in collaborazione con gli altri funzionari eletti e si adopera per rafforzare il ruolo di catalizzatore dell’Unione in vista di stimo- lare lo sviluppo delle telecomunicazioni; egli adotta le disposizioni necessa- rie, in collaborazione con il direttore dell’Ufficio interessato, per intrapren- dere azioni appropriate, ad esempio convocando riunioni d’informazione relative alle attività del Settore corrispondente. 225 4. A richiesta degli Stati membri interessati, il direttore, con la partecipazio- ne dei direttori degli altri Uffici e se del caso del Segretario generale, compie degli studi e dà consigli riguardo alle questioni relative alle telecomunica- zioni nazionali di tali Stati. Nel caso in cui tale studio implichi la compara- zione di più soluzioni tecniche possibili, si potrà tener conto dei fattori economici. 226 5. Il direttore sceglie il personale tecnico e amministrativo dell’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni entro i limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio. La nomina di questo personale è decisa dal Segre- tario generale, di comune accordo con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento spetta al Segretario generale.

227 6. Abrogato

Sezione 8: Disposizioni comuni ai tre Settori

Art. 19 Partecipazione di enti e di organizzazioni diverse dalle amministrazioni alle attività dell’Unione 228 1. Il Segretario generale ed i direttori degli Uffici incoraggiano gli enti e le organizzazioni in appresso a partecipare in maniera più ampia alle attività dell’Unione:

229 a) gestioni riconosciute, organismi scientifici o industriali e organismi

di finanziamento o di sviluppo approvati dallo Stato membro in que- stione;

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230 b) altri enti che si occupano di questioni di telecomunicazione approva-

ti dallo Stato membro in questione;

231 c) organizzazioni regionali ed altre organizzazioni internazionali di

telecomunicazione, di normalizzazione, di finanziamento o di svi- luppo. 232 2. I direttori degli Uffici lavorano in stretta collaborazione con gli enti e le organizzazioni ammessi a partecipare ai lavori di uno o più Settori dell’Unione.

233 3. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un

ente di cui al numero 229 in conformità con le disposizioni pertinenti della Costituzione e della presente Convenzione e approvata dallo Stato membro interessato è indirizzata da quest’ultimo al Segretario generale.

234 4. Ogni domanda di un ente di cui al numero 230 presentata dallo Stato

membro interessato è trattata secondo una procedura stabilita dal Consiglio. La conformità di una domanda di questo tipo con detta procedura è oggetto di un esame da parte del Consiglio. 234A 4bis. La domanda d’ammissione in qualità di Membro di un Settore formula- ta da uno degli enti di cui ai numeri 229 o 230, può anche essere inviata direttamente al Segretario generale. Gli Stati membri che autorizzano questi enti ad inviare una domanda direttamente al Segretario generale devono informarne quest’ultimo. Gli enti il cui Stato membro non ha informato il Segretario generale non hanno la possibilità di rivolgersi direttamente a quest’ultimo. Il Segretario generale deve aggiornare e pubblicare periodica- mente la lista degli Stati membri che hanno autorizzato enti di loro compe- tenza o che sottostanno alla loro sovranità a rivolgersi direttamente a lui. 234B 4ter. Se riceve direttamente da un ente una domanda conforme al nume- ro 234A di cui sopra, il Segretario generale bada, tenendo conto dei criteri definiti dal Consiglio, che la funzione e gli obiettivi del candidato siano conformi all’obiettivo dell’Unione. In seguito il Segretario generale informa immediatamente lo Stato membro di questa domanda invitandolo ad appro- varla. Se il Segretario generale non riceve obiezioni da parte dello Stato membro entro 4 mesi, gli invia un telegramma di sollecito. Se entro 4 mesi dalla data d’invio del telegramma di sollecito, il Segretario generale non riceve obiezioni, la domanda è considerata approvata. Se riceve un’obie- zione dallo Stato membro, il Segretario generale invita il richiedente a mettersi in contatto con lo Stato membro in questione. 234C 4quater. Nell’autorizzare l’invio di una domanda direttamente al Segretario generale, uno Stato membro può informare quest’ultimo che gli conferisce facoltà di approvare ogni domanda proveniente da un ente di sua competen- za o che sottostà alla sua sovranità.

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235 5. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un

ente o un’organizzazione di cui al numero 231 di cui sopra (ad eccezione delle organizzazioni di cui ai numeri 260 e 261 della presente Convenzione) è trasmessa al Segretario generale e trattata in conformità con le procedure istituite dal Consiglio.

236 6. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da

un’organizzazione di cui ai numeri 260–262 della presente Convenzione è trasmessa al Segretario generale e l’organizzazione interessata è iscritta sulle liste di cui al numero 237 di cui sopra. 237 7. Il Segretario generale elabora e aggiorna, per ciascun Settore, liste di tutti gli enti ed organizzazioni di cui ai numeri 229–231 nonché ai numeri 260–

262 della presente Convenzione che sono ammessi a partecipare ai lavori dei

Settori. Pubblica ciascuna di queste liste ad intervalli appropriati e le sotto- pone per conoscenza di tutti gli Stati membri, dei Membri dei Settori interes- sati e del direttore dell’Ufficio interessato. Tale direttore informa gli enti ed organizzazioni interessati sul seguito che è stato dato alla loro richiesta e ne informa gli Stati membri interessati. 238 8. Le condizioni di partecipazione ai lavori dei Settori degli enti ed organiz- zazioni che figurano sulle liste di cui al numero 237 sono enunciate nel presente articolo, all’articolo 33 ed in altre disposizioni pertinenti della presente Convenzione. Le disposizioni dei numeri 25–28 della Costituzione non sono loro applicabili.

239 9. Un membro di Settore può agire a nome dello Stato membro che l’ha

riconosciuto, a condizione che quest’ultimo informi il direttore dell’Ufficio interessato che l’ha debitamente autorizzato.

240 10. Ogni Membro di un Settore ha diritto di denunciare la sua partecipazio-

ne con una notifica indirizzata al Segretario generale. Se del caso, tale parte- cipazione può anche essere denunciata dallo Stato membro o, nel caso del membro di Settore approvato conformemente al numero 234C, in base ai criteri e alle procedure sancite dal Consiglio. La cessazione produrrà i suoi effetti allo scadere di un periodo di un anno a partire dal giorno in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica. 241 11. Il Segretario generale elimina dalla lista degli enti e delle organizzazioni il nominativo di quelli/e che non sono più autorizzati/e a partecipare ai lavori di un Settore, in conformità con i criteri e le procedure definite dal Consi- glio. 241A 12. L’assemblea o la conferenza di un Settore può decidere di ammettere la partecipazione di un ente o di un’organizzazione in qualità di Associato ai lavori di una data commissione di studio e dei suoi gruppi subordinati, in base ai principi enunciati qui di seguito: 241B (1) Un ente o un’organizzazione menzionato ai numeri 229–231 di cui sopra può domandare di partecipare ai lavori di una data commissio- ne di studio in qualità di Associato.

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241C (2) Se un Settore ha deciso di ammettere Associati, il Segretario genera- le applica ai richiedenti le disposizioni pertinenti del presente artico- lo, tenendo conto della grandezza dell’ente o dell’organizzazione e di ogni altro criterio pertinente. 241D (3) Gli Associati ammessi a partecipare ai lavori di una data commissio- ne di studio non sono elencati nella lista di cui al numero 237. 241E (4) Le condizioni di partecipazione ai lavori di una commissione di stu- dio sono specificate ai numeri 248B e 483A della presente Conven- zione.

Art. 20 Svolgimento dei lavori delle commissioni di studio

242 1. L’assemblea delle radiocomunicazioni, l’assemblea mondiale per la

normalizzazione delle telecomunicazioni e la conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni nominano il presidente di ciascuna com- missione di studio e uno o più vice-presidenti. All’atto della nomina dei presidenti e dei vice-presidenti, si terrà conto in particolare di criteri di competenza e dell’esigenza di un’equa ripartizione geografica nonché della necessità di favorire una partecipazione più efficace dei Paesi in via di sviluppo.

243 2. Qualora la mole di lavoro delle commissioni di studio lo esiga,

l’assemblea o la conferenza nominano tanti vice-presidenti quanti ne riten- gono necessari. 244 3. Se, nell’intervallo tra due assemblee o conferenze del Settore interessato, il presidente di una commissione di studio non è in grado di esercitare le sue funzioni ed è stato nominato un solo vice-presidente, quest’ultimo sostitui- sce il presidente. Nel caso di una commissione di studio nella quale più vice- presidenti sono stati nominati, la commissione di studio, nella sua riunione successiva, elegge tra essi il suo nuovo presidente e, se del caso, un nuovo vice-presidente tra i suoi membri. Allo stesso modo, elegge anche un nuovo vice-presidente qualora uno dei suoi vice-presidenti fosse impedito ad eser- citare le sue funzioni durante il periodo interessato. 245 4. I lavori affidati alle commissioni di studio sono, nella misura del possibi- le, trattati per corrispondenza, grazie ai moderni mezzi di comunicazione.

246 5. Dopo aver consultato il Segretario generale e previo coordinamento come

stabilito nella Costituzione e nella Convenzione, il direttore dell’Ufficio di ciascun Settore, in considerazione delle decisioni della conferenza o dell’assemblea competente, stabilisce il piano generale delle riunioni delle commissioni di studio. 246A 5bis. (1) Gli Stati membri e i Membri dei Settori adottano problemi che devono essere esaminati conformemente alle procedure stabilite, secondo i casi, dalla conferenza o dall’assemblea competente, in par- ticolare indicando se una raccomandazione che ne deriva deve essere oggetto di una consultazione formale degli Stati membri.

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246B (2) Le raccomandazioni che derivano dell’esame dei problemi di cui sopra sono adottate da una commissione di studio conformemente alle procedure stabilite, secondo i casi, dalla conferenza o dall’as- semblea competente. Le raccomandazioni che non necessitano di una consultazione formale degli Stati membri per essere approvate sono considerate approvate. 246C (3) Una raccomandazione che necessita di una consultazione formale degli Stati membri è trattata conformemente alle disposizioni del numero 247 di cui sopra o è trasmessa, secondo i casi, alla conferen- za o all’assemblea competente. 246D (4) I numeri 246A e 246B di cui sopra non devono essere utilizzati per i problemi e le raccomandazioni che hanno incidenze politiche o nor- mative, ad esempio: 246E a) problemi e raccomandazioni approvati dal Settore delle radio- comunicazioni che riguardano i lavori delle conferenze delle radiocomunicazioni e altre categorie di problemi e di racco- mandazioni che l’assemblea delle radiocomunicazioni potrà determinare; 246F b) problemi e raccomandazioni approvati dal Settore per la norma- lizzazione delle telecomunicazioni che riguardano questioni di tariffazione e di contabilità e alcuni piani di numerazione e d’indirizzamento; 246G c) problemi e raccomandazioni approvati dal Settore per lo svilup- po delle telecomunicazioni che riguardano questioni normative, politiche o finanziarie; 246H d) problemi e raccomandazioni con un campo d’applicazione incerto.

247 6. Le commissioni di studio possono adottare provvedimenti in vista di

ottenere, da parte degli Stati membri, l’approvazione delle raccomandazioni elaborate tra due assemblee o conferenze. Le procedure da applicare per ottenere tale approvazione sono quelle approvate dall’assemblea o dalla conferenza competente, a seconda dei casi. 247A 6bis. Le raccomandazioni approvate in applicazione del numero 246B o 247 di cui sopra hanno lo stesso statuto di quelle approvate dalla conferenza o dall’assemblea propriamente detta. 248 7. Se necessario, gruppi di lavoro misti possono essere costituiti per l’esame delle questioni che richiedono la partecipazione di esperti di più commissio- ni di studio. 248A 7bis. In base a una procedura elaborata dal Settore in questione, il direttore di un Ufficio può, dopo aver consultato il presidente della commissione di studio in questione, invitare un’organizzazione che non partecipa ai lavori del Settore ad inviare rappresentanti per partecipare allo studio di una que- stione precisa in una determinata commissione di studio o nei gruppi che da essa dipendono.

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248B 7ter. Un Associato ai sensi del numero 241A della presente Convenzione è autorizzato a partecipare ai lavori di una determinata commissione di studio senza prendere parte al processo decisionale o alle attività di contatto di tale commissione di studio. 249 8. Il direttore dell’Ufficio interessato invia i rapporti finali delle commissio- ni di studio compreso un elenco delle raccomandazioni approvate in con- formità con il numero 247 di cui sopra alle amministrazioni, organizzazioni ed enti che partecipano ai lavori del Settore. Questi rapporti sono inviati il più presto possibile ed in ogni caso abbastanza rapidamente da poter perve- nire ai loro destinatari almeno un mese prima della data della successiva conferenza competente.

Art. 21 Raccomandazioni indirizzate da una conferenza ad un’altra conferenza

250 1. Ogni conferenza può sottoporre ad un’altra conferenza dell’Unione

raccomandazioni di sua competenza.

251 2. Tali raccomandazioni sono indirizzate in tempo utile al Segretario gene-

rale in vista di essere raccolte, coordinate e comunicate alle condizioni previste al numero 320 della presente Convenzione.

Art. 22 Relazioni dei Settori tra di loro e con le organizzazioni internazionali 252 1. I direttori degli Uffici possono decidere, dopo aver effettuato le consulta- zioni appropriate e previo coordinamento come stabilito nella Costituzione, nella Convenzione e nelle decisioni delle conferenze o assemblee competen- ti, di organizzare riunioni miste di commissioni di studio di due o tre Settori, in vista di effettuare studi e di preparare progetti di raccomandazioni su questioni d’interesse comune. Questi progetti di raccomandazioni sono sottoposti alle conferenze o assemblee competenti dei Settori interessati. 253 2. Alle conferenze o riunioni di un Settore possono assistere, a titolo consul- tivo, il Segretario generale, il Vice-Segretario generale, i direttori degli Uffici degli altri Settori o i loro rappresentanti nonché i membri dei Comita- to del Regolamento delle radiocomunicazioni. In caso di necessità, queste conferenze o riunioni possono invitare, a titolo consultivo, rappresentanti del Segretariato generale o di ogni altro Settore che non hanno ritenuto necessa- rio farsi rappresentare.

254 3. Quando un Settore è invitato a partecipare ad una riunione di un’organiz-

zazione internazionale, il suo direttore è autorizzato, in considerazione delle disposizioni del numero 107 della presente Convenzione, ad adottare dispo- sizioni per assicurare la sua rappresentanza a titolo consultivo.

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Capitolo II Disposizioni particolari concernenti le conferenze e le assemblee

Art. 23 Ammissione alle Conferenze di plenipotenziari

255 a Abrogati

267 1. Sono ammessi alle Conferenze di plenipotenziari:

268 a) le delegazioni;

268A b) i funzionari eletti a titolo consultivo; 268B c) il Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, conforme- mente al numero 141A della presente Convenzione, a titolo consul- tivo;

269 d) gli osservatori delle organizzazioni, delle istituzioni e degli enti

seguenti: 269A i) l’Organizzazione delle Nazioni Unite; 269B ii) le organizzazioni regionali di telecomunicazione menzionate all’articolo 43 della Costituzione; 269C iii) le organizzazioni intergovernative che utilizzano sistemi satelli- tari; 269D iv) le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite nonché l’Agen- zia internazionale dell’energia atomica; 269E v) i Membri dei Settori di cui ai numeri 229 e 231 della presente Convenzione e le organizzazioni a carattere internazionale che rappresentano tali Membri. 269F 2. Il Segretariato generale e i tre Uffici dell’Unione sono rappresentati alla Conferenza a titolo consultivo.

Art. 24 Ammissione alle conferenze di radiocomunicazione

270 a Abrogati

276 1. Sono ammessi alle conferenze delle radiocomunicazioni:

277 a) le delegazioni;

278 b) gli osservatori delle organizzazioni e delle istituzioni di cui ai nume-

ri 269A–269D della presente Convenzione;

279 c) gli osservatori delle altre organizzazioni internazionali invitate dal

Governo e ammesse dalla Conferenza secondo le disposizioni perti- nenti del capitolo I delle Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione;

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280 d) gli osservatori che rappresentano Membri del Settore delle radio-

comunicazioni debitamente autorizzati dallo Stato membro interes- sato;

281 Abrogato

282 e) gli osservatori degli Stati membri che partecipano, senza diritto di

voto, alla conferenza regionale delle radiocomunicazioni di una regione diversa da quella cui appartengono. 282A f) a titolo consultivo, i funzionari eletti, quando la conferenza tratta di questioni di loro competenza, e i membri del Comitato del Regola- mento delle radiocomunicazioni;

Art. 25 Ammissione alle assemblee delle radiocomunicazioni, alle assemblee mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni e alle conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni

283 a Abrogati

295 1. Sono ammessi all’assemblea o alla conferenza:

296 a) le delegazioni;

297 b) gli osservatori delle organizzazioni e delle istituzioni seguenti;

298 Abrogato

298A i) le organizzazioni regionali di telecomunicazione menzionate all’articolo 43 della Costituzione; 298B ii) le organizzazioni intergovernative che utilizzano sistemi satelli- tari; 298C iii) qualsiasi altra organizzazione regionale, o altra organizzazione internazionale che si occupa di questioni che riguardano l’as- semblea o la conferenza; 298D iv) l’Organizzazione delle Nazioni Unite; 298E v) le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite nonché l’Agen- zia internazionale dell’energia atomica; 298F c) i rappresentanti dei Membri dei Settori in questione. 298G 2. I funzionari eletti, il Segretariato generale e gli Uffici dell’Unione, secon- do i casi, sono rappresentati all’assemblea o alla conferenza a titolo consul- tivo. Due membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, designati dal Comitato, devono partecipare a titolo consultivo alle assemblee delle radiocomunicazioni.

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Art. 26–30 Abrogati

Art. 31 Credenziali per le conferenze

324 1. La delegazione inviata a una Conferenza di plenipotenziari, a una confe-

renza delle radiocomunicazioni o a una conferenza mondiale delle teleco- municazioni internazionali da parte di uno Stato membro deve essere debi- tamente accreditata secondo le disposizioni dei numeri 325–331.

325 2. (1) Le delegazioni alle Conferenze di plenipotenziari sono accreditate da

atti firmati dal Capo di Stato, o dal Capo del governo o dal ministro degli Affari esteri.

326 (2) Le delegazioni alle altre conferenze di cui al numero 324 di cui sopra

sono accreditate da atti firmati dal Capo dello Stato o dal Capo del governo o dal ministro degli Affari esteri o dal ministro competente per le questioni trattate durante la conferenza.

327 (3) Su riserva di conferma proveniente da una delle autorità di cui ai

numeri 325 o 326, e ricevuta prima della firma degli Atti finali, una delegazione può provvisoriamente essere accreditata dal Capo della missione diplomatica dello Stato membro interessato presso il governo di accoglienza, oppure, se la conferenza ha luogo nella Con- federazione Svizzera, dal capo della delegazione permanente dello Stato membro interessato presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. 328 3. Le credenziali sono accettate se sono firmate da una delle autorità compe- tenti enumerate ai numeri 325–327 di cui sopra e se corrispondono ad uno dei seguenti criteri:

329 – conferire i pieni poteri alla delegazione;

330 – autorizzare la delegazione a rappresentare il suo governo senza

restrizioni;

331 – dare alla delegazione o ad alcuni dei suoi membri il diritto di firmare

gli Atti finali.

332 4. (1) Una delegazione le cui credenziali sono riconosciute in regola dalla

seduta plenaria è abilitata a esercitare il diritto di voto dello Stato membro interessato, fatte salve le disposizioni dei numeri 169 e 210 della Costituzione, e a firmare gli Atti finali.

333 (2) Una delegazione le cui credenziali non sono riconosciute in regola

dalla seduta plenaria non è abilitata ad esercitare il diritto di voto né a firmare gli Atti Finali fino a quando non è stato posto rimedio a questo stato di cose. 334 5. Le credenziali devono essere depositate presso il segretariato della confe- renza non appena possibile; a tale scopo, gli Stati membri dovrebbero invia- re le loro credenziali prima della data d’apertura della conferenza al Segreta-

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rio generale che le trasmette al segretariato della conferenza non appena istituito. La commissione prevista al numero 68 delle Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione è incaricata di verificarle; essa presenta in seduta plenaria un rapporto sulle sue conclusioni entro il termine stabilito da quest’ultima. In attesa della decisione della seduta plena- ria a tale riguardo, ogni delegazione è abilitata a partecipare ai lavori e ad esercitare il diritto di voto dello Stato membro interessato.

335 6. In linea di massima, gli Stati membri devono fare ogni sforzo per inviare

alle conferenze dell’Unione la loro delegazione. Tuttavia, se, per ragioni eccezionali, uno Stato membro non può inviare la sua delegazione, può dare alla delegazione di un altro Stato membro il potere di votare e di firmare a suo nome. Questo trasferimento di poteri deve essere oggetto di un atto firmato da una delle autorità citate nei numeri 325 o 326 di cui sopra.

336 7. Una delegazione che ha diritto di voto può dare mandato ad un’altra

delegazione avente diritto di voto di esercitare tale diritto durante una o più sessioni alle quali non le è possibile assistere. In tal caso essa deve infor- marne il presidente della conferenza in tempo utile e per scritto.

337 8. Una delegazione non può fare uso di più di un voto per procura.

338 9. Le credenziali e le procure indirizzate inviate a mezzo di un telegramma

non sono accettabili. Sono invece accettate le risposte telegrafiche alle richieste di chiarimenti del presidente o del Segretariato della conferenza concernenti le credenziali.

339 10. Uno Stato membro o ente o organizzazione abilitata che intende inviare

una delegazione o dei rappresentanti a un’assemblea mondiale per la norma- lizzazione delle telecomunicazioni, a una conferenza per lo sviluppo delle telecomunicazioni o a un’assemblea delle radiocomunicazioni informa a tale riguardo il direttore dell’Ufficio del Settore interessato, indicando il nome e la funzione dei membri della delegazione o dei rappresentanti.

Capitolo III Abrogato

Art. 32 Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione 339A 1. Le Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione sono adottate dalla Conferenza di plenipotenziari. Le disposi- zioni relative alla procedura d’emendamento di tali Regole e all’entrata in vigore degli emendamenti sono contenute in tali Regole.

340 2. Le Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni

dell’Unione sono applicabili senza preclusioni alle disposizioni relative alla procedura di emendamento contenute nell’articolo 55 della Costituzione e nell’articolo 42 della presente Convenzione.

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Art. 32A Diritto di voto 340A 1. A tutte le sedute di una conferenza, di un’assemblea o di altre riunioni, la delegazione di uno Stato membro dell’Unione, debitamente accreditata da quest’ultimo a partecipare alla conferenza, all’assemblea o ad altre riunioni, ha diritto ad un voto in conformità con l’articolo 3 della Costituzione. 340B 2. La delegazione di uno Stato membro dell’Unione esercita il suo diritto di voto alle condizioni specificate all’articolo 31 della presente Convenzione. 340C 3. Se uno Stato membro dell’Unione non è rappresentato da un’am- ministrazione a un’assemblea delle radiocomunicazioni, a un’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni o a una conferenza per lo sviluppo delle telecomunicazioni, i rappresentanti delle gestioni riconosciute dello Stato membro interessato hanno insieme, e a prescindere dal loro numero, diritto ad un solo voto, fatte salve le disposizioni del nume- ro 239 della presente Convenzione. Le disposizioni dei numeri 335–338 della presente Convenzione relative alle procure si applicano alle succitate conferenze e assemblee.

Art. 32B Riserve 340D 1. In linea di massima, le delegazioni che non riescono a far accettare il loro punto di vista alle altre delegazioni devono sforzarsi, nella misura del possi- bile, di aderire all’opinione della maggioranza. 340E 2. Ogni Stato membro che, durante una Conferenza di plenipotenziari, si riserva di diritto di formulare riserve, come indicato nella dichiarazione da esso fatta al momento della firma degli Atti finali, può formulare riserve in merito a un emendamento alla Costituzione e alla presente Convenzione, fino a quando non avrà depositato al Segretario generale il suo strumento di ratifica, d’approvazione di tale emendamento o d’adesione ad esso. 340F 3. Tuttavia, qualora sembri ad una delegazione che una decisione è di natura tale da impedire al suo governo di aderire alla revisione dei Regolamenti amministrativi, questa delegazione può formulare riserve a titolo provvisorio o definitivo nei confronti di tale decisione alla fine della Conferenza che adotta tale revisione; tali riserve possono essere formulate da una delegazio- ne a nome di uno Stato membro che non partecipa alla conferenza compe- tente ma che ha consegnato una procura a detta delegazione per firmare gli Atti finali in conformità con le disposizioni dell’articolo 31 della presente Convenzione. 340G 4. Una riserva formulata al termine di una conferenza è valida solo se lo Stato membro che l’ha formulata la conferma ufficialmente al momento di notificare il suo consenso ad aderire allo strumento emendato o rivisto adottato dalla conferenza alla fine della quale ha formulato tale riserva. 341– Abrogati

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Capitolo IV Altre disposizioni

Art. 33 Finanze

468 1. (1) La scala secondo la quale ciascun Stato membro, con riserva delle

disposizioni del numero 468A di cui sopra, o Membro del Settore, con riserva delle disposizioni del numero 468B di cui sopra, sceglie la sua classe di contribuzione, in conformità con le disposizioni per- tinenti dell’articolo 28 della Costituzione, è la seguente: classe di 40 unità classe di 8 unità classe di 35 unità classe di 5 unità classe di 30 unità classe di 4 unità classe di 28 unità classe di 3 unità classe di 25 unità classe di 2 unità classe di 23 unità classe di 11/2 unità classe di 20 unità classe di 1 unità classe di 18 unità classe di 1/2 unità classe di 15 unità classe di 1/4 unità classe di 13 unità classe di 1/8 unità classe di 10 unità classe di 1/16 unità 468A (1bis) Solo gli Stati membri recensiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite quali Paesi meno avanzati e quelli determinati dal Consiglio possono scegliere le classi di contribuzione di 1/8 e 1/16 d’unità. 468B (1ter) I Membri dei Settori non possono scegliere una classe di contribu- zione inferiore a 1/2 unità, ad eccezione dei Membri del Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni, che possono scegliere la classe di contribuzione di 1/4, 1/8 o 1/16 d’unità. Tuttavia, la classe di 1/16 d’unità è riservata ai Membri del Settore provenienti da Paesi in via di sviluppo, Paesi la cui lista è compilata dal PNUD/PNUS ed esa- minata dal Consiglio.

469 (2) Oltre alle classi di contribuzione menzionate al numero 468 di cui

sopra, ogni Stato membro o Membro del Settore può scegliere un numero di unità contributive superiore a 40.

470 (3) Il Segretario generale notifica senza indugio a ciascuno Stato mem-

bro non rappresentato alla Conferenza di plenipotenziari la decisione di ciascuno Stato membro per quanto riguarda la classe di contribu- zione prescelta da quest’ultimo.

471 Abrogato

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472 2. (1) Ogni nuovo Stato membro e ogni nuovo Membro del Settore paga-

no, per l’anno della loro adesione o ammissione, un contributo calco- lato a decorrere dal primo giorno del mese dell’adesione o dell’am- missione, a seconda dei casi.

473 (2) Se uno Stato membro denuncia la Costituzione e la presente Con-

venzione o se un Membro del Settore denuncia la sua partecipazione ai lavori di un Settore, il contributo va pagato fino all’ultimo giorno del mese in cui la denuncia entra in vigore, conformemente al nume- ro 237 della Costituzione o al numero 240 della presente Convenzio- ne, a seconda dei casi.

474 3. Le somme dovute maturano interessi a decorrere dall’inizio del quarto

mese di ciascun anno finanziario dell’Unione. Questo interesse è stabilito ad un tasso del 3 % (tre per cento) annuo per i tre mesi seguenti e al tasso del

6 % (sei per cento) annuo a decorrere dall’inizio del settimo mese.

475 Abrogato

476 4. (1) Le organizzazioni di cui ai numeri 269A–269E della presente Con-

venzione, altre organizzazioni internazionali (eccetto se sono esone- rate dal Consiglio, su riserva di reciprocità) e i Membri dei Settori che partecipano, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, a una Conferenza di plenipotenziari, a una conferenza, a un’assemblea, a una riunione di un Settore dell’Unione, o a una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali, contri- buiscono alle spese delle conferenze, delle assemblee e delle riunioni alle quali partecipano in funzione dei costi di tali conferenze e riu- nioni e conformemente al Regolamento finanziario. Tuttavia, i Membri dei Settori non contribuiranno in modo specifico alle spese legate alla loro partecipazione a una conferenza, a un’assemblea o a una riunione del loro rispettivo Settore, eccetto in caso di conferenze regionali delle radiocomunicazioni.

477 (2) Ogni Membro di un Settore che figura sulle liste menzionate al

numero 237 della presente Convenzione contribuisce alle spese del Settore in conformità con i numeri 480 e 480A.

478 e Abrogati

480 (5) L’importo della contribuzione per unità a carico di ciascun Settore

interessato è stabilito a 1/5 dell’unità contributiva degli Stati membri. Tali contributi sono considerati come proventi dell’Unione. Matura- no interessi in conformità con le disposizioni del numero 474 di cui sopra. 480A (5bis) Se un Membro di Settore contribuisce alle spese dell’Unione con- formemente al numero 159 della Costituzione, dovrebbe essere iden- tificato il Settore a nome del quale viene versato il contributo.

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481– Abrogati 483A 4bis. Gli Associati, ai sensi del numero 241A della presente Convenzione, contribuiscono alle spese del Settore, della commissione di studio e dei gruppi subordinati ai quali partecipano, in base alle modalità stabilite dal Consiglio. 484 5. Il Consiglio determina i criteri d’applicazione della copertura dei costi di alcuni prodotti e servizi.

485 6. L’Unione mantiene un fondo di riserva che costituisce un capitale di

rotazione tale da consentire di far fronte alle spese essenziali e di mantenere riserve in contanti sufficienti per evitare, nella misura del possibile, di dover ricorrere a prestiti. Il Consiglio stabilisce annualmente l’importo dei fondi di riserva in funzione delle esigenze previste. Alla fine di ciascun esercizio biennale, tutti i crediti iscritti nel bilancio preventivo, che non sono stati spesi o impegnati, sono collocati nel fondo di riserva. Gli altri dettagli relati- vi a questi fondi di riserva sono descritti nel Regolamento finanziario.

486 7. (1) Previo accordo con il Comitato di coordinamento, il Segretario

generale può accettare contributi volontari in contanti o in natura, su riserva che le condizioni applicabili a tali contributi siano conformi, se del caso, all’oggetto e ai programmi dell’Unione nonché al Rego- lamento finanziario, il quale dovrà contenere disposizioni speciali relative all’accettazione e all’impiego di tali contributi volontari.

487 (2) Il Segretario generale informa il Consiglio di tali contributi volontari

per mezzo del rapporto di gestione finanziaria e di un documento che indica brevemente l’origine e l’utilizzazione prevista di ciascuno di questi contributi e il seguito che è stato dato loro.

Art. 34 Responsabilità finanziarie delle conferenze

488 1. Prima di adottare proposte o prima di prendere decisioni aventi incidenze

finanziarie, le conferenze dell’Unione tengono conto di tutte le disposizioni di bilancio dell’Unione in vista di assicurare che esse non comportino spese superiori ai crediti che il Consiglio è abilitato ad autorizzare.

489 2. Non è dato seguito ad alcuna decisione di una conferenza che abbia come

conseguenza un aumento diretto o indiretto delle spese oltre ai crediti che il Consiglio è abilitato ad autorizzare.

Art. 35 Lingue

490 1. (1) Possono essere utilizzate lingue diverse da quelle indicate nelle

norme pertinenti dell’articolo 29 della Costituzione:

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491 a) qualora venga richiesto al Segretario generale di prevedere

l’utilizzazione orale o scritta di una o più lingue supplementari, in modo permanente o ad hoc, su riserva che le spese supple- mentari così sostenute siano a carico degli Stati membri che hanno espresso tale richiesta o che l’hanno appoggiata;

492 b) se, durante conferenze o riunioni dell’Unione, dopo averne

informato il Segretario generale o il direttore dell’Ufficio inte- ressato, una delegazione prende i provvedimenti necessari per assicurare a sue spese la traduzione orale della propria lingua in una delle lingue indicate nella norma pertinente dell’articolo 29 della Costituzione.

493 (2) Nel caso previsto al numero 491 di cui sopra, il Segretario generale

dà seguito a tale richiesta nella misura del possibile, dopo aver otte- nuto dagli Stati membri interessati la garanzia che le spese sostenute saranno da essi debitamente rimborsate all’Unione.

494 (3) Nel caso previsto al numero 492 di cui sopra, la delegazione interes-

sata può inoltre, se lo desidera, assicurare a sue spese la traduzione orale nella propria lingua da una delle lingue indicate nella norma pertinente dell’articolo 29 della Costituzione.

495 2. Tutti i documenti elencati nelle norme pertinenti dell’articolo 29 della

Costituzione possono essere pubblicati in una lingua diversa da quelle che vi sono specificate, a condizione che gli Stati membri che chiedono tale pub- blicazione s’impegnino ad assumere la totalità delle spese di traduzione e di pubblicazione.

Capitolo V Disposizioni varie relative alla gestione dei servizi di telecomunicazione

Art. 36 Tasse e franchigia 496 Le disposizioni relative alle tasse di telecomunicazioni ed i vari casi in cui la franchigia è concessa sono stabiliti nei Regolamenti amministrativi.

Art. 37 Elaborazione e pagamento dei conti 497 1. I pagamenti dei conti internazionali sono considerati transazioni correnti e sono effettuati in conformità con gli obblighi internazionali correnti degli Stati membri e dei Membri dei Settori interessati, se i loro governi hanno stipulato intese a tale riguardo. In mancanza di intese di tal genere o di accordi particolari conclusi alle condizioni previste all’articolo 42 della Costituzione, tali pagamenti di conti avvengono in conformità con le dispo- sizioni dei Regolamenti amministrativi.

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498 2. Le amministrazioni degli Stati membri e dei Membri dei Settori che

gestiscono servizi internazionali di telecomunicazione devono mettersi d’accordo sull’importo dei loro debiti e crediti. 499 3. I conti inerenti ai debiti e crediti di cui al numero 498 di cui sopra sono elaborati in base alle disposizioni dei Regolamenti amministrativi, a meno che intese particolari non siano state stipulate tra le parti interessate.

Art. 38 Unità monetaria 500 In mancanza di intese particolari concluse tra gli Stati membri, l’unità mone- taria utilizzata per la composizione delle tasse di ripartizione per i servizi internazionali di telecomunicazione e per l’elaborazione dei conti interna- zionali è: – sia l’unità monetaria del Fondo monetario internazionale, – sia il franco-oro, come definiti nei Regolamenti amministrativi. Le modalità di applicazione sono stabilite nell’appendice 1 del Regolamento delle telecomunicazioni internazionali.

Art. 39 Intercomunicazione

501 1. Le stazioni che assicurano le radiocomunicazioni nel servizio mobile

sono tenute, entro i limiti della loro normale destinazione, a scambiarsi reciprocamente le radiocomunicazioni a prescindere dal sistema radioelettri- co che esse adottano. 502 2. Tuttavia, in vista di non intralciare i progressi scientifici, le disposizioni del numero 501 di cui sopra non impediscono l’utilizzo di un sistema radio- elettrico inabilitato a comunicare con altri sistemi, a condizione che tale inabilità sia dovuta alla natura specifica di tale sistema e che non sia l’effetto di dispositivi adottati per il solo fine di impedire l’intercomunicazione.

503 3. Nonostante le disposizioni del numero 501 di cui sopra, una stazione può

essere abilitata ad un servizio internazionale ristretto di telecomunicazione, determinato dalle finalità di detto servizio o da altre circostanze indipendenti dal sistema utilizzato.

Art. 40 Linguaggio segreto

504 1. I telegrammi di Stato, nonché i telegrammi di servizio, possono essere

redatti in linguaggio segreto in tutte le relazioni. 505 2. Sono ammessi i telegrammi privati in linguaggio segreto tra tutti gli Stati membri, ad eccezione di coloro che abbiano preliminarmente notificato, tramite il Segretario generale, che non ammettono questo linguaggio per tale categoria di corrispondenza.

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506 3. Gli Stati membri che non autorizzano i telegrammi privati in linguaggio

segreto provenienti dal loro territorio o a destinazione di esso devono accet- tarli in transito, salvo nel caso di sospensione di servizio di cui all’artico- lo 35 della Costituzione.

Capitolo VI Arbitrato ed emendamento

Art. 41 Arbitrato: procedura (vedere l’art. 56 della Costituzione5)

507 1. La parte che desidera un arbitrato inizia la procedura trasmettendo

all’altra parte una notifica di richiesta di arbitrato.

508 2. Le parti decidono di comune accordo se l’arbitrato deve essere affidato a

persone, ad amministrazioni o a governi. Se, entro un mese a decorrere dal giorno della notifica della richiesta di arbitrato, le parti non hanno raggiunto un accordo su questo punto, l’arbitrato è affidato a governi. 509 3. Se l’arbitrato è affidato a persone, gli arbitri non devono essere né citta- dini di uno Stato parte alla controversia, né avere il loro domicilio in uno di questi Stati o essere al loro servizio. 510 4. Se l’arbitrato è affidato a governi o ad amministrazioni di questi governi, essi devono essere scelti tra gli Stati membri che non sono implicati nella controversia, ma che sono parti all’accordo la cui attuazione ha dato luogo alla controversia.

511 5. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della

notifica, ciascuna delle due parti in causa nomina un arbitro.

512 6. Se più di due parti sono implicate nella controversia, ciascuno dei due

gruppi di parti che hanno interessi comuni nella controversia nomina un arbitro in conformità con la procedura prevista ai numeri 510 e 511 di cui sopra.

513 7. I due arbitri in tal modo designati si mettono d’accordo per nominare un

terzo arbitro, che (se i due primi arbitri sono persone e non governi o ammi- nistrazioni) deve corrispondere ai requisiti stabiliti al numero 509 di cui sopra e che, inoltre, deve avere una nazionalità diversa da quella degli altri due. In mancanza di accordo tra i due arbitri sulla scelta del terzo arbitro, ciascun arbitro propone un terzo arbitro che non deve avere alcun interesse nella controversia. Il Segretario generale procede in tal caso ad un sorteggio per la nomina del terzo arbitro.

514 8. Le parti litiganti possono intendersi affinché la loro controversia sia

risolta da un arbitro unico designato di comune accordo; ciascuna di esse può anche nominare un arbitro e chiedere al Segretario generale di procedere ad un sorteggio per designare l’arbitro unico.

5 RS 0.784.01

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515 9. L’arbitro o gli arbitri decidono liberamente riguardo al luogo dell’ar-

bitrato e delle regole di procedura da applicare per tale arbitrato. 516 10. La decisione dell’arbitro unico è definitiva e vincola le parti alla contro- versia. Se l’arbitrato è affidato a più arbitri, la decisione intervenuta a mag- gioranza di voti degli arbitri è definitiva e vincola le parti

517 11. Ciascuna parte prende a carico le spese che ha sostenuto in occasione

dell’istruttoria e della presentazione dell’arbitrato. Le spese di arbitrato, diverse da quelle rappresentate dalle parti stesse, sono ripartite in maniera uguale tra le parti alla controversia. 518 12. L’Unione fornisce tutte le informazioni relative alla controversia di cui l’arbitro o gli arbitri possono avere bisogno. Se le parti alla controversia così decidono, la decisione dell’arbitro o degli arbitri è comunicata al Segretario generale ai fini di un futuro riferimento.

Art. 42 Disposizioni per emendare la presente Convenzione

519 1. Ogni Stato membro può proporre qualsivoglia emendamento alla presente

Convenzione. Per poter essere trasmessa a tutti gli Stati membri ed essere esaminata da essi in tempo utile, la proposta deve pervenire al Segretario generale al più tardi otto mesi prima della data di apertura stabilita per la Conferenza di plenipotenziari. Il Segretario generale trasmette tale proposta a tutti gli Stati membri, il più presto possibile e al più tardi sei mesi prima della data di cui sopra.

520 2. Ogni proposta di modifica di un emendamento proposto in conformità

con il numero 519 può tuttavia essere sottoposta in qualunque momento, da uno Stato membro o dalla sua delegazione, alla Conferenza di plenipotenzia- ri.

521 3. Il quorum necessario in ogni seduta plenaria della Conferenza di plenipo-

tenziari per l’esame di qualunque proposta volta ad emendare detta Conven- zione o di qualunque modifica di detta proposta è costituito da oltre la metà delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari.

522 4. Per essere adottata, ogni proposta di modifica di un emendamento propo-

sto, nonché la proposta di emendamento nella sua integralità, modificata o no, deve essere approvata in seduta plenaria da più della metà delle delega- zioni accreditate presso la Conferenza di plenipotenziari ed aventi diritto di voto.

523 5. Le Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’U-

nione si applicano, a meno che i paragrafi precedenti del presente articolo e che sono prevalenti, non dispongano diversamente.

524 6. Tutti gli emendamenti alla presente Convenzione, adottati da una Confe-

renza di plenipotenziari, entrano in vigore a una data stabilita dalla Con- ferenza nella loro totalità e sotto forma di uno strumento di emendamento unico, tra gli Stati membri che hanno depositato prima di questa data il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla

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presente Convenzione e allo strumento di emendamento. È esclusa la ratifi- ca, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione ad una sola parte di questo strumento di emendamento.

525 7. Nonostante il numero 524 di cui sopra, la Conferenza di plenipotenziari

può decidere che un emendamento alla presente Convenzione è necessario per la corretta applicazione di un emendamento alla Costituzione. In tal caso, l’emendamento alla presente Convenzione non entra in vigore prima dell’entrata in vigore dell’emendamento alla Costituzione. 526 8. Il Segretario generale notifica a tutti gli Stati membri il deposito di cia- scuno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

527 9. Dopo l’entrata in vigore di ogni strumento di emendamento, la ratifica,

l’accettazione, l’approvazione o l’adesione in conformità con gli articoli 52 e 53 della Costituzione si applicano alla Convenzione emendata.

528 10. Dopo l’entrata in vigore dello strumento di emendamento, il Segretario

generale lo registra presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, in conformità con le disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite6. Il numero 241 della Costituzione si applica altresì ad ogni strumento di emendamento.

6 RS 0.120

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Annesso

Definizione di alcuni termini utilizzati nella presente Convenzione e nei Regolamenti amministrativi dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni

Ai fini dei summenzionati strumenti dell’Unione, i termini in appresso hanno il significato loro attribuito dalle definizioni che li accompagnano.

1001 Esperto: Persona inviata da:

a) il Governo o l’amministrazione del suo Paese, oppure b) un ente o un’organizzazione approvati, in conformità alla norma dell’articolo 19 della presente Convenzione, oppure c) un’organizzazione internazionale, per partecipare alle mansioni dell’Unione che rientrano nell’ambito della sua competenza professionale.

1002 Osservatore: Persona inviata da:

– l’Organizzazione delle Nazioni Unite, un’istituzione specializzata delle Nazioni Unite, l’Agenzia internazionale dell’energia atomica, un’organizzazione regionale di telecomunicazione o un’organiz- zazione intergovernativa che gestisce sistemi satellitari, per parteci- pare a titolo consultivo alla Conferenza di plenipotenziari, a una con- ferenza o a una riunione di un Settore, – un’organizzazione internazionale, per partecipare a titolo consultivo a una conferenza o a una riunione di un Settore, – il governo di uno Stato membro, per partecipare senza diritto di voto a una conferenza regionale, – un Membro di Settore di cui al numero 229 o 231 della Convenzione o un’organizzazione a carattere internazionale che rappresenta tali Membri dei Settori, in conformità con le disposizioni pertinenti della presente Convenzione. 1003 Servizio mobile: Servizio di radiocomunicazione tra stazioni mobili e stazio- ni terrestri, o tra stazioni mobili.

1004 Organismo scientifico o industriale: Ogni organismo, diverso da una istitu-

zione o agenzia governativa, che si occupa dello studio di problemi di tele- comunicazione e della progettazione o della fabbricazione di attrezzature destinate a servizi di telecomunicazioni.

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1005 Radiocomunicazione: Telecomunicazione attraverso onde radioelettriche.

Nota 1: Le onde radioelettriche sono onde elettromagnetiche la cui frequenza è convenzionalmente inferiore a 3000 GHz e che si propagano nello spazio senza guida artificiale. Nota 2: Ai fini delle esigenze dei numeri 149 a 154 della presente Convenzione, il termine «radiocomunicazione» include altresì le telecomunicazioni attraverso onde elettromagnetiche la cui frequenza è superiore a 3000 GHz e che si propagano nello spazio senza guida artificiale.

1006 Telecomunicazione di servizio: Telecomunicazione relativa alle telecomuni-

cazioni pubbliche internazionali, effettuata tra: – le amministrazioni, – le gestioni riconosciute, – il presidente del Consiglio, il Segretario generale, il Vice-Segretario generale, i direttori degli Uffici, i membri del Comitato del Regola- mento delle radiocomunicazioni o altri rappresentanti o funzionari autorizzati dell’Unione, compresi quelli incaricati di funzioni ufficia- li fuori dalla sede dell’Unione.

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Campo d’applicazione dell’emendamento di Marrakech il 5 settembre 2006 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Albania 24 giugno 2005 24 giugno 2005 Arabia Saudita* 20 settembre 2005 20 settembre 2005 Australia 3 marzo 2005 3 marzo 2005 Austria* 27 gennaio 2006 27 gennaio 2006 Bahrein* 20 settembre 2004 20 settembre 2004 Bielorussia 9 agosto 2006 9 agosto 2006 Bulgaria 3 agosto 2004 3 agosto 2004 Cambogia 18 dicembre 2003 1° gennaio 2004 Canada* 26 aprile 2004 26 aprile 2004 Corea (Sud) 5 maggio 2004 5 maggio 2004 Danimarca 20 giugno 2003 1° gennaio 2004 Ecuador 16 giugno 2004 16 giugno 2004 Egitto 8 luglio 2004 8 luglio 2004 Emirati Arabi Uniti 6 gennaio 2005 6 gennaio 2005 Estonia 12 gennaio 2005 12 gennaio 2005 Finlandia* 19 ottobre 2004 19 ottobre 2004 Gabon 21 luglio 2004 21 luglio 2004 Giappone 2 luglio 2004 2 luglio 2004 Indonesia* 3 febbraio 2005 3 febbraio 2006 Iraq 8 febbraio 2006 A 8 febbraio 2006 Lettonia 25 novembre 2005 24 novembre 2005 Liechtenstein* 13 aprile 2006 13 aprile 2006 Malaysia 24 dicembre 2004 24 dicembre 2004 Malta 6 aprile 2004 6 aprile 2004 Messico* 18 ottobre 2005 18 ottobre 2005 Moldova 15 settembre 2004 15 settembre 2004 Monaco 29 luglio 2004 A 29 luglio 2004 Montenegro 21 giugno 2006 A 21 giugno 2006 Nuova Zelanda 20 giugno 2006 20 giugno 2006 Oman 25 ottobre 2004 25 ottobre 2004 Panama 27 agosto 2004 27 agosto 2004 Qatar 22 dicembre 2004 22 dicembre 2004 Repubblica Ceca 18 dicembre 2003 1° gennaio 2004 Saint Kitts e Nevis 15 marzo 2006 A 15 marzo 2006 San Marino 14 febbraio 2006 14 febbraio 2006 Singapore 11 giugno 2004 11 giugno 2004 Slovacchia 15 marzo 2004 15 marzo 2004 Somalia 24 giugno 2005 A 24 giugno 2005 Spagna* 16 maggio 2006 16 maggio 2006 Svezia 22 dicembre 2003 1° gennaio 2004 Svizzera* 17 gennaio 2006 17 gennaio 2006

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Trinidad e Tobago 16 febbraio 2004 A 16 febbraio 2004 Turchia 3 marzo 2006 3 marzo 2006 Vietnam 12 novembre 2003 1° gennaio 2004 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni fatte al termine della Conferenza addizionale dei plenipotenziari dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni sono parte integrante degli Atti finali della Conferenza. Esse non sono pubblicate nella RU. I testi francese, tedesco ed inglese possono essere ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Strumento di emendamento alla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni così come emendata dalle Conferenze di plenipotenziari di Kyoto 1994 e di Minneapolis 1998, (con annesso) | Lexipedia | Lexipedia