AS 2006 4211
Legge federale sul contratto d'assicurazione
Correzione (Art. 58, cpv. 2, LParl)
Legge federale sul contratto d’assicurazione Modifica del 17 dicembre 2004 (RU 2005 5245; RS 221.229.1)
Art. 3 cpv. 3
Invece di: In caso di contratti collettivi che conferiscono un diritto diretto alle prestazioni a persone diverse dallo stipulante, l’assicuratore è tenuto ad informare tali persone sul contenuto essenziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto. L’assicuratore mette a disposizione dello stipulante la documentazione necessaria a tal fine.
Leggasi: In caso di contratti collettivi che conferiscono un diritto diretto alle prestazioni a persone diverse dallo stipulante, questi è tenuto ad informare tali persone sul conte- nuto essenziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto. L’assicuratore mette a disposizione dello stipulante la documentazione necessaria a tal fine.
24 ottobre 2006 Commissione di redazione dell'Assemblea federale
2006-2712 4211
LF sul contratto d’assicurazione. Correzione RU 2006