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AS 2006 95

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC)

Modifica del 23 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 novembre 20021 concernente la legge sul credito al consumo è modificata come segue:

Art. 1 Il tasso d’interesse di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b LCC è pari al massimo al 15 per cento.

Art. 2 cpv. 1

1 La Centrale d’informazione per il credito al consumo prevista nell’articolo 23

capoverso 1 LCC (Centrale d’informazione) può avvalersi di terzi per adempiere i propri compiti, purché si tratti di un’assistenza di natura tecnica, in particolare dell’approntamento delle infrastrutture necessarie.

Art. 3 cpv. 3

3 Nel sistema d’informazione possono essere messi a disposizione soltanto i dati

personali di cui il creditore necessita per l’esame della capacità creditizia ai sensi degli articoli 28–30 LCC. I dati personali possono essere trattati soltanto a tal fine.

Art. 6 Requisiti professionali

1 Chi intende esercitare l’attività di creditore deve disporre:

a. di una formazione commerciale di base ai sensi della legge federale del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale o una formazione equiva- lente; e b. di almeno tre anni di esperienza professionale nel campo dei servizi finan- ziari.

2005-2761 95

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo RU 2006

2 Chi intende esercitare l’attività d’intermediario di credito deve disporre di almeno tre anni di esperienza professionale nel campo dei servizi finanziari o in un altro campo paragonabile.

Art. 7 Assicurazione di responsabilità civile professionale e altre garanzie equiparate 1 Chi intende concedere crediti od operare quale intermediario di crediti al consumo deve comprovare di disporre di un’assicurazione di responsabilità civile professiona- le adeguata per la durata dell’autorizzazione o di una garanzia equiparata. 2 Le seguenti garanzie sono equiparate a un’assicurazione di responsabilità civile professionale: a. la fideiussione o la dichiarazione di garanzia di un istituto bancario o una copertura assicurativa equivalente; b. un conto bloccato presso una banca. 3 La banca o l’istituto assicurativo deve disporre della necessaria autorizzazione rilasciata dalla competente autorità svizzera di vigilanza.

Art. 7a Ammontare della garanzia 1 L’assicurazione del capitale assicurato relativo a tutti i sinistri di un anno, ricondu- cibili a una violazione della LCC, deve ammontare a: a. 500 000 franchi per la concessione di crediti al consumo; b. 10 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo.

2 Nella stessa misura deve impegnarsi anche il fideiussore o il garante.

3 L’importo depositato sul conto bancario bloccato deve ammontare a:

a. 500 000 franchi per la concessione di credito al consumo; b. 10 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo.

Art. 7b Chiusura del conto bloccato

1 La banca concede l’accesso al conto bloccato soltanto se:

a. l’autorità di autorizzazione conferma che l’autorizzazione è scaduta da cin- que anni; e b. non è pendente alcuna decisione giudiziaria che vieta alla banca la chiusura del conto bloccato. 2 In caso di fallimento di chi intende concedere o intermediare credito al consumo il conto bloccato è devoluto nella massa del fallimento. Sono prima soddisfatti i crediti relativi alla LCC.

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Art. 8a Domande di persone giuridiche Se l’autorizzazione a esercitare l’attività di creditore o di intermediario di crediti al consumo è rilasciata a una persona giuridica, le persone responsabili della conces- sione o della mediazione del credito devono disporre dei necessari requisiti personali e professionali.

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2006.

23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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