AS 2006 653
Accordo del 4 febbraio 1986 tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Bahrein concernente il traffico aereo di linea
Accordo del 4 febbraio 1986 tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Bahrein concernente il traffico aereo di linea Modifica dell’Accordo1
Conclusa il 27 settembre 2000 Applicata a titolo provvisorio dal 27 settembre 2000
Traduzione2 Art. 1 Definizioni
1. Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:
... b) l’espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio fede- rale dell’aviazione civile, per il Bahrein, il Ministero dei trasporti rappresen- tato dall’Ufficio degli affari dell’aviazione civile, oppure, nei due casi, qual- siasi persona o ente autorizzato a esercitare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità; ...
Art. 4bis Sicurezza dell’aviazione 1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli interventi illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 19633, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 19704, della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montre- al il 23 settembre 19715 e del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 19886, e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono. …
1 RS 0.748.127.191.66
2 Traduzione dal testo originale inglese.
3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.710.31
2003-0853 653
Traffico aereo di linea. Acc. con il Bahrein RU 2006
Art. 5 Designazione e autorizzazione d’esercizio 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare una o più imprese di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. La designazione è notificata per scritto fra le autori- tà aeronautiche delle due Parti. ...
Art. 7 Sicurezza tecnica 1. Per l’esercizio dei trasporti aerei previsti nel presente Accordo, ogni Parte ricono- sce come validi i certificati di navigabilità, i certificati d’idoneità e le licenze rila- sciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi certificati e licenze documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione. Ogni Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere come validi, per i voli effettuati sopra il suo territorio, certifi- cati d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati in favore dei propri cittadini dal- l’altra Parte o da qualsiasi altro Stato. 2. Ogni Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dal- l’altra agli impianti aeroportuali, ai membri d’equipaggio, agli aeromobili e all’eser- cizio dell’impresa designata. Se, dopo siffatte consultazioni, constata che in questi campi l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente le norme di sicurezza e le esigenze corrispondenti almeno alle norme minime stabilite in base alla Convenzio- ne, la Parte interessata notifica all’altra queste constatazioni e i passi ritenuti neces- sari per adempiere queste norme minime e l’altra Parte deve prendere adeguate misure per rimediarvi. Nel caso in cui l’altra Parte non prenda entro un tempo ade- guato siffatte misure, si applicano le disposizioni dell’articolo 6 del presente accordo concernenti la revoca e la sospensione dell’autorizzazione d’esercizio.
Art. 8 Esonero da dazi e tasse ... 2. Sono parimenti esenti da questi tributi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi: ... d) i documenti necessari all’impresa designata da una Parte, ivi compresi i biglietti di passaggio, i titoli di trasporto aereo e il materiale di pubblicità, come anche ogni veicolo, materiale e attrezzatura utilizzati dall’impresa designata per esigenze commerciali e operative all’interno dell’aeroporto, a condizione che suddetti materiale e attrezzatura servano al trasporto dei pas- seggeri e della merce. ...
Art. 9 Transito diretto I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte e che non abbandonano la zona dell’aeroporto loro riservata sono unicamente sottoposti a
Traffico aereo di linea. Acc. con il Bahrein RU 2006
un controllo molto semplificato. Fanno eccezione le misure di sicurezza connesse ad azioni violente, alla pirateria aerea nonché al contrabbando di sostanze stupefacenti. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da dazi e da altre tasse analoghe.
Art. 11 Attività commerciali ... 3. Ciascuna Parte accorda all’impresa designata dell’altra Parte il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente e, a discrezione dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ciascuna impresa è autorizzata a vendere detti titoli e ognuno può acquistarli, in moneta di quel territorio o in valute liberamente converti- bili di altri Stati.
Art. 13 Tariffe 1. Le tariffe applicate dall’impresa designata di una Parte per i servizi contemplati nel presente Accordo vanno fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, inclusi in particolare gli interessi degli utenti, le spese d’esercizio, le particolari caratteristiche di ogni servizio, i tassi di commissione, un utile ragionevole, le tariffe di altre imprese e altre considerazioni di ordine economi- co sugli avvenimenti di mercato. 2. Le autorità aeronautiche prestano particolare attenzione alle tariffe contro le quali possono essere sollevate obiezioni in virtù del fatto che sono eccessivamente discri- minanti, troppo elevate o restrittive a causa dell’abuso di una posizione dominante, artificiosamente basse a seguito di sussidi o sostegni, diretti o indiretti, o esagerate. 3. Le tariffe sono sottoposte all’approvazione almeno 24 ore prima della data previ- sta per la loro entrata in vigore. Le autorità aeronautiche approvano o rifiutano le tariffe sottoposte per il trasporto di sola andata o di andata e ritorno fra i territori delle due Parti che iniziano nel loro proprio territorio. Nel caso di un rifiuto, notifi- cano la non approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il prima possibile o almeno entro quattordici giorni dalla ricezione delle tariffe.
4. Nessuna delle autorità aeronautiche intraprende unilateralmente provvedimenti
atti a impedire l’introduzione delle tariffe proposte o il mantenimento di quelle già in vigore per il trasporto fra i territori delle due Parti che inizia nel territorio dell’altra Parte. 5. A prescindere dal precedente paragrafo 4, qualora ritengano che una tariffa per il trasporto verso il proprio territorio rientri nelle categorie menzionate a tale scopo nel paragrafo 2, le autorità aeronautiche d’ambedue le Parti devono notificare la loro non approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il più rapidamente possi- bile o almeno entro quattordici giorni dal momento della ricezione delle tariffe.
6. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono esigere negoziati su ogni
tariffa oggetto della non approvazione. Simili negoziati devono avere luogo entro trenta giorni dalla ricezione di una richiesta in tal senso. Se le Parti raggiungono un’intesa, ciascuna di esse si adopera al meglio per attuarla efficacemente. Se non si
Traffico aereo di linea. Acc. con il Bahrein RU 2006
giunge a un’intesa, prevale la decisione di quella Parte dal cui territorio inizia il trasporto. 7. Per i trasporti fra i territori delle Parti, le autorità aeronautiche autorizzano la o le imprese designate dell’altra Parte a parificare le loro tariffe con quelle che un’im- presa di trasporti aerei di ciascuna Parte o di uno Stato terzo è già stata autorizzata ad applicare per la stessa coppia di città.
Art. 18 Modificazione ... 2. L’Allegato al presente Accordo potrà essere modificato per convenzione diretta tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modificazioni entreranno in vigore dal giorno della loro firma. ...