AS 2006 497
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kenya concernente il traffico aereo di linea (con All.)
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kenya concernente il traffico aereo di linea
Concluso il 3 dicembre 2004 Entrato in vigore mediante scambio di note il 23 dicembre 2005
Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kenya (di seguito chiamati «Parti»): animati dal desiderio di promuovere un sistema di trasporti aerei internazionale basato sulla libera concorrenza tra le imprese di trasporti aerei in un mercato sotto- posto a minime ingerenze e normative da parte dei Governi; animati dal desiderio di facilitare lo sviluppo di servizi aerei internazionali; riconoscendo che servizi aerei internazionali efficaci e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica; animati dal desiderio di consentire alle imprese di trasporti aerei di offrire al pubbli- co (passeggeri e speditori di merci) un ventaglio di prestazioni e nell’intento di incoraggiare le imprese di trasporti aerei a stabilire e a introdurre prezzi innovativi e concorrenziali; animati dal desiderio di garantire il più alto livello di sicurezza e di protezione nei trasporti aerei internazionali e confermando la loro profonda preoccupazione in rapporto ad atti e minacce che, diretti contro la sicurezza degli aeromobili, compro- mettono la sicurezza delle persone o dei beni, si ripercuotono negativamente sull’esercizio di servizi aerei e minano la fiducia pubblica nella sicurezza dell’aviazione civile; e in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni 1. Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti: a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include
RS 0.748.127.194.72
1 Dal testo originale tedesco (AS 2005 497).
2 RS 0.748.0
2005-0994 497
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ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione conformemente agli arti- coli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti contraenti; b. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federa- le dell’aviazione civile, per il Kenya, il Ministro attualmente competente per l’aviazione civile, o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità; c. la locuzione «imprese di trasporti aerei designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 5 del presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei convenuti; d. la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combina- zione fra loro; e. le locuzioni «servizi aerei», «servizi aerei internazionali», «imprese di tra- sporti aerei» e «scali non commerciali» hanno il senso che assegna loro l’articolo 96 della Convenzione; f. il termine «territorio», in relazione a uno Stato, ha il senso che gli attribuisce l’articolo 2 della Convenzione; g. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto di passeggeri, di bagagli e di merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per agenti o la vendita di titoli di trasporto, tuttavia senza rimunerazione e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali; h. la locuzione «cambiamento di aeromobile» indica l’esercizio dei servizi aerei convenuti da parte delle imprese designate in modo tale che una parte della linea, rispetto a un’altra parte della linea, sia percorsa da un aeromobile dif- ferente quanto a capacità. 2. L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.
Art. 2 Concessione di diritti 1. Le Parti si accordano reciprocamente i diritti specificati nel presente Accordo per l’istituzione di servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono designati appresso «servizi convenuti» e «linee indicate». 2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei internazionali le imprese designate di ciascuna Parte fruiscono: a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte; b. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali; c. di altri diritti stabiliti nel presente Accordo.
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3. Nessun disposto del presente articolo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto di imbarcare dietro rimunerazione sul territorio dell’altra Parte pas- seggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte. 4. Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facilita- re il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato e per accordare durante il periodo reputato necessario i diritti per facili- tare un esercizio duraturo.
Art. 3 Esercizio dei diritti
1. Le imprese designate fruiscono di condizioni di concorrenza pari ed eque per
l’approntamento dei servizi convenuti contemplati nel presente Accordo.
2. Ciascuna Parte permette alle imprese designate di determinare liberamente le
frequenze e le capacità dei servizi aerei internazionali da esse offerti sul mercato in base a considerazioni commerciali. In virtù di questo diritto, nessuna Parte può limitare unilateralmente il volume del traffico, le frequenze, il tipo o i tipi di aero- mobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte, eccetto che per ragioni doganali, tecniche, operative o ambientali, a condizioni analoghe e conformi all’ar- ticolo 15 della Convenzione.
Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti 1. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili alle imprese designate dell’altra Parte. 2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali, in particolare le formalità di entrata, uscita, emigrazione e immigrazione nonché le prescrizioni doganali e sanitarie, sono applicabili ai passeggeri, agli equipaggi, ai bagagli, alle merci e agli invii postali trasportati dagli aeromobili dell’impresa desi- gnata dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio. 3. Nessuna Parte ha il diritto di favorire le proprie imprese rispetto a quelle designa- te dell’altra quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.
Art. 5 Designazione e autorizzazione d’esercizio 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare tante imprese quante ne desidera per l’esercizio dei servizi convenuti. Tali designazioni sono oggetto di notifica scritta tra le autorità aeronautiche delle due Parti.
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2. Una volta ricevuta la notifica per una simile designazione, le autorità aeronauti- che delle due Parti accordano senza indugio alle imprese designate dell’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo. 3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che le imprese designate dell’altra provino d’essere in grado di adempiere alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti applicati abitualmente da dette autorità per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione. 4. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare un’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti che essa ritiene necessari, vinco- lare a condizioni l’esercizio dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che le imprese siano immatricolate, che abbiano la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate e che siano titolari di un certificato di operatore aereo valido rilasciato da detta Parte. 5. Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le imprese designate possono, in ogni momento, esercitare qualsiasi servi- zio convenuto.
Art. 6 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio
1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere temporaneamente
l’autorizzazione per l’esercizio, a opera delle imprese designate dell’altra Parte, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di stabilire condizioni ch’essa reputa necessarie per l’esercizio dei suddetti diritti se: a. le suddette imprese non possono provare di essere immatricolate, di avere la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate e di essere titolari di un certificato di operatore aereo valido rilasciato dalla suddetta Parte, oppure se b. le suddette imprese hanno disatteso o gravemente infranto le leggi e i rego- lamenti della Parte che ha accordato i diritti, oppure se c. le suddette imprese non esercitano i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.
2. Sempre che la revoca immediata, la sospensione temporanea o l’imposizione
delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano necessarie per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, i diritti definiti nel presente articolo possono essere esercitati solamente dopo consultazione con l’altra Parte.
Art. 7 Sicurezza dell’aviazione 1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che l’obbligo reciproco di proteggere l’aviazione civile dagli atti d’intervento illeciti, per assicurare la sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aero-
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mobili, conchiusa a Tokyo il 14 settembre 19633, della Convenzione per la repres- sione della cattura illecita di aeromobili, conchiusa all’Aia il 16 dicembre 19704, della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa a Montreal il 23 settembre 19715, del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 19886 e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono. 2. Le Parti si accordano mutuamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicu- rezza dell’aviazione civile. 3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile inter- nazionale e designate come Allegati alla Convenzione, nonché alle relative procedu- re raccomandate, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri o che hanno la sede principale delle proprie attività o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si confor- mino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione. 4. Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano tenuti a osservare le disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione, menzionati nel paragrafo 3 del presente articolo, che un’altra Parte prescrive per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché sul proprio territorio siano applicate effettivamente misure adeguate per proteggere gli aeromo- bili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l’imbarco o il cari- co. Ciascuna Parte esamina anche di buon grado qualsiasi domanda indirizzatale
dall’altra Parte allo scopo di ottenere l’adozione di ragionevoli misure di sicurezza speciali per far fronte a una particolare minaccia. 5. In caso d’incidente o minaccia d’incidente per cattura illecita di aeromobili civili oppure di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti e degli impianti di navigazione aerea, le Parti si assistono mutuamente facilitando le comunicazioni e altre misure appropriate, intese a mettere fine con rapidità e sicurezza a tale incidente o a tale minaccia d’incidente. 6. Se una Parte ha ragionevoli motivi di credere che l’altra deroghi alle disposizioni di sicurezza del presente articolo, le sue autorità aeronautiche possono domandare consultazioni immediate con le autorità aeronautiche dell’altra. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro quindici (15) giorni dalla data di una tale domanda, vi
3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.710.31
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è un motivo sufficiente di differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio e l’omologazione tecnica delle imprese dell’altra Parte o di imporre condizioni. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti unilaterali prima che siano trascorsi quindici (15) giorni.
Art. 8 Sicurezza 1. Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione. 2. Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati ai propri cittadini o ricono- sciuti validi dall’altra Parte o da uno Stato terzo. 3. Ciascuna Parte può domandare in qualsiasi momento consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra Parte per gli impianti aeroportuali, l’equipaggio, gli aeromobili o il loro esercizio. Siffatte consultazioni devono svolgersi entro un ter- mine di trenta (30) giorni dopo la ricezione della domanda. 4. Se, dopo siffatte consultazioni, una Parte constata che l’altra non mantiene né applica efficacemente gli standard di sicurezza di cui al paragrafo 3 del presente articolo e corrispondenti in quel momento alle esigenze stabilite nella Convenzione, tali constatazioni e i passi ritenuti necessari per adempiere agli standard dell’Orga- nizzazione dell’aviazione civile internazionale sono notificati all’altra Parte. L’altra Parte deve adottare entro il periodo concordato adeguate misure per rimediarvi. 5. Inoltre, in virtù dell’articolo 16 della Convenzione, è convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato dall’impresa di una Parte, oppure a suo nome, per servizi da e verso il territorio dell’altra Parte, durante il soggiorno su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti competenti dell’altra Parte, a condizione che l’ispe- zione non causi ritardi indebiti all’esercizio dell’aeromobile. Nonostante gli obblighi di cui all’articolo 33 della Convenzione, l’ispezione deve servire ad appurare la validità dei documenti necessari e delle licenze degli equipaggi e a garantire che le attrezzature dell’aeromobile e il relativo stato corrispondano in quel dato momento agli standard previsti dalla Convenzione. 6. Ciascuna Parte si riserva di sospendere o di modificare subito temporaneamente l’autorizzazione d’esercizio di un’impresa o di imprese dell’altra Parte se sono neces-
sarie misure urgenti per garantire la sicurezza di un’operazione di volo. 7. Tutte le misure adottate in conformità del paragrafo 4 del presente articolo sono abrogate appena non sussistono più le ragioni di tali misure.
Art. 9 Esenzione da dazi e tasse 1. All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dalle imprese designate di una Parte nonché le attrezzature normali, le riserve di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo, comprese le
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derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, trasportati a bordo di siffatti aeromobili, sono esentati da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino alla riesportazione. 2. Sono parimenti esentati da questi dazi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi: a. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dalle imprese designate dell’altra Parte; b. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale; c. i carburanti e lubrificanti per l’approvvigionamento degli aeromobili impie- gati in servizio internazionale dalle imprese designate di una Parte, anche se detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il ter- ritorio della Parte dove sono stati imbarcati. 3. Le normali attrezzature di bordo, nonché il materiale, le riserve e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai loro regolamenti doganali.
4. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando le
imprese designate di una Parte hanno concluso accordi con altre imprese per la locazione o il trasferimento, sul territorio dell’altra Parte, di oggetti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che anche dette imprese benefici- no di tali esenzioni di quest’altra Parte.
Art. 10 Transito diretto I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte che rimangono nella zona dell’aeroporto loro riservata sono sottoposti solamente a un controllo molto semplificato, a condizione che misure di sicurezza connesse ad azioni violente, alla pirateria aerea, nonché al contrabbando di sostanze stupefacenti non esigano diversamente. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e altre tasse analoghe.
Art. 11 Tasse di utilizzazione 1. Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o ammesse all’imposizione dalle sue autorità competenti alle imprese designate dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia. 2. Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea offerti da una delle Parti alle imprese designate dell’altra non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazio- nali impiegati in servizio internazionale.
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3. Ciascuna Parte promuove consultazioni tra le autorità o gli organi competenti in materia di tasse sul suo territorio e le imprese designate che utilizzano i servizi e le installazioni e incoraggia tali autorità od organi e le imprese designate a scambiarsi le informazioni indispensabili che rendono possibile un controllo esatto dell’ade- guatezza delle tasse in conformità con i principi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna Parte incoraggia le autorità competenti in materia a informare gli utenti entro un termine ragionevole, su proposte intese a modificare le tasse di utilizzazione, affinché gli stessi possano segnalare il loro parere prima dell’appli- cazione delle modifiche.
Art. 12 Attività commerciali 1. Le imprese designate di una Parte hanno il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale amministrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto. 2. Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte prendono i provvedimenti idonei ad assicurare che le rappresentanze dell’impresa designata dell’altra Parte funzionino in modo adeguato. 3. In particolare, ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell’altra il diritto di vendere titoli di trasporto sul suo territorio, direttamente e, all’arbitrio dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Le imprese sono autorizzate a vendere simili titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli in moneta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati.
4. Le imprese designate di ciascuna Parte hanno il diritto di concludere con le
imprese designate di ciascuna Parte oppure con imprese di Stati terzi, purché queste ultime dispongano delle corrispondenti autorizzazioni d’esercizio e dei corrispon- denti diritti di traffico, accordi di cooperazione, come accordi di prenotazione di capacità («blocked-space»), accordi di ripartizione di codici («code-sharing») o altri accordi commerciali.
Art. 13 Conversione e trasferimento degli introiti Le imprese designate hanno il diritto di convertire e trasferire nel loro Paese, al tasso ufficiale, le eccedenze di introiti realizzate sulle spese locali con il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.
Art. 14 Tariffe 1. Ciascuna Parte può esigere che le tariffe per i servizi aerei internazionali proposte conformemente al presente Accordo siano comunicate o sottoposte alle proprie autorità aeronautiche. 2. Senza limitare l’applicazione della normativa generale in materia di concorrenza e di consumatori nel territorio di ciascuna Parte, gli interventi delle Parti si limi- tano a:
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a. impedire tariffe o pratiche discriminanti inique; b. proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o restrittive otte- nute per abuso di posizione dominante o in seguito ad accordi in materia di prezzi tra le imprese; e c. proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sus- sidi statali diretti o indiretti o ad aiuti. 3. Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione o il mantenimento di una tariffa riscossa o applicata dalle imprese designate di una Parte per esercitare servizi aerei internazionali tra i loro territori. Se ritiene che una tariffa non sia conforme alle considerazioni enunciate nel presente articolo, una Parte può domandare consultazioni e notificare all’altra le ragioni del suo disaccordo entro un termine di quattordici (14) giorni dopo aver ricevuto la domanda. Simili negoziati si svolgono al più tardi quattordici (14) giorni dopo la ricezione della domanda. Se non si giunge a un’intesa, la tariffa è applicata o rimane in vigore.
Art. 15 Cambiamento di aeromobile Le imprese designate possono esercitare su ognuno dei segmenti, o su tutti i segmen- ti dei servizi convenuti, servizi aerei internazionali, senza limitazione rispetto al cambiamento, in ogni punto sulla linea indicata, del tipo di aeromobile utilizzato o del numero di aeromobili, a condizione tuttavia che, nei voli in partenza, il trasporto al di là di un tale punto continui quello cominciato nel territorio della Parte che ha designato l’impresa e che, nei voli in arrivo, il trasporto verso il territorio di quest’ultima continui quello cominciato al di là di un tale punto.
Art. 16 Approvazione degli orari 1. Ciascuna Parte può esigere che gli orari previsti dalle imprese designate dell’altra Parte siano sottoposti alle proprie autorità aeronautiche almeno quindici (15) giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti. Lo stesso disciplinamento si applica a qual- siasi successiva modifica di orario. 2. Per i voli supplementari al di fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, le imprese designate di una Parte chiedono previamente l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra. Di regola, l’istanza è presentata almeno due (2) giorni feriali prima del volo.
Art. 17 Statistiche Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodi- che o altri dati analoghi concernenti il traffico relativo ai servizi convenuti.
Art. 18 Consultazioni Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito all’attuazio- ne, interpretazione, applicazione o alla modifica del presente Accordo. Dette consul- tazioni, che possono svolgersi tra autorità aeronautiche, iniziano il prima possibile, al più tardi però sessanta (60) giorni dopo la ricezione della domanda scritta
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dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente. Ciascuna Parte si prepara per questi negoziati, nel corso dei quali presenta prove utili a soste- nere la sua posizione, al fine di facilitare decisioni appropriate e realizzabili dal profilo economico avendo piena conoscenza della situazione.
Art. 19 Composizione delle controversie
1. Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non venisse composta
mediante negoziati diretti o per via diplomatica, può, su richiesta di una delle Parti, essere sottoposta per decisione a un tribunale arbitrale. 2. In tal caso, ciascuna Parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presiden- te, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due (2) mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie. 3. Il tribunale arbitrale stabilisce le proprie prescrizioni in materia di procedura e decide in merito alla ripartizione delle spese risultanti da essa. 4. Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.
Art. 20 Modifiche 1. Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, se è convenuta tra le Parti, è applicata provvisoria- mente dal giorno della firma ed entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l’adempimento delle formalità costituzionali. 2. Modifiche dell’Allegato del presente Accordo possono essere convenute diretta- mente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche sono applicate provviso- riamente dal giorno in cui sono state convenute ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.
3. In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al
trasporto aereo che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo è emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.
Art. 21 Denuncia 1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra di voler porre fine al presente Accordo; la notifica va fatta simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.
2. La denuncia del presente Accordo diventa efficace alla fine di un periodo
d’orario, sempreché siano trascorsi dodici (12) mesi dalla sua ricezione. Essa può essere tuttavia revocata di comune intesa prima della scadenza di questo termine.
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3. Qualora l’altra Parte non attestasse di averla ricevuta, la notifica si reputa perve- nuta quattordici (14) giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile inter- nazionale ne ha ricevuto comunicazione.
Art. 22 Registrazione Il presente Accordo e ogni successivo emendamento sono registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.
Art. 23 Entrata in vigore Il presente Accordo è applicato provvisoriamente dal giorno della sua firma e abroga l’Accordo del 21 novembre 19787 tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Kenya concernente i servizi aerei tra i loro rispettivi territori e al di là. Entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l’un l’altra l’adempimento delle formalità costituzionali che consentono la conclusio- ne e l’entrata in vigore degli accordi internazionali. Con l’entrata in vigore del presente Accordo, è abrogato l’Accordo tra le Parti del 21 novembre 1978 concernente i servizi aerei tra i loro rispettivi territori e oltre.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Nairobi, il 3 dicembre 2004, in doppio esemplare, nelle lingue inglese e tedesca, i due testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze di realizzazione, di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica del Kenya: Franz von Däniken John Michuki
7 RU 1980 614
Traffico aereo di linea. Acc. con il Kenya RU 2006
Allegato
Tavole delle linee
A. Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei: Da punti in Svizzera attraverso punti di scalo intermedi verso ogni punto in Kenya e punti al di là. B. Linee sulle quali le imprese designate dal Kenya possono esercitare servizi aerei: Da punti in Kenya attraverso punti di scalo intermedi verso ogni punto in Svizzera e punti al di là.
Note: Le imprese designate possono, per quanto concerne ogni volo o tutti i voli e a loro piacimento:
1. Eseguire voli in una direzione o in entrambe;
2. Combinare diversi numeri di volo per la stessa operazione;
3. Servire punti di scalo intermedio e punti al di là, nonché punti nei territori delle Parti in qualsiasi combinazione e ordine;
4. Omettere scali in qualsiasi punto.
Traffico aereo di linea. Accordo con la Kenya RU 2006
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.