Lexipedia

AS 2006 75

Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego

Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 30 dicembre 2005

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:

Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1001.1039, 1001.9039, 1008.9029 (2x), 1102.9010, 1107.1012 e 1107.2012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Aliquote di dazio Fr./100 kg peso lordo

1001. Frumento (grano) duro per l’alimentazione di 23.––

10 39 animali nelle aziende

biologiche

1001. Frumento (grano) tenero e frumento per l’alimentazione di 23.––

90 39 segalato animali nelle aziende

biologiche

1008. Triticale per l’alimentazione di 23.––

90 29 animali nelle aziende

biologiche

1008. Triticale per la fabbricazione di 11.––

90 29 derrate alimentari,

con residui per il foraggiamento

1102. Farina di triticale per l’alimentazione di 27.––

90 10 animali nelle aziende

biologiche

1107. Malto, non torrefatto per la fabbricazione di 9.70
1012 derrate alimentari,

con residui per il foraggiamento

1107. Malto, torrefatto per la fabbricazione di 10.75
2012 derrate alimentari,

con residui per il foraggiamento

1 RS 631.146.31

2005-3521 75

Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2006

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

30 dicembre 2005 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz