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AS 2006 4237

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

del 25 ottobre 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione della risoluzione 1718 (2006)2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire e acquisire materiale d’armamento e armi di distruzione di massa 1 Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione della Repubblica popolare democratica di Corea di carri armati da combattimento, veicoli da combat- timento corazzati, sistemi d’artiglieria di grosso calibro, velivoli da combattimento, elicotteri d’attacco, navi da guerra, missili e sistemi di missili, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio. 2 Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione della Repubblica popolare democratica di Corea dei beni, comprese le tecnologie e i software, di cui all’allegato 1. 3 Sono vietati l’acquisizione, l’acquisto e il transito di beni di cui ai capoversi 1 e 2 provenienti dalla Repubblica popolare democratica di Corea. 4 Sono vietati la fornitura e l’ottenimento di servizi di ogni genere, compresi il finanziamento, la mediazione e la formazione tecnica, connessi con la fornitura, l’acquisizione, la produzione, la manutenzione e l’utilizzazione dei beni di cui ai capoversi 1 e 2. 5 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico.

RS 946.231.127.6 1 RS 946.231

2 S/RES/1718 (2006); disponibile al seguente indirizzo Internet dell’ONU:

www.un.org/documents/scres.htm 3 RS 946.202 4 RS 514.51

2006-2706 4237

Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea RU 2006

Art. 2 Divieto di fornire beni di lusso Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione della Repubblica popolare democratica di Corea dei beni di lusso di cui all’allegato 2.

Art. 3 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese o delle organizzazioni menzionate nell’allegato 3 sono bloc- cati. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese o alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indiretta- mente, averi e risorse economiche. 3 D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per tutelare interessi svizzeri o per prevenire casi di rigore.

Art. 4 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; inte- ressi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finan- ziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 5 Divieto di entrata e di transito 1 L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato 4.

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2 L’Ufficio federale della migrazione (UFM) può concedere deroghe in conformità

alle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite oppure per tutelare interessi svizzeri.

Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 6 Controllo ed esecuzione 1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1, 2 e 3.

2 L’UFM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’arti- colo 5.

3 Ilcontrollo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle

dogane. 4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti neces- sari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondia- rio di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 7 Dichiarazioni obbligatorie

1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a

conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applica- zione del blocco di cui all’articolo 3 capoverso 1, li dichiarano senza indugio alla SECO. 2 Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 8 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1, 2, 3 o 5 della presente ordinanza è punito conforme- mente all’articolo 9 LEmb.

2 Chiunque viola l’articolo 7 della presente ordinanza è punito conformemente

all’articolo 10 LEmb. 3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

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Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 9 La presente ordinanza entra in vigore il 26 ottobre 20065.

25 ottobre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 La presente ordinanza è stata pubblicata in via straordinaria il 25 ott. 2006

(art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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Allegato 1 (art. 1 cpv. 2)

Beni, compresi tecnologie e software, ai quali si applica il divieto di cui all’articolo 1 capoversi 2 e 3

1. I beni di cui all’allegato 2, parte 1 dell’ordinanza del 25 giugno 19976 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI). 2. I beni di cui all’allegato 2, parte 2 OBDI. Sono esclusi i numeri di controllo all’esportazione recanti i codici 001–099.

6 RS 946.202.1; l’all. 2 OBDI è disponibile sul sito Internet della SECO:

www.seco.admin.ch (Politica economica esterna/Controlli delle esportazioni/Beni a duplice impiego/Legge e elenco dei beni).

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Allegato 2 (art. 2)

Beni di lusso

L’elenco seguente ha carattere provvisorio, in quanto il competente Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il Consiglio di sicurezza stesso non ha ancora pubblicato una definizione o un elenco di beni.

1. Caviale e succedanei del caviale preparati con uova di pesce

2. Vini e bevande spiritose

3. Sigari

4. Profumi pregiati, prodotti per la toeletta e cosmetici pregiati

5. Articoli pregiati di marocchineria

6. Indumenti e accessori di abbigliamento pregiati, calzature pregiate

7. Tappeti annodati a mano

8. Arazzi tessuti a mano

9. Perle, pietre preziose e semipreziose, minuterie e oggetti di gioielleria

10. Monete non aventi corso legale

11. Posateria da tavola dorata, argentata o platinata

12. Elettronica d’intrattenimento di grande valore

13. Apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini, elettronici o

ottici 14. Veicoli di lusso per il trasporto aereo, stradale e nautico, nonché i loro com- ponenti e accessori

15. Orologi e prodotti dell’orologeria pregiati

16. Strumenti musicali pregiati

17. Oggetti d’arte, da collezione o di antichità

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Allegato 3 (art. 3 cpv. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui all’articolo 3

Il presente allegato non contiene ancora alcuna iscrizione poiché il competente Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il Consi- glio di sicurezza stesso non ha ancora pubblicato un elenco nominativo.

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Allegato 4 (art. 5 cpv. 1)

Persone fisiche alle quali si applicano i provvedimenti di cui all’articolo 5

Il presente allegato non contiene ancora alcuna iscrizione poiché il competente Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il Consi- glio di sicurezza stesso non ha ancora pubblicato un elenco nominativo.