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AS 2007 3619

Scambio di lettere del 6 febbraio e 13 ottobre 2006 tra l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e il Ministero italiano della Salute concernente le prestazioni medico-sanitarie in Svizzera in favore dei cittadini del Comune di Campione d'Italia e il rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie (con prot. add.)

Scambio di lettere del 6 febbraio e 13 ottobre 2006 tra l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e il Ministero italiano della Salute concernente le prestazioni medico-sanitarie in Svizzera in favore dei cittadini del Comune di Campione d’Italia e il rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie

Entrato in vigore il 1° marzo 2004

Testo originale

Ufficio federale delle assicurazioni sociali Berna, 13 ottobre 2006 Il Direttore

Dott.ssa Maria Paola Di Martino Direttore generale per i rapporti con l’Unione europea e per i rapporti internazionali Ministero della Salute Roma

Gentile Direttore generale, ho l’onore di dichiarare ricevuta la Sua lettera del 6 febbraio 2006 del seguente tenore: «con riferimento agli incontri del 12 febbraio 2004 a Bellinzona, del 26 novembre

2004 a Berna e del 28 gennaio 2005 a Roma tra una delegazione svizzera ed una

delegazione italiana in merito alle prestazioni medico-sanitarie in favore dei cittadini del Comune di Campione d’Italia e alla gestione e al rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie ho il piacere di sottoporLe la seguente intesa tra i nostri due Governi: – viste le disposizioni in materia di malattie e maternità del regolamento (CEE) n. 1408/71 di cui all’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 19991 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera, dall’altro, sulla libera circolazione delle persone; – vista la particolare situazione del Comune di Campione d’Italia, interamente circondato da territorio svizzero, e la pressoché totale mancanza di strutture sanitarie italiane nello stesso Comune, che rendono inevitabile il ricorso a prestazioni sanitarie erogate da strutture e professionisti svizzeri; – visto che la validità dell’accordo tra l’assicuratore-malattie svizzero SUPRA e l’Azienda sanitaria locale della provincia Como, grazie al quale gli abitanti di Campione d’Italia potevano usufruire delle cure sanitarie nel Cantone Ticino, era limitata fino al 29 febbraio 2004;

RS 0.832.194.541 1 RS 0.142.112.681

2006-0558 3619

Prestazioni medico-sanitarie in Svizzera in favore dei cittadini del Comune RU 2007

– visto l’articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento citato, che con- templa i casi in cui i cittadini di uno Stato membro vengono autorizzati dalle competenti autorità dello stesso a ricevere all’estero le cure necessarie che non possono essere ottenute nello Stato predetto; – animate dalla volontà di garantire ai cittadini di Campione d’Italia l’accesso nel Cantone Ticino alle cure sanitarie nel quadro dell’assicurazione sociale malattie, fino a quando la Regione Lombardia, nell’ambito della sua potestà programmatoria, non avrà attivato le necessarie strutture del Servizio Sanita- rio Nazionale; – visto che i fornitori di prestazioni di Campione d’Italia non sono ancora integrati nel sistema sanitario nazionale italiano; si conviene quanto segue:

A. Assistenza sanitaria per i cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia

1. Nel quadro dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento CEE

n. 1408/71, i cittadini del Comune di Campione d’Italia hanno diritto di usu- fruire di cure sanitarie nel Cantone Ticino.

2. A questo scopo la competente Azienda sanitaria locale (ASL) della provin-

cia Como rilascia anticipatamente agli abitanti di Campione il modulo E112 (autorizzazione preventiva). Il modulo è valido a tempo indeterminato. 3. In via di principio i moduli E112 vengono rilasciati a favore di tutte le per- sone che, sulla base dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera, dall’altro, sulla libera cir- colazione delle persone2: – soggiacciono al diritto italiano e risiedono a Campione d’Italia oppure, – sono assicurate in uno Stato membro dell’Unione europea o in Svizzera per le cure medico-sanitarie e risiedono a Campione d’Italia.

4. Gli originali dei moduli E112 relativi agli assistiti residenti a Campione

d’Italia verranno spediti dall’ASL di Como con un invio globale all’Istituzione comune LAMal (IC LAMal) a Soletta; una copia verrà rila- sciata agli interessati. I moduli verranno contraddistinti con apposita dicitura «Campione d’Italia». Per ogni persona autorizzata viene emesso un modulo individuale. L’ASL di Como informa con regolarità l’IC LAMal, almeno una volta a tri- mestre, sui cambiamenti intervenuti (decadenza di un’autorizzazione, nuove autorizzazioni).

2 RS 0.142.112.681

Prestazioni medico-sanitarie in Svizzera in favore dei cittadini del Comune RU 2007

5. L’IC LAMal registra le persone autorizzate sulla base del modulo E112 e

rilascia loro una tessera unitamente alla conferma della loro registrazione. Come previsto dalle disposizioni comunitarie, ai cittadini di Campione d’Italia sono applicate, per le cure medico-sanitarie erogate nel Cantone Ticino, le condizioni stabilite dal diritto svizzero, anche per quanto attiene alle partecipazioni degli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea (franchigie e aliquote percentuali).

6. Per le cure ospedaliere prestate nel Cantone Ticino si applicano le tariffe

dell’assicurazione malattie valevoli per gli assicurati domiciliati in un altro Cantone. 7. Nel sistema del terzo garante, i fornitori di prestazioni inviano la fattura direttamente al paziente, che ne è debitore. Questi può chiedere all’IC LA- Mal il rimborso (detratto l’importo forfetario per franchigia e aliquota per- centuale). Nel sistema del terzo pagante, la fattura viene presentata diretta- mente all’IC LAMal, debitrice in questo caso. 8. Se, per motivi medici, non è possibile la prestazione di una cura nel Cantone Ticino, la stessa può essere erogata, previo espresso consenso dell’ASL di Como, anche in un altro Cantone. A questo scopo deve essere rilasciato un modulo E112 normale, senza l’apposita dicitura speciale.

B. Rimborso dei crediti 9. Il rimborso dei costi delle prestazioni sanitarie erogate ai cittadini di Cam- pione d’Italia nel Cantone Ticino avviene secondo una procedura accelerata.

10. L’IC LAMal, quale organismo di collegamento, trasmette ogni trimestre al

Ministero italiano della Salute le fatture con l’apposita dicitura «Campione d’Italia» separatamente dalle altre fatture relative ai crediti reciproci Svizze- ra-Italia.

11. Il Ministero della Salute, quale organismo di collegamento, procede

all’emissione del relativo decreto di pagamento entro 30 giorni, a seguito di presentazione di liste trimestrali dei crediti relativi alle prestazioni sanitarie fornite ai cittadini di Campione a carico dell’Istituzione comune LAMal. È da considerare quale giorno di notifica dei crediti il giorno in cui il Mini- stero della Salute riceve la relativa lettera, inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, eventualmente preceduta da fax. Le prestazioni in natura erogate dall’IC LAMal, in base alle disposizioni succitate, danno luogo a rimborso integrale secondo l’importo in franchi svizzeri indicato nella fattura.

12. Eventuali contestazioni e relativi annullamenti, conseguenti alle verifiche

amministrativo-contabili delle fatture introdotte, sono compensati nei suc- cessivi pagamenti trimestrali.

Prestazioni medico-sanitarie in Svizzera in favore dei cittadini del Comune RU 2007

C. Altre disposizioni e disposizioni finali 13. Per disciplinare eventuali ulteriori modalità di attuazione della presente inte- sa, l’IC LAMal e l’ASL di Como possono concludere protocolli d’intesa, nell’ambito delle rispettive competenze.

14. Nella misura in cui la Regione Lombardia e l’ASL di Como saranno in gra-

do di assicurare direttamente prestazioni sanitarie ai cittadini di Campione d’Italia nell’ambito della programmazione sanitaria regionale, dovrà ritener- si ridotta in modo corrispondente l’autorizzazione a servirsi di strutture del Cantone Ticino «incorporata» nel modulo E 112. L’ASL di Como comuni- cherà tempestivamente all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e all’IC LAMal ogni variazione dei diritti incorporati nel modello E 112 con- seguente agli interventi sopraindicati.

15. La presente intesa è conclusa per una durata indeterminata ed avrà effetto

retroattivo dal 1° marzo 2004. L’intesa potrà essere denunciata per iscritto, osservando un termine di disdetta di almeno 3 mesi, prima della fine dell’anno civile in corso e diven- ta effettiva alla fine dell’anno in questione. 16. Qualora non venisse effettuato il pagamento entro il termine stabilito al pun- to 11 della lettera B) dell’intesa, la Svizzera può denunciare l’intesa, osser- vando un termine di disdetta di un mese; la disdetta diventa effettiva alla fine del mese successivo.

D. Protocollo aggiuntivo

17. La presente intesa è integrata dal Protocollo aggiuntivo che ne costituisce

parte integrante. Se il Suo Governo accetta quanto precede, ho l’onore di proporre che la presente lettera e la Sua risposta costituiscano un’intesa tra i due Governi, la quale entrerà in vigore a decorrere dalla data della Sua risposta con effetto retroattivo dal 1° marzo 2004.

Voglia gradire, Direttore generale, i sensi della mia alta considerazione.»

Prestazioni medico-sanitarie in Svizzera in favore dei cittadini del Comune RU 2007

Ho l’onore di confermarLe che il Consiglio federale svizzero è d’accordo su quanto precede e considera pertanto la Sua lettera e la presente risposta un’intesa tra i nostri due Paesi.

Voglia gradire, gentile signora Direttore generale, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Yves Rossier, Direttore

Allegato: Protocollo aggiuntivo concernente il regime speciale per i fornitori di prestazioni di Campione d’Italia

Prestazioni medico-sanitarie in Svizzera in favore dei cittadini del Comune RU 2007

Protocollo aggiuntivo concernente il regime speciale per i fornitori di prestazioni di Campione d’Italia

1. I fornitori di prestazioni di Campione (due medici, una farmacia e un fisio- terapista che adempiono le condizioni di autorizzazione secondo il diritto svizzero dell’assicurazione malattie e dispongono di un numero di codice creditore di santésuisse), hanno, in via eccezionale, la possibilità di fatturare le proprie prestazioni direttamente all’IC LAMal in qualità di terzo pagante. Questo principio si applica alle cure sanitarie e all’assistenza farmaceutica prestate entro e non oltre il 31 dicembre 2005, fatta salva la potestà pro- grammatoria della Regione Lombardia di attivare, prima della data predetta, l’integrazione delle strutture del servizio sanitario nazionale. In tal caso i fornitori di prestazioni interessati verranno informati in merito dall’ASL di Como e non potranno più emettere fatture alla IC LAMAL, a partire dal 30° giorno successivo alla data della comunicazione suddetta. 2. Le relative fatture devono essere inoltrate all’IC LAMal al più tardi entro il 31 gennaio 2006. 3. Si applica il tariffario valevole per i fornitori di prestazioni attivi nel Canto- ne Ticino.

4. Dal 1° gennaio 2005 fino allo scadere della validità del protocollo aggiun-

tivo viene rimborsata alla Svizzera la totalità dei costi relativi alle presta- zioni sanitarie erogate dai fornitori di prestazioni di Campione d’Italia agli assicurati aventi diritto.

5. La Regione Lombardia esaminerà entro il mese di giugno del 2005 lo stato

dell’integrazione dei fornitori di prestazioni campionesi nel sistema sanitario italiano e il Ministero della Salute informerà le autorità svizzere sui risultati della verifica. 6. Il presente protocollo aggiuntivo entra in vigore contemporaneamente all’in- tesa ed ha effetto a partire dal 1° marzo 2004 fino, al massimo, al 31 dicem- bre 2005. 7. Il rimborso dei crediti avviene conformemente alla procedura stabilita nella lettera B) dell’intesa. Qualora non venisse effettuato il pagamento entro il termine stabilito al punto 11 della lettera B) dell’intesa, la Svizzera può denunciare il protocollo aggiuntivo, osservando un termine di disdetta di un mese; la disdetta diventa effettiva alla fine del mese successivo.

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