AS 2006 923
Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)
Ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)
Modifica del 2 novembre 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 maggio 20021 sull’introduzione della libera circolazione delle persone è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 18 capoverso 4 e 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo
19312 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS);
in applicazione dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone), del Protocollo del 26 ottobre 20044 relativo all’Accordo sulla libera circolazione delle persone nonché dell’Accordo del 21 giugno 20015 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS),
Art. 2 cpv. 1 1 La presente ordinanza si applica ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea (cittadini della CE)6 nonché ai cittadini di Norvegia, Islanda e del Principato del Liechtenstein in quanto cittadini di Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (cittadini dell’AELS)7.
6 Se non indicato altrimenti, tutti i 25 Stati membri al momento della firma del Prot. relativo all’Acc. sulla libera circolazione delle persone (26 ott. 2004). 7 Per quanto concerne la relazione Svizzera-Liechtenstein, si applica il Prot. del
21 giu. 2001, che è parte integrante dell’Acc. di emendamento della Conv. AELS.
2005-2603 923
Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2006
Art. 3 cpv. 2 e 3 2 Le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Con- venzione AELS in materia di contingenti massimi non si applicano ai cittadini di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Spagna e Svezia (vecchi Stati membri della CE)8, di Malta e Cipro nonché dell’AELS, il cui statuto è disciplinato dall’articolo 4 capoverso 1 lettere e–g OLS. 3 Le disposizioni del Protocollo relativo all’Accordo sulla libera circolazione delle persone in materia di contingenti massimi, di priorità dei lavoratori indigeni e di controlli delle condizioni salariali e lavorative non si applicano ai cittadini di Esto- nia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria, (nuovi Stati membri della CE)9 il cui statuto è disciplinato dall’articolo 4 capoverso
1 lettere e–g OLS.
Art. 4 cpv. 4 4 I cittadini dei vecchi Stati membri della CE, di Malta e Cipro nonché dell’AELS che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera per un massimo di tre mesi complessi- vi per anno civile non necessitano di un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS.
Art. 12 cpv. 5 5 Se adempiono le condizioni in materia di qualifiche di cui all’articolo 8 capoversi 2 e 3 OLS10, i cittadini dei nuovi Stati membri della CE possono essere ammessi per un periodo fino a quattro mesi indipendentemente dai contingenti massimi per dimoranti temporanei. Se non adempiono tali condizioni, possono essere ammessi nell’ambito dei contingenti massimi11 per dimoranti temporanei.
Art. 14 Prestazioni di servizi fino a 90 giorni lavorativi
1 In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi, i cittadini della CE e
dell’AELS e i prestatori di servizi giusta l’articolo 2 capoverso 3 non necessitano di un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS per la prestazione transfrontaliera di servizi fino a 90 giorni lavorativi per anno civile. 2 I cittadini dei nuovi Stati membri della CE nonché i lavoratori inviati in Svizzera per una prestazione transfrontaliera di servizi da una società la cui sede statutaria, amministrazione centrale o sede principale si trova nel territorio dei nuovi Stati membri della CE necessitano di un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS, se forniscono prestazioni nell’ambito dei servizi connessi all’orticultura, dell’edilizia
8 Stati membri al momento della firma dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone (21 giu. 1999). 9 Nuovi Stati membri al momento della firma del Prot. relativo all’Acc. sulla libera circolazione delle persone (26 ott. 2004) tranne Malta e Cipro. 10 RS 823.21 11 Contingenti massimi secondo l’art. 10 cpv. 3a e 4a dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone.
Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2006
incluse le attività collegate, dei servizi di vigilanza o dei servizi di pulizia e disinfe- stazione. Il permesso è rilasciato se sono rispettati la priorità concessa ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro, i controlli delle condizioni salariali e lavorative nonché le condizioni in materia di qualifiche giusta l’articolo 8 capoverso
Sezione 7: Assunzione di un’attività lucrativa da parte di famigliari
Art. 21 1 In caso di assunzione di un’attività lucrativa, ai famigliari dei cittadini dei nuovi Stati membri della CE si applicano le disposizioni relative alle condizioni salariali e lavorative giusta l’articolo 10 capoverso 2a dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
2 Per famigliari si intende:
a. i coniugi; b. i figli minori di 21 anni o a carico.
Art. 27 Decisione preliminare relativa ai permessi Prima che la competente autorità cantonale rilasci a un cittadino dei nuovi Stati membri della CE un permesso per l’esercizio di un’attività lucrativa dipendente, l’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro stabilisce mediante decisione formale se sono adempiuti i presupposti per il rilascio del permesso dal profilo del mercato del lavoro. La procedura è retta dal diritto cantonale.
Art. 38 cpv. 3 3 Le norme previste nel Protocollo relativo all’Accordo sulla libera circolazione delle persone e relative alla priorità dei lavoratori indigeni, ai controlli delle condi- zioni salariali e lavorative e ai contingenti progressivi si applicano fino al 30 aprile 201113.
12 RS 823.21 13 Introdotte dal Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’Acc. sulla libera circolazione delle perso- ne, in vigore dal ... (RS ...; RU 2006 995)
Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2006
II
Le ordinanze menzionate qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 26 maggio 196114 concernente l’assicurazione facoltativa per
la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue: Art. 7 cpv. 2 Abrogato
2. Ordinanza del 14 gennaio 199815 concernente l’entrata e la notificazione
degli stranieri è modificata come segue: Art. 11 cpv. 1 lett. i 1 La rappresentanza all’estero può rilasciare autonomamente il visto per un soggior- no che non superi i tre mesi e con i seguenti scopi: i. attività lucrativa senza assunzione d’impiego, purché non sia esercitata per oltre otto giorni per anno civile. Sono eccettuate le attività nei settori dell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia, della ristorazione, dei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, del commercio ambulante nonché del servizio di sorveglianza e di sicurezza.
III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 200616.
2 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
14 RS 831.111 15 RS 142.211 16 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 21 marzo 2006.