AS 2006 5611
Ordinanza del DFE sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2007
Ordinanza del DFE sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2007
del 30 novembre 2006
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 19941 sugli acquisti pubblici (legge), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:
Art. 1 Adeguamento dei valori soglia I valori soglia di cui all’articolo 6 capoverso 1 della legge ammontano per il 2007 a: a. 248 950 franchi per forniture; b. 248 950 franchi per prestazioni di servizi; c. 9,575 milioni di franchi per opere edili; d. 766 000 franchi per forniture e servizi su incarico di un committente giusta l’articolo 2 capoverso 2 della legge o per commesse che i servizi automo- bilistici della Posta Svizzera appaltano per esercitare in Svizzera la loro atti- vità nel settore del trasporto passeggeri.
Art. 2 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DFE del 30 novembre 20052 sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2006 è abrogata.
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
30 novembre 2006 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
RS 172.056.12 1 RS 172.056.1 2 RU 2005 5677
2006-3197 5611
Adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2007 RU 2006